Articolo 28 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 27Articolo 29
Versione
15 agosto 1965
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Versione
28 marzo 1968
Art. 28.
Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154 :
1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette";
2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette";
3) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori".
Con effetto dal 1 gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 16 della presente legge. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1968, n. 238 ha disposto (con l'art. 6, lettera i)) che "Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che: (...) i limiti di reddito di cui all' articolo 28 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono aumentati del 10 per cento, a decorrere dal 1 maggio 1968".
Entrata in vigore il 28 marzo 1968