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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17815/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE NONA CIVILE-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 15/05/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 27/07/1987 a ECUADOR cittadinanza: ecuadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 11 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. LUONGO PIERGIORGIO elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
PARTE ATTRICE nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 07/06/1983 a MILANO (MI) cittadinanza: cilena
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 11 20100 MILANO ITALIA, attualmente irreperibile
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.06.2024
pagina 1 di 8 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni precisate da parte attrice all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 26 marzo 2025
******************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 maggio 2024, , premesso di aver Parte_1 instaurato dal 2006 al 2013 una relazione sentimentale con dalla cui unione Controparte_1 nascevano le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 riconosciute da entrambi i genitori, lamentando che poco dopo la nascita della seconda figlia il padre si è allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi delle figlie, omettendo qualsiasi supporto e mantenimento, chiedeva al Tribunale adito, nel merito e in via principale, l'affido esclusivo a sé delle figlie minori con potere di decisione in capo alla madre sulle questioni di maggiore interesse per le medesime, visite delle figlie con il padre come in ricorso indicate, un contributo al suo mantenimento nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 26 marzo 2025, così differita dall'udienza del 20 novembre 2024 a seguito della rinnovazione della notifica non perfezionata con assegnazione di nuovi termini per il contraddittorio, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 22 ottobre 2024 davanti al Giudice onorario dott.ssa rendeva le Per_3 dichiarazioni che di seguito si riportano: ” confermo che mi sono trasferita nella casa comune di via baroni 10 CP_ che è una casa che mi è stata assegnata, per cui pago un canone oltre spese di circa € 400. Io lavoro sempre presso la lavanderia part time e prendo 650 euro sulla busta paga ma mi scalano un pignoramento per
120 euro al mese, perché non avevo pagato le spese della precedente casa. avrò questa decurtazione per tanto.
Prendo sempre l'AU che è aumentato a € 404. Le figlie studiano, la prima fa la II superiore e la piccola la II media, la grande va bene la piccola ha ancora qualche insufficienza, sono serene. Il padre non sé fatto più vedere né sentire, lui mi ha bloccata da tanto tempo sul telefono, io non riesco a comunicare con lui. Se ho bisogno dovrei chiamarlo tramite le figlie ma lui non risponde e risponde sempre la sua moglie che ormai ha sposato, credo, lei parla italiano e si fa rispondere da lei. Non ha mai versato soldi. io non so cosa faccia e dove viva e se lavora. Non so se ha fatto i documenti, era irregolare . ho bisogno di vare l'affido supersclusivo. Io ho contatti solo con sua sorella e lei goni tanto mi dà qualche informazione e gli dice di dare soldi ma lui non li dà.
pagina 2 di 8 Le visite con le figlie solo ove lo richiesta e si impegni su mio accordo e congruo preavviso. Loro sono già grandi e capiscono, per ora non vogliono vederlo ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo l'affido supersclusivo alla madre, visite previo accordo solo su richiesta del padre e nel rispetto della volontà delle minori e un contribuito di € 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie e AU percepito per intero dalla madre. Dava, infine, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Il Giudice delegato,
Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazione della parte attrice che il convenuto si è allontanato della casa familiare quando le figlie ( nata il [...] e nata il [...]), erano molto Per_1 Persona_2 piccole, comparendo per un po' solo per brevi periodi, trascorrendo anche periodi in carcere e interrompendo ormai da anni i rapporti con l'ex compagna, bloccandola sull'utenza telefonica e limitandosi a qualche messaggio con le figlie soprattutto con la grande sebbene la stessa non gli risponda, risultando in sostanza irreperibile non conoscendo neppure l'ex compagna dove esattamente lo stesso viva, disinteressandosi del tutto delle figlie medesime, non partecipando ormai da tempo alle decisioni e scelte di vita delle medesime, non versando mai somme di denaro per il loro mantenimento, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisioni rilevanti per le figlie.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti delle figlie, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti delle medesime, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto della prole e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirle al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo delle figlie alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura delle medesime con continuità e responsabilità, offrendo loro un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività stante l'irreperibilità del convenuto e l'interruzione di rapporti.
pagina 3 di 8 Osservato che le eventuali visite del padre con le figlie devono essere stabilite con in dispositivo in modo tutelanti per le stesse.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per le minori come parte attrice ha dichiarato di lavorare part time presso una lavanderia con stipendio base di € 650,00 (da cui deve essere scomputata una somma di € 120 per un precedente pignoramento subìto dalla signora) a cui aggiunge redditi per ore CP_ straordinarie, percepisce l'AU per le figlie attualmente di € 404; vive con le figlie in una casa da poco assegnatale con spese e canoni di circa € 400 al mese;
quanto al padre non possiede alcuna informazione, se non che ha una compagna italiana, forse conosciuta in carcere con cui si è verosimilmente sposato, al tempo della convivenza era irregolare e privo di documenti;
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del convenuto dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come richiesta di € 300,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di giugno
2024 (riscorso iscritto il 15 maggio 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate atteso l'assenza di comunicazione tra le parti, disponendo che l'AU venga percepito per intero dalla madre che è la sola che contribuisce alla loro gestione e cura, quale ulteriore forma di contribuzione.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Affida le figlie minori nata il [...] e nata il [...]),) in via esclusiva alla Per_1 Persona_2 madre che le terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via
Costantino Baroni n. 10. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
2) Dispone che il padre possa vedere le figlie, previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo stesso richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con le figlie compatibilmente con le esigenze delle medesime e nel rispetto sempre della loro volontà, con gradualità inizialmente e senza pernottamento;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 (ricorso iscritto il 15.05.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € Parte_1
300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie
pagina 4 di 8 secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte attrice alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, ostacolante a una comunicazione proficua con la madre nell'interesse delle figlie e con un sostanziale omesso mantenimento delle minori, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto delle minori ritenuto oltre tutto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti le figlie.
pagina 5 di 8 Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 26 marzo 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il medesimo interrotto ogni rapporto con la parte attrice poco dopo la nascita della seconda figlia, disinteressandosi del tutto alle figlie e non partecipando da tempo alle decisioni e alle scelte di vita delle medesime, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere le decisioni più rilevanti, impedendo ogni tipo di comunicazione strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse delle minori.
Lo stesso ha omesso ogni tipo di versamento alla madre per il mantenimento delle minori.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo delle figlie minori alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alle minori un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per le figlie, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per le medesime.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare le figlie minori.
Contributo al mantenimento delle figlie.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c in punto economico in quanto idonei a garantire alle minori condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento delle figlie, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata nelle dichiarazioni rese dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura delle figlie minori.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o respinta, preso altresì atto della mancanza di richiesta di istanze istruttorie, così decide:
1) Affida le figlie minori ( nata il [...] e nata il [...]),) in via Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre che le terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Costantino Baroni n. 10. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
2) Dispone che il padre possa vedere le figlie, previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo stesso richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con le figlie compatibilmente con le esigenze delle medesime e nel rispetto sempre della loro volontà, con gradualità inizialmente e senza pernottamento;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 (ricorso iscritto il 15.05.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € Parte_1
300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite. pagina 7 di 8 SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE NONA CIVILE-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 15/05/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 27/07/1987 a ECUADOR cittadinanza: ecuadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 11 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. LUONGO PIERGIORGIO elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
PARTE ATTRICE nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 07/06/1983 a MILANO (MI) cittadinanza: cilena
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 11 20100 MILANO ITALIA, attualmente irreperibile
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.06.2024
pagina 1 di 8 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni precisate da parte attrice all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 26 marzo 2025
******************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 maggio 2024, , premesso di aver Parte_1 instaurato dal 2006 al 2013 una relazione sentimentale con dalla cui unione Controparte_1 nascevano le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 riconosciute da entrambi i genitori, lamentando che poco dopo la nascita della seconda figlia il padre si è allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi delle figlie, omettendo qualsiasi supporto e mantenimento, chiedeva al Tribunale adito, nel merito e in via principale, l'affido esclusivo a sé delle figlie minori con potere di decisione in capo alla madre sulle questioni di maggiore interesse per le medesime, visite delle figlie con il padre come in ricorso indicate, un contributo al suo mantenimento nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 26 marzo 2025, così differita dall'udienza del 20 novembre 2024 a seguito della rinnovazione della notifica non perfezionata con assegnazione di nuovi termini per il contraddittorio, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 22 ottobre 2024 davanti al Giudice onorario dott.ssa rendeva le Per_3 dichiarazioni che di seguito si riportano: ” confermo che mi sono trasferita nella casa comune di via baroni 10 CP_ che è una casa che mi è stata assegnata, per cui pago un canone oltre spese di circa € 400. Io lavoro sempre presso la lavanderia part time e prendo 650 euro sulla busta paga ma mi scalano un pignoramento per
120 euro al mese, perché non avevo pagato le spese della precedente casa. avrò questa decurtazione per tanto.
Prendo sempre l'AU che è aumentato a € 404. Le figlie studiano, la prima fa la II superiore e la piccola la II media, la grande va bene la piccola ha ancora qualche insufficienza, sono serene. Il padre non sé fatto più vedere né sentire, lui mi ha bloccata da tanto tempo sul telefono, io non riesco a comunicare con lui. Se ho bisogno dovrei chiamarlo tramite le figlie ma lui non risponde e risponde sempre la sua moglie che ormai ha sposato, credo, lei parla italiano e si fa rispondere da lei. Non ha mai versato soldi. io non so cosa faccia e dove viva e se lavora. Non so se ha fatto i documenti, era irregolare . ho bisogno di vare l'affido supersclusivo. Io ho contatti solo con sua sorella e lei goni tanto mi dà qualche informazione e gli dice di dare soldi ma lui non li dà.
pagina 2 di 8 Le visite con le figlie solo ove lo richiesta e si impegni su mio accordo e congruo preavviso. Loro sono già grandi e capiscono, per ora non vogliono vederlo ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo l'affido supersclusivo alla madre, visite previo accordo solo su richiesta del padre e nel rispetto della volontà delle minori e un contribuito di € 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie e AU percepito per intero dalla madre. Dava, infine, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Il Giudice delegato,
Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazione della parte attrice che il convenuto si è allontanato della casa familiare quando le figlie ( nata il [...] e nata il [...]), erano molto Per_1 Persona_2 piccole, comparendo per un po' solo per brevi periodi, trascorrendo anche periodi in carcere e interrompendo ormai da anni i rapporti con l'ex compagna, bloccandola sull'utenza telefonica e limitandosi a qualche messaggio con le figlie soprattutto con la grande sebbene la stessa non gli risponda, risultando in sostanza irreperibile non conoscendo neppure l'ex compagna dove esattamente lo stesso viva, disinteressandosi del tutto delle figlie medesime, non partecipando ormai da tempo alle decisioni e scelte di vita delle medesime, non versando mai somme di denaro per il loro mantenimento, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisioni rilevanti per le figlie.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti delle figlie, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti delle medesime, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto della prole e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirle al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo delle figlie alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura delle medesime con continuità e responsabilità, offrendo loro un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività stante l'irreperibilità del convenuto e l'interruzione di rapporti.
pagina 3 di 8 Osservato che le eventuali visite del padre con le figlie devono essere stabilite con in dispositivo in modo tutelanti per le stesse.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per le minori come parte attrice ha dichiarato di lavorare part time presso una lavanderia con stipendio base di € 650,00 (da cui deve essere scomputata una somma di € 120 per un precedente pignoramento subìto dalla signora) a cui aggiunge redditi per ore CP_ straordinarie, percepisce l'AU per le figlie attualmente di € 404; vive con le figlie in una casa da poco assegnatale con spese e canoni di circa € 400 al mese;
quanto al padre non possiede alcuna informazione, se non che ha una compagna italiana, forse conosciuta in carcere con cui si è verosimilmente sposato, al tempo della convivenza era irregolare e privo di documenti;
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del convenuto dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come richiesta di € 300,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di giugno
2024 (riscorso iscritto il 15 maggio 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate atteso l'assenza di comunicazione tra le parti, disponendo che l'AU venga percepito per intero dalla madre che è la sola che contribuisce alla loro gestione e cura, quale ulteriore forma di contribuzione.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Affida le figlie minori nata il [...] e nata il [...]),) in via esclusiva alla Per_1 Persona_2 madre che le terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via
Costantino Baroni n. 10. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
2) Dispone che il padre possa vedere le figlie, previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo stesso richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con le figlie compatibilmente con le esigenze delle medesime e nel rispetto sempre della loro volontà, con gradualità inizialmente e senza pernottamento;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 (ricorso iscritto il 15.05.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € Parte_1
300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie
pagina 4 di 8 secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte attrice alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, ostacolante a una comunicazione proficua con la madre nell'interesse delle figlie e con un sostanziale omesso mantenimento delle minori, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto delle minori ritenuto oltre tutto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti le figlie.
pagina 5 di 8 Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 26 marzo 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il medesimo interrotto ogni rapporto con la parte attrice poco dopo la nascita della seconda figlia, disinteressandosi del tutto alle figlie e non partecipando da tempo alle decisioni e alle scelte di vita delle medesime, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere le decisioni più rilevanti, impedendo ogni tipo di comunicazione strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse delle minori.
Lo stesso ha omesso ogni tipo di versamento alla madre per il mantenimento delle minori.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo delle figlie minori alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alle minori un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per le figlie, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per le medesime.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare le figlie minori.
Contributo al mantenimento delle figlie.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c in punto economico in quanto idonei a garantire alle minori condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento delle figlie, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata nelle dichiarazioni rese dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura delle figlie minori.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o respinta, preso altresì atto della mancanza di richiesta di istanze istruttorie, così decide:
1) Affida le figlie minori ( nata il [...] e nata il [...]),) in via Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre che le terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Costantino Baroni n. 10. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
2) Dispone che il padre possa vedere le figlie, previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo stesso richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con le figlie compatibilmente con le esigenze delle medesime e nel rispetto sempre della loro volontà, con gradualità inizialmente e senza pernottamento;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 (ricorso iscritto il 15.05.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € Parte_1
300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite. pagina 7 di 8 SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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