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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3501/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3501 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Renato Rolli e dall'Avv. Dario
Sammarro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
, quale titolare della Sala Ricevimenti Falcone (P.Iva ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, dall'avv. Francesco Montone, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
-opposto- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme – recesso.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note ex art. 189 n. 1 c.p.c. depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 961/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data
15.9.2023, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di € 26.000,00, in favore di
[...]
, in relazione al contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti stipulato tra le parti in CP_1 data 6.11.2021 per un ricevimento da effettuarsi il 17.6.2023.
A fondamento dell'opposizione eccepivano la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto e del credito, avendo sottoscritto un mero preventivo che avrebbe pagina 1 di 11 richiesto la conferma del numero effettivo degli invitati almeno quindici giorni prima della data dell'evento e che, nel caso di specie, non era mai intervenuta;
deducevano, altresì, l'intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso, atteso che aveva comunicato Parte_2 telefonicamente, in data 14.10.2022, la disdetta dalla prenotazione della sala ricevimenti, per l'improvvisa interruzione della relazione sentimentale fra i nubendi;
rilevavano, altresì, la nullità del contratto per sopravvenuta mancanza della causa, atteso che il contratto di ristorazione e sala ricevimenti era, per sua natura, subordinato all'evento della celebrazione delle nozze, pur non essendo lo stesso esplicitato nel contratto, e contestavano l'inefficacia delle clausole contenute nel contratto in questione, in quanto volte a stabilire condizioni eccessivamente gravose per il consumatore, aventi natura vessatoria e prive della doppia sottoscrizione.
Concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni avversarie, rilevando che le parti Controparte_1 avevano stipulato, in data 6.10.2021, un contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti, in relazione al ricevimento di nozze, da effettuarsi in data 17.6.2023; che il suddetto contratto prevedeva la fornitura del servizio relativo, con indicazione del menù del banchetto nuziale e degli ulteriori servizi accessori, per un totale di 350 invitati, al costo di € 70,00 per persona + € 2.000,00 per intrattenimento musicale;
che, all'atto della stipula, le parti versavano la somma di € 500,00, a titolo di caparra confirmatoria, mentre il saldo sarebbe dovuto avvenire a ricevimento effettuato;
che, tuttavia, alla data indicata per lo svolgimento del ricevimento nuziale, lo stesso non veniva effettuato, senza alcuna preventiva comunicazione o formale disdetta da parte dei debitori ingiunti;
che, in ragione dell'inadempienza delle parti all'obbligazione contrattuale ed avendo il perso la chance di CP_1 impegnare la data per altri potenziali clienti, era maturato, in favore di quest'ultimo, il diritto a vedersi riconosciuta la corresponsione dell'intero importo previsto per il servizio concordato, come stabilito dall'art. 6 del contratto stipulato fra le parti;
che non era ravvisabile alcuna vessatorietà delle clausole, in quanto le condizioni contrattuali erano state oggetto di specifiche trattative con il cliente e, comunque, le stesse non rientravano in nessuno dei casi previsti dall'art. 33 del Codice del Consumo;
che non era pervenuta, da parte del committente, alcuna forma di recesso, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R come previsto in contratto;
che non erano ravvisabili le ipotesi di nullità prospettate dagli opponenti, in quanto il contratto concluso tra le parti conteneva la specifica indicazione di tutti gli elementi essenziali che determinavano il contenuto di prestazione e controprestazione, ivi compresi la data del ricevimento, il prezzo pattuito, i servizi prescelti nonché le prestazioni accessorie richieste dagli sposi, quale il servizio di intrattenimento musicale, anch'esso con pagina 2 di 11 prezzo predefinito e concordato;
che anche il credito era sufficientemente determinato, avendo i nubendi indicato come numero minimo di invitati quello riportato nella scrittura, sicchè la quantificazione del prezzo del ricevimento era stata effettuata sulla base di dati certi (350 invitati x €
70,00 cadauno + € 2.000,00 per intrattenimento musicale), per un totale di € 26.500,00, da cui era stata detratta la somma di € 500,00 già versata quale caparra;
che non erano invocabili le fattispecie della presupposizione e dell'impossibilità sopravvenuta, atteso che gli opponenti avevano superato la crisi paventata e si erano sposati in data 26 agosto 2023, giusta certificato di matrimonio prodotto in atti;
che, al fine di provvedere all'organizzazione del banchetto ed alla preparazione delle pietanze prescelte dai nubendi, la Sala Falcone, con congruo anticipo, aveva provveduto ad acquistare tutti i generi alimentari, le bevande ed i materiali necessari allo scopo.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna degli opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c..
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 6.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
****
L'opposizione è fondata solo in parte, con specifico riferimento al quantum richiesto in pagamento, e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non forma oggetto di contestazione tra le parti l'esistenza del contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti stipulato, in data 6.11.2021, in relazione al ricevimento di nozze di e Parte_1
, da effettuarsi in data 17.6.2023. Parte_2
A tale riguardo, non appaiono meritevoli di accoglimento le eccezioni, sollevate dagli opponenti, di nullità del contratto per indeterminatezza degli elementi essenziali e dell'oggetto.
Si evidenzia che costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt.
1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata (cfr. Cass. Civ., n. 14006 del
6.6.2017).
In particolare, in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c. può considerarsi perfezionato ove, alla stregua della pagina 3 di 11 comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia, però, da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso (cfr. Cass. Civ., n. 30851 del
29.11.2018).
In ossequio a tali principi, nella fattispecie in esame, si evidenzia che, oltre al nomen iuris di "contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti" utilizzato dalle parti nella scrittura del 6.11.2021, risultano sufficientemente specificati tempi e modalità di esecuzione della prestazione, la futura data ed orario del banchetto nuziale, il numero degli invitati (indicato in 350), il menù con analitica descrizione delle pietanze, la tipologia del servizio ed il prezzo pro capite delle prestazioni dei servizi di ristorazione oggetto del contratto (€ 70,00 a persona, oltre il corrispettivo previsto per il gruppo musicale).
Consegue che appaiono ravvisabili elementi idonei a ritenere perfezionato il contratto, in base al principio consensualistico, e, quindi, l'assunzione di vere e proprie obbligazioni sinallagmatiche a carico di entrambe le parti, con la conseguenza che non è consentito lo scioglimento unilaterale dal vincolo contrattuale già costituito, salvi i casi in cui sia stata contrattualmente prevista una facoltà di recesso convenzionale, oppure le parti si accordino per risolvere consensualmente il contratto.
In merito, l'art. 6 del contratto ha previsto che “l'eventuale disdetta del contratto, da effettuarsi esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, obbliga il committente a corrispondere al Sig. CP_1 il 50% del costo totale calcolato con riferimento al numero di invitati preventivati nel presente
[...] contratto se tale disdetta interviene tra la data della stipula ed il 180° giorno antecedente la data prevista per il banchetto;
il 70% se tale disdetta interviene tra il 179° antecedente il banchetto ed il
120° giorno antecedente il banchetto;
il 100% se la disdetta viene formalizzata tra il 119° giorno antecedente il banchetto e la data fissata per esso”.
Ciò posto, il ricorrente-odierno opposto ha ottenuto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di e , per l'importo di € 26.000,00, pari all'intero importo Parte_1 Parte_2 previsto per il servizio concordato (detratta la somma di € 500,00 versata a titolo di caparra), sul presupposto che i nubendi non abbiano comunicato alcuna disdetta dal contratto, nei termini e secondo le modalità convenuti.
Gli opponenti, da parte loro, hanno eccepito, per un verso, la vessatorietà delle clausole contrattuali e, per altro verso, l'avvenuta disdetta, espressa in forma verbale/telefonica da , in data Parte_2
14.10.2022, con congruo anticipo rispetto alla data della cerimonia, con conseguente insussistenza del debito ingiunto.
In ordine alla questione relativa alla vessatorietà delle clausole contrattuali, prospettata dagli opponenti, si osserva che, “Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace pagina 4 di 11 solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ., n. 6314 del 22.3.2006).
Inoltre, la Suprema Corte ha specificato che, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. Civ., n. 6558 del 18.3.2000).
Nella fattispecie in esame e hanno dedotto, in maniera generica, la Parte_1 Parte_2 natura vessatoria delle clausole contenute nel contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti stipulato, in data 6.11.2021, con , limitandosi ad asserire che le condizioni Controparte_1 concernenti la conferma, il prezzo, la disdetta, l'esecuzione musicale e il foro di competenza comportassero uno “squilibrio” tra obblighi (tutti a carico degli opponenti) e diritti (tutti a favore del
, ma senza specificare a quale ipotesi di vessatorietà le stesse fossero riconducibili. CP_1
Né, d'altra parte, l'art. 6 – con cui le parti hanno convenuto un corrispettivo da versare, a carico del contraente ed in favore del titolare della sala ricevimenti, nell'ipotesi di recesso manifestato oltre un determinato termine – assume carattere vessatorio, in ossequio a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e non ravvisandosi, peraltro, alcun significativo squilibrio delle condizioni contrattuali in danno di una delle parti.
In merito alla natura giuridica della clausola contrattuale in oggetto, la stessa può essere qualificata alla stregua di una “multa penitenziale”, disciplinata dall'art. 1373 terzo comma c.c..
In particolare, tale istituto assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente;
ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte (cfr. Cass. Civ., n. 6558 del 18.3.2010).
Non appare, poi, utilmente invocabile la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, di cui all'art. 1256 c.c., atteso che la stessa, come ribadito dal costante orientamento giurisprudenziale, pagina 5 di 11 libera dall'obbligazione (se definitiva) o esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), solo se obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 15073/09, 9645/04, 8294/90, 5653/90 e 252/53), circostanze che non ricorrono evidentemente nel caso in esame in cui gli opponenti hanno volontariamente deciso di annullare la cerimonia prevista per il 17.6.2023, salvo successiva riconciliazione e celebrazione delle nozze in data di poco successiva.
Neppure pertinente, inoltre, è il richiamo alla presupposizione, ossia a quella particolare circostanza che, non attenendo all'oggetto, né alla causa, né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra -, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l'esercizio del recesso (cfr. Cass., n. 12235 del
25.5.2007).
In particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, in materia contrattuale, affinché sia configurabile la fattispecie della c.d. "presupposizione" (o condizione inespressa), è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse;
il relativo accertamento, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito (cfr. Cass. Civ., n. 20245 del 18.9.2009; Cass. SS.UU. 9909/2018; conf.
Cass.17615/2020).
L'affermazione dell'esistenza nel contratto di una clausola di tacita presupposizione impone alla parte che ne assume l'esistenza di allegare, nel contraddittorio processuale con l'avversario, la situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata in sede di stipulazione del contratto, che sia successivamente mutata per il sopravvenire di circostanze non imputabili alla parte stessa, così da determinare un assetto ai propri interessi fondato su basi diverse da quello in virtù del quale era stato concluso il contratto.
Nel caso in esame non può invocarsi la fattispecie della presupposizione, atteso che la mancata effettuazione del ricevimento è dipesa da una scelta volontaria dei nubendi che, per ragioni strettamente personali ed in base a valutazioni proprie, dunque non oggettive nè assolute, hanno volontariamente deciso di interrompere la loro relazione, salvo poi riconciliarsi e celebrare le nozze, in altra data e luogo pagina 6 di 11 rispetto a quelli concordati con (cfr. certificato di matrimonio allegato dalla parte Controparte_1 opposta).
Ciò posto, una volta riconosciuta la validità ed efficacia delle clausole contenute nel contratto stipulato tra le parti, al fine di stabilire se ed in quale entità sia dovuto il pagamento di un corrispettivo, in favore di , occorre valutare se e abbiano comunicato il Controparte_1 Parte_1 Parte_2 recesso dal contratto secondo le modalità ed i tempi previsti dal richiamato art. 6.
Gli opponenti hanno dedotto che abbia comunicato, a mezzo telefono in data Parte_2
14.10.2022, la disdetta dal contratto, aggiungendo di avere ricevuto rassicurazioni dalla “Sig.ra , Per_1 responsabile di sala” circa l'annullamento della prenotazione relativa al banchetto, senza necessità di ulteriori formalità (quali invio di una e-mail o altro).
Tali circostanze sono state confermate dai testimoni di parte opponente ( , madre di Testimone_1
, e ) i quali hanno riferito di avere assistito alla Parte_2 Tes_2 Testimone_3 telefonata effettuata da un cellulare, in modalità vivavoce, da che avrebbe interloquito Parte_2 con un'addetta alla sala ricevimenti CP_1
Anche il teste di parte opposta, dipendente e responsabile della sala ricevimenti, ha Tes_4 confermato che la l'abbia contattata per comunicarle che, per problemi insorti con il suo Pt_2 fidanzato, il matrimonio non si sarebbe più celebrato e che, per tale ragione, voleva disdire il ricevimento, ma ha precisato di averle riferito che sarebbe stato necessario inviare una disdetta per iscritto ed ha aggiunto che, dopo una ventina di giorni, la abbia richiamato per confermare che Pt_2 il matrimonio si sarebbe svolto regolarmente, tanto che, verso la fine di gennaio - inizio di febbraio
2023, i nubendi si erano recati presso gli uffici della Sala Falcone per scegliere la Parte_3 musica per il loro ricevimento di nozze.
Ciò posto, ha eccepito l'invalidità della comunicazione verbale – peraltro contestata Controparte_1 nella sua effettiva esistenza -, in ragione della necessità della forma scritta per la disdetta, concordata nel contratto concluso tra le parti (cfr. art. 6).
Orbene, quanto alle modalità di esercizio del recesso, va osservato che, sebbene la norma di cui all'art. 1352 c.c. sia pacificamente applicabile anche a tale negozio unilaterale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica” (cfr. Cass.
Civ., n. 18414 del 9.7.2019).
In particolare, la convenzione sulla forma scritta ad substantiam da adottare per un futuro contratto deve rivestire, ai sensi dell'articolo 1352 cod.civ., la forma scritta e pertanto lo scioglimento della pagina 7 di 11 medesima per mutuo consenso (o la rinunzia bilaterale alla forma convenzionale) può avvenire solo per iscritto e non verbalmente o tacitamente;
ne consegue che la clausola contrattuale, redatta per iscritto, la quale preveda l'adozione della forma scritta ad substantiam per regolamentare future vicende del contratto, non può essere revocata verbalmente o tacitamente dalle parti stesse (cfr. Cass. Civ., n. 4861 del 14.4.2000).
Orbene, nella fattispecie in esame, le parti hanno concluso il contratto di servizio ristorante e sala ricevimenti in forma scritta, sebbene non si versi in ipotesi di contratto avente forma solenne ad substantiam, ed hanno, altresì, contrattualmente stabilito per il recesso l'obbligo di rispettare determinate formalità (invio di raccomandata A/R).
Consegue che, per un verso, la sola comunicazione telefonica effettuata da non Parte_2 sarebbe, in ogni caso, idonea a configurare una valida modalità di esercizio di recesso dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 della scrittura, per altro verso, l'istruttoria orale espletata in giudizio ha evidenziato come le parti abbiano successivamente confermato lo svolgimento del banchetto, tanto da recarsi presso la sala ricevimenti per scegliere la musica.
Il teste ha, altresì, riferito di avere contattato , circa 10 giorni prima della Tes_4 Parte_2 data fissata per il ricevimento di nozze, per chiedere il numero definitivo di inviatati presenti e che la stessa ha risposto che avrebbe richiamato successivamente, omettendo poi di farlo.
Una volta accertata l'inefficacia del recesso manifestato da rispetto al contratto Parte_2 concluso con la sala ricevimenti va quantificato il diritto di credito spettante alla parte CP_1 opposta, a titolo di ristoro del pregiudizio economico subito per l'inadempimento imputabile agli opponenti.
A tale riguardo, quanto alla somma di € 500,00, corrisposta dai nubendi ed indicata Parte_4 nella scrittura del 6.11.2021 quale “caparra”, va precisato che la caparra confirmatoria ha natura composita, consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili che assume ad una duplice funzione di anticipato pagamento, in caso di adempimento, e di preventiva e forfettaria liquidazione del danno, nell'ipotesi di inadempimento.
In particolare, ai sensi dell'art. 1385 c.c., qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass.
Civ., n. 17923 del 23.8.2007; Cass. Civ., n. 9091 del 13.5.2004).
Consegue che qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra pagina 8 di 11 è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto, mentre conserva la sua funzione di garanzia sino alla conclusione del procedimento di liquidazione dei danni, con conseguente compensazione con il credito risarcitorio, oppure con restituzione della caparra stessa per mancata prova dei danni (cfr. Cass. Civ., n. 11356 del
16.5.2006; Cass. Civ., n. 14030 del 14.12.1999).
Nella fattispecie in esame, non ha esercitato il diritto di recesso, bensì ha chiesto il Controparte_1 pagamento della somma corrispondente all'intero importo pattuito nell'ipotesi di realizzazione dell'evento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento di e , sicchè lo stesso è soggetto alle ordinarie regole probatorie ai Parte_1 Parte_2 fini della sua concreta quantificazione.
Ciò posto, i testi e (dipendenti della sala ricevimenti) hanno Testimone_5 Testimone_6 confermato che la sera del 17.6.2023 la sala fosse aperta per ospitare il banchetto dei coniugi che vi fossero 6 o 7 camerieri e 7 o 8 hostess e che fossero stati preparati gli Parte_4 aperitivi e gli antipasti per circa 180 persone, ma che, comunque, fossero state acquistate le materie prime necessarie per i 5 banchetti nuziali programmati per il mese di giugno 2023, compreso il banchetto nuziale prenotato dagli opponenti, al fine di preparare le altre pietanze al momento.
Risultano allegate al fascicolo di parte opposta alcune fatture relative ad acquisti di generi alimentari e bevande, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2023.
Non è stato, invece, allegato che i musicisti siano stati effettivamente presenti presso la sala ricevimenti la sera del 17.6.2023.
Orbene, tali allegazioni orali e documentali sono idonee a dimostrare che abbia Controparte_1 perso un'utilità patrimoniale derivante dalla prestazione relativa al banchetto nuziale previsto per il
17.6.2023, ma non sono sufficienti a comprovare che lo stesso abbia inutilmente sostenuto l'intero esborso legato all'esecuzione del contratto, per l'acquisto del cibo e delle bevande, il pagamento di personale addetto alla somministrazione delle vivande, ecc., atteso che, per un verso, risulta che la sera del ricevimento siano state effettivamente preparate solo alcune delle pietanze comprese nel menu e, per altro verso, non è stato provato che la merce residua non sia stata impiegata per eventi alternativi a quello mancato e svoltisi nello stesso contesto temporale.
Va, infatti, ribadito che il danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, pagina 9 di 11 sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Alla stregua di tali argomentazioni e tenuto conto sia del presumibile guadagno ricavabile dall'evento prenotato e dell'incidenza sul prezzo per il banchetto delle spese delle materie vive, sia dell'esecuzione parziale della controprestazione, rappresentata dalla messa a disposizione della sala ricevimenti e dalla predisposizione di parte delle pietanze previste in menu, si reputa congruo il riconoscimento di un ristoro, in favore di , pari ad € 8.000,00 già rivalutati all'attualità, comprensivi Controparte_1 dell'importo di € 500,00 versato a titolo di caparra, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, il decreto ingiuntivo n. 961/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.9.2023 deve essere revocato, dovendosi, tuttavia, condannare e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 quale titolare della Sala Ricevimenti Falcone, della somma di € 7.500,00 – al netto della somma di €
500,00 già versata a titolo di caparra -, a titolo di multa penitenziale prevista dall'art. 6 del contratto stipulato tra le parti in data 6.11.2021, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e delle ragioni della decisione, nonché della differenza tra il credito oggetto del decreto ingiuntivo e quello riconosciuto con la presente sentenza, appaiono ravvisabili fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Non sono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento delle domande di pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., proposte reciprocamente da entrambe le parti, tenuto conto che, nella fattispecie in esame, è configurabile una parziale soccombenza reciproca, con conseguente insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da e , Parte_1 Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 961/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.9.2023;
2) condanna e al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 quale titolare della Sala Ricevimenti Falcone, della somma di € 7.500,00 – al netto della somma di € 500,00 già versata a titolo di caparra -, a titolo di multa penitenziale prevista dall'art. 6 del pagina 10 di 11 contratto stipulato tra le parti in data 6.11.2021, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., formulata dalle parti;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 10.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3501 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Renato Rolli e dall'Avv. Dario
Sammarro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
, quale titolare della Sala Ricevimenti Falcone (P.Iva ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, dall'avv. Francesco Montone, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
-opposto- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme – recesso.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note ex art. 189 n. 1 c.p.c. depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 961/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data
15.9.2023, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di € 26.000,00, in favore di
[...]
, in relazione al contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti stipulato tra le parti in CP_1 data 6.11.2021 per un ricevimento da effettuarsi il 17.6.2023.
A fondamento dell'opposizione eccepivano la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto e del credito, avendo sottoscritto un mero preventivo che avrebbe pagina 1 di 11 richiesto la conferma del numero effettivo degli invitati almeno quindici giorni prima della data dell'evento e che, nel caso di specie, non era mai intervenuta;
deducevano, altresì, l'intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso, atteso che aveva comunicato Parte_2 telefonicamente, in data 14.10.2022, la disdetta dalla prenotazione della sala ricevimenti, per l'improvvisa interruzione della relazione sentimentale fra i nubendi;
rilevavano, altresì, la nullità del contratto per sopravvenuta mancanza della causa, atteso che il contratto di ristorazione e sala ricevimenti era, per sua natura, subordinato all'evento della celebrazione delle nozze, pur non essendo lo stesso esplicitato nel contratto, e contestavano l'inefficacia delle clausole contenute nel contratto in questione, in quanto volte a stabilire condizioni eccessivamente gravose per il consumatore, aventi natura vessatoria e prive della doppia sottoscrizione.
Concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni avversarie, rilevando che le parti Controparte_1 avevano stipulato, in data 6.10.2021, un contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti, in relazione al ricevimento di nozze, da effettuarsi in data 17.6.2023; che il suddetto contratto prevedeva la fornitura del servizio relativo, con indicazione del menù del banchetto nuziale e degli ulteriori servizi accessori, per un totale di 350 invitati, al costo di € 70,00 per persona + € 2.000,00 per intrattenimento musicale;
che, all'atto della stipula, le parti versavano la somma di € 500,00, a titolo di caparra confirmatoria, mentre il saldo sarebbe dovuto avvenire a ricevimento effettuato;
che, tuttavia, alla data indicata per lo svolgimento del ricevimento nuziale, lo stesso non veniva effettuato, senza alcuna preventiva comunicazione o formale disdetta da parte dei debitori ingiunti;
che, in ragione dell'inadempienza delle parti all'obbligazione contrattuale ed avendo il perso la chance di CP_1 impegnare la data per altri potenziali clienti, era maturato, in favore di quest'ultimo, il diritto a vedersi riconosciuta la corresponsione dell'intero importo previsto per il servizio concordato, come stabilito dall'art. 6 del contratto stipulato fra le parti;
che non era ravvisabile alcuna vessatorietà delle clausole, in quanto le condizioni contrattuali erano state oggetto di specifiche trattative con il cliente e, comunque, le stesse non rientravano in nessuno dei casi previsti dall'art. 33 del Codice del Consumo;
che non era pervenuta, da parte del committente, alcuna forma di recesso, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R come previsto in contratto;
che non erano ravvisabili le ipotesi di nullità prospettate dagli opponenti, in quanto il contratto concluso tra le parti conteneva la specifica indicazione di tutti gli elementi essenziali che determinavano il contenuto di prestazione e controprestazione, ivi compresi la data del ricevimento, il prezzo pattuito, i servizi prescelti nonché le prestazioni accessorie richieste dagli sposi, quale il servizio di intrattenimento musicale, anch'esso con pagina 2 di 11 prezzo predefinito e concordato;
che anche il credito era sufficientemente determinato, avendo i nubendi indicato come numero minimo di invitati quello riportato nella scrittura, sicchè la quantificazione del prezzo del ricevimento era stata effettuata sulla base di dati certi (350 invitati x €
70,00 cadauno + € 2.000,00 per intrattenimento musicale), per un totale di € 26.500,00, da cui era stata detratta la somma di € 500,00 già versata quale caparra;
che non erano invocabili le fattispecie della presupposizione e dell'impossibilità sopravvenuta, atteso che gli opponenti avevano superato la crisi paventata e si erano sposati in data 26 agosto 2023, giusta certificato di matrimonio prodotto in atti;
che, al fine di provvedere all'organizzazione del banchetto ed alla preparazione delle pietanze prescelte dai nubendi, la Sala Falcone, con congruo anticipo, aveva provveduto ad acquistare tutti i generi alimentari, le bevande ed i materiali necessari allo scopo.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna degli opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c..
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 6.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'opposizione è fondata solo in parte, con specifico riferimento al quantum richiesto in pagamento, e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non forma oggetto di contestazione tra le parti l'esistenza del contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti stipulato, in data 6.11.2021, in relazione al ricevimento di nozze di e Parte_1
, da effettuarsi in data 17.6.2023. Parte_2
A tale riguardo, non appaiono meritevoli di accoglimento le eccezioni, sollevate dagli opponenti, di nullità del contratto per indeterminatezza degli elementi essenziali e dell'oggetto.
Si evidenzia che costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt.
1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata (cfr. Cass. Civ., n. 14006 del
6.6.2017).
In particolare, in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c. può considerarsi perfezionato ove, alla stregua della pagina 3 di 11 comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia, però, da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso (cfr. Cass. Civ., n. 30851 del
29.11.2018).
In ossequio a tali principi, nella fattispecie in esame, si evidenzia che, oltre al nomen iuris di "contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti" utilizzato dalle parti nella scrittura del 6.11.2021, risultano sufficientemente specificati tempi e modalità di esecuzione della prestazione, la futura data ed orario del banchetto nuziale, il numero degli invitati (indicato in 350), il menù con analitica descrizione delle pietanze, la tipologia del servizio ed il prezzo pro capite delle prestazioni dei servizi di ristorazione oggetto del contratto (€ 70,00 a persona, oltre il corrispettivo previsto per il gruppo musicale).
Consegue che appaiono ravvisabili elementi idonei a ritenere perfezionato il contratto, in base al principio consensualistico, e, quindi, l'assunzione di vere e proprie obbligazioni sinallagmatiche a carico di entrambe le parti, con la conseguenza che non è consentito lo scioglimento unilaterale dal vincolo contrattuale già costituito, salvi i casi in cui sia stata contrattualmente prevista una facoltà di recesso convenzionale, oppure le parti si accordino per risolvere consensualmente il contratto.
In merito, l'art. 6 del contratto ha previsto che “l'eventuale disdetta del contratto, da effettuarsi esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, obbliga il committente a corrispondere al Sig. CP_1 il 50% del costo totale calcolato con riferimento al numero di invitati preventivati nel presente
[...] contratto se tale disdetta interviene tra la data della stipula ed il 180° giorno antecedente la data prevista per il banchetto;
il 70% se tale disdetta interviene tra il 179° antecedente il banchetto ed il
120° giorno antecedente il banchetto;
il 100% se la disdetta viene formalizzata tra il 119° giorno antecedente il banchetto e la data fissata per esso”.
Ciò posto, il ricorrente-odierno opposto ha ottenuto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di e , per l'importo di € 26.000,00, pari all'intero importo Parte_1 Parte_2 previsto per il servizio concordato (detratta la somma di € 500,00 versata a titolo di caparra), sul presupposto che i nubendi non abbiano comunicato alcuna disdetta dal contratto, nei termini e secondo le modalità convenuti.
Gli opponenti, da parte loro, hanno eccepito, per un verso, la vessatorietà delle clausole contrattuali e, per altro verso, l'avvenuta disdetta, espressa in forma verbale/telefonica da , in data Parte_2
14.10.2022, con congruo anticipo rispetto alla data della cerimonia, con conseguente insussistenza del debito ingiunto.
In ordine alla questione relativa alla vessatorietà delle clausole contrattuali, prospettata dagli opponenti, si osserva che, “Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace pagina 4 di 11 solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ., n. 6314 del 22.3.2006).
Inoltre, la Suprema Corte ha specificato che, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. Civ., n. 6558 del 18.3.2000).
Nella fattispecie in esame e hanno dedotto, in maniera generica, la Parte_1 Parte_2 natura vessatoria delle clausole contenute nel contratto di servizio ristorazione e sala ricevimenti stipulato, in data 6.11.2021, con , limitandosi ad asserire che le condizioni Controparte_1 concernenti la conferma, il prezzo, la disdetta, l'esecuzione musicale e il foro di competenza comportassero uno “squilibrio” tra obblighi (tutti a carico degli opponenti) e diritti (tutti a favore del
, ma senza specificare a quale ipotesi di vessatorietà le stesse fossero riconducibili. CP_1
Né, d'altra parte, l'art. 6 – con cui le parti hanno convenuto un corrispettivo da versare, a carico del contraente ed in favore del titolare della sala ricevimenti, nell'ipotesi di recesso manifestato oltre un determinato termine – assume carattere vessatorio, in ossequio a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e non ravvisandosi, peraltro, alcun significativo squilibrio delle condizioni contrattuali in danno di una delle parti.
In merito alla natura giuridica della clausola contrattuale in oggetto, la stessa può essere qualificata alla stregua di una “multa penitenziale”, disciplinata dall'art. 1373 terzo comma c.c..
In particolare, tale istituto assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente;
ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte (cfr. Cass. Civ., n. 6558 del 18.3.2010).
Non appare, poi, utilmente invocabile la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, di cui all'art. 1256 c.c., atteso che la stessa, come ribadito dal costante orientamento giurisprudenziale, pagina 5 di 11 libera dall'obbligazione (se definitiva) o esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), solo se obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 15073/09, 9645/04, 8294/90, 5653/90 e 252/53), circostanze che non ricorrono evidentemente nel caso in esame in cui gli opponenti hanno volontariamente deciso di annullare la cerimonia prevista per il 17.6.2023, salvo successiva riconciliazione e celebrazione delle nozze in data di poco successiva.
Neppure pertinente, inoltre, è il richiamo alla presupposizione, ossia a quella particolare circostanza che, non attenendo all'oggetto, né alla causa, né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra -, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l'esercizio del recesso (cfr. Cass., n. 12235 del
25.5.2007).
In particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, in materia contrattuale, affinché sia configurabile la fattispecie della c.d. "presupposizione" (o condizione inespressa), è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse;
il relativo accertamento, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito (cfr. Cass. Civ., n. 20245 del 18.9.2009; Cass. SS.UU. 9909/2018; conf.
Cass.17615/2020).
L'affermazione dell'esistenza nel contratto di una clausola di tacita presupposizione impone alla parte che ne assume l'esistenza di allegare, nel contraddittorio processuale con l'avversario, la situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata in sede di stipulazione del contratto, che sia successivamente mutata per il sopravvenire di circostanze non imputabili alla parte stessa, così da determinare un assetto ai propri interessi fondato su basi diverse da quello in virtù del quale era stato concluso il contratto.
Nel caso in esame non può invocarsi la fattispecie della presupposizione, atteso che la mancata effettuazione del ricevimento è dipesa da una scelta volontaria dei nubendi che, per ragioni strettamente personali ed in base a valutazioni proprie, dunque non oggettive nè assolute, hanno volontariamente deciso di interrompere la loro relazione, salvo poi riconciliarsi e celebrare le nozze, in altra data e luogo pagina 6 di 11 rispetto a quelli concordati con (cfr. certificato di matrimonio allegato dalla parte Controparte_1 opposta).
Ciò posto, una volta riconosciuta la validità ed efficacia delle clausole contenute nel contratto stipulato tra le parti, al fine di stabilire se ed in quale entità sia dovuto il pagamento di un corrispettivo, in favore di , occorre valutare se e abbiano comunicato il Controparte_1 Parte_1 Parte_2 recesso dal contratto secondo le modalità ed i tempi previsti dal richiamato art. 6.
Gli opponenti hanno dedotto che abbia comunicato, a mezzo telefono in data Parte_2
14.10.2022, la disdetta dal contratto, aggiungendo di avere ricevuto rassicurazioni dalla “Sig.ra , Per_1 responsabile di sala” circa l'annullamento della prenotazione relativa al banchetto, senza necessità di ulteriori formalità (quali invio di una e-mail o altro).
Tali circostanze sono state confermate dai testimoni di parte opponente ( , madre di Testimone_1
, e ) i quali hanno riferito di avere assistito alla Parte_2 Tes_2 Testimone_3 telefonata effettuata da un cellulare, in modalità vivavoce, da che avrebbe interloquito Parte_2 con un'addetta alla sala ricevimenti CP_1
Anche il teste di parte opposta, dipendente e responsabile della sala ricevimenti, ha Tes_4 confermato che la l'abbia contattata per comunicarle che, per problemi insorti con il suo Pt_2 fidanzato, il matrimonio non si sarebbe più celebrato e che, per tale ragione, voleva disdire il ricevimento, ma ha precisato di averle riferito che sarebbe stato necessario inviare una disdetta per iscritto ed ha aggiunto che, dopo una ventina di giorni, la abbia richiamato per confermare che Pt_2 il matrimonio si sarebbe svolto regolarmente, tanto che, verso la fine di gennaio - inizio di febbraio
2023, i nubendi si erano recati presso gli uffici della Sala Falcone per scegliere la Parte_3 musica per il loro ricevimento di nozze.
Ciò posto, ha eccepito l'invalidità della comunicazione verbale – peraltro contestata Controparte_1 nella sua effettiva esistenza -, in ragione della necessità della forma scritta per la disdetta, concordata nel contratto concluso tra le parti (cfr. art. 6).
Orbene, quanto alle modalità di esercizio del recesso, va osservato che, sebbene la norma di cui all'art. 1352 c.c. sia pacificamente applicabile anche a tale negozio unilaterale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica” (cfr. Cass.
Civ., n. 18414 del 9.7.2019).
In particolare, la convenzione sulla forma scritta ad substantiam da adottare per un futuro contratto deve rivestire, ai sensi dell'articolo 1352 cod.civ., la forma scritta e pertanto lo scioglimento della pagina 7 di 11 medesima per mutuo consenso (o la rinunzia bilaterale alla forma convenzionale) può avvenire solo per iscritto e non verbalmente o tacitamente;
ne consegue che la clausola contrattuale, redatta per iscritto, la quale preveda l'adozione della forma scritta ad substantiam per regolamentare future vicende del contratto, non può essere revocata verbalmente o tacitamente dalle parti stesse (cfr. Cass. Civ., n. 4861 del 14.4.2000).
Orbene, nella fattispecie in esame, le parti hanno concluso il contratto di servizio ristorante e sala ricevimenti in forma scritta, sebbene non si versi in ipotesi di contratto avente forma solenne ad substantiam, ed hanno, altresì, contrattualmente stabilito per il recesso l'obbligo di rispettare determinate formalità (invio di raccomandata A/R).
Consegue che, per un verso, la sola comunicazione telefonica effettuata da non Parte_2 sarebbe, in ogni caso, idonea a configurare una valida modalità di esercizio di recesso dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 della scrittura, per altro verso, l'istruttoria orale espletata in giudizio ha evidenziato come le parti abbiano successivamente confermato lo svolgimento del banchetto, tanto da recarsi presso la sala ricevimenti per scegliere la musica.
Il teste ha, altresì, riferito di avere contattato , circa 10 giorni prima della Tes_4 Parte_2 data fissata per il ricevimento di nozze, per chiedere il numero definitivo di inviatati presenti e che la stessa ha risposto che avrebbe richiamato successivamente, omettendo poi di farlo.
Una volta accertata l'inefficacia del recesso manifestato da rispetto al contratto Parte_2 concluso con la sala ricevimenti va quantificato il diritto di credito spettante alla parte CP_1 opposta, a titolo di ristoro del pregiudizio economico subito per l'inadempimento imputabile agli opponenti.
A tale riguardo, quanto alla somma di € 500,00, corrisposta dai nubendi ed indicata Parte_4 nella scrittura del 6.11.2021 quale “caparra”, va precisato che la caparra confirmatoria ha natura composita, consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili che assume ad una duplice funzione di anticipato pagamento, in caso di adempimento, e di preventiva e forfettaria liquidazione del danno, nell'ipotesi di inadempimento.
In particolare, ai sensi dell'art. 1385 c.c., qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass.
Civ., n. 17923 del 23.8.2007; Cass. Civ., n. 9091 del 13.5.2004).
Consegue che qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra pagina 8 di 11 è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto, mentre conserva la sua funzione di garanzia sino alla conclusione del procedimento di liquidazione dei danni, con conseguente compensazione con il credito risarcitorio, oppure con restituzione della caparra stessa per mancata prova dei danni (cfr. Cass. Civ., n. 11356 del
16.5.2006; Cass. Civ., n. 14030 del 14.12.1999).
Nella fattispecie in esame, non ha esercitato il diritto di recesso, bensì ha chiesto il Controparte_1 pagamento della somma corrispondente all'intero importo pattuito nell'ipotesi di realizzazione dell'evento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento di e , sicchè lo stesso è soggetto alle ordinarie regole probatorie ai Parte_1 Parte_2 fini della sua concreta quantificazione.
Ciò posto, i testi e (dipendenti della sala ricevimenti) hanno Testimone_5 Testimone_6 confermato che la sera del 17.6.2023 la sala fosse aperta per ospitare il banchetto dei coniugi che vi fossero 6 o 7 camerieri e 7 o 8 hostess e che fossero stati preparati gli Parte_4 aperitivi e gli antipasti per circa 180 persone, ma che, comunque, fossero state acquistate le materie prime necessarie per i 5 banchetti nuziali programmati per il mese di giugno 2023, compreso il banchetto nuziale prenotato dagli opponenti, al fine di preparare le altre pietanze al momento.
Risultano allegate al fascicolo di parte opposta alcune fatture relative ad acquisti di generi alimentari e bevande, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2023.
Non è stato, invece, allegato che i musicisti siano stati effettivamente presenti presso la sala ricevimenti la sera del 17.6.2023.
Orbene, tali allegazioni orali e documentali sono idonee a dimostrare che abbia Controparte_1 perso un'utilità patrimoniale derivante dalla prestazione relativa al banchetto nuziale previsto per il
17.6.2023, ma non sono sufficienti a comprovare che lo stesso abbia inutilmente sostenuto l'intero esborso legato all'esecuzione del contratto, per l'acquisto del cibo e delle bevande, il pagamento di personale addetto alla somministrazione delle vivande, ecc., atteso che, per un verso, risulta che la sera del ricevimento siano state effettivamente preparate solo alcune delle pietanze comprese nel menu e, per altro verso, non è stato provato che la merce residua non sia stata impiegata per eventi alternativi a quello mancato e svoltisi nello stesso contesto temporale.
Va, infatti, ribadito che il danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, pagina 9 di 11 sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Alla stregua di tali argomentazioni e tenuto conto sia del presumibile guadagno ricavabile dall'evento prenotato e dell'incidenza sul prezzo per il banchetto delle spese delle materie vive, sia dell'esecuzione parziale della controprestazione, rappresentata dalla messa a disposizione della sala ricevimenti e dalla predisposizione di parte delle pietanze previste in menu, si reputa congruo il riconoscimento di un ristoro, in favore di , pari ad € 8.000,00 già rivalutati all'attualità, comprensivi Controparte_1 dell'importo di € 500,00 versato a titolo di caparra, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, il decreto ingiuntivo n. 961/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.9.2023 deve essere revocato, dovendosi, tuttavia, condannare e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 quale titolare della Sala Ricevimenti Falcone, della somma di € 7.500,00 – al netto della somma di €
500,00 già versata a titolo di caparra -, a titolo di multa penitenziale prevista dall'art. 6 del contratto stipulato tra le parti in data 6.11.2021, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e delle ragioni della decisione, nonché della differenza tra il credito oggetto del decreto ingiuntivo e quello riconosciuto con la presente sentenza, appaiono ravvisabili fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Non sono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento delle domande di pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., proposte reciprocamente da entrambe le parti, tenuto conto che, nella fattispecie in esame, è configurabile una parziale soccombenza reciproca, con conseguente insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da e , Parte_1 Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 961/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.9.2023;
2) condanna e al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 quale titolare della Sala Ricevimenti Falcone, della somma di € 7.500,00 – al netto della somma di € 500,00 già versata a titolo di caparra -, a titolo di multa penitenziale prevista dall'art. 6 del pagina 10 di 11 contratto stipulato tra le parti in data 6.11.2021, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., formulata dalle parti;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 10.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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