Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 172
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per mancata esecuzione opere

    Il giudice ha accolto il ricorso ritenendo che, sebbene il beneficio di bonifica non sia strettamente sinallagmatico all'attività, esso debba comunque sussistere concretamente per legittimare l'imposizione. La parte ricorrente ha prodotto una consulenza tecnica che evidenziava la mancata esecuzione dei lavori e l'abbandono dei fondi, a cui il Consorzio, rimasto contumace, non ha replicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 172
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 172
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo