Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2025, proposto dai sigg.ri RG DI, RC PI, RC TT, IA AN, NC NZ, MA AB CI, IO IO ON, AO FR, IO IA, MA ES IC, ER AU, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Villasimius, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gian RC Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei sigg.ri IA SA e DA OL, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Sardegna, Sezione Prima, n. 849/2024, notificata in data 26.11.2024, non impugnata e passata in giudicato, e per il conseguente ordine al Comune di Villasimius di darvi integrale esecuzione in via diretta o mediante nomina di un Commissario ad acta , previa declaratoria di nullità di tutti gli atti adottati in violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. e, specificamente, della Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Villasimius n. 548 del 14.5.2025 di presa in carico delle opere di urbanizzazione, del relativo verbale del 9.5.2025 e della nota del 21.5.2025;
ovvero, “in stretto subordine, in caso di rigetto della richiesta ottemperanza”, previa conversione del giudizio nel rito ordinario di impugnazione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., per l’annullamento della citata Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Villasimius n. 548 del 14.5.2025, di presa in carico delle opere di urbanizzazione, del verbale del 9.5.2025, della nota del 21.5.2025, nonché, “ove occorra”, della Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13.2.1997, della Delibera della Giunta comunale n. 359 dell’11.6.1997 e dell’atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 680 del 10.7.1997.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasimius;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. AR NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di lottizzanti - alcuni di essi per avere sottoscritto ab origine la relativa convenzione, altri in quanto aventi causa rispetto ad alcuni degli originari lottizzanti - di un comprensorio edilizio insistente nel comune di Villasimius, denominato “La Pineta”, agiscono per l’ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. 849 del 26 novembre 2024, passata in giudicato, chiedendo che venga ordinato al Comune di Villasimius di darvi integrale esecuzione, in via diretta o mediante la nomina di un commissario ad acta , previa declaratoria di nullità di tutti gli atti a loro dire adottati in violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. tra cui, specificamente, la determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune n. 548 del 14.5.2025, avente ad oggetto la presa in carico delle opere di urbanizzazione, nonché del relativo verbale del 9.5.2025 e della nota del 21.5.2025. In subordine, in caso di rigetto della richiesta ottemperanza, chiedono l’annullamento - previa conversione del rito nelle forme del rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. - della citata determinazione n. 548 del 14.5.2025, del verbale del 9.5.2025, della nota del 21.5.2025, nonché, “ove occorra”, della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13.2.1997, della deliberazione della Giunta comunale n. 359 dell’11.6.1997 e dell’atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 680 del 10.7.1997.
1.1. I ricorrenti espongono in fatto che:
- con la sentenza di questo Tribunale, Prima sezione, n. 849/2024 è stato accolto il ricorso da essi proposto per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Villasimius di prendere in carico tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione in questione, “ con la conseguente condanna del Comune a provvedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione della lottizzazione ”;
- con nota del 21.5.2025 è stata trasmessa agli interessati la determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune n. 548 del 14.5.2025, di presa in carico delle opere, e il relativo verbale del 9.5.2025;
- il verbale certifica la presa in carico di tutte le urbanizzazioni con l’eccezione della stazione di sollevamento per l’adduzione dei liquami, in merito alla quale afferma quanto segue: “ Costruzione dell’impianto di depurazione delle acque bianche e nere (con successiva convenzione Atto Aggiuntivo rep. N 680 del 10.07.1997, in luogo della realizzazione dell’impianto di depurazione è stato consentito alla Ditta lottizzante, l’allaccio diretto della rete fognaria di piano al collettore pubblico, contestualmente si è stabilito l’obbligo perpetuo a carico della ditta lottizzante relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stazione di sollevamento necessaria per l’adduzione dei liquami dal P.D.L. alla condotta pubblica); […] Per quanto concerne la costruzione della rete fognaria di piano al collettore pubblico: La rete fognaria che verrà presa in carico dall’Ente riguarda esclusivamente la porzione che funziona per gravità, infatti, in base all’Atto Aggiuntivo alla Convenzione, resta esclusa la presa in carico della Stazione di Sollevamento ”;
- la determinazione n. 548/2025 a sua volta ribadisce “ quanto già evidenziato nel Verbale di Presa in Carico in merito alla Stazione di Sollevamento per l’adduzione dei liquami dal P.D.L. alla condotta pubblica, evidenziando che essa resta a carico della ditta lottizzante che ha l’obbligo perpetuo relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria ”.
Lamentano dunque i ricorrenti che il Comune, nel rifiutare la presa in carico della stazione di sollevamento per l’adduzione dei liquami, avrebbe violato il giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 849/2024, “che invece aveva ordinato la presa in carico, senza eccezioni, di tutte le urbanizzazioni”.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
1) “ Violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Sardegna, Sezione Prima, n. 849/2024 notificata in data 26.11.2024. Violazione dell’art. 114 del C.p.a. ”.
Sostengono gli esponenti che “ a fronte della chiara condanna (contenuta nella sentenza n. 849/2024) di presa in carico di tutte le urbanizzazioni, l’esclusione (in fase di esecuzione) della stazione di sollevamento costituisce quindi una violazione/elusione del giudicato, cosicché tale atto (e gli altri connessi) devono essere dichiarati nulli ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), del Codice del processo amministrativo ” e “d i conseguenza, il Comune di Villasimius deve essere condannato a prendere in carico anche la stazione di sollevamento ”.
2) “ Violazione dell’art. 28 della Legge n. 1150 del 17.08.1942 ”.
Secondo i ricorrenti, “ a prescindere dall’elusione/violazione del giudicato ”, la determinazione comunale n. 548 del 14.5.2025 sarebbe illegittima alla luce della motivazione sopra riportata, in quanto il richiamo all’atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 680 del 10.7.1997 e alle deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 del 13.2.1997 e della Giunta comunale n. 359 dell’11.6.1997, con cui era stato previsto che la manutenzione restasse in perpetuo in capo ai lottizzanti, si porrebbe in contrasto con l’art. 28 della legge n. 1150/1942, ai sensi del quale il Comune è tenuto a prendere in consegna (tutte) le opere di urbanizzazione primaria realizzate e ultimate dai lottizzanti, “cosicché la contraria previsione convenzionale risulta nulla per violazione di norma imperativa”.
I ricorrenti, dunque, “ in sede di conversione del presente giudizio nel rito impugnatorio ordinario (nell’ipotesi in cui venisse ritenuta insussistente la violazione/elusione del giudicato) ”, chiedono l’annullamento della determinazione comunale n. 548 del 14.5.2025.
1.3. Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. In vista dell’udienza camerale le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.5. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. L’azione con cui i ricorrenti chiedono l’ottemperanza della sentenza n. 849/2024 e la dichiarazione di nullità della determinazione n. 548 del 14.5.2025 è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Secondo i ricorrenti la sentenza n. 849/2024 avrebbe imposto al Comune di Villasimius la presa in carico integrale e senza eccezioni di tutte le opere di urbanizzazione, con la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a., del provvedimento che esclude la “Stazione di Sollevamento per l’adduzione dei liquami dal P.D.L. alla condotta pubblica”.
2.2. Come correttamente dedotto dalla difesa comunale, la portata del decisum di cui alla sentenza n. 849/2024, con cui il Comune di Villasimius è stato condannato in termini generali “ a provvedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione della lottizzazione ” per cui è causa, deve essere necessariamente intesa alla luce del quadro normativo e convenzionale che regola i rapporti tra le parti e ne definisce l’assetto di interessi. Ed invero, l’obbligo di presa in carico, siccome accertato dalla ridetta sentenza in capo al Comune, non può che riguardare le opere di urbanizzazione così come disciplinate dal complesso degli atti convenzionali vigenti, tra cui vanno annoverate sia la convenzione originaria del 1989, sia – per ciò che rileva ai fini dell’odierno giudizio - il successivo atto aggiuntivo del 1997, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla cui validità la sentenza n. 849/2024 non ha preso posizione, restando tale questione estranea al relativo thema decidendum .
La sentenza in parola chiarisce che sussiste in termini generali in capo al Comune l’obbligo di presa in carico delle opere di urbanizzazione e fornisce indicazioni circa le modalità operative necessarie per addivenire al risultato ultimo della presa in carico delle opere in questione. Nulla si dice, invece, con riguardo allo specifico obbligo che l’atto aggiuntivo alla convenzione, rep. n. 680 del 10.7.1997, pone a carico della ditta lottizzante (sostanziantesi in una obbligazione propter rem , destinata quindi a vincolare non solo i firmatari originari, ma anche tutti i successivi aventi causa nella proprietà dei lotti) “ relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stazione di sollevamento necessaria per l’adduzione dei liquami dal P.D.L. alla condotta pubblica ”.
Non è dunque ravvisabile alcuna violazione né elusione del giudicato, perché il Comune, proprio al fine di dare esecuzione alla sentenza, ha preso atto – come evidenziato nel Verbale di presa in carico (doc. 20 di parte ricorrente) - della vigenza dell’atto aggiuntivo rep. n. 680 del 10.7.1997, nel quale appunto “ è stabilito l’obbligo perpetuo a carico della ditta lottizzante relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stazione di sollevamento necessaria per l’adduzione dei liquami dal P.D.L. alla condotta pubblica) ”. Sulla sussistenza e sulla validità di tale specifico obbligo – giova ribadirlo – la sentenza n. 849/2024 non si è espressa, trattandosi di questioni non ricomprese nel relativo thema decidendum .
La domanda di ottemperanza e di accertamento della nullità ex art. 114 c.p.a. va dunque respinta.
3. Con riguardo all’azione ordinaria di annullamento, proposta in via subordinata con il secondo motivo avverso la determinazione n. 548 del 14.5.2025, il verbale del 9.5.2025, la nota del 21.5.2025, nonché la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13.2.1997, la deliberazione della Giunta comunale n. 359 dell’11.6.1997 e l’atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 680 del 10.7.1997, va invece disposta la conversione del rito, come indicato dalla stessa parte ricorrente, per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
4. La statuizione sulle spese del giudizio è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda di ottemperanza e di accertamento della nullità ex art. 114 c.p.a.;
- dispone la conversione del rito per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario con riguardo all’azione ordinaria di annullamento;
- rimette la causa sul ruolo ordinario ai fini della fissazione dell’udienza pubblica di discussione.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RC UR, Presidente
AR NG, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NG | RC UR |
IL SEGRETARIO