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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Prima Civile
In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. al termine dell'udienza di discussione dell'11.12.2025 la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7864/2024, tra
(P.IVA , in persona del Curatore fallimentare p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Ballabio, come in atti domiciliato,
-parte attrice- nei confronti di
P.IVA , con sede legale in Asti, Via Santhià n.8 in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Carpignano, come in atti domiciliata,
-parte convenuta-
Conclusioni delle parti: per parte attrice: “condannarsi la convenuta al pagamento di € 15.119,75 per le causali di cui all'atto di citazione, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
Spese rifuse”.
Per parte convenuta: “Voglia l'On.le Giudice adito previa rimessione in termini,
- In via preliminare di autorizzare la chiamata in causa del terzo per i motivi Controparte_2
di cui sopra;
- In via principale di rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
pagina 1 di 3 - Con vittoria di competenze professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la procedura fallimentare attorea, rappresentata dal
Curatore fallimentare, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
15.119,75 a titolo di corrispettivo delle forniture rese dalla società attrice, quando era in bonis, in favore della convenuta, e risultate insolute.
Si costituiva tardivamente in giudizio la convenuta, chiedendo: a) in via preliminare, la rimessione in termini per formulare le proprie difese, anche in relazione alla chiamata in causa del terzo
(asserendo che, per un problema del server di posta elettronica certificata Controparte_3
(indirizzo pec: , nell'autunno 2024 numerose e-mail non sono Email_1 pervenute all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'odierna convenuta che si è resa conto della pendenza del presente giudizio solo con la ricezione della notifica al legale rappresentante presso l'indirizzo di posta elettronica poi ripristinato della fissazione di udienza per l' interrogatorio formale);
b) nel merito, eccependo il fatto estintivo del credito, vale a dire di avere corrisposto le somme dovute alla in bonis ed oggi pretese dal fallimento, al terzo Parte_1 Controparte_3
da ritenersi quale creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c. con valenza solutoria del
[...]
pagamento intervenuto.
Rigettata la eccezione di rimessione in termine, siccome non suffragata da idonea motivazione, la causa è stata istruita con produzioni documentali, nonché previa escussione testimoniale.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita pieno accoglimento.
Si deve ritenere assolto l'onere probatorio ricadente sul creditore, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (arg. ex Cass. Sez. Un. 13533/2001, secondo cui "Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento").
Dirimente, a tal uopo, è la considerazione che la stessa parte convenuta non contesta affatto le prestazioni e le forniture eseguite dalla oggi in fallimento, limitandosi ad eccepire Parte_1
la sussistenza di un fatto estintivo, ovverossia il pagamento al terzo/creditore apparente
[...]
Controparte_3
pagina 2 di 3 La eccezione risulta però inammissibile, alla stregua dell'apprezzamento della tardiva costituzione in giudizio della convenuta (avvenuta in data 29.5.2025, a fronte della prima udienza fissata per il 10.4.2025, e termine di costituzione scaduto 70 giorni prima), ciò che ha comportato, ex art. 167 II co. c.p.c., la decadenza dalle facoltà sia di chiamare in giudizio il terzo creditore apparente, sia di formulare eccezioni in senso stretto, nel novero delle quali rientra la eccezione di pagamento al creditore apparente (Cass. 4589 del 14/02/2023), trattandosi di eccezione non rilevabile di ufficio.
Conclusivamente, in considerazione dell'allegazione di inadempimento di parte attrice, dell'assenza di prova circa fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria, la società
[...]
deve essere condannata al pagamento della somma di euro 15.119,75, in pieno Controparte_4
accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Su detta somma, che costituisce debito di valuta, decorrono gli interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 dal dovuto (scadenza delle singole fatture) e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, valori tabellari tra minimi e medi per lo scaglione di riferimento (da 5.201,00 a 26.000,00 mila euro), attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta, e riconoscendo tutte le fasi
(di studio, introduttiva, istruttoria [tenuto conto del deposito delle memorie], decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la società Controparte_4
in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della
[...]
somma di euro 15.119,75, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo;
b) condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Prima Civile
In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. al termine dell'udienza di discussione dell'11.12.2025 la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7864/2024, tra
(P.IVA , in persona del Curatore fallimentare p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Ballabio, come in atti domiciliato,
-parte attrice- nei confronti di
P.IVA , con sede legale in Asti, Via Santhià n.8 in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Carpignano, come in atti domiciliata,
-parte convenuta-
Conclusioni delle parti: per parte attrice: “condannarsi la convenuta al pagamento di € 15.119,75 per le causali di cui all'atto di citazione, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
Spese rifuse”.
Per parte convenuta: “Voglia l'On.le Giudice adito previa rimessione in termini,
- In via preliminare di autorizzare la chiamata in causa del terzo per i motivi Controparte_2
di cui sopra;
- In via principale di rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
pagina 1 di 3 - Con vittoria di competenze professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la procedura fallimentare attorea, rappresentata dal
Curatore fallimentare, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
15.119,75 a titolo di corrispettivo delle forniture rese dalla società attrice, quando era in bonis, in favore della convenuta, e risultate insolute.
Si costituiva tardivamente in giudizio la convenuta, chiedendo: a) in via preliminare, la rimessione in termini per formulare le proprie difese, anche in relazione alla chiamata in causa del terzo
(asserendo che, per un problema del server di posta elettronica certificata Controparte_3
(indirizzo pec: , nell'autunno 2024 numerose e-mail non sono Email_1 pervenute all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'odierna convenuta che si è resa conto della pendenza del presente giudizio solo con la ricezione della notifica al legale rappresentante presso l'indirizzo di posta elettronica poi ripristinato della fissazione di udienza per l' interrogatorio formale);
b) nel merito, eccependo il fatto estintivo del credito, vale a dire di avere corrisposto le somme dovute alla in bonis ed oggi pretese dal fallimento, al terzo Parte_1 Controparte_3
da ritenersi quale creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c. con valenza solutoria del
[...]
pagamento intervenuto.
Rigettata la eccezione di rimessione in termine, siccome non suffragata da idonea motivazione, la causa è stata istruita con produzioni documentali, nonché previa escussione testimoniale.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita pieno accoglimento.
Si deve ritenere assolto l'onere probatorio ricadente sul creditore, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (arg. ex Cass. Sez. Un. 13533/2001, secondo cui "Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento").
Dirimente, a tal uopo, è la considerazione che la stessa parte convenuta non contesta affatto le prestazioni e le forniture eseguite dalla oggi in fallimento, limitandosi ad eccepire Parte_1
la sussistenza di un fatto estintivo, ovverossia il pagamento al terzo/creditore apparente
[...]
Controparte_3
pagina 2 di 3 La eccezione risulta però inammissibile, alla stregua dell'apprezzamento della tardiva costituzione in giudizio della convenuta (avvenuta in data 29.5.2025, a fronte della prima udienza fissata per il 10.4.2025, e termine di costituzione scaduto 70 giorni prima), ciò che ha comportato, ex art. 167 II co. c.p.c., la decadenza dalle facoltà sia di chiamare in giudizio il terzo creditore apparente, sia di formulare eccezioni in senso stretto, nel novero delle quali rientra la eccezione di pagamento al creditore apparente (Cass. 4589 del 14/02/2023), trattandosi di eccezione non rilevabile di ufficio.
Conclusivamente, in considerazione dell'allegazione di inadempimento di parte attrice, dell'assenza di prova circa fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria, la società
[...]
deve essere condannata al pagamento della somma di euro 15.119,75, in pieno Controparte_4
accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Su detta somma, che costituisce debito di valuta, decorrono gli interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 dal dovuto (scadenza delle singole fatture) e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, valori tabellari tra minimi e medi per lo scaglione di riferimento (da 5.201,00 a 26.000,00 mila euro), attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta, e riconoscendo tutte le fasi
(di studio, introduttiva, istruttoria [tenuto conto del deposito delle memorie], decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la società Controparte_4
in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della
[...]
somma di euro 15.119,75, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo;
b) condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 3 di 3