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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/09/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di reclamo ex art. 51 CCII n. 593/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 maggio 2025 e vertente tra
, in persona del liquidatore , rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Annamaria Iantorno giusta procura in atti
RECLAMANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Guerriero
Curatela della liquidazione giudiziale della in persona del curatore , CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Porto
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Per la reclamante < Preliminarmente sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato sussistendo evidentemente i requisiti del fumus (avvenuto pagamento nelle more del giudizio di primo grado, prima della udienza fissata per la comparizione delle parti, e del periculum appresentato dai danni economici e aggravio di spese della procedura che l'appellante dovrebbe affrontare.
Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accogliere il presente gravame, annullando la sentenza resa sul ricorso N. 129-1/2024 PU N dal Tribunale di Cosenza in data 07/03/2025, revocando per l'effetto il provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale e tutte le successive e conseguenziali statuizioni >
Per < Si conclude affinché piaccia all'Ecc.ma Corte adita così provvedere: Parte_3
Nel Merito
- rigettare, integralmente, l'avverso reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 18, emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 26.02.2025, pubblicata il 07.03.2025, e, quindi, confermare
l'apertura della liquidazione giudiziale di (Cod. Fisc. ) con Controparte_4 P.IVA_1 sede in Cosenza (CS) alla Via Padre Martino Maria Milito n. 5, cap. 87100;
- condannare, il reclamante, , singolarmente e/o in solido con Parte_2 Controparte_4
e/o chi tenuto per legge, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa con
[...] attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.>
Per la curatela < la Curatela chiede che la Corte d'Appello di Catanzaro voglia: - rigettare integralmente il reclamo proposto da - confermare la sentenza del Tribunale di CP_4
Cosenza del 7 marzo 2025; Con ogni consequenziale statuizione di legge.>
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 9 aprile 2025 è stata impugnata davanti a questa Corte la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della emessa dal Tribunale di Cosenza Parte_1 in data 7 marzo 2025 e in pari data comunicata telematicamente dalla cancelleria a tutte le parti.
Al reclamo hanno resistito entrambi i destinatari rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
L'udienza del 28 maggio 2025 fissata per la decisione è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato note e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento comunicato alle parti il 3 giugno 2025.
Il reclamo è inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Dall'esame del fascicolo telematico di primo grado emerge che la sentenza è stata comunicata alle parti il 7 marzo 2025, giorno della pubblicazione. I trenta giorni di cui all'art. 51 CCII scadevano il 6 aprile 2025 e cadendo la data di domenica il termine è differito al 7 aprile 2025. Il ricorso è stato invece depositato il 9 e quindi due giorni dopo la scadenza del termine.
Il rilievo d'ufficio della intempestività del reclamo giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115 del
2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso Controparte_4 la sentenza del Tribunale di Cosenza n. rep. 22/2025 e nei confronti di e curatela della Controparte_1 liquidazione giudiziale della così provvede: Controparte_4 dichiara inammissibile il reclamo;
compensa tra le parti le spese di lite;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 24 settembre 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero