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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente
Assegno mensile di inabilità SENTENZA ex lege n. 118/71 (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5527/2024 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine
Registro Generale fissato del giorno 13.05.2025, avente ad oggetto: “Assegno mensile di invalidità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71”; N. 5527/24
e vertente
tra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. R. Falletta del Foro di N. _______________ Parte_1
Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Arce, n. 30;
REPERTORIO
Ricorrente
N. _______________ e n. 057/2025 R.B. Prev.
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di
Discusso nel termine procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, Per_1 del 13.05.2025 con scambio di note scritte elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in ex art. 127 ter cpc
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Deposito minuta
§§§
_________________
Nel termine fissato del giorno 13.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le
Pubblicazione in data conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
__________________
Giudizio n. 5527/24 R.G. Barra c/o pag. 1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71; 2) che la predetta Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per il beneficio richiesto e il
Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del
Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di inabilità;
CP_ 2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e CP_ interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr.
CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e consulenza medico-legale), nel termine fissato del giorno 13.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del Parte_1
diritto all'assegno mensile di inabilità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71 è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Giudizio n. 5527/24 R.G. Barra c/o pag. 2 CP_1 Infatti, quanto al requisito sanitario, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott.
[...]
, ha riconosciuto che le patologie, di cui la parte ricorrente è affetta, sono Persona_2
tali da raggiungere quel livello di gravità necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, cioè tali patologie sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari al 75%, superiore a quello accertato nel corso dell'Atp, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (cfr. relazione peritale in data 24.03.2025, agli atti).
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità risulta determinata dal
Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Pertanto, deve concludersi riconoscendo solamente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione del diritto all'assegno di inabilità, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; invece, non può essere adottata alcuna statuizione circa la sussistenza del diritto alla erogazione della predetta provvidenza, in quanto il presente procedimento è volto alla sola verifica del requisito sanitario e, in ogni caso, in quanto non è stato allegato e provato il possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno di inabilità.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., individuabili nel parziale accoglimento della domanda e nella decorrenza del beneficio in data successiva alla visita della
Commissione medica e al procedimento di Atp;
viceversa le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste
CP_ a carico definitivo del resistente avendo la parte ricorrente reso rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc (cfr. all. n. 6 del fascicolo di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
CP_ dell' con ricorso depositato in data 30.10.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto
Giudizio n. 5527/24 R.G. Barra c/o pag. 3 CP_1 all'assegno mensile di inabilità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71 in favore di
, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Parte_1
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti;
4) Pone le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, a carico definitivo del CP_ resistente
Così deciso in Salerno in data 13.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5527/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1