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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 603/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Mazzei, in CP_1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione; sanzione amministrativa.
Appello avverso la sentenza n. 1603/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/09/2022 premesso che CP_1
l' notificava in data 12/08/2022 le ordinanze ingiunzione n. OI- Pt_1
000098168 e n. OI- 000098169 con cui chiedeva il pagamento di €
42.513,20 a titolo di sanzioni amministrative;
che le sanzioni riguardavano
2 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali degli anni 2010 e 2011;
che la notifica delle predette ordinanze ingiunzione era nulla o inesistente;
che le violazioni indicate nelle ordinanze ingiunzione erano estinte per prescrizione;
che non vi era stata notifica di atti precedenti circa le violazioni riscontrate dall' ; che le sanzioni erano sproporzionate;
Pt_1
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare le ordinanze ingiunzione, o in subordine di ridurre le sanzioni;
con rivalsa di spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 25/10/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso per prescrizione.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 06/11/2023.
L'appellante deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
non era maturata la prescrizione, tenuto conto dell'applicabilità della sospensione del termine quinquennale in base alle norme emesse durante il periodo della pandemia COVID. Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
3 L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
19/09/2024, e deduceva l'infondatezza dell'appello dell' . Pt_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che con il ricorso introduttivo CP_1
ha eccepito solo la invalidità della notifica delle ordinanze ingiunzione,
l'assenza di atti prodromici, la prescrizione delle sanzioni e la loro sproporzione rispetto alle omissioni contributive.
Non ha invece sollevato altre questioni (come ad esempio quella inerente la decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/1981).
Il Tribunale ha deciso la controversia esclusivamente sulla base della prescrizione, e anche l , nel proporre il gravame, ha affrontato solo Pt_1
tale tematica.
L'appellato non ha invece spiegato alcuna impugnativa incidentale CP_1
sui profili già superati dal primo giudice.
Il thema decidendum, come delineato in secondo grado, riguarda pertanto solo la prescrizione delle sanzioni, restando a questo punto preclusa la valutazione in questa sede di ulteriori elementi.
4 Il giudizio di appello, infatti, ha carattere devolutivo, nel senso che la causa affidata alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, ma nei limiti dei soli capi e punti della sentenza impugnata (tantum devolutum quantum appellatum). L'effetto devolutivo non è, quindi, esteso all'interezza della lite.
Secondo l'insegnamento della S.C., “il giudizio di appello, pur limitato
all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si
estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche
implicitamente, connessi a quelli censurati”, ma deve pur sempre trattarsi di “questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali,
però, sono in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente
dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del
giudizio” (Cass. n. 8604/2017).
Il giudice di appello non può estendere le sue statuizioni a punti che non sono compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 23552/2025).
“Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello - in relazione al principio
di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (imposto dall'art. 112
5 c.p.c.), cui fa riscontro il principio del tantum devolutum quantum
appellatum (art. 434, 437 c.p.c.) - ha per oggetto la medesima
controversia, decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti, tuttavia,
della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che
l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto d'appello (ai sensi dell'art.
434 c.p.c.), senza possibilità di integrazione nel successivo corso dello
stesso giudizio di gravame (ai sensi dell'art. 437 c.p.c.), con la
conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso,
vedine, per tutte, le sentenze n. 9167/2003, 16898. 7088, 191/2002, 7088,
6/2001, 2215/95) - la sentenza di secondo grado non può trattare e
decidere una questione, già decisa in primo grado, se - in difetto di
specifico motivo d'appello - quella decisione risulti ormai coperta dal
giudicato sostanziale interno (art. 2909 c.c.), che é rilevabile - anche
d'ufficio - in sede di legittimità” (Cass. n. 21856/2004).
"I motivi di appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., devono essere
specifici e cioè rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e
precise, al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di
gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi, la cui
inammissibilità può e deve essere rilevata d'ufficio" (Cass. n. 7849 del
6 2001). La giurisprudenza di legittimità ha soggiunto che "In tema di
processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum
quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale
importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza
impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata
delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le
quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti
specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di
impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività
processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in
modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure
originariamente dedotte" (Cass. n. 6030 del 2006; Cass. n. 11673 del
2008)” (così Cass. n. 20602/2025).
Nel caso di specie, pertanto, va esaminata solo la questione relativa alla prescrizione, su cui si concentra l'appello dell' , non avendo l'ente Pt_1
proposto altre censure e non avendo il spiegato alcuna impugnativa CP_1
incidentale.
7 Sempre in via preliminare si rammenta che la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria all'ente previdenziale è avvenuta nell'anno
2016, e che l' ha regolarmente notificato l'accertamento al debitore Pt_1
in data 26/05/2017, depositando nel fascicolo telematico la prova di detta notifica.
Non è controversa inoltre la data di notifica delle due ordinanze ingiunzione oggetto di lite, pacificamente avvenuta in data 17/08/2022.
Va infine precisato che l' , in applicazione della normativa Pt_1
sopravvenuta (DL n. 48/2023), ha nelle more ridotto le sanzioni dovute dal che risultano pari ad € 2.236,00 per quanto riguarda la OI CP_1
000098168 e ad € 2.810,00 per la OI 000098169 (v. nota in data Pt_1
11/07/2023, prodotta nel fascicolo telematico).
Ciò posto, l'appello dell' è fondato. Pt_1
L'art. 28 legge n. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
In ordine agli atti interruttivi della prescrizione, la S.C. ha affermato che il verbale di accertamento, ritualmente notificato, non persegue solo lo scopo
8 di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedergli il pagamento della sanzione, e vale perciò a costituirlo in mora;
né costituisce un ostacolo la circostanza che esso non possegga le caratteristiche di contenuto e di forma richieste dall'art. 1219 c.c. (Cass. n.
4201/1999; n. 7650/1996; n. 617/1998; n. 5230/1995; n. 4238/1994).
La costituzione in mora non è soggetta a particolare rigore formale, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente,
con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (ex multis: Cass. n. 24116/2016).
Nel caso di specie l' appellante ha dedotto che, considerando la Pt_1
sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale durante il periodo della pandemia COVID, non risulta maturata la prescrizione
(pacificamente quinquennale) eccepita dal nel ricorso introduttivo. CP_1
L'art 103, co. 6 bis, del DL n. 17/2020 conv in legge n. 27/2020 prevede che : “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al
9 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è
sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
La sospensione della prescrizione in materia previdenziale è stata più volte prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoriadi cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
10 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante
il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
11 a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione
relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Emergono complessivi n. 542 giorni di sospensione (corrispondenti a 1
anno, 5 mesi e 27 giorni).
Le sanzioni seguono il medesimo regime giuridico delle omissioni contributive, e dunque è applicabile il medesimo termine quinquennale con le relative sospensioni.
Nel caso che ci occupa:
12 - in ordine alle violazioni contributive commesse dal l' ha CP_1 Pt_1
ricevuto nell'anno 2016 la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria penale, trattandosi di condotte nelle more depenalizzate;
-l ha notificato al debitore l'atto di accertamento in data Pt_1
26/05/2017, dunque entro il quinquennio;
-aggiungendo ai 5 anni la sospensione di cui sopra, la prescrizione maturava in data 19/11/2023;
-le ordinanze ingiunzione sono state notificate al in data CP_1
17/08/2022, quindi tempestivamente.
La sentenza di primo grado va quindi riformata, restando comunque dovute dal le sanzioni amministrative, sia pure nell'ammontare CP_1
ridotto nelle more dall' per effetto del DL n. 48/2023. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 603/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
13 da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
1603/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado;
CP_1
2)condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_1 Pt_1
del doppio grado, liquidate in € 1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00
per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del
15%, IVA e CNA come per legge.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 603/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Mazzei, in CP_1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione; sanzione amministrativa.
Appello avverso la sentenza n. 1603/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/09/2022 premesso che CP_1
l' notificava in data 12/08/2022 le ordinanze ingiunzione n. OI- Pt_1
000098168 e n. OI- 000098169 con cui chiedeva il pagamento di €
42.513,20 a titolo di sanzioni amministrative;
che le sanzioni riguardavano
2 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali degli anni 2010 e 2011;
che la notifica delle predette ordinanze ingiunzione era nulla o inesistente;
che le violazioni indicate nelle ordinanze ingiunzione erano estinte per prescrizione;
che non vi era stata notifica di atti precedenti circa le violazioni riscontrate dall' ; che le sanzioni erano sproporzionate;
Pt_1
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare le ordinanze ingiunzione, o in subordine di ridurre le sanzioni;
con rivalsa di spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 25/10/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso per prescrizione.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 06/11/2023.
L'appellante deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
non era maturata la prescrizione, tenuto conto dell'applicabilità della sospensione del termine quinquennale in base alle norme emesse durante il periodo della pandemia COVID. Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
3 L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
19/09/2024, e deduceva l'infondatezza dell'appello dell' . Pt_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che con il ricorso introduttivo CP_1
ha eccepito solo la invalidità della notifica delle ordinanze ingiunzione,
l'assenza di atti prodromici, la prescrizione delle sanzioni e la loro sproporzione rispetto alle omissioni contributive.
Non ha invece sollevato altre questioni (come ad esempio quella inerente la decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/1981).
Il Tribunale ha deciso la controversia esclusivamente sulla base della prescrizione, e anche l , nel proporre il gravame, ha affrontato solo Pt_1
tale tematica.
L'appellato non ha invece spiegato alcuna impugnativa incidentale CP_1
sui profili già superati dal primo giudice.
Il thema decidendum, come delineato in secondo grado, riguarda pertanto solo la prescrizione delle sanzioni, restando a questo punto preclusa la valutazione in questa sede di ulteriori elementi.
4 Il giudizio di appello, infatti, ha carattere devolutivo, nel senso che la causa affidata alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, ma nei limiti dei soli capi e punti della sentenza impugnata (tantum devolutum quantum appellatum). L'effetto devolutivo non è, quindi, esteso all'interezza della lite.
Secondo l'insegnamento della S.C., “il giudizio di appello, pur limitato
all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si
estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche
implicitamente, connessi a quelli censurati”, ma deve pur sempre trattarsi di “questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali,
però, sono in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente
dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del
giudizio” (Cass. n. 8604/2017).
Il giudice di appello non può estendere le sue statuizioni a punti che non sono compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 23552/2025).
“Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello - in relazione al principio
di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (imposto dall'art. 112
5 c.p.c.), cui fa riscontro il principio del tantum devolutum quantum
appellatum (art. 434, 437 c.p.c.) - ha per oggetto la medesima
controversia, decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti, tuttavia,
della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che
l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto d'appello (ai sensi dell'art.
434 c.p.c.), senza possibilità di integrazione nel successivo corso dello
stesso giudizio di gravame (ai sensi dell'art. 437 c.p.c.), con la
conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso,
vedine, per tutte, le sentenze n. 9167/2003, 16898. 7088, 191/2002, 7088,
6/2001, 2215/95) - la sentenza di secondo grado non può trattare e
decidere una questione, già decisa in primo grado, se - in difetto di
specifico motivo d'appello - quella decisione risulti ormai coperta dal
giudicato sostanziale interno (art. 2909 c.c.), che é rilevabile - anche
d'ufficio - in sede di legittimità” (Cass. n. 21856/2004).
"I motivi di appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., devono essere
specifici e cioè rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e
precise, al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di
gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi, la cui
inammissibilità può e deve essere rilevata d'ufficio" (Cass. n. 7849 del
6 2001). La giurisprudenza di legittimità ha soggiunto che "In tema di
processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum
quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale
importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza
impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata
delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le
quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti
specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di
impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività
processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in
modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure
originariamente dedotte" (Cass. n. 6030 del 2006; Cass. n. 11673 del
2008)” (così Cass. n. 20602/2025).
Nel caso di specie, pertanto, va esaminata solo la questione relativa alla prescrizione, su cui si concentra l'appello dell' , non avendo l'ente Pt_1
proposto altre censure e non avendo il spiegato alcuna impugnativa CP_1
incidentale.
7 Sempre in via preliminare si rammenta che la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria all'ente previdenziale è avvenuta nell'anno
2016, e che l' ha regolarmente notificato l'accertamento al debitore Pt_1
in data 26/05/2017, depositando nel fascicolo telematico la prova di detta notifica.
Non è controversa inoltre la data di notifica delle due ordinanze ingiunzione oggetto di lite, pacificamente avvenuta in data 17/08/2022.
Va infine precisato che l' , in applicazione della normativa Pt_1
sopravvenuta (DL n. 48/2023), ha nelle more ridotto le sanzioni dovute dal che risultano pari ad € 2.236,00 per quanto riguarda la OI CP_1
000098168 e ad € 2.810,00 per la OI 000098169 (v. nota in data Pt_1
11/07/2023, prodotta nel fascicolo telematico).
Ciò posto, l'appello dell' è fondato. Pt_1
L'art. 28 legge n. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
In ordine agli atti interruttivi della prescrizione, la S.C. ha affermato che il verbale di accertamento, ritualmente notificato, non persegue solo lo scopo
8 di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedergli il pagamento della sanzione, e vale perciò a costituirlo in mora;
né costituisce un ostacolo la circostanza che esso non possegga le caratteristiche di contenuto e di forma richieste dall'art. 1219 c.c. (Cass. n.
4201/1999; n. 7650/1996; n. 617/1998; n. 5230/1995; n. 4238/1994).
La costituzione in mora non è soggetta a particolare rigore formale, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente,
con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (ex multis: Cass. n. 24116/2016).
Nel caso di specie l' appellante ha dedotto che, considerando la Pt_1
sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale durante il periodo della pandemia COVID, non risulta maturata la prescrizione
(pacificamente quinquennale) eccepita dal nel ricorso introduttivo. CP_1
L'art 103, co. 6 bis, del DL n. 17/2020 conv in legge n. 27/2020 prevede che : “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al
9 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è
sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
La sospensione della prescrizione in materia previdenziale è stata più volte prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoriadi cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
10 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante
il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
11 a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione
relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Emergono complessivi n. 542 giorni di sospensione (corrispondenti a 1
anno, 5 mesi e 27 giorni).
Le sanzioni seguono il medesimo regime giuridico delle omissioni contributive, e dunque è applicabile il medesimo termine quinquennale con le relative sospensioni.
Nel caso che ci occupa:
12 - in ordine alle violazioni contributive commesse dal l' ha CP_1 Pt_1
ricevuto nell'anno 2016 la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria penale, trattandosi di condotte nelle more depenalizzate;
-l ha notificato al debitore l'atto di accertamento in data Pt_1
26/05/2017, dunque entro il quinquennio;
-aggiungendo ai 5 anni la sospensione di cui sopra, la prescrizione maturava in data 19/11/2023;
-le ordinanze ingiunzione sono state notificate al in data CP_1
17/08/2022, quindi tempestivamente.
La sentenza di primo grado va quindi riformata, restando comunque dovute dal le sanzioni amministrative, sia pure nell'ammontare CP_1
ridotto nelle more dall' per effetto del DL n. 48/2023. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 603/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
13 da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
1603/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado;
CP_1
2)condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_1 Pt_1
del doppio grado, liquidate in € 1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00
per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del
15%, IVA e CNA come per legge.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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