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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2839 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Gustavo Iandolo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4478/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso che Tribunale di Roma con il decreto di omologazione Parte_1 dell'ATP emesso in data 18/05/2023 le aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, che il predetto decreto era stato notificato all' in data 25/05/2023 e che in data 24/05/2023 aveva inviato al CP_1 medesimo tutta la documentazione necessaria per il pagamento della CP_1 prestazione, senza peraltro ottenere l'indicato beneficio, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi CP_1 dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di all'indennità di Parte_1 accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01- 08-2021, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto CP_1 riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
1.2. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara CP_1 CP_ cessata la materia del contendere;
condanna l a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in €
1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato le spese di lite del giudizio di primo grado nell'importo di € 1.358,25, con violazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014. 2.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “decidere secondo giustizia in punto CP_1 spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia compensare le spese del presente grado di giudizio”.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di cessazione della materia del contendere.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità
2 della stessa, avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014, avendo la parte, tra l'altro, all'udienza del 16/04/2024, assente il procuratore dell' provveduto unicamente a CP_1 confermare l'avvenuto pagamento della prestazione.
4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Tuttavia, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942. Inoltre, la richiamata norma non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014. 4.8. Si consideri, ancora, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva
3 di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) per Parte_1 compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15
%. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di € 1.358,25, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 1.358,25 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € CP_1
250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2839 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Gustavo Iandolo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4478/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso che Tribunale di Roma con il decreto di omologazione Parte_1 dell'ATP emesso in data 18/05/2023 le aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, che il predetto decreto era stato notificato all' in data 25/05/2023 e che in data 24/05/2023 aveva inviato al CP_1 medesimo tutta la documentazione necessaria per il pagamento della CP_1 prestazione, senza peraltro ottenere l'indicato beneficio, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi CP_1 dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di all'indennità di Parte_1 accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01- 08-2021, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto CP_1 riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
1.2. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara CP_1 CP_ cessata la materia del contendere;
condanna l a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in €
1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato le spese di lite del giudizio di primo grado nell'importo di € 1.358,25, con violazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014. 2.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “decidere secondo giustizia in punto CP_1 spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia compensare le spese del presente grado di giudizio”.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di cessazione della materia del contendere.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità
2 della stessa, avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014, avendo la parte, tra l'altro, all'udienza del 16/04/2024, assente il procuratore dell' provveduto unicamente a CP_1 confermare l'avvenuto pagamento della prestazione.
4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Tuttavia, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942. Inoltre, la richiamata norma non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014. 4.8. Si consideri, ancora, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva
3 di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) per Parte_1 compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15
%. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di € 1.358,25, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 1.358,25 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € CP_1
250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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