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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO AZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2394/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CUOGHI GIOVANNI BATTISTA, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA ROMA N. 39, MODENA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MENOZZI PAOLA, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Menozzi Paola in VIA FERRARI BONINI N. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/06/2025.
La resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 04/06/2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 26/07/2024, conveniva in giudizio la ex coniuge Controparte_1 CP_2 con la quale aveva contratto matrimonio in data 08/04/1995 e da cui era divorziato, chiedendo la
[...] revoca dell'assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili che era stato posto a suo carico dalla sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale in data 14/03/2019 e pubblicata in data 18/03/2019; in subordine, chiedeva di sostituire l'obbligo di pagamento periodico dell'assegno divorzile con il pagamento di una somma “una tantum” pari ad € 2.800,00.
A fondamento della propria domanda di modifica delle condizioni di divorzio, il ricorrente deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche allegando che, dal 24 dicembre 2023, egli era disoccupato per essere stato licenziato con accordo di mobilità a causa di una riduzione del personale da parte dell'azienda presso la quale lavorava (la ; che in ragione Controparte_3 dell'accordo di mobilità, percepiva una indennità di disoccupazione (NASPI) di circa € 1.300,00, che si sarebbe nel tempo progressivamente ridotta;
che prima usufruiva di un'autovettura aziendale, mentre ora aveva dovuto acquistare altra autovettura contraendo finanziamento la cui rata mensile ammontava ad € 306,00; che, in definitiva, sino all'anno 2023, quindi prima del licenziamento, percepiva un reddito lordo di € 80.000,00 annui, mentre oggi il suo reddito si era ridotto a meno di un quarto ammontando a circa € 16.200,00.
Si costituiva in giudizio la resistente , la quale chiedeva di respingere la domanda Controparte_2 attorea, evidenziando che il ricorrente non avesse provato modifiche delle sue condizioni economiche tali da mutare l'assetto patrimoniale degli ex coniugi e da giustificare la revoca dell'assegno divorzile.
Inoltre la resistente, in via riconvenzionale, domandava ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 il riconoscimento in proprio favore della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto maturata dall'ex marito al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la ditta Pietro IA Brazing Spa, presso la quale aveva lavorato dal 21 luglio 2008 sino al 31 agosto 2021.
La causa, istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e gli ordini di esibizione emessi ai sensi dell'art. 210 c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 01/07/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto esaminata la domanda del ricorrente di revoca e in subordine di modifica dell'assegno divorzile. pagina 2 di 8 La sentenza di divorzio emessa in data 14/03/2019 aveva posto a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 200,00, e ciò sulla base del fatto che - pur essendo la moglie economicamente autosufficiente e pur non avendo ella provato i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione compensativa (sacrificio di opportunità lavorative a vantaggio del ménage familiare, arricchimento del coniuge, nesso causale tra gli stessi), dunque pur non avendo la CP_2
“né allegato né provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile” - il marito aveva comunque richiesto di pagare a titolo di assegno divorzile la somma mensile di €
200,00, e l'offerta formulata dal ricorrente in tal senso aveva consentito al Tribunale di riconoscere comunque alla tale assegno, “trattandosi di materia relativa a diritti disponibili”. CP_2
La sentenza di divorzio non è stata impugnata, e dunque non è più possibile ora mettere in discussione la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La sentenza del 14/03/2019 fotografa comunque una rilevante disparità reddituale tra le parti in favore del ricorrente;
quest'ultimo, dunque, in sede di procedimento di modifica, aveva l'onere di provare una sopravvenuta riduzione delle proprie sostanze, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia assolto a tale onere probatorio;
permane la disparità economica tra le parti così come riportata nella sentenza di divorzio, ed anzi risulta dagli estratti di conto corrente dell'intero anno 2024 prodotti a seguito di ordine di esibizione (v. infra), che la situazione patrimoniale del ricorrente sia in realtà migliorata rispetto a quella emergente dagli estratti conto degli anni antecedenti al licenziamento del 24/12/2023 (anni 2021 – 2022 - 2023).
Andando con ordine, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta
2020, 2021, 2022 e 2023, da cui emerge un reddito al netto delle imposte pari, rispettivamente, ad €
6.815,00 al mese per l'anno di imposta 2020, pari ad € 5.869,83 al mese per l'anno di imposta 2021, ad
€ 5.528,16 mensili per l'anno di imposta 2022 e pari ad € 6.381,00 per l'anno di imposta 2023; reddito netto calcolato detraendo dal reddito complessivo lordo l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali dovute, come si evince dalla seguente tabella: anno di imposta 2020 anno di imposta 2021 anno di imposta 2022 anno di imposta 2023
€ 116.881 –
€ 81.496 –
€ 71.848 –
€ 100.107 –
32.349 –
9.960 –
5.510 =
21.532 –
1.971 –
754 –
€ 66.338
1.415 -
781 =
344 =
583 =
€ 81.780
€ 70.438
€ 76.577
€ 81.780:12 mesi = 6.815 € 70.438:12 mesi = 5.869,83 € 66.338:12 mesi = 5.528,16 € 76.577:12 mesi = 6.381
pagina 3 di 8 Di contro le dichiarazioni dei redditi prodotte dalla resistente riportano redditi modesti, l'ultimo dei quali (quello relativo all'anno di imposta 2023) ammonta a circa € 1.200,00 netti al mese.
Ciò detto sulla disparità economica delle parti emergente dalle dichiarazioni dei redditi, il ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di modifica delle condizioni di divorzio, una sopravvenuta riduzione delle proprie sostanze economiche a seguito di licenziamento avvenuto in data 24/12/2023.
Il ricorrente non ha tuttavia provato che la sua mutata condizione abbia comportato una complessiva riduzione delle proprie sostanze e del proprio patrimonio, atteso che dagli estratti conto dell'anno 2024
(anno successivo al licenziamento), oltre alle somme accreditate a titolo di Naspi (pari in media a circa
1.300,00 euro al mese), risultano altri accrediti mensili di diverso importo (€ 540,00 del 19.01.2024; €
500,00 del 26.02.2024; € 350,00 del 11.03.2024; € 200,00 del 14.03.2024; € 250,00 del 26.03.2024; €
1.000,00 del 27.03.2024 da per acconto su compenso amministratore;
€ 500,00 Controparte_3
+ € 200,00 del 06.04.2024; € 1.150,00 del 02.05.2024; € 1.000,00 del 8.05.2024 da
[...] per acconto su compenso amministratore;
€ 1.500,00 del 05.06.2024; € 690,00 del Controparte_3
02.07.2024; € 1.000,00 del 09.07.2024 da per acconto su compenso Controparte_3 amministratore;
€ 1.450,00 del 06.08.2024; € 10.000,00 del 07.08.2024; € 800,00 del 09.09.2024; €
250,00 del 24.09.2024). Ciò che tuttavia più rileva, è che risultano accreditati nel 2024 anche i seguenti ingenti importi, di cui non è stata documentata la provenienza:
- € 75.000,00 in data 10.09.2024;
- € 50.000,00 in data 04/11/2024;
- € 100.000,00 in data 04/11/2024;
- € 215.000,00 in data 23/12/2024.
Ebbene, al di là dell'ulteriore importo di € 43.689,39 che risulta accreditato il 28.06.2024 con causale
“quota parte successione , in relazione agli altri accrediti sopra elencati, il ricorrente ha Persona_1 solo accennato al fatto che essi deriverebbero dal ricavato della vendita di immobile, senza tuttavia documentare la circostanza.
Sta di fatto che il conto corrente relativo all'anno 2024 (anno successivo al dedotto licenziamento) riporta un saldo finale attivo al 31/12/2024 di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti, essendo pari ad € 358.708,74, a fronte del saldo attivo dell'anno 2023 di € 58.539,68, dell'anno 2022 pari ad € 139.564,014 e dell'anno 2021 pari ad € 126.510,56.
Il ricorrente non ha quindi dato prova che il mutamento lavorativo dedotto (licenziamento per mobilità intervenuto nel dicembre 2023) abbia comportato un complessivo peggioramento della sua complessiva situazione economico-patrimoniale, che anzi nel 2024 risulta migliorata rispetto a quella degli anni pregressi. pagina 4 di 8 La dedotta mutata condizione dell'obbligato non pare pertanto di consistenza tale da giustificare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, e dunque una revoca ovvero una modifica dell'assegno divorzile così come quantificato nella sentenza di questo
Tribunale n. 382/2019 emessa in data 14/03/2019 e pubblicata il 18/03/2019.
Ne consegue il rigetto delle domande di modifica delle condizioni di divorzio formulate dal ricorrente.
3.
E' invece fondata la domanda riconvenzionale della resistente, anche se va rettificata nel quantum.
Parte resistente ha chiesto ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 il riconoscimento in suo favore di una quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto maturata dall'ex marito al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la ditta Pietro IA Brazing Spa, presso la quale egli ha lavorato dal 21 luglio 2008 sino al 31 agosto 2021.
A tal proposito, si osserva anzitutto che ricorrono entrambi gli elementi costitutivi del diritto, in capo alla , previsto dalla norma citata. CP_2
Il matrimonio è stato contratto in data 08/04/1995 ed è durato sino alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14/03/2019, pubblicata il 18/03/2019
(documento n. 1 fasc. ricorrente).
La sentenza di divorzio, come si è detto, aveva riconosciuto in favore della LL un assegno divorzile di € 200,00.
Non è contestato che la non sia passata a nuove nozze. CP_2
L'art. 12 bis della l. 898/1970, stabilisce che: "1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".
L' art. 12 bis citato statuisce dunque che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno divorzile ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall' altro coniuge all' atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
La norma stabilisce che tale percentuale sia pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. pagina 5 di 8 E' documentato che il ricorrente abbia lavorato presso la Pietro IA Brazing Spa dal 21 luglio 2008 sino al 31 agosto 2021.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di tale società è coinciso con il matrimonio per 10 anni e 7 mesi (assunzione in data 21 luglio 2008 – sentenza di divorzio pubblicata in data 18 marzo
2019).
Il prospetto di calcolo del trattamento di fine rapporto dal 21/07/2008 al 31/08/2021 acquisito agli atti a seguito di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. riporta:
1) un TFR trasferito a fondo di previdenza complementare pari ad € 104.875,42 lordi;
2) “altre indennità e somme” pari ad € 113.000,00 lordi (netti pari ad € 74.376,60.
Quanto alla somma sub 1), nulla compete alla resistente con riguardo alla predetta somma di €
104.875,42 lordi in quanto, come pacifico inter partes e come risulta dal precitato prospetto di calcolo in atti, detta somma è stata destinata ad un fondo di previdenza complementare.
Infatti, il diritto dell'ex coniuge ad una quota del TFR dell'ex coniuge previsto dall'art. 12-bis L.
898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare, posto che tali somme non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa che viene erogata, nella maggior parte dei casi, in forma di rendita ed in alcuni casi in forma di capitale, sussumibile nella previsione dell'art. 2123 c.c., e non già in quella dell'art. 2120 c.c. alla quale si riferisce l'art. 12-bis L. 898/1970.
Il fatto poi che, nel caso concreto, come si evince dall'estratto conto 2024, il ricorrente si sia visto accreditare dal Fondo Pensione “Previndai”, in data 01/10/2024 ed in data 31/12/2024, rispettivamente le somme di € 13.281,60 e di € 7.986,99 a titolo di “liquidazione prestazione” (tot. € 21.268,59), non ne altera né modifica la natura giuridica, che rimane previdenziale.
Va invece riconosciuta alla resistente la somma sub 2).
Sul punto, al fine di contrastare la pretesa di controparte, il ricorrente ha sostenuto che detto importo (€
113.000,00 lordi, corrispondenti ad € 74.376,60 netti) gli sarebbe stato erogato “a titolo di incentivo all'esodo”.
L'assunto è infondato.
Come correttamente rilevato dalla resistente nella memoria di replica, tale somma, nel prospetto di calcolo TFR acquisito agli atti, non risulta indicata in corrispondenza della riga “incentivo all'esodo”, bensì risulta qualificata come “altre indennità e somme”.
Ebbene, la previsione di cui all'art. 12bis L. n. 898 del 1970 si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione pagina 6 di 8 corrisposta, trattandosi di una quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
In ordine ai criteri di calcolo della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto, valgono le seguenti precisazioni: "la base su cui calcolare la percentuale della L. n. 898 del 1970, ex art. 12 "bis", comma
1, è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento (percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale;
risultato che si ottiene dividendo
l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale
e calcolando il 40 per cento su tale importo" (Cassazione civile, sez. I 31/01/2012 n. 1348). Inoltre, giova precisare che, ai fini del computo della percentuale di indennità, occorre fare riferimento alla durata del matrimonio, comprensiva anche del periodo di separazione intercorso tra i coniugi: invero,
“la disposizione dell'art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898 - che regola il diritto del coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge - individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla Corte cost. (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza (Cassazione civile, sez. I, 25/06/2003, n. 10075).
Pertanto, nel caso in esame, l'indennità totale di € 74.376,60 netti, che come si evince dall'estratto conto 2024 il ricorrente ha percepito in data 08/10/2021, va divisa per il periodo lavorato (13,2: data assunzione 21/07/2008, data cessazione 31/08/2021), e moltiplicato il risultato per 10,7 (10 anni e 7 mesi, il periodo di durata di matrimonio — compreso il periodo di separazione — coincidente con il rapporto di lavoro, cioè dal 21/07/2008 sino al 18/03/2019 in cui è stata pubblicata la pronuncia di divorzio): si ottengono quindi € 60.290,11.
Il 40% di tale importo è pari ad € 24.116,04.
pagina 7 di 8 4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al ricorrente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri ed i criteri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000,00, ed applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) respinge le domande del ricorrente;
2) condanna il ricorrente a corrispondere in favore della resistente, ai sensi dell'art 12 bis della
Legge n. 898/1970, la somma di € 24.116,04;
3) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquida in
€ 5.077,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore
NO AZ
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO AZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2394/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CUOGHI GIOVANNI BATTISTA, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA ROMA N. 39, MODENA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MENOZZI PAOLA, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Menozzi Paola in VIA FERRARI BONINI N. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/06/2025.
La resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 04/06/2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 26/07/2024, conveniva in giudizio la ex coniuge Controparte_1 CP_2 con la quale aveva contratto matrimonio in data 08/04/1995 e da cui era divorziato, chiedendo la
[...] revoca dell'assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili che era stato posto a suo carico dalla sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale in data 14/03/2019 e pubblicata in data 18/03/2019; in subordine, chiedeva di sostituire l'obbligo di pagamento periodico dell'assegno divorzile con il pagamento di una somma “una tantum” pari ad € 2.800,00.
A fondamento della propria domanda di modifica delle condizioni di divorzio, il ricorrente deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche allegando che, dal 24 dicembre 2023, egli era disoccupato per essere stato licenziato con accordo di mobilità a causa di una riduzione del personale da parte dell'azienda presso la quale lavorava (la ; che in ragione Controparte_3 dell'accordo di mobilità, percepiva una indennità di disoccupazione (NASPI) di circa € 1.300,00, che si sarebbe nel tempo progressivamente ridotta;
che prima usufruiva di un'autovettura aziendale, mentre ora aveva dovuto acquistare altra autovettura contraendo finanziamento la cui rata mensile ammontava ad € 306,00; che, in definitiva, sino all'anno 2023, quindi prima del licenziamento, percepiva un reddito lordo di € 80.000,00 annui, mentre oggi il suo reddito si era ridotto a meno di un quarto ammontando a circa € 16.200,00.
Si costituiva in giudizio la resistente , la quale chiedeva di respingere la domanda Controparte_2 attorea, evidenziando che il ricorrente non avesse provato modifiche delle sue condizioni economiche tali da mutare l'assetto patrimoniale degli ex coniugi e da giustificare la revoca dell'assegno divorzile.
Inoltre la resistente, in via riconvenzionale, domandava ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 il riconoscimento in proprio favore della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto maturata dall'ex marito al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la ditta Pietro IA Brazing Spa, presso la quale aveva lavorato dal 21 luglio 2008 sino al 31 agosto 2021.
La causa, istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e gli ordini di esibizione emessi ai sensi dell'art. 210 c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 01/07/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto esaminata la domanda del ricorrente di revoca e in subordine di modifica dell'assegno divorzile. pagina 2 di 8 La sentenza di divorzio emessa in data 14/03/2019 aveva posto a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 200,00, e ciò sulla base del fatto che - pur essendo la moglie economicamente autosufficiente e pur non avendo ella provato i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione compensativa (sacrificio di opportunità lavorative a vantaggio del ménage familiare, arricchimento del coniuge, nesso causale tra gli stessi), dunque pur non avendo la CP_2
“né allegato né provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile” - il marito aveva comunque richiesto di pagare a titolo di assegno divorzile la somma mensile di €
200,00, e l'offerta formulata dal ricorrente in tal senso aveva consentito al Tribunale di riconoscere comunque alla tale assegno, “trattandosi di materia relativa a diritti disponibili”. CP_2
La sentenza di divorzio non è stata impugnata, e dunque non è più possibile ora mettere in discussione la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La sentenza del 14/03/2019 fotografa comunque una rilevante disparità reddituale tra le parti in favore del ricorrente;
quest'ultimo, dunque, in sede di procedimento di modifica, aveva l'onere di provare una sopravvenuta riduzione delle proprie sostanze, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia assolto a tale onere probatorio;
permane la disparità economica tra le parti così come riportata nella sentenza di divorzio, ed anzi risulta dagli estratti di conto corrente dell'intero anno 2024 prodotti a seguito di ordine di esibizione (v. infra), che la situazione patrimoniale del ricorrente sia in realtà migliorata rispetto a quella emergente dagli estratti conto degli anni antecedenti al licenziamento del 24/12/2023 (anni 2021 – 2022 - 2023).
Andando con ordine, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta
2020, 2021, 2022 e 2023, da cui emerge un reddito al netto delle imposte pari, rispettivamente, ad €
6.815,00 al mese per l'anno di imposta 2020, pari ad € 5.869,83 al mese per l'anno di imposta 2021, ad
€ 5.528,16 mensili per l'anno di imposta 2022 e pari ad € 6.381,00 per l'anno di imposta 2023; reddito netto calcolato detraendo dal reddito complessivo lordo l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali dovute, come si evince dalla seguente tabella: anno di imposta 2020 anno di imposta 2021 anno di imposta 2022 anno di imposta 2023
€ 116.881 –
€ 81.496 –
€ 71.848 –
€ 100.107 –
32.349 –
9.960 –
5.510 =
21.532 –
1.971 –
754 –
€ 66.338
1.415 -
781 =
344 =
583 =
€ 81.780
€ 70.438
€ 76.577
€ 81.780:12 mesi = 6.815 € 70.438:12 mesi = 5.869,83 € 66.338:12 mesi = 5.528,16 € 76.577:12 mesi = 6.381
pagina 3 di 8 Di contro le dichiarazioni dei redditi prodotte dalla resistente riportano redditi modesti, l'ultimo dei quali (quello relativo all'anno di imposta 2023) ammonta a circa € 1.200,00 netti al mese.
Ciò detto sulla disparità economica delle parti emergente dalle dichiarazioni dei redditi, il ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di modifica delle condizioni di divorzio, una sopravvenuta riduzione delle proprie sostanze economiche a seguito di licenziamento avvenuto in data 24/12/2023.
Il ricorrente non ha tuttavia provato che la sua mutata condizione abbia comportato una complessiva riduzione delle proprie sostanze e del proprio patrimonio, atteso che dagli estratti conto dell'anno 2024
(anno successivo al licenziamento), oltre alle somme accreditate a titolo di Naspi (pari in media a circa
1.300,00 euro al mese), risultano altri accrediti mensili di diverso importo (€ 540,00 del 19.01.2024; €
500,00 del 26.02.2024; € 350,00 del 11.03.2024; € 200,00 del 14.03.2024; € 250,00 del 26.03.2024; €
1.000,00 del 27.03.2024 da per acconto su compenso amministratore;
€ 500,00 Controparte_3
+ € 200,00 del 06.04.2024; € 1.150,00 del 02.05.2024; € 1.000,00 del 8.05.2024 da
[...] per acconto su compenso amministratore;
€ 1.500,00 del 05.06.2024; € 690,00 del Controparte_3
02.07.2024; € 1.000,00 del 09.07.2024 da per acconto su compenso Controparte_3 amministratore;
€ 1.450,00 del 06.08.2024; € 10.000,00 del 07.08.2024; € 800,00 del 09.09.2024; €
250,00 del 24.09.2024). Ciò che tuttavia più rileva, è che risultano accreditati nel 2024 anche i seguenti ingenti importi, di cui non è stata documentata la provenienza:
- € 75.000,00 in data 10.09.2024;
- € 50.000,00 in data 04/11/2024;
- € 100.000,00 in data 04/11/2024;
- € 215.000,00 in data 23/12/2024.
Ebbene, al di là dell'ulteriore importo di € 43.689,39 che risulta accreditato il 28.06.2024 con causale
“quota parte successione , in relazione agli altri accrediti sopra elencati, il ricorrente ha Persona_1 solo accennato al fatto che essi deriverebbero dal ricavato della vendita di immobile, senza tuttavia documentare la circostanza.
Sta di fatto che il conto corrente relativo all'anno 2024 (anno successivo al dedotto licenziamento) riporta un saldo finale attivo al 31/12/2024 di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti, essendo pari ad € 358.708,74, a fronte del saldo attivo dell'anno 2023 di € 58.539,68, dell'anno 2022 pari ad € 139.564,014 e dell'anno 2021 pari ad € 126.510,56.
Il ricorrente non ha quindi dato prova che il mutamento lavorativo dedotto (licenziamento per mobilità intervenuto nel dicembre 2023) abbia comportato un complessivo peggioramento della sua complessiva situazione economico-patrimoniale, che anzi nel 2024 risulta migliorata rispetto a quella degli anni pregressi. pagina 4 di 8 La dedotta mutata condizione dell'obbligato non pare pertanto di consistenza tale da giustificare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, e dunque una revoca ovvero una modifica dell'assegno divorzile così come quantificato nella sentenza di questo
Tribunale n. 382/2019 emessa in data 14/03/2019 e pubblicata il 18/03/2019.
Ne consegue il rigetto delle domande di modifica delle condizioni di divorzio formulate dal ricorrente.
3.
E' invece fondata la domanda riconvenzionale della resistente, anche se va rettificata nel quantum.
Parte resistente ha chiesto ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 il riconoscimento in suo favore di una quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto maturata dall'ex marito al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la ditta Pietro IA Brazing Spa, presso la quale egli ha lavorato dal 21 luglio 2008 sino al 31 agosto 2021.
A tal proposito, si osserva anzitutto che ricorrono entrambi gli elementi costitutivi del diritto, in capo alla , previsto dalla norma citata. CP_2
Il matrimonio è stato contratto in data 08/04/1995 ed è durato sino alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14/03/2019, pubblicata il 18/03/2019
(documento n. 1 fasc. ricorrente).
La sentenza di divorzio, come si è detto, aveva riconosciuto in favore della LL un assegno divorzile di € 200,00.
Non è contestato che la non sia passata a nuove nozze. CP_2
L'art. 12 bis della l. 898/1970, stabilisce che: "1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".
L' art. 12 bis citato statuisce dunque che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno divorzile ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall' altro coniuge all' atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
La norma stabilisce che tale percentuale sia pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. pagina 5 di 8 E' documentato che il ricorrente abbia lavorato presso la Pietro IA Brazing Spa dal 21 luglio 2008 sino al 31 agosto 2021.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di tale società è coinciso con il matrimonio per 10 anni e 7 mesi (assunzione in data 21 luglio 2008 – sentenza di divorzio pubblicata in data 18 marzo
2019).
Il prospetto di calcolo del trattamento di fine rapporto dal 21/07/2008 al 31/08/2021 acquisito agli atti a seguito di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. riporta:
1) un TFR trasferito a fondo di previdenza complementare pari ad € 104.875,42 lordi;
2) “altre indennità e somme” pari ad € 113.000,00 lordi (netti pari ad € 74.376,60.
Quanto alla somma sub 1), nulla compete alla resistente con riguardo alla predetta somma di €
104.875,42 lordi in quanto, come pacifico inter partes e come risulta dal precitato prospetto di calcolo in atti, detta somma è stata destinata ad un fondo di previdenza complementare.
Infatti, il diritto dell'ex coniuge ad una quota del TFR dell'ex coniuge previsto dall'art. 12-bis L.
898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare, posto che tali somme non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa che viene erogata, nella maggior parte dei casi, in forma di rendita ed in alcuni casi in forma di capitale, sussumibile nella previsione dell'art. 2123 c.c., e non già in quella dell'art. 2120 c.c. alla quale si riferisce l'art. 12-bis L. 898/1970.
Il fatto poi che, nel caso concreto, come si evince dall'estratto conto 2024, il ricorrente si sia visto accreditare dal Fondo Pensione “Previndai”, in data 01/10/2024 ed in data 31/12/2024, rispettivamente le somme di € 13.281,60 e di € 7.986,99 a titolo di “liquidazione prestazione” (tot. € 21.268,59), non ne altera né modifica la natura giuridica, che rimane previdenziale.
Va invece riconosciuta alla resistente la somma sub 2).
Sul punto, al fine di contrastare la pretesa di controparte, il ricorrente ha sostenuto che detto importo (€
113.000,00 lordi, corrispondenti ad € 74.376,60 netti) gli sarebbe stato erogato “a titolo di incentivo all'esodo”.
L'assunto è infondato.
Come correttamente rilevato dalla resistente nella memoria di replica, tale somma, nel prospetto di calcolo TFR acquisito agli atti, non risulta indicata in corrispondenza della riga “incentivo all'esodo”, bensì risulta qualificata come “altre indennità e somme”.
Ebbene, la previsione di cui all'art. 12bis L. n. 898 del 1970 si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione pagina 6 di 8 corrisposta, trattandosi di una quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
In ordine ai criteri di calcolo della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto, valgono le seguenti precisazioni: "la base su cui calcolare la percentuale della L. n. 898 del 1970, ex art. 12 "bis", comma
1, è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento (percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale;
risultato che si ottiene dividendo
l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale
e calcolando il 40 per cento su tale importo" (Cassazione civile, sez. I 31/01/2012 n. 1348). Inoltre, giova precisare che, ai fini del computo della percentuale di indennità, occorre fare riferimento alla durata del matrimonio, comprensiva anche del periodo di separazione intercorso tra i coniugi: invero,
“la disposizione dell'art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898 - che regola il diritto del coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge - individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla Corte cost. (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza (Cassazione civile, sez. I, 25/06/2003, n. 10075).
Pertanto, nel caso in esame, l'indennità totale di € 74.376,60 netti, che come si evince dall'estratto conto 2024 il ricorrente ha percepito in data 08/10/2021, va divisa per il periodo lavorato (13,2: data assunzione 21/07/2008, data cessazione 31/08/2021), e moltiplicato il risultato per 10,7 (10 anni e 7 mesi, il periodo di durata di matrimonio — compreso il periodo di separazione — coincidente con il rapporto di lavoro, cioè dal 21/07/2008 sino al 18/03/2019 in cui è stata pubblicata la pronuncia di divorzio): si ottengono quindi € 60.290,11.
Il 40% di tale importo è pari ad € 24.116,04.
pagina 7 di 8 4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al ricorrente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri ed i criteri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000,00, ed applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) respinge le domande del ricorrente;
2) condanna il ricorrente a corrispondere in favore della resistente, ai sensi dell'art 12 bis della
Legge n. 898/1970, la somma di € 24.116,04;
3) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquida in
€ 5.077,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore
NO AZ
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