Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 64/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Marcello Castiglione -Consigliere
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 64/2024 promossa da:
CAMERA SILVIA (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Genova, Via C.F._1
Fieschi n. 1/8, presso e nello studio legale degli Avv.ti Waldemaro Flick, Arturo Flick, Stefano
Rebagliati, che la rappresentano e difendono in forza di procura rilasciata in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: ; P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. , elettivamente domiciliata Controparte_2
CP_ in Corso Dante n. 16, presso e nello studio degli Avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca
Marinetti, in forza di procura rilasciata in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1435/2023 del 13/06/2023, emessa dal Tribunale di Genova ex art. 281-sexies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria meglio vista, in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 1435/2023 del 13.06.2023, Repert.
e/o continenza del presente giudizio con il giudizio pendente davanti al Tribunale di Asti R.G.
4303/2019, e conseguentemente annullare la sentenza di primo grado e revocare il decreto ingiuntivo con cancellazione della causa dal ruolo;
sempre in via preliminare, annullare la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del decreto opposto stante la mancata riassunzione da parte dell' nel termine perentorio di cui alla sentenza n. CP_3
147/21 sopra citata;
- in via principale: in accoglimento del presente appello ammissibile e fondato dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dall'appellante a in relazione a tutti i rapporti e alle garanzie Controparte_1
oggetto di causa;
in particolare, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, la inefficacia della garanzia fideiussorie prestata dalla signora ER VI, (cfr. doc. 11 fascicolo di I grado) ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/90 atteso altresì che il contratto di fideiussione è stato predisposto su formulari ABI e contiene tutte quelle clausole comuni ad altri istituti di credito tanto da rendere inequivocabile la violazione dell'anzidetto art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/90 ed in ogni caso liberare la stessa anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1956 c.c. per i motivi meglio esposti in narrativa da aversi qui per integralmente trascritti e riportati;
e comunque dichiarare la nullità delle clausole n. 2, n. 6 e n. 8 del contratto di fideiussione (cfr. doc. 11 fascicolo di I grado) e in particolare, dichiarata la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione (cfr. doc. 11 fascicolo di I grado) dichiarare l'intervenuta decadenza in capo alla banca di ogni diritto relativo alla fideiussione stessa;
e in ogni caso per l'effetto annullare la sentenza di primo grado del
Tribunale di Genova n. 1435/2023 del 13.06.2023 che confermava il Decreto Ingiuntivo n.
254/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 01/02/2022, e pertanto revocare lo stesso, ponendo la scrivente in stato di assolutoria;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta domanda, comunque, limitare l'obbligo fideiussorio nei limiti dell'eventuale effettivo debito del debitore principale;
In ogni caso con condanna di in persona del suo L.R.P.T. al CP_4
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella misura che emergerà in corso di causa da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa da parte del Collegio. - sempre in via principale: in accoglimento del presente appello ammissibile e fondato dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra ER VI a Controparte_1
in relazione ai rapporti e alle garanzie oggetto di causa e per l'effetto annullare la
[...]
sentenza di primo grado del Tribunale di Genova n. 1435/2023 del 13.06.2023 che confermava il
Decreto Ingiuntivo n. 254/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 01/02/2022, revocando lo stesso, ponendo la scrivente in stato di assolutoria;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: Piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova: Nel merito, in via principale, previa valutazione di ammissibilità e fondatezza del gravame avversario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis e ter cpc con ogni conseguenziale pronuncia, respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame. Nel merito, in via subordinata, pronunciando ex art. 346 cpc, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del primo motivo di appello avversario, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio civile n.
4303/2019 rg- Tribunale di Asti per la sua mancata riassunzione ex art. 307 cpc, con ogni conseguenziale pronuncia;
In ogni caso: con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 16/12/2021, la chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Genova pronunciarsi decreto ingiuntivo per l'importo di € 59.101,17, oltre interessi,
contro
VI
ER, in qualità di fideiussore di assumendo: Parte_1
- di aver stipulato con la società con sede in Genova, Via San Quirico 68R, in Parte_1
data 02/03/17, un contratto di mutuo chirografario “Innovando Imprese” a tasso variabile con preammortamento con o senza Garanzia DI n. 30141742 dell'importo di €
100.000,00;
- che tale obbligazione era garantita da fideiussione ordinaria rilasciata, in data 21/02/2017, dalla ER, fino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00;
- che, stante l'inadempimento della società debitrice, con raccomandata a/r del 10/07/2019,
l'istituto revocava tutte le linee di credito della società recedendo dai contratti Parte_1
in essere, invitando – con esito negativo – la società debitrice ed il suo fideiussore a provvedere immediatamente alla copertura dell'esposizione debitoria.
2. Con decreto n. 254/2022, emesso in data 01/02/2022, il Tribunale di Genova ingiungeva alla
ER, in qualità di fideiussore di il pagamento della somma di € 59.101,17, oltre Parte_1
gli interessi come da domanda e le spese di procedura.
3. Con atto di citazione, ritualmente notificato, VI ER proponeva, in data 16/03/2022, opposizione al decreto, deducendo:
- che identico ricorso per ingiunzione era stato già proposto in data 28/10/2019, da ei CP_4
confronti della ER dinanzi al Tribunale di Asti, il quale, con D.I. n. 1395/2019, aveva ingiunto alla ed a VI ER (quest'ultima, nei limiti della garanzia Parte_1 prestata) di pagare, in solido tra loro, la somma di € 103.623,20, oltre agli interessi come da domanda e le spese;
- che, proposta opposizione al D.I., il Tribunale di Asti, con sentenza n. 147/2021 aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Genova e, di conseguenza, la nullità del D.I., fissando termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
- che, dunque, era decaduta dal diritto per non avere riassunto la causa davanti al CP_4
Tribunale di Genova nel termine perentorio di tre mesi, da ciò derivandone la litispendenza e/o continenza del giudizio con quello pendente davanti al Tribunale di Asti R.G. n.
4303/2019, stante lo stato di quiescenza di tale procedimento;
- che non era stata esperita la procedura di mediazione, obbligatoria per le controversie vertenti in materia di contratti bancari;
- che la richiesta di pagamento era infondata ed inammissibile in quanto: a) la garanzia personale prestata era stata sottoscritta antecedentemente (ossia, in data 21/02/2017) rispetto al contratto di mutuo chirografario (del 02/03/2017); b) la garanzia risultava rilasciata per un mutuo chirografario assistito da garanzia “Ascomfidi Nord-Ovest Società Cooperativa” (di seguito denominato anche DI), condizione non presente nel contratto di finanziamento garantito, conseguendone la non riferibilità della garanzia personale de qua al credito vantato della oggetto del D.I. opposto;
c) il credito ingiunto non era esigibile, atteso Pt_2
che la banca doveva farsi pagare interamente da DI;
- che, quanto alla sussistenza ed entità del credito oggetto del D.I. opposto, documentato unicamente con la produzione di saldaconti certificati – non aventi valore di prova in sede di opposizione a D.I. –, la non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta erogazione;
Pt_2
- che la fideiussione prestata dalla ER a garanzia delle operazioni bancarie redatte sul modulo uniforme ABI era da considerarsi nulla, in quanto violativa del divieto di intese concorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. A), della L. n. 287/1990.
4. Con comparsa di costituzione datata 22/07/2022, si costituiva la Controparte_1
per contestare integralmente le pretese dell'esponente, deducendo:
[...]
- che l'onere di riassunzione del giudizio incombeva in capo ad entrambe le parti e che non avendo alcun interesse a riassumere il giudizio di opposizione CP_5
incardinato dalla ER, non era decaduta dal diritto di agire nuovamente in via monitoria dinanzi al competente Tribunale di Genova, e che da ciò non conseguiva alcuna litispendenza tra la ormai estinta causa civile n. 4303/2019 ed il presente giudizio;
- che la mediazione era già stata esperita – con esito negativo – in relazione alla causa pendente avanti al Tribunale di Asti;
- che, ai fini della validità della garanzia, non è necessaria la sottoscrizione della fideiussione contestualmente o successivamente al rapporto garantito, stante la presenza di disposizioni codicistiche (cfr. 1938 c.c.) che prevedono espressamente garanzie per obbligazioni future;
che nel contratto di garanzia era specificamente indicato il rapporto garantito (atto di mutuo chirografario n. 30141742), l'importo erogato (€100.000,00), la durata (5 anni + 1), elementi che si rinvenivano identici nell'atto di mutuo e nel relativo piano di ammortamento, risultando altresì ivi specificato che si trattava di “Mutuo chirografario “Innovando
Imprese” a tasso variabile con preammortamento – Con o senza garanzia DI”; che in ogni caso, non sussisteva alcun beneficium ordinis e/o escussionis nei confronti di DI attesa la natura sussidiaria della garanzia da esso prestata;
- che quanto alla prova del credito ingiunto, il mutuo era regolato sul c/c n. 00221452, intestato alla su cui è stata accreditata la somma finanziata alla società, di cui Parte_1
aveva prodotto, nel giudizio di primo grado, l'estratto del conto corrente dalla data di accredito della somma erogata alla revoca dell'affidamento;
- che non poteva applicarsi nella specie la garanzia per violazione della normativa antitrust ex
L. n. 287/1990, atteso che la fideiussione prestata dalla ER era specifica e non omnibus;
- che, in ogni caso si trattava di contratto autonomo di garanzia stante l'assenza del vincolo di accessorietà della garanzia, conseguendone l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., avendo le parti espressamente previsto il pagamento immediato e senza eccezioni.
Tutto ciò premesso, chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. ed il rigetto dell'opposizione.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, con ordinanza del
23/09/2022, il Tribunale di Genova disponeva procedersi a mediazione (poi esperita con esito negativo) ed accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c., statuendo:
- quanto all'eccezione di decadenza per mancata riassunzione della causa nel termine assegnato dal Tribunale di Asti, che aveva depositato nuovo ricorso monitorio CP_4
dinanzi al Tribunale di Genova, non risultando preclusa – sulla scorta del disposto normativo di cui all'art. 310, primo comma c.p.c., secondo cui “l'estinzione del processo non estingue l'azione” – la facoltà di parte ricorrente in via monitoria di riproporre la propria azione dinnanzi al Giudice competente;
- in ordine all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che, stante la specificità della fideiussione de qua, il rimedio caducatorio (rectius, nullità parziale) sancito dalla pronuncia sopra citata delle Sezioni Unite non poteva trovare applicazione;
- quanto alle eccezioni di infondatezza della fideiussione, che: la fideiussione prestata dalla
ER, nei limiti della somma pari a 100.000,00, era indubbiamente valida, benché il mutuo chirografario fosse stato sottoscritto dal soggetto garantito solo alcuni giorni dopo, stante la puntuale e specifica indicazione dell'obbligazione garantita;
la mancata indicazione nel contratto di mutuo della garanzia prestata da DI non risultava ex se idonea a determinare alcuna nullità della fideiussione né a munire il fideiussore di un beneficium ordinis e tanto meno di un beneficium excussionis, a maggior ragione considerando l'avvenuto versamento, da parte del garante MF, dell'importo di € 50.000,00, in forza della garanzia assicurativa rilasciata per il finanziamento in questione.
6. quindi, il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1435/2023, rigettava l'opposizione, richiamando il contenuto dell'ordinanza del 23/09/2022, con cui era stata concessa la provvisoria esecutività al decreto n. 254/2022.
7. Con atto di citazione ritualmente notificato, VI ER proponeva appello avverso la sentenza, formulando quattro motivi di censura.
7.1. Con il primo motivo di appello, deduceva la nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure adottato il provvedimento decisorio avvalendosi della tecnica redazionale “per relationem” – richiamando genericamente il contenuto dell'ordinanza del 23/09/2022 di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto –, in assenza dei requisiti sostanziali delineati dalla giurisprudenza di legittimità assumendo che tale rinvio generico era illegittimo per la differente funzione processuale attribuibile alla sentenza (avente natura decisoria) rispetto a quella dell'ordinanza di conferma/revoca della provvisoria esecuzione (avente carattere endoprocessuale, non comparabile ad un provvedimento anticipatorio del merito della decisione) e non consentiva l'esatta identificazione dei punti dell'ordinanza a sostegno della decisione.
7.2. Con il secondo motivo di appello, si doleva dell'inammissibilità del D.I. opposto in ragione della mancata riassunzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo instaurata dinanzi al
Tribunale di Asti, R.G. n. 3605/2019 a seguito della dichiarazione di incompetenza, davanti al
Tribunale di Genova, nel termine perentorio di tre mesi, da ciò conseguendone la decadenza di e, per l'effetto, la litispendenza e/o continenza tra il giudizio in esame e quello ancora CP_4
pendente davanti al Tribunale di Asti.
7.3. Con il terzo motivo di appello, assumeva l'invalidità della fideiussione derivandone, per l'effetto, la violazione degli artt. 1936, 1938 e 1939 c.c., dal momento che: la garanzia personale era stata sottoscritta precedentemente al contratto di mutuo chirografario;
che non conteneva alcun riferimento alla garanzia da parte di DI, contestandosi sul punto la riferibilità della fideiussione al credito vantato dalla Banca;
che in ogni caso, il credito appariva inesigibile, attesa la necessità della prioritaria escussione di DI.
7.4. Con il quarto motivo di appello, la ER si doleva della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 e della decadenza di per il mancato rispetto dei CP_5 termini di cui all'art. 1957 c.c.
In primo luogo, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte relativa all'accertamento della sussistenza e dell'entità del credito oggetto del D.I. opposto, essendosi la limitata a produrre saldaconti certificati, non aventi valore di prova nell'ambito del giudizio Pt_2
di merito.
In secondo luogo, censurava la motivazione nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole nn. 2 (concernente la “clausola di reviviscenza”), 6 (relativa alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (indicante la clausola che estende la fideiussione anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite), per violazione della normativa antitrust, stante la loro aderenza allo schema ABI, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 41994/2021).
Di conseguenza, alla pronuncia di nullità parziale discendeva la decadenza del creditore nei propri confronti, non avendo quest'ultimo proposto le sue istanze contro il debitore nei due mesi e/o sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione da ogni obbligazione fideiussoria.
8. Con comparsa di costituzione e risposta del 24/04/2025, si costituiva un giudizio la
[...]
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
9. Con ordinanza del 28/3/2025, pronunciata all'esito dell'udienza del 27/3/2025 sostituita dal deposito di note scritte, il Consigliere Istruttore, decorsi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
10. L'appello è infondato e va rigettato.
10.1 Quanto al primo motivo di appello, si osserva che la Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante, ha statuito l'ammissibilità della motivazione per relationem ad altri provvedimenti giudiziari qualora, mediante il rinvio, emergano in modo chiaro ed esaustivo le ragioni della decisione (ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., n. 31321/2018, la quale ha chiarito che “il giudice di appello ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri. In tal caso per escludere la violazione dell'articolo 132 c.p.c. è sufficiente che la sentenza di appello indichi, anche in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le decisioni, di ricavare un percorso argomentativo adeguato”).
Il rinvio per relationem non è peraltro circoscritto ai soli provvedimenti aventi natura di sentenza, potendo essere esperito anche con riguardo a consulenze tecniche d'ufficio, atti difensivi di parte, provvedimenti resi in altri giudizi, precedenti di legittimità e di merito (ex multis, Cass. Civ.,
Sezioni Unite, n. 642/2015; Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 12445/2020; Cass. Civ., n. 459/2022; Cass.
Civ., n. 1157/2022).
10.2 Nella specie la sentenza ha espressamente fatto rinvio per relationem al contenuto dell'ordinanza datata 23/09/2022, resa in occasione della pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c., emessa nella stessa causa, che contiene una espressa, puntuale e motivata argomentazione di rigetto in ordine a tutte le censure avanzate da VI ER nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da ciò conseguendone la specificità e l'idoneità di tale rinvio ad identificare con precisione i punti dell'ordinanza a sostegno della decisione impugnata– in particolare, concernenti, come si avrà modo di osservare meglio in prosieguo, in quanto motivi di appello, l'eccezione di decadenza per mancata riassunzione nel termine assegnato dal Tribunale di Asti, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e l'eccezione di infondatezza della fideiussione.
La dedotta nullità pertanto è insussistente.
11. Quanto al secondo motivo di appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., la mancata riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. non estingue l'azione, da ciò conseguendone la possibilità di riproposizione della domanda in un nuovo giudizio, con la possibilità, altresì, di formulare domande nuove e diverse da quelle originariamente proposte dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente
(cfr. Cass., n. 15753/2014; n. 24529/2015, con cui, in particolare, si è precisato che la dichiarazione di incompetenza per territorio, non seguita dalla riassunzione nel termine, non osta alla riproposizione di un nuovo giudizio, non consumandosi, per l'effetto, l'azione).
11.1 Condividendosi, dunque, la statuizione del Giudice di prime cure sul punto, risulta, per l'effetto, evidente l'assenza di alcuna ipotesi di litispendenza e/o continenza tra il giudizio di opposizione illo tempore pendente avanti al Tribunale di Asti concluso con l'ordinanza di incompetenza e quello per cui è causa, dal momento che, per aversi litispendenza ex art. 39 c.p.c., occorre necessariamente la contestuale pendenza di due cause identiche dinanzi a due Uffici
Giudiziari diversi (ex multis, Cass., n. 4814/2024, in cui la Suprema Corte ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).
Ugualmente difetta nella specie ipotesi di continenza di cause.
Conseguentemente non si è verificata alcuna ipotesi di estinzione del giudizio.
12. In ordine al terzo motivo di appello, relativo alla asserita invalidità della fideiussione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, si osserva che ai fini della validità e/o efficacia della fideiussione, non è richiesto che il rilascio della garanzia avvenga contestualmente o successivamente rispetto al sorgere del rapporto garantito, come si desume dall'art. 1938 c.c. che prevede espressamente la possibilità di garanzie per obbligazioni future, essendo necessaria e sufficiente, ai fini della determinabilità dell'oggetto della garanzia, l'individuazione dei soggetti
(debitore garantito e creditore) e la natura dei rapporti coperti dalla garanzia (ossia, il mutuo chirografario n. 30141742).
12.1 Nella specie sussistono entrambi i presupposti in quanto dall'esame dei documenti prodotti si evince la riferibilità della garanzia al contratto di mutuo stipulato da in quanto è Pt_1
specificato l'atto di mutuo chirografario n. 30141742 acceso presso la Filiale Cr. Asti n. 140,
l'importo di € 100.000,00, la durata di cinque anni più un anno di ammortamento.
12.2. Quanto alla asserita inesigibilità del credito – per non aver la Controparte_1
escusso preliminarmente DI (rectius, Ascomfidi Nord-Ovest Società Cooperativa) –,
[...]
giova, innanzitutto, evidenziare che non incombeva in capo al creditore l'obbligo giuridico di rivolgersi in via prioritaria all'Ente di Garanzia, attesa la natura sussidiaria della garanzia da esso prestata e l'insussistenza di alcun beneficium ordinis e/o escussionis in favore della debitrice principale ( e della sua garante VI ER. Parte_1
12.3 Infatti, non sussiste alcun dovere a carico dell'Ente di Garanzia, di onerarsi al posto del debitore o del fideiussore/garante ovvero di tenere questi ultimi indenni e manlevarli dell'obbligo di rimborsare il finanziamento, non potendo lo stesso essere escusso ai fini del pagamento integrale del debito facente capo a terzi, senza che si verifichi un'infruttuosità delle azioni intraprese nei confronti dei debitori.
A conferma di quanto assunto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'attività svolta dal consiste nella prestazione di una “garanzia che lo obbliga a tenere indenne il CP_6 creditore dalle perdite che fossero derivate dall'inadempimento del debitore e di suoi eventuali fideiussori, dopo la relativa escussione” (ex multis, Cass., Civ., n. 17731/2014).
12.4 Ciò detto, nella specie, la censura è comunque infondata atteso che la Banca ha espressamente riconosciuto di aver escusso Ascomfidi in data 07/04/2020, decurtando dall'importo a debito dell'appellante l'importo di € 50.000,00, in forza della garanzia assicurativa rilasciata per il finanziamento in questione.
13. Il quarto motivo di appello è infondato.
L'appellante assume la nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n.
287/1990, tuttavia, come correttamente motivato dal Tribunale, nella specie la garanzia prestata da
VI ER è connotata da specificità in quanto garantisce, nei limiti dell'importo convenuto, tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi e spese dovuti in dipendenza delle operazioni bancarie garantite, ossia per il solo mutuo chirografario n. 30141742.
13.1 Come tale, la garanzia risulta pacificamente esclusa dall'ambito di accertamento ed applicabilità del Provvedimento della Banca di Italia del 2005 e della pronuncia della Suprema
Corte n. 41994/2021 che ha dichiarato la natura parziale della nullità limitatamente alle clausole nn.
2, 6 e 8, riguardanti le sole fideiussioni omnibus (Corte di Appello di Torino, n. 62/2022; Corte di
Appello di Genova, n. 796/2020, Trib. Monza n. 375/2022; Trib. Bologna, n. 64/2022).
13.2 Fermo restando quanto detto, parte appellante avrebbe dovuto fornire la prova di una
“uniforme applicazione” standardizzata dei modelli contrattuali frutto dell'intesa illecita a monte, essendo ormai assodato il principio secondo cui la presenza di clausole astrattamente violativa della normativa antitrust non comporta l'automatica ed integrale nullità della fideiussione (come evidenziato ex multis, da Cass. Civ., n. 24044/2019), oltre che dell'effetto pregiudizievole in concreto subito in ragione dell'intesa concordata con la Banca (cfr. Cass., Sezioni Unite, n.
2207/2005). Quanto osservato, a maggior ragione considerando che la fideiussione in oggetto è stata stipulata in epoca ben successiva all'anzidetto Provvedimento della Banca di Italia del 2005
(ovverosia, a distanza di 12 anni), da ciò conseguendone la sussistenza di un onere probatorio assai più accentuato.
13.3. In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione del contratto di garanzia de quo come
“fideiussione” o come “contratto autonomo di garanzia”, come assunto dalla Banca, trattandosi di questione oggetto di dibattito giurisprudenziale, atteso che, a fronte dell'indirizzo tradizionale – consolidatosi a partire dalla nota pronuncia n. 3947/2010 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
–, secondo cui l'inserimento nel contratto di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” vale ex se a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, sono intervenute di recente alcune pronunce giurisprudenziali (Cass., n.
31105/2024; n. 19693/2022) che hanno statuito che la presenza di una clausola nei termini anzidetti non è decisiva, rendendosi necessario accertare l'effettiva volontà delle parti e lo scopo da esse perseguito, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. avanzata da parte appellante si appalesa infondata. 13.4 In particolare, risulta indubbio dall'esame dei documenti prodotti nel corso del giudizio che la stante il perdurante inadempimento di sia receduta dal contratto di mutuo con Pt_2 Parte_1
la raccomandata a/r del 10/07/2019 con la quale ha comunicato sia alla società debitrice principale sia alla garante la revoca dei rapporti;
che in data 28/10/2019 ha proposto ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Asti nel rispetto del termine semestrale prescritto dall'art. 1957 c.c.; che il decreto nei confronti di è divenuto definitivo in mancanza di Parte_1
opposizione.
Pertanto, la ha agito giudizialmente nei confronti del creditore principale nel termine di sei Pt_2 mesi prescritto dall'art. 1957 c.c. da ciò derivandone che non è incorsa in alcuna decadenza.
14. Va, infine, esaminata la doglianza relativa alla sussistenza ed entità del credito ingiunto, riproposta da parte appellante in maniera generica, senza formulare un apposito motivo di censura.
Si osserva che, a prescindere dalle difese della circa la possibilità o meno per la ER di Pt_2
sollevare eccezioni con riferimento a contratti sottoscritti dalla debitrice principale Parte_1
differenti rispetto al rapporto garantito, si osserva che la appellata ha prodotto nel corso del giudizio di primo grado l'estratto del conto corrente n. 00021452, dalla data di erogazione del mutuo
(sottoscritto nel 2017) fino alla revoca dell'affidamento (avvenuto nel 2019) – in cui il conto è andato in rosso –, risultando, per l'effetto, provata l'erogazione della somma finanziata mediante accredito sul conto corrente e la mancata restituzione dell'importo in conseguenza del depauperamento del conto stesso.
L'appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
ER VI in favore di , nella misura liquidata in dispositivo ai Controparte_1
sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da €
52.001 a € 260.000, secondo i valori medi.
16. Si dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da ER VI avverso la sentenza del Tribunale di Genova n.
1435/2023 del 13/06/2023, che conferma;
2) condanna ER VI al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della che liquida in € 14.317,00, oltre 15% per spese generali, e Controparte_1
oltre I.V.A e C.P.A.; 3) dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 2 aprile 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni