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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/07/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 378/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 17/07/2025, promossa da
, in persona del responsabile del contenzioso Parte_1
regionale della rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fuschino ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Pesche (IS), via San Sebastiano n. 5;
APPELLANTE nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Maria Simeone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito inVenafro (IS), viale Vittorio Emanuele III n.27;
APPELLATO nei confronti di
in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 356/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Venafro.
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.07.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 356/2019, depositata in data 18.11.2019, a mezzo della quale il Giudice di Pace di Venafro in persona della Dott.ssa Lucia Sorrentino, nella causa r.g. n. 221/2019 aveva accolto l'opposizione proposta da e condannato le Controparte_3
convenute e in persona del Prefetto p.t. al Parte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in solido.
In particolare, l' , nel proprio gravame ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica nei confronti dell'Agente della Riscossione rimettendo la causa al Giudice di Primo Grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.;“2) riformare la sentenza n. 356/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Venafro, per erronea o illogica motivazione nella parte in cui accoglie la domanda e annulla l'atto opposto senza dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, condanna in Pt_1
solido i convenuti tra loro, senza disporre la compensazione delle spese di lite tra il contribuente e l' e/o rigettando la domanda di primo grado proposta dall'opponente. Con vittoria di spese e Pt_3
competenze professionali, oltre rimborso forfettario da determinarsi nella misura del 15%, cap e iva come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio la sostenendo l'inammissibilità dell'appello non essendovi Controparte_1
stata la notifica della sentenza resa dal giudice di pace di Venafro e per non avere ragionevole probabilità di essere accolto e contestando nel merito le deduzioni ed eccezioni di parte attrice.
Il pur ritualmente citato nel giudizio di appello, non si è costituito e deve, pertanto, CP_2
esserne dichiarata la contumacia.
Va, anzitutto rigettata l'eccezione sollevata da parte della circa l'inammissibilità CP_1
dell'appello per non esserle stata notificata, neanche per estratto, la sentenza oggetto di impugnazione.
Considerato che parte appellante era l'unica costituita in giudizio nonché l'unica presente all'udienza del 16.9.2019 ove, peraltro, il GdP dava lettura del dispositivo, sarebbe stato suo onere informarsi in ordine all'avvenuto deposito delle motivazioni della sentenza presso la Cancelleria del Giudice di Pace.
Ad ogni modo, la mancata notifica della sentenza, di cui parte appellante già conosceva il dispositivo per averne dato lettura il GdP in udienza, non costituisce certamente motivo di inammissibilità del gravame proposto.
Va, poi, rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Al riguardo, infatti, va evidenziato che il principale motivo di appello da parte dell'
[...]
riguarda il difetto di contraddittorio in primo grado, considerato che né il ricorso in Parte_1
pagina 2 di 4 opposizione presentato dalla né il decreto di fissazione udienza del 19.4.2019 Controparte_1
sarebbero stati notificati all'odierna appellante e al CP_2
Tale motivo è certamente da accogliere, considerato che nonostante l'erronea dichiarazione di contumacia da parte del giudice di prime cure, nel fascicolo di primo grado non risulta in alcun modo che il ricorso ex art. 22 l.n. 689/81 sia stato effettivamente notificato alla Parte_1
e al né da parte dell'odierno appellato, né da parte della Cancelleria
[...] CP_2
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Isernia, che vi era, invece, tenuta.
Il decreto di fissazione dell'udienza datato 19.4.2019, infatti, prevedeva espressamente che la
Cancelleria provvedesse alla notificazione del ricorso all'ente impositore a all'amministrazione.
Tuttavia, tale provvedimento, nel doc. 4 del fascicolo di primo grado, risulta esser stato notificato solo all'avvocato di parte ricorrente ( . Email_1
Né parte appellante ha dimostrato di aver essa stessa provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza all'amministrazione e all'ente impositore.
Al riguardo, va rilevato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che “in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell'"edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso” (Cass. n. 20757/2014).
Il principio sancito nella pronuncia richiamata, che fa applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. è a fortiori ancor più evidente a seguito della modifica introdotta nel 2022 all'art. 354 c.p.c. che non limita più la nullità alla notificazione dell'atto di citazione ma lo estende alla notificazione di qualunque “atto introduttivo”.
Ne deriva, pertanto, che, una volta accertata la violazione del contraddittorio in primo grado, il giudice di appello dovrà dichiarare la nullità della sentenza resa e rimettere la causa al primo giudice.
Resta, quindi, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara la nullità Parte_1
del giudizio di primo grado n.r.g. 221/2019 e della sentenza n. 356/2019 per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dell' Parte_1
e del Controparte_2
- rimette la causa al Giudice di Primo Grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c..
- pone le spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 297,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 64,50 a carico di
[...]
. Controparte_1
Isernia, lì 18/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 378/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 17/07/2025, promossa da
, in persona del responsabile del contenzioso Parte_1
regionale della rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fuschino ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Pesche (IS), via San Sebastiano n. 5;
APPELLANTE nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Maria Simeone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito inVenafro (IS), viale Vittorio Emanuele III n.27;
APPELLATO nei confronti di
in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 356/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Venafro.
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.07.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 356/2019, depositata in data 18.11.2019, a mezzo della quale il Giudice di Pace di Venafro in persona della Dott.ssa Lucia Sorrentino, nella causa r.g. n. 221/2019 aveva accolto l'opposizione proposta da e condannato le Controparte_3
convenute e in persona del Prefetto p.t. al Parte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in solido.
In particolare, l' , nel proprio gravame ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica nei confronti dell'Agente della Riscossione rimettendo la causa al Giudice di Primo Grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.;“2) riformare la sentenza n. 356/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Venafro, per erronea o illogica motivazione nella parte in cui accoglie la domanda e annulla l'atto opposto senza dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, condanna in Pt_1
solido i convenuti tra loro, senza disporre la compensazione delle spese di lite tra il contribuente e l' e/o rigettando la domanda di primo grado proposta dall'opponente. Con vittoria di spese e Pt_3
competenze professionali, oltre rimborso forfettario da determinarsi nella misura del 15%, cap e iva come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio la sostenendo l'inammissibilità dell'appello non essendovi Controparte_1
stata la notifica della sentenza resa dal giudice di pace di Venafro e per non avere ragionevole probabilità di essere accolto e contestando nel merito le deduzioni ed eccezioni di parte attrice.
Il pur ritualmente citato nel giudizio di appello, non si è costituito e deve, pertanto, CP_2
esserne dichiarata la contumacia.
Va, anzitutto rigettata l'eccezione sollevata da parte della circa l'inammissibilità CP_1
dell'appello per non esserle stata notificata, neanche per estratto, la sentenza oggetto di impugnazione.
Considerato che parte appellante era l'unica costituita in giudizio nonché l'unica presente all'udienza del 16.9.2019 ove, peraltro, il GdP dava lettura del dispositivo, sarebbe stato suo onere informarsi in ordine all'avvenuto deposito delle motivazioni della sentenza presso la Cancelleria del Giudice di Pace.
Ad ogni modo, la mancata notifica della sentenza, di cui parte appellante già conosceva il dispositivo per averne dato lettura il GdP in udienza, non costituisce certamente motivo di inammissibilità del gravame proposto.
Va, poi, rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Al riguardo, infatti, va evidenziato che il principale motivo di appello da parte dell'
[...]
riguarda il difetto di contraddittorio in primo grado, considerato che né il ricorso in Parte_1
pagina 2 di 4 opposizione presentato dalla né il decreto di fissazione udienza del 19.4.2019 Controparte_1
sarebbero stati notificati all'odierna appellante e al CP_2
Tale motivo è certamente da accogliere, considerato che nonostante l'erronea dichiarazione di contumacia da parte del giudice di prime cure, nel fascicolo di primo grado non risulta in alcun modo che il ricorso ex art. 22 l.n. 689/81 sia stato effettivamente notificato alla Parte_1
e al né da parte dell'odierno appellato, né da parte della Cancelleria
[...] CP_2
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Isernia, che vi era, invece, tenuta.
Il decreto di fissazione dell'udienza datato 19.4.2019, infatti, prevedeva espressamente che la
Cancelleria provvedesse alla notificazione del ricorso all'ente impositore a all'amministrazione.
Tuttavia, tale provvedimento, nel doc. 4 del fascicolo di primo grado, risulta esser stato notificato solo all'avvocato di parte ricorrente ( . Email_1
Né parte appellante ha dimostrato di aver essa stessa provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza all'amministrazione e all'ente impositore.
Al riguardo, va rilevato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che “in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell'"edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso” (Cass. n. 20757/2014).
Il principio sancito nella pronuncia richiamata, che fa applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. è a fortiori ancor più evidente a seguito della modifica introdotta nel 2022 all'art. 354 c.p.c. che non limita più la nullità alla notificazione dell'atto di citazione ma lo estende alla notificazione di qualunque “atto introduttivo”.
Ne deriva, pertanto, che, una volta accertata la violazione del contraddittorio in primo grado, il giudice di appello dovrà dichiarare la nullità della sentenza resa e rimettere la causa al primo giudice.
Resta, quindi, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara la nullità Parte_1
del giudizio di primo grado n.r.g. 221/2019 e della sentenza n. 356/2019 per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dell' Parte_1
e del Controparte_2
- rimette la causa al Giudice di Primo Grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c..
- pone le spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 297,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 64,50 a carico di
[...]
. Controparte_1
Isernia, lì 18/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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