Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 819/2024 R.G. promossa da:
Avv. nato a [...] il [...] (C.F: ), con studio Parte_1 CodiceFiscale_1
legale in Messina, via degli Angeli, is. 185 B n.20, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Damiano Maria Melfi (C.F.: – pec: CodiceFiscale_2
, presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliato in Giarre (CT), corso Messina n. 20/M;
APPELLANTE nei confronti di nato a [...] il [...] ( ) e nata CP_1 C.F._3 Controparte_2
a Giarre il 27.06.1974 ( ), entrambi residenti a [...]
Novembre 15, rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Claudio Biagio Caruso del foro di Catania ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a C.F._5
Randazzo, in Via Coclite 83;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 20.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex artt. 14 del D.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. del 14.05.2024, la Quinta Sezione
Civile del Tribunale di Catania, in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n.
1
rifusione delle spese di lite in favore dei due resistenti e . CP_1 Controparte_2
Avverso detta ordinanza ha proposto appello l'Avv. , con ricorso ex art. 702 quater Parte_1
c.p.c. depositato il 13.06.2024, chiedendo che gli appellati venissero condannati al pagamento dei compensi professionali nella misura di euro 5.158,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitisi, e hanno eccepito, preliminarmente CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza depositata il 13.12.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e rinviato per discussione, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 20.05.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento della preliminare eccezione sollevata dalla difesa degli appellati, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lvo 1.9.2011 n. 150, nella formulazione vigente al momento dell'emissione del provvedimento collegiale, nonché alla luce dell'odierna formulazione della medesima norma (come modificata dall'art. 15 del D.lgs. 10.10.2022 n. 149) che stabilisce la non appellabilità della sentenza (e non più ordinanza) conclusiva del giudizio.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto, trattatto e, poi, deciso ai sensi dell'art. 14 del richiamato decreto legislativo e degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (nella formulazione vigente al momento del ricorso introduttivo del giudizio) dal Tribunale in composizione collegiale, vertendosi in materia di liquidazione dei compensi dovuti dal cliente al proprio difensore per varie prestazioni di natura civile e/o comunque alle stesse strettamente connesse.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 4485 del 23.02.2018; in tal senso di recente Cass. Sez. II, 6.12.2024 n. 31431; Cass. Sez. II, 18.09.2024 n. 25092) ha chiaramente affermato, sul punto, il seguente principio di diritto: "A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art.
14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma
2 restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648,649 e 653 c.p.c.
(quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell'art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.".
L'orientamento della Corte di Cassazione (Sez. II, n. 19873/2015), circa l'appellabilità dell'ordinanza che stabilisca sull'an del compenso e non solo sul quantum, richiamato dalla difesa dell'appellante è stato superato dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite che, sulla questione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "La controversia di cui alla L. n.
794 del 1942, art. 28, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dal D.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda
(riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34,35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3)".
Il ricorso introduttivo del giudizio da parte dell'Avv. Pace riporta in intestazione gli artt. art. 702 bis c.p.c. e 14 del D.lg. 150/2011; lo stesso è stato trattato e deciso dal Tribunale in
3 composizione collegiale, nel rispetto del comma 2 del richiamato art. 14, e l'ordinanza conclusiva non è, pertanto, appellabile.
La difesa dell'appellante non ha mai contestato nel corso del giudizio di primo grado, né tanto meno in appello, il rito speciale applicato dal Tribunale, peraltro, espressamente indicato dallo stesso ricorrente.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. II, 20.01.2023 n. 1747; in tal senso anche Cass. Sez. VI, 17.10.2019 n. 26347) “Va ricordato che, anche in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione proposta in giudizio (Cass. 4665/2022; Cass. 26083/2021; Cass. 10648/2020; Cass. 26347/2019; Cass.
4904/2018; Cass. 3338/2012; Cass. S.U. 390/2011), a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte.
Come già osservato da questa Corte, anche nel vigore dell'art. 14 citato, resta dirimente, infatti, la piena applicazione del principio di apparenza al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post quale era il mezzo di impugnazione effettivamente esperibile (Cass.
4904/2018; Cass. 3338/12, Cass. 3712/11 e Cass. 26294/07)”.
Come già evidenziato, il Tribunale ha applicato l'art. 14 del D.lgs. 150/2011 e deciso il procedimento con il rito speciale e con le forme previste dalla predetta disposizione di legge, accogliendo parzialmente le eccezioni e le difese avanzate dai due resistenti e rigettando le richieste dell'Avv. Pace.
Ogni questione di merito sollevata dall'appellante rimane assorbita dalla preliminare pronuncia in rito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma oggetto della domanda introduttiva e del valore dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), nonché della non complessa attività difensiva svolta, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Claudio Biagio Caruso che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Avv.
nei confronti di e avverso l'ordinanza emessa Parte_1 CP_1 Controparte_2
ex artt. 14 del D.lgs. 150/2011 e 702 bis e ss. c.p.c. e depositata in data 14.05.2024 dalla Quinta
4 Sezione Civile del Tribunale di Catania in composizione collegiale nel procedimento iscritto al n. 16676/2022 R.G.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei due appellati che liquida Parte_1
in complessivi euro 1.458,00 di cui euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase di trattazione ed euro 426,00 per la fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimb. spese generali (15%) e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Claudio
Biagio Caruso ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 27.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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