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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/01/2025 al n. 134 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'Avv. ROMANO MARIACARMELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'Avv. MONTANO GIOVANNI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 17/01/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il 04/02/2006, dalla cui unione nascevano due figlie, Persona_1
( a Napoli il 31/10/2007) e (a Napoli il 21/12/2011), entrambe minorenni,
[...] Persona_2 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 50/2019 reso il 18/01/2019 nel procedimento R.G. n. 4052/2018. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 26/03/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Lette le note di parte, il Giudice rilevata una ripartizione delle spese straordinarie non chiara, assegnava nuovo termine per specificare la stessa ex art. 127 ter c.p.c. fino al 28/05/2025. Le parti depositavano note scritte il 22/05/2025 e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi delle figlie minori e , rispettoso delle Persona_1 Per_2 norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il
24/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ -Affido delle minori e in via condivisa a entrambi i genitori, che continueranno ad Persona_1 Per_2 esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- Collocamento anagrafico e in via preferenziale delle minori presso il domicilio della madre attualmente sito in
Acerra (NA) alla Piazza San Pietro n. 5 e disporre che:
- Il padre potrà vedere/tenere con sé le figlie minori in due giorni infrasettimanali da concordarsi dalle ore 17:00 alle ore 20:00 prelevandole dalla casa materna ed ivi riconducendole;
- Il padre, a settimane alterne, potrà avere con sé le figlie minori prelevandole dalla casa materna ed ivi riaccompagnandole dal sabato alle ore 17:30, ovvero, in caso di frequenza scolastica, dalla uscita della scuola fino alla domenica sera entro le ore 20:00;
- Le figlie minori, ad anni alterni, potranno festeggiare il giorno dell'onomastico e quello del compleanno una volta con la madre e una volta con il padre;
il giorno della festa del papà, quello del suo onomastico e del suo compleanno lo trascorreranno con il padre;
- Ad anni alterni le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore un periodo continuativo, pernottamento incluso, di due giorni comprendenti il Natale o il Capodanno, nonché un periodo continuativo, pernottamento incluso, di due giorni comprendenti la Pasqua o quello del Lunedi in Albis prelevandole dalla casa materna alle ore 10:00 per ivi ricondurle entro le ore 20:00;
- Per quanto riguarda le vacanze estive, ogni anno il padre potrà avere con sé le minori dal 10 al 20 agosto. Per un uguale periodo di quindici giorni in cui le minori sono affidate in via esclusiva all'altro genitore per la vacanza estiva, sono sospesi i diritti di visita stabiliti nei patti precedenti. In ogni caso ciascuno dei due genitori si impegna a comunicare all'altro il luogo e il numero di telefono di dove risiederanno le minori favorendo un rapporto tra la stessa
e il genitore momentaneamente lontano;
- Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e CP_1 Persona_1 Per_2 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna di esse,
- versando alla IG.ra , quale genitore collocatario prevalente, tramite bonifico da effettuarsi entro il Parte_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo di Euro 200,00 per ciascuna figlia e dunque per un totale di Euro 400,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, costo vita;
inoltre sarà la IG.ra Pt_1
a percepire l'importo dell'assegno per il nucleo familiare limitatamente alle figlie a carico;
[...]
- tenendo a proprio carico, o rimborsando per il caso di anticipazione, il 50% delle spese extra assegno così come elencate e regolamentate dal Protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto dal Tribunale di Nola congiuntamente al COA di Nola in data 20/05/2021” ovvero secondo quanto specificato con le note di trattazione del 22/05/2025 : ciascun genitore si impegna a contribuire in misura pari alla metà a tutte le spese straordinarie occorrenti per le figlie, ovvero a quelle mediche non mutuabili-specialistiche, a quelle extra-scolastiche, a quelle di svago e/o culturali e/o ad
3 ogni altra spesa straordinaria così come individuata dal Protocollo d'intesa sottoscritto congiuntamente dal Tribunale di Nola e dal COA di Nola in data 20/05/2021purché preventivamente concordata e documentata;
- Gli istanti si obbligano reciprocamente a comunicare gli eventuali cambiamenti di domicilio;
- I ricorrenti si danno reciprocamente atto che gli effetti dei suddetti accordi decorrono dalla data di deposito dell'odierno ricorso;
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro;”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1 nata ad [...] il [...] e nato a [...]
[...] CP_1 il 14/05/1964, il giorno 04/02/2006 in Pompei(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.4, Serie A, Parte II, Anno 2006);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento
4 per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/01/2025 al n. 134 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'Avv. ROMANO MARIACARMELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'Avv. MONTANO GIOVANNI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 17/01/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il 04/02/2006, dalla cui unione nascevano due figlie, Persona_1
( a Napoli il 31/10/2007) e (a Napoli il 21/12/2011), entrambe minorenni,
[...] Persona_2 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 50/2019 reso il 18/01/2019 nel procedimento R.G. n. 4052/2018. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 26/03/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Lette le note di parte, il Giudice rilevata una ripartizione delle spese straordinarie non chiara, assegnava nuovo termine per specificare la stessa ex art. 127 ter c.p.c. fino al 28/05/2025. Le parti depositavano note scritte il 22/05/2025 e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi delle figlie minori e , rispettoso delle Persona_1 Per_2 norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il
24/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ -Affido delle minori e in via condivisa a entrambi i genitori, che continueranno ad Persona_1 Per_2 esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- Collocamento anagrafico e in via preferenziale delle minori presso il domicilio della madre attualmente sito in
Acerra (NA) alla Piazza San Pietro n. 5 e disporre che:
- Il padre potrà vedere/tenere con sé le figlie minori in due giorni infrasettimanali da concordarsi dalle ore 17:00 alle ore 20:00 prelevandole dalla casa materna ed ivi riconducendole;
- Il padre, a settimane alterne, potrà avere con sé le figlie minori prelevandole dalla casa materna ed ivi riaccompagnandole dal sabato alle ore 17:30, ovvero, in caso di frequenza scolastica, dalla uscita della scuola fino alla domenica sera entro le ore 20:00;
- Le figlie minori, ad anni alterni, potranno festeggiare il giorno dell'onomastico e quello del compleanno una volta con la madre e una volta con il padre;
il giorno della festa del papà, quello del suo onomastico e del suo compleanno lo trascorreranno con il padre;
- Ad anni alterni le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore un periodo continuativo, pernottamento incluso, di due giorni comprendenti il Natale o il Capodanno, nonché un periodo continuativo, pernottamento incluso, di due giorni comprendenti la Pasqua o quello del Lunedi in Albis prelevandole dalla casa materna alle ore 10:00 per ivi ricondurle entro le ore 20:00;
- Per quanto riguarda le vacanze estive, ogni anno il padre potrà avere con sé le minori dal 10 al 20 agosto. Per un uguale periodo di quindici giorni in cui le minori sono affidate in via esclusiva all'altro genitore per la vacanza estiva, sono sospesi i diritti di visita stabiliti nei patti precedenti. In ogni caso ciascuno dei due genitori si impegna a comunicare all'altro il luogo e il numero di telefono di dove risiederanno le minori favorendo un rapporto tra la stessa
e il genitore momentaneamente lontano;
- Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e CP_1 Persona_1 Per_2 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna di esse,
- versando alla IG.ra , quale genitore collocatario prevalente, tramite bonifico da effettuarsi entro il Parte_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo di Euro 200,00 per ciascuna figlia e dunque per un totale di Euro 400,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, costo vita;
inoltre sarà la IG.ra Pt_1
a percepire l'importo dell'assegno per il nucleo familiare limitatamente alle figlie a carico;
[...]
- tenendo a proprio carico, o rimborsando per il caso di anticipazione, il 50% delle spese extra assegno così come elencate e regolamentate dal Protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto dal Tribunale di Nola congiuntamente al COA di Nola in data 20/05/2021” ovvero secondo quanto specificato con le note di trattazione del 22/05/2025 : ciascun genitore si impegna a contribuire in misura pari alla metà a tutte le spese straordinarie occorrenti per le figlie, ovvero a quelle mediche non mutuabili-specialistiche, a quelle extra-scolastiche, a quelle di svago e/o culturali e/o ad
3 ogni altra spesa straordinaria così come individuata dal Protocollo d'intesa sottoscritto congiuntamente dal Tribunale di Nola e dal COA di Nola in data 20/05/2021purché preventivamente concordata e documentata;
- Gli istanti si obbligano reciprocamente a comunicare gli eventuali cambiamenti di domicilio;
- I ricorrenti si danno reciprocamente atto che gli effetti dei suddetti accordi decorrono dalla data di deposito dell'odierno ricorso;
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro;”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1 nata ad [...] il [...] e nato a [...]
[...] CP_1 il 14/05/1964, il giorno 04/02/2006 in Pompei(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.4, Serie A, Parte II, Anno 2006);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento
4 per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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