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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 554 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2024
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Mario Fazzini, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_1
, come da mandato in atti;
[...]
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 9 gennaio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 27.6.2024, nulla ha opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 9.2.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 24.9.2010 in Lecce, in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale, inizialmente ispirato a comprensione ed affetto, era entrato in crisi a causa di inconciliabili differenze caratteriali e che, pertanto, era ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che la Parte_1 aveva già abbandonato la casa coniugale e si era trasferita in altro immobile sito in Lecce. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti:
“a) CASA CONIUGALE: la casa coniugale, sita in Lecce alla Via S. Trinchese n.126, di proprietà esclusiva della famiglia dell'Avv. rimarrà assegnata ed in uso esclusivo allo stesso, con tutti i mobili e le suppellettili Controparte_1 ivi esistenti, ad eccezione quelli di proprietà esclusiva della Dott.ssa che ha già provveduto, d'accordo con il Parte_1 marito, a traslocare presso la propria nuova abitazione;
b) ASSEGNO DI MANTENIMENTO: Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento per sè, in quanto indipendenti economicamente da autonoma attività lavorativa;
l'avv. . tuttavia, si obbliga a CP_1 CP_1 versare alla moglie, a titolo di contribuzione per il disagio della stessa, di dover affrontare un trasloco, l'importo di €
3.600,00 (euro tremilaseicento/00), da corrispondersi in dodici rate mensili di € 300,00 (euro trecento/00), a cominciare dal 01 ottobre 2023 e, così di seguito, nella medesima data di tutti i restanti 11 mesi a seguire;
c) ALTRE CONDIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI: l'Avv. si impegna a Controparte_1 pagare in via unilaterale tutte le tasse automobilistiche, anche scadute ed ogni eventuale sanzione amministrativa e/o contravvenzione, relative al veicolo marca modello Megane Scenic, targata BP077YZ; l'avv. CP_2 CP_1 rinuncia, sin da ora, alla ripetizione delle dette somme, in ragione del fatto che il predetto veicolo, benché intestato in passato alla moglie, sia, di fatto, sempre rimasto nella propria esclusiva disponibilità; pertanto, le parti dichiarano che, con
l'adempimento degli accordi fin qui riportati, non avranno null' altro a pretendere reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, in dipendenza dell'intercorso rapporto matrimoniale.
d) ALTRE CONDIZIONI: - Le parti si scambiano reciproco assenso per il rilascio di qualsiasi documentazione amministrativa e, in particolare, del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio.”.
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle stesse condizioni della separazione.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
29.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 9.1.2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi da quanto concordato tra le parti, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce il 24.9.2010 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 334 parte II serie A anno 2010, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore