Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3205 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
C.F. ), elettivamente domiciliato, ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio, in Palermo, via Generale Streva n. 62, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Iuvara Voluti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato al ricorso introduttivo ricorrente
C.F. elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Federico Munter n.27, presso lo studio dell'Avv. Dominga Cannarozzo che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.c. depositato in data 12.3.2024, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo di sull'unità Parte_2
immobiliare sita in Palermo, via Altarello n.39/c, piano secondo, di proprietà del ricorrente e per l'effetto condannare la resistente a rilasciare libero e vuoto di persone e cose il suddetto immobile nonché a risarcire il danno per l'indebita occupazione nell'ammontare complessivo di € 69.600,00 in ragione di € 300,00 mensili a far data dal 1 gennaio 2005 fino al 29 febbraio 2024, oltre interessi e altre spese.
Osservava, altresì, che, a far data dall'1 gennaio 2005 - nonostante le diffide a stipulare un contratto di locazione - la resistente avrebbe continuato ad occupare abusivamente l'immobile.
Con comparsa di memoria di costituzione depositata in data 19.4.2024,
[...]
si costituiva nel presente giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'improcedibilità del ricorso per l'assenza della mediazione obbligatoria nonché
l'inammissibilità dell'azione proposta per aver introdotto il giudizio secondo il rito ex art. 447 bis c.p.c. anziché col rito ordinario.
Nel merito, la resistente contestava il titolo di proprietà posto a fondamento dell'incoata azione atteso che la sentenza di usucapione si riferirebbe agli immobili identificati con il foglio 54, p.lla 1344 sub 5 e 6 e non già al sub 3, oggetto del presente giudizio.
Specificava, altresì, che con sentenza n. 3514/2011, il Tribunale ha rigettato la medesima domanda di rivendicazione proposta dal ricorrente nel presente giudizio per difetto di prova del diritto dominicale vantato.
La resistente, inoltre -evidenziata che la formale titolarità del cespite compete a tale ha chiesto l'autorizzazione alla sua chiamata in giudizio per Parte_3 formulare contro di essa domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ventennale della proprietà dell'immobile rivendicato in via principale da
. Parte_1
La causa – espletato il procedimento di mediazione obbligatoria e disattesa l'istanza di chiamata del terzo formulata dalla resistente- è stata discussa dalle parti all'udienza del
23.4.25 mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
****
Tale essendo, in sintesi, l'oggetto del contendere, il Tribunale ritiene il ricorso inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Va, in primo luogo, premesso che la sentenza di usucapione posta dal ricorrente a fondamento del proprio diritto attiene, a ben guardare, altro immobile, diverso da quello che forma oggetto del presente giudizio e, precisamente, le unità site in Palermo, via
Altarello di Baida n. 39/c, iscritte in catasto al fg. 54, p.lle 1344 subalterno e subalterno 6.
Mentre, sotto altro prifilo, risulta dirimente che la domanda avanzata dal ricorrente in questo giudizio è stata già proposta in diverso procedimento, recante r.g. 14885/2008, nel quale affermandosi proprietario dell'appartamento sito in Palermo, via Parte_1
Altarello n. 39/c, secondo piano, identificato al C.F. al foglio 34, p.lla 1344, sub 3, ha chiesto -come in questa sede- il rilascio dell'immobile – in tesi occupato abusivamente dall'odierna resistente – oltre al risarcimento del danno per il suo mancato godimento.
Detto procedimento, però, si è concluso con il rigetto della domanda, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Palermo al n. 3514/2011 (prodotta con la comparsa di costituzione e risposta), passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria resa in data 31.1.2025 (allegata alla nota del resistente del 3.2.2025).
La suddetta sentenza -salve sopravvenienze che, però, non sono state in alcun modo allegate nel presente procedimento- ha, quindi, irretrattabilmente definito - ritenendola infondata- la domanda petitoria avanzata da contro Parte_1 [...]
Parte_2
Ciò preclude, all'evidenza, che la medesima domanda possa essere riesaminata nel presente giudizio, il quale dovrà, pertanto, concludersi con una pronunzia di mero rito.
Ed invero, “l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi nei limiti in cui sia concretamente possibile per l'intera comunità.”(Cass. SSUU n.226/2001; Cass. civ. n.
12754/2022).
Il combinato disposto ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. evidenzia, quindi, la funzione pratica del giudicato, in cui si traduce il divieto pubblicistico del ne bis in idem, con effetti sostanziali vincolanti e preclusivi nei futuri giudizi per l'avvenuta consumazione del potere giurisdizionale.
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In ragione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente.
Le stesse – precisato che il valore della causa viene individuato in € 45.448,00, ossia, moltiplicando per 200 la rendita catastale dell'immobile- si liquidano in complessive €
3.809,00 oltre accessori [compenso ottenuto sulla scorta dei compensi minimi liquidabili in base ai criteri dettati e alle tabelle allegate al DM n. 55/14, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa difesa, istanza, eccezione
DICHIARA l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
di € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, C.p.a. e spese generali come per
[...]
legge.
Così deciso in Palermo, 2.5.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone