Decreto cautelare 18 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 agosto 2025:
A) dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Ferrara prot. N. -OMISSIS- del 17 luglio 2025 emessa nei confronti della “-OMISSIS- s.r.l.” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;
B) di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando Provinciale Ferrara;
- della Nota della Questura di Ferrara;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Bologna;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna;
C) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: -il d.lgs. n. 159/2011, il d.lgs. n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(6) Uff. II-Ord. Sic. Pub. dell’8.2.2013 e n.11001/119/20(9).
Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 5 settembre 2025:
A) dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Ferrara prot. N. -OMISSIS- del 17 luglio 2025 emessa nei confronti della “-OMISSIS- s.r.l.” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;
B) di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando Provinciale Ferrara;
- della Nota della Questura di Ferrara;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Bologna;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna;
C) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: -il d.lgs. n. 159/2011, il d.lgs. n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(6) Uff. II-Ord. Sic. Pub. dell’8.2.2013 e n.11001/119/20(9).
D) del provvedimento della Prefettura Modena - Area 1 - Prot. Interno n. -OMISSIS- del 05 settembre 2025 recante la revoca della iscrizione nella White Lista disposta a carico della -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
la società ricorrente, con ricorso depositato in data 18 luglio 2025, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Ferrara n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025, recante informativa antimafia ostativa emessa nei confronti della società medesima, per pericolo di permeabilità mafiosa della stessa;
ha seguito il deposito di un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 10 agosto 2025, con il quale sono state integrate le censure avverso il predetto provvedimento prefettizio;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Prefettura di Ferrara per resistere ai predetti atti di impugnazione;
con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, l’epigrafato Tar ha accolto la domanda cautelare formulata dalla società ricorrente, sospendendo il provvedimento impugnato, «risultando l’impugnata interdittiva non adeguatamente motivata quanto alla mancata applicazione della misura meno lesiva della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.l.gs. 159/2011, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto e delle controdeduzioni della società ricorrente»;
con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 5 settembre 2025, invece, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento, prot. N. -OMISSIS- del 5 settembre 2025, di revoca della iscrizione della società ricorrente nella White List da parte della Prefettura di Modena, la cui motivazione è fondata, sostanzialmente, sull’informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Ferrara;
il Ministero dell’Interno – Prefettura di Modena non si è specificamente costituito e difeso in ordine alla predetta nuova impugnativa;
all’esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 settembre 2025, la Prefettura di Ferrara, a seguito dell’ordinanza cautelare di cui sopra, ha disposto il rinnovo dell’iscrizione nella white list relativa, con riferimento ai settori di attività richiesti e in oggetto specificati, dal 12 settembre 2025 per un periodo di dodici mesi;
pertanto, come anche eccepito dalla società ricorrente nella memoria depositata in data 7 gennaio 2026, è cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso principale e al primo ricorso per motivi aggiunti, avendo la società ottenuto soddisfazione del proprio interesse rispetto all’interdittiva emessa dalla Prefettura di Ferrara, quest’ultima avendo, a seguito dell’ordinanza, cautelare, rivalutato la fattispecie e conseguentemente disposto l’iscrizione della società ricorrente nella relativa White List, così superando negli effetti e sostanzialmente ponendo nel nulla l’impugnata interdittiva;
la Prefettura di Modena, invece, non risulta essersi in alcun modo rideterminata;
permanendo, quindi, l’interesse all’annullamento del relativo provvedimento di revoca, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, quest’ultimo deve essere accolto;
infatti, le pur succinte valutazioni contenute nella motivazione dell’ordinanza cautelare sono condivisibili, idonee e sufficienti a giustificare l’accoglimento dell’impugnativa del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-, il quale è fondato, sul piano motivazionale, sulle valutazioni effettuate dalla Prefettura di Ferrara con il provvedimento di interdittiva antimafia, come detto, superato dalla successiva iscrizione nella white list relativa;
pertanto, in accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti il provvedimento di revoca prot. N. -OMISSIS- del 5 settembre 2025 deve essere annullato;
le spese di lite devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto,
1. dichiara improcedibile il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 agosto 2025;
2. accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 settembre 2025, e, per l’effetto, annulla il provvedimento emesso dalla Prefettura di Modena prot. n. -OMISSIS-del 5 settembre 2025.
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AS | LO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.