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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 6185/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 6185/2024 tra: nata l'[...] a [...] (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mery Vicanò (c.f. – PEC C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
, nato il [...] a [...] (c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Barbara Brugnettini (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del
19.11.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 23.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2024, la signora – premesso che, dalla Parte_1 convivenza more uxorio con era nata una figlia, (n. a Roma, il Controparte_1 Persona_1
20.3.2019) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di accordo sia sugli aspetti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche,
pagina 1 di 4 adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Disporre l'affidamento condiviso, della figlia minore a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, Per_1 dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione della figlia e la residenza della stessa rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità di visita: a) il padre potrà tenere con sé la minore dal martedì mattina alle ore 21,30 del mercoledì, provvedendo a portarla a scuola e a riprenderla all'uscita, a portarla alle varie attività sportive. b) Il padre terrà presso di sé la figlia durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto.
Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. c) Il padre potrà tenere con sé la figlia durante il periodo invernale per una settimana consecutiva da concordare preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno Il padre verserà un assegno di mantenimento per la figlia per un importo di € 400,00 mensili, somma che dovrà essere versata alla madre. tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. Entrambi
i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie della figlia, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (come scuola privata viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro). Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A”.
2. Si costitutiva in giudizio il signor contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
3. Nelle more del giudizio, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per la relativa formalizzazione.
4. Alla successiva udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato un accordo per la congiunta disciplina delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni: “1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ma sarà collocata e avrà la sua residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Viale Nuova Florida n.172, Ardea.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute
– saranno assunte di comune accordo tra le parti tenendo conto della capacità, dell'inclinazione pagina 2 di 4 naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre, per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore. Le parti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato della figlia con ciascuno di loro. 2)Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia
, salvo diversi accordi con la madre, a settimane alterne e precisamente una settimana Per_1 dal martedì all'uscita dalla scuola al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, e quella successiva dal martedì mattina quando l'accompagnerà a scuola fino al mercoledì sera alle ore 21.30 e a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 8 alle ore 21,30. Qualunque modifica e/o variazione dovrà essere comunicata con sufficiente anticipo e concordata tra le parti.
Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore, anche sulla base dei rispettivi impegni lavorativi mentre per quelle estive interverrà tra i coniugi un accordo entro il 30 maggio di ciascun anno sulla base del quale la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, salvo accordi diversi che le parti potranno valutare insieme. 3)Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per la figlia la somma complessiva di € 150,00 mensili, oltre al 50% di Per_1 tutte le spese straordinarie (così come qualificate secondo il protocollo del Tribunale di Latina che si allega) mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la stessa che dovranno essere concordate tra i genitori e documentate. Le somme di cui sopra saranno versate entro il giorno 15 di ciascun mese e saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat FOI a far data dall'anno successivo la sottoscrizione del presente accordo. 4)Per l'individuazione delle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo e consenso dell'altro genitore le parti applicheranno i criteri indicati nel Protocollo del Tribunale di Velletri. Il genitore che intenda effettuare la spesa straordinaria da concordare dovrà darne all'altro preventiva comunicazione scritta (a mezzo sms o mail), con indicazione della causale e dell'importo. Ricevuta tale comunicazione, l'altro genitore potrà esprimere il motivato dissenso, sempre per iscritto, nel termine di 5 giorni. In caso di mancata comunicazione o di dissenso motivato, le dette spese resteranno interamente a carico del genitore che le ha sostenute per propria unilaterale decisione. Diversamente il silenzio e/o il dissenso immotivato sarà inteso come consenso alla richiesta. 5)Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito interamente dalla Sig.ra .”. Parte_1
5. Atteso l'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21, ultimo comma, c.p.c. pagina 3 di 4 6. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse preminente della figlia minore, tenuto conto dell'età, sia con riferimento al suo diritto alla bigenitorialità che ai contributi economici suo favore e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
7. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 6185/2024 tra: nata l'[...] a [...] (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mery Vicanò (c.f. – PEC C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
, nato il [...] a [...] (c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Barbara Brugnettini (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del
19.11.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 23.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2024, la signora – premesso che, dalla Parte_1 convivenza more uxorio con era nata una figlia, (n. a Roma, il Controparte_1 Persona_1
20.3.2019) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di accordo sia sugli aspetti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche,
pagina 1 di 4 adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Disporre l'affidamento condiviso, della figlia minore a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, Per_1 dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione della figlia e la residenza della stessa rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità di visita: a) il padre potrà tenere con sé la minore dal martedì mattina alle ore 21,30 del mercoledì, provvedendo a portarla a scuola e a riprenderla all'uscita, a portarla alle varie attività sportive. b) Il padre terrà presso di sé la figlia durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto.
Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. c) Il padre potrà tenere con sé la figlia durante il periodo invernale per una settimana consecutiva da concordare preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno Il padre verserà un assegno di mantenimento per la figlia per un importo di € 400,00 mensili, somma che dovrà essere versata alla madre. tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. Entrambi
i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie della figlia, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (come scuola privata viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro). Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A”.
2. Si costitutiva in giudizio il signor contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
3. Nelle more del giudizio, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per la relativa formalizzazione.
4. Alla successiva udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato un accordo per la congiunta disciplina delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni: “1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ma sarà collocata e avrà la sua residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Viale Nuova Florida n.172, Ardea.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute
– saranno assunte di comune accordo tra le parti tenendo conto della capacità, dell'inclinazione pagina 2 di 4 naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre, per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore. Le parti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato della figlia con ciascuno di loro. 2)Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia
, salvo diversi accordi con la madre, a settimane alterne e precisamente una settimana Per_1 dal martedì all'uscita dalla scuola al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, e quella successiva dal martedì mattina quando l'accompagnerà a scuola fino al mercoledì sera alle ore 21.30 e a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 8 alle ore 21,30. Qualunque modifica e/o variazione dovrà essere comunicata con sufficiente anticipo e concordata tra le parti.
Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore, anche sulla base dei rispettivi impegni lavorativi mentre per quelle estive interverrà tra i coniugi un accordo entro il 30 maggio di ciascun anno sulla base del quale la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, salvo accordi diversi che le parti potranno valutare insieme. 3)Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per la figlia la somma complessiva di € 150,00 mensili, oltre al 50% di Per_1 tutte le spese straordinarie (così come qualificate secondo il protocollo del Tribunale di Latina che si allega) mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la stessa che dovranno essere concordate tra i genitori e documentate. Le somme di cui sopra saranno versate entro il giorno 15 di ciascun mese e saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat FOI a far data dall'anno successivo la sottoscrizione del presente accordo. 4)Per l'individuazione delle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo e consenso dell'altro genitore le parti applicheranno i criteri indicati nel Protocollo del Tribunale di Velletri. Il genitore che intenda effettuare la spesa straordinaria da concordare dovrà darne all'altro preventiva comunicazione scritta (a mezzo sms o mail), con indicazione della causale e dell'importo. Ricevuta tale comunicazione, l'altro genitore potrà esprimere il motivato dissenso, sempre per iscritto, nel termine di 5 giorni. In caso di mancata comunicazione o di dissenso motivato, le dette spese resteranno interamente a carico del genitore che le ha sostenute per propria unilaterale decisione. Diversamente il silenzio e/o il dissenso immotivato sarà inteso come consenso alla richiesta. 5)Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito interamente dalla Sig.ra .”. Parte_1
5. Atteso l'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21, ultimo comma, c.p.c. pagina 3 di 4 6. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse preminente della figlia minore, tenuto conto dell'età, sia con riferimento al suo diritto alla bigenitorialità che ai contributi economici suo favore e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
7. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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