Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/04/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03647/2025REG.PROV.COLL.
N. 09512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9512 del 2024, proposto da
PE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di Cogolo, non costituita in giudizio;
nei confronti
Provincia Autonoma di Trento, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della provincia di Trento n. 170/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Peio;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 21 gennaio 2025 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione:
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per la parte appellante gli avvocati Francesca Sbrana e Jacopo Polinari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti al giudice di prime cure, l’originale ricorrente, odierno appellante, ha chiesto:
- l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., del silenzio serbato dal Comune di Peio e, in via subordinata, dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione di Cogolo e dalla Frazione di Cogolo, sull’istanza-diffida presentata dalla PE s.r.l. in data 30 gennaio 2024, di sollecito a procedere con ogni necessaria urgenza al ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità della via per Monte Boai fino alla Località Belvedere nel Comune di Peio, affinché la stessa possa essere riaperta alla viabilità;
- nonché per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. b) cod. proc. amm. del Comune di Peio e, in via subordinata, dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione di Cogolo e della Frazione di Cogolo, rimasti inerti, a provvedere entro un congruo termine;
nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento:
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Peio n. 23/2020 del 24 giugno 2020;
- della nota del Sindaco del Comune di Peio prot. n. 2100 del 5 marzo 2024;
In sede di primo grado, sull’azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Peio il TAR si è pronunciato dichiarando inammissibile il ricorso con sentenza non definitiva n. 114/2024, ritualmente impugnata dinanzi a questa Sezione, non oggetto del presente giudizio e trattenuta in decisione in camera di consiglio in data odierna.
Con riferimento invece alla domanda di annullamento, il TAR ha in sintesi osservato che:
- l’impugnazione avverso l’ordinanza contingibile e urgente del 24 giugno 2020 che ha imposto la chiusura della strada che conduce dal paese di Peio Fonti alla località Belvedere è da ritenere irricevibile per tardività, in quanto sarebbe decorso il termine per la sua impugnazione;
- nel merito, il motivo di contestazione del provvedimento sarebbe comunque infondato, non potendo ritenersi che l’assenza di un termine di efficacia dell’ordinanza sia sufficiente a rendere permanenti i suoi effetti, in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria, gli effetti di un’ordinanza contingibile e urgente possono sempre cessare al verificarsi di un mutamento sostanziale della situazione di fatto, cioè al venir meno della situazione di pericolo della strada;
- infondata risulta anche secondo il giudice di prime cure la domanda di annullamento della nota del Sindaco del Comune di Peio prot. n. 2100 del 5 marzo 2024;
- non sussisterebbe, infatti, nessun obbligo di manutenzione sulla strada da parte del Comune di Peio, essendo il bene, dal punto di vista dominicale, di proprietà della Frazione di Cogolo e soggetto ad un vincolo di uso civico;
- del pari, non risulta provato l’uso pubblico della stessa.
Il percorso, infatti, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, non sarebbe volto a soddisfare esigenze di interesse generale, presentando una finalità di carattere eminentemente forestale, essendo utilizzato dalla comunità di abitanti della Frazione ai fini della gestione dei diritti di carattere agro-silvo-pastorale sui beni gravati dal diritto di uso civico.
In ogni caso tale area risulterebbe, secondo quanto dedotto dall’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASUC), assolutamente improduttiva, come provato dalla scarsa quantità di legname ricavabile.
Le determinazioni assunte nel corso degli anni dal Comune per svolgere interventi di messa in sicurezza non giustificherebbero di per sé la connotazione d’uso pubblico, trattandosi di esercizio di un potere volto a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, in considerazione anche del fatto che il percorso sovrasta la sottostante strada provinciale 87.
Nessuna prova poi è stata fornita dal ricorrente sull’importanza di tale fondo stradale dal punto di vista paesaggistico e turistico.
Lo stesso, in realtà, come dimostrato dalle difese dell’ASUC e del Comune, non presenterebbe alcun impianto di captazione dell’acqua da raggiungere, né costituirebbe l’unica via per arrivare alla sommità del versante montuoso.
Infine, all’epoca della realizzazione dell’edificio situato alla fine della strada, i proprietari originari si sarebbero addossati i costi degli oneri di urbanizzazione primaria, tra i quali era compresa la realizzazione della strada di accesso, come comprovato dalla concessione edilizia rilasciata nel 1985, depositata dal Comune, nella quale era stabilito che “ Qualsiasi opera di urbanizzazione primaria sia a carico del concessionario ”.
Tutto ciò comproverebbe, secondo il TAR, la natura privata della strada.
Avverso la sentenza impugnata in data 19 dicembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Peio.
In data 17 gennaio 2025 ha depositato memoria la parte appellata.
In data 7 marzo 2025 ha depositato memoria anche la parte appellante.
Nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto il:
“PRIMO MOTIVO DI RICORSO: ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI NORMATIVE SUGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE RIPE: ART. 28 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248; ART. 5 DEL REGIO DECRETO 15 NOVEMBRE 1923, N. 2506; ARTT. 14, COMMA 1, E 31 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285; ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1973, N. 42. ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. MOTIVAZIONE ILLOGICA E GRAVEMENTE CONTRADDITTORIA ”.
- Argomenta l’appellante che sarebbe errata la sentenza del TAR nella parte in cui afferma che il Comune non sia proprietario della strada.
La Frazione di Cogolo, infatti, non costituisce un ente autonomo dotato di una propria personalità giuridica, ma una semplice circoscrizione territoriale dello stesso Comune di Peio, come si ricava dall’art. 1 dello Statuto del Comune, per cui non potrebbe risultare autonomamente proprietaria di un bene.
La Frazione potrebbe risultare proprietaria, secondo l’appellante, solo nel caso in cui il diritto di uso civico fosse stato trascritto, come nel caso di specie non è stato fatto, come chiarito dalla Circolare del Servizio Libro Fondiario della Provincia Autonoma di Trento n. 2/2008.
Neppure si potrebbe affermare, sempre secondo la società appellante, che il bene rientri nel patrimonio dell’ASUC.
Quest’ultimo, infatti, rappresenterebbe soltanto l’Ente diretto alla gestione ed amministrazione dei diritti di uso civico vantati dalla collettività su determinati beni (siano essi pubblici o privati), non potendo però essere proprietaria della Strada o delle ripe, in quanto ciò contrasterebbe con la sua natura e con le sue funzioni.
Ciò sarebbe confermato dalla stessa Circolare del Servizio Libro Fondiario, secondo cui “ L’attività dell’ASUC è limitata all’amministrazione […] l’ A.S.U.C. non potrebbe risultare titolare formale di beni frazionali, in quanto è solo organo di gestione di tali beni […]”.
Da tutto ciò, si desumerebbe che solo il Comune può risultare proprietario della strada.
Di conseguenza, sarebbe obbligo dello stesso Comune di provvedere alla manutenzione del fondo e delle aree limitrofe, obbligo imposto da una pluralità di disposizioni, in particolare l’art. 28 della legge n. 2248/1865, all. F, l’art. 5 r.d. n. 2506/1923, l’art. 14 comma 1 e l’art. 31 comma 1 del d.lgs n. 285/1992.
L’amministrazione, poi, non potrebbe neanche porre a giustificazione del mancato intervento l’assenza di fondi, poiché ciò significherebbe “ venire meno agli obblighi di manutenzione imposti ex lege ”, da cui non potrebbe esimersi neppure un semplice privato.
Lo stesso appellante sostiene poi che, anche a non voler condividere la tesi della proprietà comunale della strada, risulterebbe comunque provato l’uso pubblico.
A conferma di tale assunto, vengono dedotti i seguenti elementi:
a) le foto prodotte dalla società in sede di appello, che dimostrerebbero il continuo transito di civili lungo la strada;
b) l’istruttoria svolta in primo grado, in cui il Comune avrebbe elencato una serie di lavori svolti a partire dagli anni ’60 per la manutenzione delle condizioni di sicurezza della strada e delle ripe (elencati dalla stessa appellante alle pagg. 17-18 dell’atto di appello);
c) la nota dell’ASUC del 21 luglio 1997, la quale avrebbe delegato “ come da accordi intercorsi, il Comune di Peio, a provvedere alla definizione dell’intervento per il consolidamento della strada Peio Fonti Belvedere ”;
d) la stessa nota del marzo 2024, impugnata in primo grado, nella quale è risultato che “ il Comune non ha declinato la propria competenza ad intervenire, ma si è addirittura attivato per la presentazione di una istanza di accesso ai finanziamenti di cui all’art. 1, comma 139, L. 145/2018, destinati a “favorire gli investimenti … relativi a OPERE PUBBLICHE di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” (pag. 19 atto di appello) .
In senso contrario, invece, non rileverebbero né il fatto che l’ASUC non ritenga profittevole l’esercizio degli usi civici, essendo ciò assolutamente irrilevante rispetto all’uso pubblico della strada, né che gli oneri di urbanizzazione primaria fossero in capo agli originari titolari dell’edificio, trattandosi di una circostanza che prelude all’ingresso del bene nel patrimonio dell’amministrazione.
Da censurare, infine, secondo l’appellante, risulterebbe l’affermazione del TAR secondo cui sarebbero sempre ammessi gli interventi con impegno di risorse pubbliche volti a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica anche su strade non ad uso pubblico.
La statuizione si presenterebbe assolutamente illogica in quanto, o sarebbe volta a dichiarare il dovere del Comune di eseguire sempre i lavori di messa in sicurezza anche su beni di proprietà privata, con conseguente grave incidenza sulle spese pubbliche, oppure a rimettere sempre al Comune stesso la valutazione caso per caso di intervento in dipendenza delle diverse esigenze di sicurezza e incolumità pubblica, dal che non si comprenderebbe però perché il Comune di Peio stia omettendo di effettuare le lavorazioni necessarie sulla strada “ ove il pericolo è assolutamente evidente per la presenza di transito costante nella Provinciale sottostante ”.
“ ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ARTT. 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART. 2 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 ” .
- L’appellante contesta anche la sentenza del Tar nella parte in cui ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione avverso l’ordinanza contingibile e urgente del 2020.
L’interesse della società PE all’impugnazione dell’ordinanza sarebbe sorta unicamente a valle dell’emanazione della nota del 5 marzo 2024, che avrebbe determinato il consolidamento sine die degli effetti dell’ordinanza, arrecando così un nuovo pregiudizio alla società, da poter censurare in giudizio.
Del resto, argomenta lo stesso appellante, l’ordinanza del 2020 non avrebbe avuto una valenza intrinsecamente lesiva, mostrando comunque l’intenzione di voler tutelare l’integrità dell’area, mentre avrebbe assunto un carattere pregiudizievole soltanto successivamente alla nota del marzo 2024, avendo esposto la volontà del Comune di non provvedere e di mantenere gli effetti dell’ordinanza stessa.
“ ISTANZA RISARCITORIA ”
L’appellante, infine, rinnova la richiesta di risarcimento dei danni già prodotta in primo grado, quantificando i danni risarcibili in € 600.292,00, oltre a € 100.000,00 per le attività di manutenzione straordinaria.
L’appello risulta infondato.
In primo luogo, è necessario valutare il secondo motivo di ricorso proposto dalla società appellante per confermare l’irricevibilità della domanda di annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente del 24 giugno 2020, già statuita dal TAR in primo grado.
Si deve ritenere che l’acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023 non sia elemento idoneo a riaprire i termini per contestare un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile perché altrimenti il principio di certezza dei rapporti giuridici al cui presidio è posto il termine decadenziale per contestare gli atti amministrativi sarebbe facilmente aggirabile attraverso un mero trasferimento di proprietà dei beni oggetto dell’esercizio del potere della p.a..
Peraltro, al momento dell’acquisto l’appellante conosceva lo stato di chiusura della strada e ha proceduto all’acquisto con ogni conseguenza rispetto a provvedimenti non impugnati dal suo dante causa.
L’art. 6, infatti, dello stesso contratto disponeva che “ la parte acquirente è a conoscenza che la strada per accedere all'hotel è chiusa in quanto pericolante e che l'immobile promesso in vendita non è in regola con le normative antincendio, il prezzo è stato così determinato in considerazione di quanto sopra ”.
Tale aspetto, del resto, è confermato nello stesso atto di appello, laddove si afferma che “ l’interesse di PE a contestare l’Ordinanza è sorto esclusivamente a seguito e per effetto dell’acquisto dell’Immobile ” (pag. 21 atto di appello).
Solo per completezza si osserva che, anche volendo accedere alla tesi (qui non condivisa) secondo cui l’interesse dell’appellante a contestare tale provvedimento sia sorto, perlomeno, a partire dal momento dell’acquisto dell’immobile, avvenuto con stipula del contratto di compravendita del 5 aprile 2023, il ricorso di primo grado avverso l’ordinanza del 2020 sarebbe comunque tardivo in quanto proposto solo dopo un anno, in data 3 maggio 2024.
La lesività del provvedimento comunale per gli interessi dell’appellante si deduce oltremodo poi dall’istanza del 30 gennaio 2024, inviata dalla società appellante al Comune, in cui la stessa lamentava la situazione di disagio derivante dalla chiusura della strada, chiedendo così di “ procedere con ogni necessaria urgenza a ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità della via per Monte Boai fino alla Località Belvedere, affinché la stessa possa essere riaperta alla viabilità ”.
Non può essere accolta invece la tesi secondo cui l’emanazione della nota del 5 marzo 2024 avrebbe prodotto un nuovo pregiudizio all’interessata, fissando e consolidando gli effetti dell’ordinanza contingibile e urgente, fino a quel momento temporanei.
La nota del marzo 2024 in realtà costituisce un provvedimento reiettivo che in nessun modo incide sull’ormai avvenuta inoppugnabilità della ordinanza del 2020, essendosi limitata a rigettare l’istanza di controparte.
Nessun effetto di consolidamento può ricavarsi da tale provvedimento, atteso che l’ordinanza contingibile e urgente mantiene i caratteri di temporaneità e di urgenza, che sono strettamente legati alla situazione di pericolo della strada e può cessare solo al venir meno della situazione di pericolo.
La stessa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto come “ si deve escludere che i provvedimenti contingibili siano da considerare automaticamente illegittimi se privi di un termine finale di durata o di efficacia, sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono reputarsi legittime, ove razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata (nella fattispecie qui in esame: i rischi conseguenti allo stato di abbandono in cui versano gli impianti fotovoltaici, non più curati dalla Perseo): “sono, invero, le esigenze obiettive che si riscontrano nel caso concreto a determinare la "misura" dell’intervento, per cui la durata del provvedimento è collegata al permanere, appunto, dello stato di necessità, anche se la soluzione non può acquisire carattere di stabilità ” (cfr. ex multis Cons.St, Sez. III, n. 3152/2025).
Il nucleo principale dell’odierna controversia è costituito dalla domanda di annullamento della nota del Comune di Peio n. 2100 del 5 marzo 2024; infatti, l’inoppugnabilità della precedente ordinanza del 2020 non esclude che il privato possa presentare, come in concreto avvenuto, un’ istanza al fine di vedere soddisfatta la sua pretesa sostanziale di ottenere il rifacimento della strada con risorse pubbliche.
Anche tale domanda è tuttavia priva di fondamento.
La strada che collega la Località Belvedere a Peio Fonti, come si ricava dai docc. 4 e 5 depositati in primo grado, è gravata da un diritto di uso civico e a livello catastale la proprietà della stessa è attribuita alla Frazione di Cogolo.
A differenza di quanto deduce l’appellante, secondo il quale l’intestazione della strada alla Frazione costituirebbe “ un errore, o meglio la più comune delle irregolarità formali ”, tale situazione deriva dalla specifica disciplina stabilita per i diritti di uso civico sui beni, che prevedono una vera e propria ‘scissione’ tra la proprietà formale del bene, rimessa all’Ente di imputazione, che può essere il Comune o la Frazione, e la proprietà sostanziale dello stesso, che è invece in capo alla collettività degli abitanti, a cui è rimesso l’esercizio dei diritti tipici ex art. 832 c.c., oltre alla gestione e amministrazione del bene.
Tali ultime attività possono essere svolte, come è il caso di specie, dall’ente esponenziale privato che rappresenta la comunità, cioè l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico-ASUC.
Tale fattispecie è espressamente disciplinata dalla legge n. 1766/1927 sul riordinamento degli usi civici e dalla Legge Provinciale n. 6/2005 della Provincia Autonoma di Trento.
L’art. 1 della legge n. 1766/1927 prevede che gli usi civici o qualsiasi altro diritto di godimento delle terre spettino “ agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune ”.
L’art. 26 della stessa legge stabilisce poi che “ i terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni…saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi ”.
La Legge Provinciale individua poi le modalità di gestione e amministrazione di tali beni nella Provincia di Trento, specificando che “ All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede:
a) un comitato eletto dagli aventi diritto;
a bis) un ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) ”.
L’art. 2 comma 4 della legge n. 168/2017, in materia di domini collettivi, dispone infatti che “ i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari ”.
Nessun dubbio, quindi, sussiste sul fatto che nel caso di specie la strada costituisca una strada frazionale, sottoposta all’esercizio di un diritto reale in rem propriam da parte degli abitanti della Frazione di Cogolo.
La stessa nota dell’ASUC del 21 luglio 1997, citata dall’appellante a pag. 19 dell’atto di appello, richiama proprio il concetto di “ strada frazionale ”.
Nessun elemento al contrario è stato prodotto dall’appellante per poter dimostrare la titolarità del bene da parte del Comune o degli abitanti del Comune di Peio.
Sicuramente non contraddice la tesi qui esposta il rilievo per cui la Frazione di Cogolo potrebbe risultare titolare di un bene immobile solo nel caso in cui fosse stato trascritto, come non lo è stato nel caso di specie, il diritto di uso civico, come si ricaverebbe dalla Circolare del Servizio Libro Fondiario della Provincia Autonoma di Trento n. 2/2008.
Tale Circolare, in realtà, si limita a chiarire che la Frazione ha “ una capacità immobiliare limitata solo all’ambito dei beni di uso civico frazionale di sua spettanza ”, specificando in realtà in modo chiaro che alla Frazione spetta solo la titolarità formale del bene in quanto Ente di imputazione, mentre “ la titolarità ‘sostanziale’ spetta alla Comunità di tutti gli abitanti ”.
Per quanto sopra detto, ne consegue che eventuali interventi di manutenzione e ripristino della strada sono in prima battuta a carico dell’ASUC, in quanto ente di gestione del bene.
Anche volendo poi ammettere un uso pubblico della strada, come dedotto dall’appellante, non potrebbe comunque derivare in via automatica un obbligo del Comune di Peio di accogliere l’istanza della società e provvedere alla costruzione delle opere di ripristino e fruibilità della strada.
L’amministrazione comunale, infatti, può legittimamente ritenere, nell’esercizio della propria discrezionalità, non prioritario un intervento di tal tipo, tenuto conto del dispendio di risorse pubbliche e del fatto che l’interesse alla riapertura della strada sia di un singolo soggetto privato proprietario dell’edificio all’interno del sentiero (o di limitati soggetti).
Il Comune, infatti, non ha comunque omesso di adempiere ai propri doveri di tutela della sicurezza pubblica, avendo provveduto ormai da molti anni, già a partire dal 1991 e da ultimo con l’ordinanza del giugno 2020, alla chiusura del fondo stradale, misura ritenuta pienamente sufficiente ad evitare ulteriori pericoli.
Del resto, il comportamento tenuto è stato comunque improntato a buona fede nei rapporti con la società, avendo provato l’amministrazione comunale a presentare in data 23 febbraio 2022 istanza per la Linea di Finanziamento “ Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018 ”, che è stata però rigettata dalla Provincia autonoma di Trento.
Come correttamente dedotto poi dal giudice di prime cure, un tale obbligo di intervento non potrebbe nemmeno ricavarsi dalla circostanza che in passato il Comune abbia provveduto ad effettuare dei lavori di manutenzione sulla strada, trattandosi sempre dell’esercizio di un potere di tutela della pubblica incolumità, come detto connotato da una certa discrezionalità nella scelta delle misure da adottare e delle risorse necessarie per eseguire gli interventi.
In conclusione, non è viziata da illegittimità la decisione del Comune di non considerare prioritario l’intervento ripristinatorio richiesto in carenza di risorse per provvedervi e del mancato finanziamento da parte della Provincia, pur non essendo preclusa una futura diversa valutazione di eventuali sopravvenienze (reperimento dei fondi necessari) e sull’uso pubblico della strada.
Di conseguenza, anche l’istanza risarcitoria proposta dall’appellante non può essere accolta in quanto manca il presupposto dell’illecito, non sussistendo alcuna illegittimità né provvedimentale né comportamentale nella condotta dell’amministrazione comunale e tenuto peraltro conto di quanto evidenziato in precedenza sulla conoscenza da parte del ricorrente dello stato di fatto della strada al momento dell’acquisto dell’immobile e della determinazione del prezzo dello stesso.
Il ricorso in appello deve, quindi, essere respinto.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della complessità in fatto della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO