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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/11/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1874/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1874/2022 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio dell'avv. ROSARIA MONACO;
ATTRICI contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
- dichiarare la responsabilità del nella causazione dei danni di cui in Controparte_1 premessa alle sigg.re e . Conseguentemente condannare il , in Pt_1 Parte_2 Controparte_1 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore a risarcire alle attrici la somma di
€ 8.076,22, oltre IVA in misura di legge, come già accertata in seno di accertamento tecnico preventivo. Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.5.2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti Controparte_1 all'immobile di loro proprietà per effetto dei lavori di scavo del manto stradale compiuti nella città, lungo via delle Olimpiadi, nell'ottobre del 2018.
Segnatamente, le attrici esponevano di essere comproprietarie, insieme a Parte_3 e , di un immobile sito in , via Buonarroti n. 4 a confine con via delle Parte_4 CP_1 Olimpiadi, abitato da al piano terra e da al primo piano. Durante i Parte_2 Controparte_2 lavori di scavo del manto stradale per l'interramento dei cavi della fibra ottica, ed in particolare pagina 1 di 4 nell'ottobre del 2018, gli operai incaricati dal Comune di sollevavano il coperchio di CP_1 un tombino sito in via delle Olimpiadi, chiuso ermeticamente per evitare infiltrazioni di acqua piovana nel sottosuolo, ma non impermeabilizzato, e poi lo riposizionavano senza sigillarlo. Ultimati i lavori, la città veniva colpita da eventi atmosferici avversi che determinavano l'infiltrazione dell'acqua piovana attraverso il suddetto tombino nel sottosuolo fino alle fondamenta dell'immobile di proprietà delle attrici, con risalita di umidità lungo i muri perimetrali.
Le attrici deducevano di aver proposto ricorso per ATP, in data 7.5.2021, al fine di verificare lo stato dei luoghi, accertare le cause dei danni e procedere alla loro quantificazione. Il ricorso, in uno al decreto di fissazione di udienza, veniva regolarmente notificato in data 24.5.2021 al Controparte_1 che tuttavia non si costituiva in giudizio né prendeva parte allo svolgimento delle operazioni peritali.
All'esito dell'accertamento, le attrici instauravano il presente giudizio per ottenere la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni patiti dall'immobile di loro proprietà.
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Nel merito, si condividono i risultati della CTU espletata dall'Ing. in sede di ATP. Persona_1
Il tecnico ha verificato che “all'interno dell'immobile sono state riscontrate evidenti tracce di umidità che hanno provocato l'ammaloramento dell'intonaco cementizio e il distacco dello strato finale di intonaco e dello strato di tinteggiatura. Tali fenomeni sono presenti nel lato interno della parete di tamponamento dell'immobile del prospetto lungo via Delle Olimpiadi”.
In merito alla causa di dette infiltrazioni, ha proseguito “Le cause delle vistose tracce di infiltrazioni d'acqua riscontrate nelle pareti dei muri perimetrali lungo la via Delle Olimpiadi sono riconducibili ai lavori di scavo, di cui vi è ancora evidenza, per la posa dei sotto servizi (probabilmente lavori di posa della fibra ottica), eseguiti nell'ottobre del 2018, così come riscontrato nella perizia di parte redatta dal geom. Detti scavi ricolmati, senza il necessario ripristino della pavimentazione Persona_2 stradale eseguito con conglomerato bituminoso (binder e tappetino), che avrebbero reso impermeabile l'area di scavo a sezione, sono stati veicolo di infiltrazioni di acque meteoriche che hanno raggiunto le pareti perimetrali dell'immobile di che trattasi. Tale constatazione appare fondata dalla circostanza che le tracce di umidità, nelle pareti ispezionate, appaiano completamente asciutte. Segno evidente che dopo il ripristino della pavimentazione stradale, l'infiltrazione e il percolamento delle acque meteoriche è cessato, pertanto da escludere che i danni possano derivare dalle infiltrazioni ancora presenti all'interno del pozzetto su via Delle Olimpiadi”.
Occorre prendere atto che al momento delle operazioni peritali le tracce di umidità sulle pareti dell'immobile di proprietà attorea apparivano asciutte ed il pozzetto comunale da cui si lamenta la provenienza delle infiltrazioni risultava sigillato;
pertanto, il tecnico incaricato ha dovuto ricostruire la cronologia degli eventi in base a quanto stabilito nella consulenza tecnica di parte svolta dal geom.
, a sua volta fondata sulle affermazioni delle parti attrici. Persona_2
D'altra parte, ci sono diversi elementi che militano a favore della correttezza di tali risultanze. Anzitutto, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica in ATP appare in maniera evidente la presenza di conglomerato bituminoso sulla pavimentazione stradale di via delle Olimpiadi, anche in corrispondenza del pozzetto in esame, dal che si desume il pregresso svolgimento di lavori di scavo lungo la stessa strada comunale (foto 1 e 2). In secondo luogo, assume rilievo la comunicazione inviata a mezzo pec dalle parti attrici all'ufficio protocollo del Comune di in data CP_1 11.7.2019, volta a lamentare l'infiltrazione di acqua piovana proveniente dal pozzetto di via delle Olimpiadi e ad ottenere il relativo risarcimento del danno, cui ha fatto seguito, l'anno successivo,
pagina 2 di 4 l'intervento del volto a sigillare il coperchio del pozzetto per evitare ulteriori infiltrazioni (cfr. CP_1 CTP pag. 2).
Peraltro, le tracce delle infiltrazioni si trovano lungo le pareti interne dei muri perimetrali dell'immobile che affacciano su via delle Olimpiadi e sono collocate nella parte bassa di tali pareti, apparendo verosimile che siano state causate da una risalita di umidità proveniente dal basso. A sostegno, anche l'accertamento che “la sede stradale di via Delle Olimpiadi, nel tratto ricompreso nel fronte e antistante l'immobile di proprietà degli attori, presenta una pendenza longitudinale di circa 8%, con la sede stradale posta a quota maggiore rispetto la pavimentazione interna dell'immobile”, con conseguente facilità di deflusso delle acque verso l'abitazione.
Il CTU ha, infine, individuato i lavori da compiere nell'immobile di proprietà delle attrici per consentire il ripristino dello stato dei luoghi “e precisamente: 1) sgombero di arredi e suppellettili;
2) dismissione dello zoccoletto battiscopa;
3) rimozione dell'intonaco ammalorato fino al rinvenimento della muratura esistente;
4) realizzazione di nuovo intonaco del tipo deumidificante;
5) realizzazione di strato finale a base di calce;
6) preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate mediante scartavetratura e spolveratura per dare le pareti perfettamente piane e lisce;
7) pulizia degli ambienti, raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
8) fornitura e posa in opera di zoccoletto in battiscopa similare all'esistente; 9) tinteggiatura di pareti interne con pittura antimuffa”, affermando che “il costo per la eliminazione dei danni è di € 8.076,22 oltre iva in misura di legge”.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere affermata la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c.
In particolare, l'espletata CTU ha accertato il danno patito dalle parti attrici e la sua derivazione causale dal pozzetto comunale sito in , via delle Olimpiadi. CP_1
Affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere — dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (Cass. n. 25925/2019). Nel caso di specie, il danno è stato determinato da un vizio manutentivo, consistente nel mancato ripristino della pavimentazione stradale di via delle Olimpiadi a seguito dei lavori di scavo effettuati sulla medesima strada e della conseguente mancata impermeabilizzazione/chiusura del pozzetto di ispezione ivi esistente.
Il Comune di Ispica deve, pertanto, essere condannato a corrispondere a Parte_1 e la somma di € 8.076,22, oltre Iva in misura di legge, per l'eliminazione Parte_2 del suddetto danno.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dello Stato. Le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico di parte convenuta. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “Questa Corte ha invero più volte precisato che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. pagina 3 di 4 1690 del 2000). L'orientamento va qui ribadito, evidenziando che l'impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione della stessa, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall'inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa” (Cass. n. 15492/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1874/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna il al pagamento in favore di e della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 8.076,22, oltre Iva in misura di legge;
pone le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo a carico del;
Controparte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Controparte_1
€ 2.400,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15%, disponendone in pagamento in favore dello Stato.
Ragusa, 19/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1874/2022 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio dell'avv. ROSARIA MONACO;
ATTRICI contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
- dichiarare la responsabilità del nella causazione dei danni di cui in Controparte_1 premessa alle sigg.re e . Conseguentemente condannare il , in Pt_1 Parte_2 Controparte_1 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore a risarcire alle attrici la somma di
€ 8.076,22, oltre IVA in misura di legge, come già accertata in seno di accertamento tecnico preventivo. Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.5.2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti Controparte_1 all'immobile di loro proprietà per effetto dei lavori di scavo del manto stradale compiuti nella città, lungo via delle Olimpiadi, nell'ottobre del 2018.
Segnatamente, le attrici esponevano di essere comproprietarie, insieme a Parte_3 e , di un immobile sito in , via Buonarroti n. 4 a confine con via delle Parte_4 CP_1 Olimpiadi, abitato da al piano terra e da al primo piano. Durante i Parte_2 Controparte_2 lavori di scavo del manto stradale per l'interramento dei cavi della fibra ottica, ed in particolare pagina 1 di 4 nell'ottobre del 2018, gli operai incaricati dal Comune di sollevavano il coperchio di CP_1 un tombino sito in via delle Olimpiadi, chiuso ermeticamente per evitare infiltrazioni di acqua piovana nel sottosuolo, ma non impermeabilizzato, e poi lo riposizionavano senza sigillarlo. Ultimati i lavori, la città veniva colpita da eventi atmosferici avversi che determinavano l'infiltrazione dell'acqua piovana attraverso il suddetto tombino nel sottosuolo fino alle fondamenta dell'immobile di proprietà delle attrici, con risalita di umidità lungo i muri perimetrali.
Le attrici deducevano di aver proposto ricorso per ATP, in data 7.5.2021, al fine di verificare lo stato dei luoghi, accertare le cause dei danni e procedere alla loro quantificazione. Il ricorso, in uno al decreto di fissazione di udienza, veniva regolarmente notificato in data 24.5.2021 al Controparte_1 che tuttavia non si costituiva in giudizio né prendeva parte allo svolgimento delle operazioni peritali.
All'esito dell'accertamento, le attrici instauravano il presente giudizio per ottenere la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni patiti dall'immobile di loro proprietà.
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Nel merito, si condividono i risultati della CTU espletata dall'Ing. in sede di ATP. Persona_1
Il tecnico ha verificato che “all'interno dell'immobile sono state riscontrate evidenti tracce di umidità che hanno provocato l'ammaloramento dell'intonaco cementizio e il distacco dello strato finale di intonaco e dello strato di tinteggiatura. Tali fenomeni sono presenti nel lato interno della parete di tamponamento dell'immobile del prospetto lungo via Delle Olimpiadi”.
In merito alla causa di dette infiltrazioni, ha proseguito “Le cause delle vistose tracce di infiltrazioni d'acqua riscontrate nelle pareti dei muri perimetrali lungo la via Delle Olimpiadi sono riconducibili ai lavori di scavo, di cui vi è ancora evidenza, per la posa dei sotto servizi (probabilmente lavori di posa della fibra ottica), eseguiti nell'ottobre del 2018, così come riscontrato nella perizia di parte redatta dal geom. Detti scavi ricolmati, senza il necessario ripristino della pavimentazione Persona_2 stradale eseguito con conglomerato bituminoso (binder e tappetino), che avrebbero reso impermeabile l'area di scavo a sezione, sono stati veicolo di infiltrazioni di acque meteoriche che hanno raggiunto le pareti perimetrali dell'immobile di che trattasi. Tale constatazione appare fondata dalla circostanza che le tracce di umidità, nelle pareti ispezionate, appaiano completamente asciutte. Segno evidente che dopo il ripristino della pavimentazione stradale, l'infiltrazione e il percolamento delle acque meteoriche è cessato, pertanto da escludere che i danni possano derivare dalle infiltrazioni ancora presenti all'interno del pozzetto su via Delle Olimpiadi”.
Occorre prendere atto che al momento delle operazioni peritali le tracce di umidità sulle pareti dell'immobile di proprietà attorea apparivano asciutte ed il pozzetto comunale da cui si lamenta la provenienza delle infiltrazioni risultava sigillato;
pertanto, il tecnico incaricato ha dovuto ricostruire la cronologia degli eventi in base a quanto stabilito nella consulenza tecnica di parte svolta dal geom.
, a sua volta fondata sulle affermazioni delle parti attrici. Persona_2
D'altra parte, ci sono diversi elementi che militano a favore della correttezza di tali risultanze. Anzitutto, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica in ATP appare in maniera evidente la presenza di conglomerato bituminoso sulla pavimentazione stradale di via delle Olimpiadi, anche in corrispondenza del pozzetto in esame, dal che si desume il pregresso svolgimento di lavori di scavo lungo la stessa strada comunale (foto 1 e 2). In secondo luogo, assume rilievo la comunicazione inviata a mezzo pec dalle parti attrici all'ufficio protocollo del Comune di in data CP_1 11.7.2019, volta a lamentare l'infiltrazione di acqua piovana proveniente dal pozzetto di via delle Olimpiadi e ad ottenere il relativo risarcimento del danno, cui ha fatto seguito, l'anno successivo,
pagina 2 di 4 l'intervento del volto a sigillare il coperchio del pozzetto per evitare ulteriori infiltrazioni (cfr. CP_1 CTP pag. 2).
Peraltro, le tracce delle infiltrazioni si trovano lungo le pareti interne dei muri perimetrali dell'immobile che affacciano su via delle Olimpiadi e sono collocate nella parte bassa di tali pareti, apparendo verosimile che siano state causate da una risalita di umidità proveniente dal basso. A sostegno, anche l'accertamento che “la sede stradale di via Delle Olimpiadi, nel tratto ricompreso nel fronte e antistante l'immobile di proprietà degli attori, presenta una pendenza longitudinale di circa 8%, con la sede stradale posta a quota maggiore rispetto la pavimentazione interna dell'immobile”, con conseguente facilità di deflusso delle acque verso l'abitazione.
Il CTU ha, infine, individuato i lavori da compiere nell'immobile di proprietà delle attrici per consentire il ripristino dello stato dei luoghi “e precisamente: 1) sgombero di arredi e suppellettili;
2) dismissione dello zoccoletto battiscopa;
3) rimozione dell'intonaco ammalorato fino al rinvenimento della muratura esistente;
4) realizzazione di nuovo intonaco del tipo deumidificante;
5) realizzazione di strato finale a base di calce;
6) preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate mediante scartavetratura e spolveratura per dare le pareti perfettamente piane e lisce;
7) pulizia degli ambienti, raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
8) fornitura e posa in opera di zoccoletto in battiscopa similare all'esistente; 9) tinteggiatura di pareti interne con pittura antimuffa”, affermando che “il costo per la eliminazione dei danni è di € 8.076,22 oltre iva in misura di legge”.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere affermata la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c.
In particolare, l'espletata CTU ha accertato il danno patito dalle parti attrici e la sua derivazione causale dal pozzetto comunale sito in , via delle Olimpiadi. CP_1
Affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere — dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (Cass. n. 25925/2019). Nel caso di specie, il danno è stato determinato da un vizio manutentivo, consistente nel mancato ripristino della pavimentazione stradale di via delle Olimpiadi a seguito dei lavori di scavo effettuati sulla medesima strada e della conseguente mancata impermeabilizzazione/chiusura del pozzetto di ispezione ivi esistente.
Il Comune di Ispica deve, pertanto, essere condannato a corrispondere a Parte_1 e la somma di € 8.076,22, oltre Iva in misura di legge, per l'eliminazione Parte_2 del suddetto danno.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dello Stato. Le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico di parte convenuta. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “Questa Corte ha invero più volte precisato che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. pagina 3 di 4 1690 del 2000). L'orientamento va qui ribadito, evidenziando che l'impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione della stessa, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall'inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa” (Cass. n. 15492/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1874/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna il al pagamento in favore di e della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 8.076,22, oltre Iva in misura di legge;
pone le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo a carico del;
Controparte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Controparte_1
€ 2.400,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15%, disponendone in pagamento in favore dello Stato.
Ragusa, 19/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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