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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4715 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da: nata a [...] il [...] CF: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valeria C.F._1
Aresti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro ato a Cagliari il 20.11.1962, CF: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Lovicu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del
, Controparte_2
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
-Con riguardo alla domanda di separazione: “
Assegnare la casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena via Olanda n. 14 alla ricorrente, proprietaria esclusiva, nella quale continuerà ad abitare unitamente al figlio non ancora autonomo. Il signor lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi nell'alloggio di sua CP_1 esclusiva proprietà sito nel Comune di Muravera (SU), località “Monte Nai”, via Dei Velieri n.
12, entro e non oltre il 31.01.2025;
Considerate le rispettive attuali capacità economiche e i tempi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore e gli oneri di accudimento, disporre che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio, mediante versamento in favore della ricorrente della somma mensile di
€. 300,00, da rivalutare annualmente come per legge, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
d. Il Sig. rinuncia alla richiesta di erogazione da parte dell'ente previdenziale della quota CP_1 dell'assegno unico di sua spettanza che verrà percepita dalla Sig.ra in via esclusiva e Pt_1 nella sua interezza;
Disporre che il signor partecipi in ragione del 50% alle spese CP_1 straordinarie necessarie per la salute, ove non siano coperte dal S.S.N., e l'istruzione del figlio
, preventivamente concordate, salva l'urgenza per le sole spese sanitarie, Per_1 richiamando sul punto le Linee Guida del CNF, con la precisazione che devono ritenersi già concordate le spese relative alle cure odontoiatriche e delle lezioni di supporto della lingua inglese già in corso;
nulla sul mantenimento reciproco essendo i coniugi autonomi economicamente;
g. Trasferimento autovetture: Le parti si obbligano a procedere alla formale intestazione degli autoveicoli in capo al soggetto attualmente utilizzatore diverrà così esclusivo CP_1 proprietario dell'autovettura MG targato GR638 LF e la signora esclusiva Pt_1 proprietaria dell'autovettura Hyundai i10 targata DX411RW), entro e non oltre il 31.01.2025, con oneri a carico di ciascun beneficiario e impegno a porre in essere le attività necessarie per la regolarizzazione dell'intestazione delle polizze di copertura della RC;
h. A totale e definitiva tacitazione dei rispettivi rapporti patrimoniali, il resistente corrisponderà alla signora la somma di € 6.000,00 (seimila euro/00) contestualmente alla Pt_1 formalizzazione delle nuove intestazioni presso la sede ACI di riferimento, entro e non oltre il
31.01.2025; spese compensate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il CP_1
divorzio. si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 07.01.2025 e all'udienza CP_1
del 15.01.2025, le parti, personalmente comparse, assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a definizione del giudizio di separazione.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, CP_1
in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e del figlio, (nato il Persona_2
17.04.2006) maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
ON (SU) il 15.12.1966 e nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 77, parte
II, serie A, anno 2004 - Comune di Quartu Sant'Elena);
2) assegna la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena via Olanda n. 14, alla ricorrente, proprietaria esclusiva, nella quale continuerà ad abitare unitamente al figlio non ancora economicamente indipendente. lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi CP_1
nell'alloggio di sua esclusiva proprietà sito nel Comune di Muravera (SU), località “Monte Nai”, via Dei Velieri n. 12, entro e non oltre il 31.01.2025;
3) corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Persona_2
(nato il [...]); tale somma sarà da rivalutare annualmente come per legge;
4) parteciperà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la salute, CP_1
ove non siano coperte dal S.S.N., e l'istruzione del figlio , preventivamente concordate, Per_1
salva l'urgenza per le sole spese sanitarie, richiamando sul punto le Linee Guida del CNF, con la precisazione che devono ritenersi già concordate le spese relative alle cure odontoiatriche e delle lezioni di supporto della lingua inglese già in corso:
5) rinuncia alla richiesta di erogazione da parte dell'ente previdenziale della quota CP_1
dell'assegno unico di sua spettanza che verrà percepita dalla Sig.ra in via esclusiva e Pt_1
nella sua interezza;
6) nulla sul mantenimento reciproco essendo i coniugi autonomi economicamente;
7) le parti si sono impegnate a procedere alla formale intestazione degli autoveicoli in capo al soggetto attualmente utilizzatore diverrà così esclusivo proprietario dell'autovettura MG CP_1 targato GR638 LF e la signora esclusiva proprietaria dell'autovettura Hyundai i10 Pt_1
targata DX411RW) entro il 31.01.2025, con oneri a carico di ciascun beneficiario e impegno a porre in essere le attività necessarie per la regolarizzazione dell'intestazione delle polizze di copertura della RC;
8) a totale e definitiva tacitazione dei rispettivi rapporti patrimoniali, il resistente corrisponderà alla signora la somma di € 6.000,00 (seimilaeuro/00) contestualmente alla Pt_1
formalizzazione delle nuove intestazioni presso la sede ACI di riferimento, entro e non oltre il
31.01.2025;
9) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
10) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 4715 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da: on l'avv. VALERIA ARESTI;
Parte_2
ricorrente contro on l'avv. MARIA LUISA LOVICU;
CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti è stata pronunciata la separazione personale ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 16.09.2026, ore 9.30, davanti al giudice delegato Dott.ssa Chiara Mazzaroppi cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4715 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da: nata a [...] il [...] CF: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valeria C.F._1
Aresti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro ato a Cagliari il 20.11.1962, CF: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Lovicu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del
, Controparte_2
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
-Con riguardo alla domanda di separazione: “
Assegnare la casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena via Olanda n. 14 alla ricorrente, proprietaria esclusiva, nella quale continuerà ad abitare unitamente al figlio non ancora autonomo. Il signor lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi nell'alloggio di sua CP_1 esclusiva proprietà sito nel Comune di Muravera (SU), località “Monte Nai”, via Dei Velieri n.
12, entro e non oltre il 31.01.2025;
Considerate le rispettive attuali capacità economiche e i tempi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore e gli oneri di accudimento, disporre che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio, mediante versamento in favore della ricorrente della somma mensile di
€. 300,00, da rivalutare annualmente come per legge, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
d. Il Sig. rinuncia alla richiesta di erogazione da parte dell'ente previdenziale della quota CP_1 dell'assegno unico di sua spettanza che verrà percepita dalla Sig.ra in via esclusiva e Pt_1 nella sua interezza;
Disporre che il signor partecipi in ragione del 50% alle spese CP_1 straordinarie necessarie per la salute, ove non siano coperte dal S.S.N., e l'istruzione del figlio
, preventivamente concordate, salva l'urgenza per le sole spese sanitarie, Per_1 richiamando sul punto le Linee Guida del CNF, con la precisazione che devono ritenersi già concordate le spese relative alle cure odontoiatriche e delle lezioni di supporto della lingua inglese già in corso;
nulla sul mantenimento reciproco essendo i coniugi autonomi economicamente;
g. Trasferimento autovetture: Le parti si obbligano a procedere alla formale intestazione degli autoveicoli in capo al soggetto attualmente utilizzatore diverrà così esclusivo CP_1 proprietario dell'autovettura MG targato GR638 LF e la signora esclusiva Pt_1 proprietaria dell'autovettura Hyundai i10 targata DX411RW), entro e non oltre il 31.01.2025, con oneri a carico di ciascun beneficiario e impegno a porre in essere le attività necessarie per la regolarizzazione dell'intestazione delle polizze di copertura della RC;
h. A totale e definitiva tacitazione dei rispettivi rapporti patrimoniali, il resistente corrisponderà alla signora la somma di € 6.000,00 (seimila euro/00) contestualmente alla Pt_1 formalizzazione delle nuove intestazioni presso la sede ACI di riferimento, entro e non oltre il
31.01.2025; spese compensate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il CP_1
divorzio. si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 07.01.2025 e all'udienza CP_1
del 15.01.2025, le parti, personalmente comparse, assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a definizione del giudizio di separazione.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, CP_1
in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e del figlio, (nato il Persona_2
17.04.2006) maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
ON (SU) il 15.12.1966 e nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 77, parte
II, serie A, anno 2004 - Comune di Quartu Sant'Elena);
2) assegna la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena via Olanda n. 14, alla ricorrente, proprietaria esclusiva, nella quale continuerà ad abitare unitamente al figlio non ancora economicamente indipendente. lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi CP_1
nell'alloggio di sua esclusiva proprietà sito nel Comune di Muravera (SU), località “Monte Nai”, via Dei Velieri n. 12, entro e non oltre il 31.01.2025;
3) corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Persona_2
(nato il [...]); tale somma sarà da rivalutare annualmente come per legge;
4) parteciperà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la salute, CP_1
ove non siano coperte dal S.S.N., e l'istruzione del figlio , preventivamente concordate, Per_1
salva l'urgenza per le sole spese sanitarie, richiamando sul punto le Linee Guida del CNF, con la precisazione che devono ritenersi già concordate le spese relative alle cure odontoiatriche e delle lezioni di supporto della lingua inglese già in corso:
5) rinuncia alla richiesta di erogazione da parte dell'ente previdenziale della quota CP_1
dell'assegno unico di sua spettanza che verrà percepita dalla Sig.ra in via esclusiva e Pt_1
nella sua interezza;
6) nulla sul mantenimento reciproco essendo i coniugi autonomi economicamente;
7) le parti si sono impegnate a procedere alla formale intestazione degli autoveicoli in capo al soggetto attualmente utilizzatore diverrà così esclusivo proprietario dell'autovettura MG CP_1 targato GR638 LF e la signora esclusiva proprietaria dell'autovettura Hyundai i10 Pt_1
targata DX411RW) entro il 31.01.2025, con oneri a carico di ciascun beneficiario e impegno a porre in essere le attività necessarie per la regolarizzazione dell'intestazione delle polizze di copertura della RC;
8) a totale e definitiva tacitazione dei rispettivi rapporti patrimoniali, il resistente corrisponderà alla signora la somma di € 6.000,00 (seimilaeuro/00) contestualmente alla Pt_1
formalizzazione delle nuove intestazioni presso la sede ACI di riferimento, entro e non oltre il
31.01.2025;
9) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
10) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 4715 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da: on l'avv. VALERIA ARESTI;
Parte_2
ricorrente contro on l'avv. MARIA LUISA LOVICU;
CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti è stata pronunciata la separazione personale ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 16.09.2026, ore 9.30, davanti al giudice delegato Dott.ssa Chiara Mazzaroppi cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti