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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2410/2020 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'omonima azienda agricola con sede a Comiso (P.Iva ), elettivamente domiciliata, P.IVA_1
ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Giampiccolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Fisc. , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2
individuale (P.Iva: ), con sede a Santa Croce Camerina in via Largo Fontana n. 415, P.IVA_2
elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Moscato, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATA
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024, le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2020, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 104/2020 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 5.12.2019 e depositata in data 23.4.2020, non notificata, a mezzo della quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2017, spiegata dallo stesso appellante, condannando il debitore altresì al pagamento delle spese di lite.
L'appello si fondava sui seguenti motivi.
A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Egli riteneva, infatti, di aver dimostrato, attraverso la produzione delle matrici degli assegni, prima, e la copia degli assegni con girata all'incasso, poi, il pagamento delle fatture di cui all'ingiunzione e di avere, infine, anche dimostrato per testi che gli assegni prodotti si riferivano al saldo proprio delle fatture oggetto di ingiunzione.
Di contro, deduceva che nessuna prova contraria era stata mai richiesta o fornita dal creditore.
In ordine all'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui solamente cinque degli assegni prodotti avevano data successiva alla prima fattura, l'appellante riferiva della prassi, in agricoltura,
della dazione di acconti rispetto alle future forniture e che, comunque, l'importo complessivo dei 7
(e non 5) assegni successivi alla prima fattura (la 58B del 2.2.2015) di cui al D.I. opposto, ammontava ad € 11.000,00, importo ben superiore a quello oggetto di ingiunzione.
Inoltre, richiamava l'orientamento in forza del quale, allorquando il debitore provi il pagamento, spetta al creditore dimostrare che i pagamenti dedotti vanno riferiti ad altre causali.
B) Illogicità della motivazione per omessa valutazione delle risultanze istruttorie, non facendo il primo Giudice riferimento alcuno alle risultanze delle prove testimoniali.
Per i superiori motivi, chiedeva la riforma della sentenza 104/2020, Parte_1
conseguentemente revocando o ponendo nel nulla con qualunque statuizione il D.I. 317/2017 del
Giudice di Pace di Ragusa, dichiarando che nulla è dovuto alla CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione del 12.12.2020, si costituiva la ditta Controparte_1
contestando in toto l'avverso atto di appello, chiedendone pertanto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre che per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.c.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 30.10.2024, svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma IV, del D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche. Considerato in diritto.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti
(Cass. n. 13240/2019), per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti,
apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore, mentre è onere del convenuto
(nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto.
Diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Pertanto, con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione,
cui sono applicabili le norme generali in tema di ripartizione dell'onere della prova e di responsabilità contrattuale e i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – siccome interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è
onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione si fonda e allegare l'inadempimento,
mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Inoltre, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti fonte del credito azionato, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciò premesso, nel caso in esame, il creditore opposto sosteneva di aver fornito all'azienda agricola prodotti agricoli e, in particolare, quelli di cui alle azionate fatture 58B del Parte_1
2.2.2015, 104B del 4.3.2015, 148B del 1.4.2015, 193B del 4.5.2015, 246B del 3.6.2015, 268B del
2.7.2015, 338B del 2.10.2015, 383B del 3.11.2015 e 57B del 2.2.2016, come dimostrato altresì dai buoni di consegna versati in atti e che, tuttavia, a fronte di forniture per un importo complessivo di €
13.296,15, aveva ricevuto acconti solamente per € 8.300,00, così residuando la somma di €
4.996,15, oggetto dell'ingiunzione e che ciò risultava anche da quanto annotato a mano dal debitore sulla fattura 58B del 2.2.2015. Di contro, parte opponente eccepiva di non dover più alcuna somma, avendo già eseguito l'intero pagamento delle ridette fatture, a mezzo degli assegni bancari dei quali produceva, in un primo momento, le sole matrici e, di poi, anche le copie con relative girate all'incasso.
Pertanto, nella fattispecie oggetto di causa, mentre risulta incontestata la fornitura dei prodotti per l'agricoltura menzionati nelle azionate fatture e riscontrati nei conseguenti buoni di consegna, risulta invece da accertare la debenza delle somme ingiunte dal creditore, dal momento che il debitore eccepisce di aver già provveduto al pagamento, a mezzo degli assegni prodotti in giudizio.
Invero, secondo un condiviso insegnamento della Corte di legittimità, già richiamato dal primo
Giudice, in tema di prova del pagamento vale la regola generale per cui, se il convenuto dimostra di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, sul creditore che intenda imputare quel pagamento a un credito diverso incombe l'onere di allegare e provare sia l'esistenza del diverso credito nei confronti dello stesso debitore, sia la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione.
La Suprema Corte, però, esclude l'applicabilità della richiamata regola al caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante l'emissione di più assegni bancari, atteso che l'emissione degli assegni implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un rapporto cartolare, di talché resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando che il debito cartolare è collegato con il precedente debito azionato (così Cass. n.
31429/2021).
Secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, in altre parole, grava ancora sul debitore opponente l'onere di dimostrare, con precisione e puntualità, il collegamento tra il credito azionato e gli assegni dal primo emessi, costituendo questo un prius logico rispetto all'onere probatorio del creditore,
avente ad oggetto la diversa imputazione.
In tal senso, Cassazione n. 24693/2020 così massimata “Quando il convenuto per il pagamento di
un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea
all'estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare
all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la
sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che,
implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare
la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare
tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni”.
Senonché, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il debitore ha provato, come era suo onere sulla base dei sopra richiamati principi, la riferibilità degli assegni prodotti in giudizio alle somme indicate nelle azionate fatture (quanto meno di quelli successivi alla fattura 58B del
2.2.2015, ossia la più risalente fra le fatture di cui al D.I. opposto;
infatti, gli assegni precedenti non possono prendersi in considerazione in quanto, non vi sono per quanto finora detto elementi per riferirli alle forniture di cui alle azionate fatture).
Infatti – e sul punto è meritevole di accoglimento la censura mossa dal nei confronti della Pt_1
gravata sentenza – il primo Giudice ha del tutto ignorato le risultanze delle prove testimoniali, da considerare e valutare congiuntamente alle copie degli assegni in atti.
In particolare, sul capitolo n. 1) indicato nel verbale di udienza del dì 11.6.2018 “Vero o no che gli
assegni bancari che mi vengono esibiti dal giudicante (cfr. doc. 5) sono stati da me consegnati, per conto di , alla sig.ra a saldo delle fatture da quest'ultima Parte_1 Controparte_1
azionate con decreto ingiuntivo n. 317/17 dal Giudice di Pace di Ragusa che mi vengono esibite dal
Giudicante (cfr. doc. 2 fascicolo della fase monitoria)”, il teste , padre del debitore Testimone_1
opponente e collaboratore presso l'azienda agricola, rispondeva “È vero, infatti detti assegni sono
stati consegnati da me personalmente al padre della sig.ra , così come Controparte_1
avveniva sempre, in quanto il predetto veniva presso l'azienda di mio figlio nella quale io collaboro, a ritirare gli assegni che venivano consegnati in pagamento delle fatture;
posso anche
dire che gli assegni esibiti si riferiscono alle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto. Sono dipendente dell'azienda di mio figlio e allorché vengono emessi gli assegni per la conseguente consegna al soggetto che viene a ritirarle”.
La suddetta dichiarazione, molto precisa e circostanziata, veniva altresì confermata dalla dichiarazione della teste “…le forniture della vengono pagate con Testimone_2 Parte_2
assegni bancari che il sig. consegnava al padre della sig.ra ciò posso Parte_1 CP_1
dire perché mi trovavo in azienda quando avvenivano i pagamenti delle forniture”.
A fronte di tali risultanze, invece, nessun teste o altra prova contraria veniva richiesta da controparte, la quale si è limitate a contestare genericamente l'attendibilità dei testi e ad insistere in merito al ricevimento dei soli acconti appuntati a mano sulla fattura 58B del 2.2.2015, per €
8.300,00. A fronte di quanto sopra, può ritenersi che il debitore abbia dimostrato il collegamento tra il debito azionato e il successivo debito cartolare, con ciò conseguendo la prova dell'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni, conformemente ai dettami della Corte di legittimità.
A tal proposito, giova ulteriormente osservare che – sì come rilevato dall'appellante e diversamente da quanto osservato dal primo Giudice – a fronte del complessivo importo delle fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 13.266,15 (e non già a € 13.296,15), risultano i seguenti assegni:
- N. 3690980962 del 20.3.2015 di € 1.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 8141510303 del 9.4.2015 di € 1.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 3704579501 del 22.5.2015 di € 1.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 3704580675 del 7.9.2015 di € 1.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 3709395681 del 29.9.2015 di € 2.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 0903899754 del 25.10.2016 di € 3.000,00;
- N. 8443882112 del 3.2.2017 di € 1.000,00.
A ciò si ritiene di dover aggiungere anche l'ulteriore importo di € 1.300,00 ricevuto il 5.8.2015, del quale, invero, non si ha copia del relativo assegno, ma che risulta menzionato tra gli acconti appuntati nella fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuti come ricevuti dal creditore.
Così pervenendo alla complessiva somma di € 11.300,00, che rappresenta l'ammontare degli
Part acconti versati successivamente all'emissione della prima fattura, la del 2.2.2015, alla quale hanno fatto seguito le successive forniture, che hanno dato luogo al credito complessivamente risultante dalla totalità delle fatture azionate, per complessivi € 13.266,15. Acconto, comunque,
superiore rispetto a quello riconosciuto dal creditore, pari ad € 8.300,00.
Ne discende che il debito residuo, al cui pagamento va condannato il debitore , Parte_1
ammonta ad € 1.966,15 e non già ad € 4.966,15.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto nei limiti delle motivazioni sopra esposte, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, revoca del decreto ingiuntivo n. 317/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 12.5.2017, e condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 1.966,15.
In punto di spese, si ricorda che “nel caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può – non deve – compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il
residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella
stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto
dell'esito complessivo della lite (cfr. cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-
01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01)” e che “anche le Sezioni Unite di questa Corte, nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza,
rimessa al loro esame dall'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione del 14 ottobre 2021, n.
28048, (richiamati dalla ricorrente ancora una volta nella propria memoria) – hanno affermato
che "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo
non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di
domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso
di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri
presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c. p. c., (Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061,
Rv. 666063-01), vale a dire in presenza di giusti motivi, "la cui insussistenza", giova ribadirlo, "il
giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv.
659925-01)” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 3.2.2023, n. 3308).
A fronte di quanto sopra, le spese di lite vanno poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico del debitore opponente, per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore inferiore (da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e in misura corrispondente al minimo tenuto conto della complessità della causa e dell'attività
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2410/2020 R.G., così statuisce: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 104/2020 depositata dal Giudice di Pace di Ragusa il 23.4.2020, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 317/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 12.5.2017; sempre per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 1.966,15 in favore Parte_1
di , oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, Parte_1
quanto al primo grado, in € 633,00 per compensi, oltre accessori come per legge, quanto al presente grado, in € 852,00 per compensi, oltre accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Roberto Moscato, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa in data 25.03.2025.
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2410/2020 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'omonima azienda agricola con sede a Comiso (P.Iva ), elettivamente domiciliata, P.IVA_1
ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Giampiccolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Fisc. , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2
individuale (P.Iva: ), con sede a Santa Croce Camerina in via Largo Fontana n. 415, P.IVA_2
elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Moscato, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATA
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024, le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2020, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 104/2020 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 5.12.2019 e depositata in data 23.4.2020, non notificata, a mezzo della quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2017, spiegata dallo stesso appellante, condannando il debitore altresì al pagamento delle spese di lite.
L'appello si fondava sui seguenti motivi.
A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Egli riteneva, infatti, di aver dimostrato, attraverso la produzione delle matrici degli assegni, prima, e la copia degli assegni con girata all'incasso, poi, il pagamento delle fatture di cui all'ingiunzione e di avere, infine, anche dimostrato per testi che gli assegni prodotti si riferivano al saldo proprio delle fatture oggetto di ingiunzione.
Di contro, deduceva che nessuna prova contraria era stata mai richiesta o fornita dal creditore.
In ordine all'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui solamente cinque degli assegni prodotti avevano data successiva alla prima fattura, l'appellante riferiva della prassi, in agricoltura,
della dazione di acconti rispetto alle future forniture e che, comunque, l'importo complessivo dei 7
(e non 5) assegni successivi alla prima fattura (la 58B del 2.2.2015) di cui al D.I. opposto, ammontava ad € 11.000,00, importo ben superiore a quello oggetto di ingiunzione.
Inoltre, richiamava l'orientamento in forza del quale, allorquando il debitore provi il pagamento, spetta al creditore dimostrare che i pagamenti dedotti vanno riferiti ad altre causali.
B) Illogicità della motivazione per omessa valutazione delle risultanze istruttorie, non facendo il primo Giudice riferimento alcuno alle risultanze delle prove testimoniali.
Per i superiori motivi, chiedeva la riforma della sentenza 104/2020, Parte_1
conseguentemente revocando o ponendo nel nulla con qualunque statuizione il D.I. 317/2017 del
Giudice di Pace di Ragusa, dichiarando che nulla è dovuto alla CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione del 12.12.2020, si costituiva la ditta Controparte_1
contestando in toto l'avverso atto di appello, chiedendone pertanto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre che per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.c.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 30.10.2024, svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma IV, del D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche. Considerato in diritto.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti
(Cass. n. 13240/2019), per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti,
apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore, mentre è onere del convenuto
(nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto.
Diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Pertanto, con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione,
cui sono applicabili le norme generali in tema di ripartizione dell'onere della prova e di responsabilità contrattuale e i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – siccome interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è
onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione si fonda e allegare l'inadempimento,
mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Inoltre, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti fonte del credito azionato, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciò premesso, nel caso in esame, il creditore opposto sosteneva di aver fornito all'azienda agricola prodotti agricoli e, in particolare, quelli di cui alle azionate fatture 58B del Parte_1
2.2.2015, 104B del 4.3.2015, 148B del 1.4.2015, 193B del 4.5.2015, 246B del 3.6.2015, 268B del
2.7.2015, 338B del 2.10.2015, 383B del 3.11.2015 e 57B del 2.2.2016, come dimostrato altresì dai buoni di consegna versati in atti e che, tuttavia, a fronte di forniture per un importo complessivo di €
13.296,15, aveva ricevuto acconti solamente per € 8.300,00, così residuando la somma di €
4.996,15, oggetto dell'ingiunzione e che ciò risultava anche da quanto annotato a mano dal debitore sulla fattura 58B del 2.2.2015. Di contro, parte opponente eccepiva di non dover più alcuna somma, avendo già eseguito l'intero pagamento delle ridette fatture, a mezzo degli assegni bancari dei quali produceva, in un primo momento, le sole matrici e, di poi, anche le copie con relative girate all'incasso.
Pertanto, nella fattispecie oggetto di causa, mentre risulta incontestata la fornitura dei prodotti per l'agricoltura menzionati nelle azionate fatture e riscontrati nei conseguenti buoni di consegna, risulta invece da accertare la debenza delle somme ingiunte dal creditore, dal momento che il debitore eccepisce di aver già provveduto al pagamento, a mezzo degli assegni prodotti in giudizio.
Invero, secondo un condiviso insegnamento della Corte di legittimità, già richiamato dal primo
Giudice, in tema di prova del pagamento vale la regola generale per cui, se il convenuto dimostra di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, sul creditore che intenda imputare quel pagamento a un credito diverso incombe l'onere di allegare e provare sia l'esistenza del diverso credito nei confronti dello stesso debitore, sia la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione.
La Suprema Corte, però, esclude l'applicabilità della richiamata regola al caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante l'emissione di più assegni bancari, atteso che l'emissione degli assegni implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un rapporto cartolare, di talché resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando che il debito cartolare è collegato con il precedente debito azionato (così Cass. n.
31429/2021).
Secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, in altre parole, grava ancora sul debitore opponente l'onere di dimostrare, con precisione e puntualità, il collegamento tra il credito azionato e gli assegni dal primo emessi, costituendo questo un prius logico rispetto all'onere probatorio del creditore,
avente ad oggetto la diversa imputazione.
In tal senso, Cassazione n. 24693/2020 così massimata “Quando il convenuto per il pagamento di
un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea
all'estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare
all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la
sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che,
implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare
la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare
tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni”.
Senonché, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il debitore ha provato, come era suo onere sulla base dei sopra richiamati principi, la riferibilità degli assegni prodotti in giudizio alle somme indicate nelle azionate fatture (quanto meno di quelli successivi alla fattura 58B del
2.2.2015, ossia la più risalente fra le fatture di cui al D.I. opposto;
infatti, gli assegni precedenti non possono prendersi in considerazione in quanto, non vi sono per quanto finora detto elementi per riferirli alle forniture di cui alle azionate fatture).
Infatti – e sul punto è meritevole di accoglimento la censura mossa dal nei confronti della Pt_1
gravata sentenza – il primo Giudice ha del tutto ignorato le risultanze delle prove testimoniali, da considerare e valutare congiuntamente alle copie degli assegni in atti.
In particolare, sul capitolo n. 1) indicato nel verbale di udienza del dì 11.6.2018 “Vero o no che gli
assegni bancari che mi vengono esibiti dal giudicante (cfr. doc. 5) sono stati da me consegnati, per conto di , alla sig.ra a saldo delle fatture da quest'ultima Parte_1 Controparte_1
azionate con decreto ingiuntivo n. 317/17 dal Giudice di Pace di Ragusa che mi vengono esibite dal
Giudicante (cfr. doc. 2 fascicolo della fase monitoria)”, il teste , padre del debitore Testimone_1
opponente e collaboratore presso l'azienda agricola, rispondeva “È vero, infatti detti assegni sono
stati consegnati da me personalmente al padre della sig.ra , così come Controparte_1
avveniva sempre, in quanto il predetto veniva presso l'azienda di mio figlio nella quale io collaboro, a ritirare gli assegni che venivano consegnati in pagamento delle fatture;
posso anche
dire che gli assegni esibiti si riferiscono alle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto. Sono dipendente dell'azienda di mio figlio e allorché vengono emessi gli assegni per la conseguente consegna al soggetto che viene a ritirarle”.
La suddetta dichiarazione, molto precisa e circostanziata, veniva altresì confermata dalla dichiarazione della teste “…le forniture della vengono pagate con Testimone_2 Parte_2
assegni bancari che il sig. consegnava al padre della sig.ra ciò posso Parte_1 CP_1
dire perché mi trovavo in azienda quando avvenivano i pagamenti delle forniture”.
A fronte di tali risultanze, invece, nessun teste o altra prova contraria veniva richiesta da controparte, la quale si è limitate a contestare genericamente l'attendibilità dei testi e ad insistere in merito al ricevimento dei soli acconti appuntati a mano sulla fattura 58B del 2.2.2015, per €
8.300,00. A fronte di quanto sopra, può ritenersi che il debitore abbia dimostrato il collegamento tra il debito azionato e il successivo debito cartolare, con ciò conseguendo la prova dell'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni, conformemente ai dettami della Corte di legittimità.
A tal proposito, giova ulteriormente osservare che – sì come rilevato dall'appellante e diversamente da quanto osservato dal primo Giudice – a fronte del complessivo importo delle fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 13.266,15 (e non già a € 13.296,15), risultano i seguenti assegni:
- N. 3690980962 del 20.3.2015 di € 1.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 8141510303 del 9.4.2015 di € 1.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 3704579501 del 22.5.2015 di € 1.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 3704580675 del 7.9.2015 di € 1.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 3709395681 del 29.9.2015 di € 2.000,00 (acconto appuntato in fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuto dal creditore);
- N. 0903899754 del 25.10.2016 di € 3.000,00;
- N. 8443882112 del 3.2.2017 di € 1.000,00.
A ciò si ritiene di dover aggiungere anche l'ulteriore importo di € 1.300,00 ricevuto il 5.8.2015, del quale, invero, non si ha copia del relativo assegno, ma che risulta menzionato tra gli acconti appuntati nella fattura 58B del 2.2.2015 e riconosciuti come ricevuti dal creditore.
Così pervenendo alla complessiva somma di € 11.300,00, che rappresenta l'ammontare degli
Part acconti versati successivamente all'emissione della prima fattura, la del 2.2.2015, alla quale hanno fatto seguito le successive forniture, che hanno dato luogo al credito complessivamente risultante dalla totalità delle fatture azionate, per complessivi € 13.266,15. Acconto, comunque,
superiore rispetto a quello riconosciuto dal creditore, pari ad € 8.300,00.
Ne discende che il debito residuo, al cui pagamento va condannato il debitore , Parte_1
ammonta ad € 1.966,15 e non già ad € 4.966,15.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto nei limiti delle motivazioni sopra esposte, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, revoca del decreto ingiuntivo n. 317/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 12.5.2017, e condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 1.966,15.
In punto di spese, si ricorda che “nel caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può – non deve – compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il
residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella
stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto
dell'esito complessivo della lite (cfr. cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-
01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01)” e che “anche le Sezioni Unite di questa Corte, nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza,
rimessa al loro esame dall'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione del 14 ottobre 2021, n.
28048, (richiamati dalla ricorrente ancora una volta nella propria memoria) – hanno affermato
che "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo
non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di
domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso
di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri
presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c. p. c., (Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061,
Rv. 666063-01), vale a dire in presenza di giusti motivi, "la cui insussistenza", giova ribadirlo, "il
giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv.
659925-01)” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 3.2.2023, n. 3308).
A fronte di quanto sopra, le spese di lite vanno poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico del debitore opponente, per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore inferiore (da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e in misura corrispondente al minimo tenuto conto della complessità della causa e dell'attività
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2410/2020 R.G., così statuisce: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 104/2020 depositata dal Giudice di Pace di Ragusa il 23.4.2020, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 317/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 12.5.2017; sempre per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 1.966,15 in favore Parte_1
di , oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, Parte_1
quanto al primo grado, in € 633,00 per compensi, oltre accessori come per legge, quanto al presente grado, in € 852,00 per compensi, oltre accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Roberto Moscato, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa in data 25.03.2025.
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti