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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 896/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
896/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Aldo Manco del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, B.go Basini, n. 1;
RICORRENTE contro
C.F. con sede legale in Strada Massimo D'Azeglio CP_1 P.IVA_1
84/a 43120 PARMA (PR), in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 11.09.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio la società rappresentando: a) Parte_1 CP_1 di aver prestato attività lavorativa, in favore della società convenuta, con contratto di lavoro intermittente dal 06/09/2023 al 05/10/2023, e, poi, dal 06/10/2023 al
04/11/2023, e, infine, dal 05/11/2023 al 15/12/2023, nella mansione di aiuto barman
6° liv. CCNL Turismo Confesercenti (documenti 1 e 2 fasc. parte ricorrente); b) che la ricorrente si occupava: - di aprire il bar KIKKO Bistrot in via d'Azeglio 84/a; - sistemare le postazioni di lavoro;
- pulire e rifornire i frigo;
- servire i clienti;
- preparare i cocktail e fare servizio cassa;
c) che le giornate lavorate erano dal mercoledì al sabato dalle 17:00 a 00:00; d) che, in relazione al periodo indicate, erano state consegnate solo le buste paga relative alle mensilità di settembre e ottobre (doc.
3 fasc. parte ricorrente); e) che, oltre ai periodi suindicati, la ricorrente aveva lavorato, senza alcuna formalizzazione, sempre per la società resistente, presso la casetta collocata in Piazzale Picelli a Parma, nel periodo dal 26/04/2023 al
05/09/2023, osservando gli orari di lavoro analiticamente dedotti in ricorso;
f) che, anche con riguardo al periodo di lavoro oggetto di formalizzazione, la lavoratrice aveva prestato attività lavorativa in giornate non risultanti dalle buste paga in atti.
La lavoratrice lamentava, dunque, di essere stata retribuita in misura inferiore di quanto a lei spettante in virtù della quantità di lavoro prestato in concreto, ai sensi dell'art. 36 Cost., per cui rivendicava un credito retributivo conseguente all'orario di lavoro osservato.
Lamentava, inoltre, di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di novembre 2023 nonché della tredicesima e della quattordicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e, infine, del
TFR.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, chiedendo che la società convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 6.186,81 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di € 6.186,81 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., preavviso di licenziamento, per il periodo dal 26/04 al
18/11/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
e per
l'effetto
Condannare la C.F. con sede legale in Strada Massimo CP_1 P.IVA_1
D'Azeglio 84/a 43120 PARMA (PR), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 6.186,81 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., preavviso di licenziamento, per il periodo dal 26/04 al 18/11/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
1.2. La società benché ritualmente evocata, non si costituiva in CP_1
giudizio; di talché, lo scrivente Giudice, all'udienza del 24.10.2024, ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 8.04.2025, il Giudice, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
In particolare, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
2.2. Venendo, quindi, al merito del presente giudizio, osserva questo giudicante che la ricorrente, in virtù della documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio nonché delle risultanze dell'istruttoria orale, ha provato l'esistenza, la natura, la durata e le modalità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società convenuta e il CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro.
Ha, altresì, provato le mansioni svolte, l'inquadramento contrattuale riconosciutole dal datore di lavoro e l'orario di lavoro settimanalmente svolto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente/creditore, la società convenuta avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
La convenuta, invece, è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Va, pertanto, accolta la domanda di pagamento proposta dal ricorrente con riferimento alle somme che risultano dai conteggi prodotti, che appaiono corretti ed immuni da vizi di calcolo. Conclusivamente la società va, dunque, condannata a corrispondere a CP_1
favore di - per i titoli analiticamente indicati nei conteggi Parte_1
allegati al ricorso, che risultano correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo - una somma pari ad euro 6.186,81.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass.,
n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014).
Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico della società convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.695,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare, nei confronti di , Parte_1
una somma pari ad euro 6.186,81 a titolo di retribuzione ordinaria in relazione alla mensilità di novembre 2023 nonché di differenze retributive per lavoro straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità e T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo.
2) Condanna la società in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla rifusione, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.695,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali, somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il giorno 8 aprile 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
896/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Aldo Manco del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, B.go Basini, n. 1;
RICORRENTE contro
C.F. con sede legale in Strada Massimo D'Azeglio CP_1 P.IVA_1
84/a 43120 PARMA (PR), in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 11.09.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio la società rappresentando: a) Parte_1 CP_1 di aver prestato attività lavorativa, in favore della società convenuta, con contratto di lavoro intermittente dal 06/09/2023 al 05/10/2023, e, poi, dal 06/10/2023 al
04/11/2023, e, infine, dal 05/11/2023 al 15/12/2023, nella mansione di aiuto barman
6° liv. CCNL Turismo Confesercenti (documenti 1 e 2 fasc. parte ricorrente); b) che la ricorrente si occupava: - di aprire il bar KIKKO Bistrot in via d'Azeglio 84/a; - sistemare le postazioni di lavoro;
- pulire e rifornire i frigo;
- servire i clienti;
- preparare i cocktail e fare servizio cassa;
c) che le giornate lavorate erano dal mercoledì al sabato dalle 17:00 a 00:00; d) che, in relazione al periodo indicate, erano state consegnate solo le buste paga relative alle mensilità di settembre e ottobre (doc.
3 fasc. parte ricorrente); e) che, oltre ai periodi suindicati, la ricorrente aveva lavorato, senza alcuna formalizzazione, sempre per la società resistente, presso la casetta collocata in Piazzale Picelli a Parma, nel periodo dal 26/04/2023 al
05/09/2023, osservando gli orari di lavoro analiticamente dedotti in ricorso;
f) che, anche con riguardo al periodo di lavoro oggetto di formalizzazione, la lavoratrice aveva prestato attività lavorativa in giornate non risultanti dalle buste paga in atti.
La lavoratrice lamentava, dunque, di essere stata retribuita in misura inferiore di quanto a lei spettante in virtù della quantità di lavoro prestato in concreto, ai sensi dell'art. 36 Cost., per cui rivendicava un credito retributivo conseguente all'orario di lavoro osservato.
Lamentava, inoltre, di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di novembre 2023 nonché della tredicesima e della quattordicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e, infine, del
TFR.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, chiedendo che la società convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 6.186,81 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di € 6.186,81 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., preavviso di licenziamento, per il periodo dal 26/04 al
18/11/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
e per
l'effetto
Condannare la C.F. con sede legale in Strada Massimo CP_1 P.IVA_1
D'Azeglio 84/a 43120 PARMA (PR), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 6.186,81 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., preavviso di licenziamento, per il periodo dal 26/04 al 18/11/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
1.2. La società benché ritualmente evocata, non si costituiva in CP_1
giudizio; di talché, lo scrivente Giudice, all'udienza del 24.10.2024, ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 8.04.2025, il Giudice, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
In particolare, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
2.2. Venendo, quindi, al merito del presente giudizio, osserva questo giudicante che la ricorrente, in virtù della documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio nonché delle risultanze dell'istruttoria orale, ha provato l'esistenza, la natura, la durata e le modalità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società convenuta e il CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro.
Ha, altresì, provato le mansioni svolte, l'inquadramento contrattuale riconosciutole dal datore di lavoro e l'orario di lavoro settimanalmente svolto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente/creditore, la società convenuta avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
La convenuta, invece, è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Va, pertanto, accolta la domanda di pagamento proposta dal ricorrente con riferimento alle somme che risultano dai conteggi prodotti, che appaiono corretti ed immuni da vizi di calcolo. Conclusivamente la società va, dunque, condannata a corrispondere a CP_1
favore di - per i titoli analiticamente indicati nei conteggi Parte_1
allegati al ricorso, che risultano correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo - una somma pari ad euro 6.186,81.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass.,
n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014).
Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico della società convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.695,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare, nei confronti di , Parte_1
una somma pari ad euro 6.186,81 a titolo di retribuzione ordinaria in relazione alla mensilità di novembre 2023 nonché di differenze retributive per lavoro straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità e T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo.
2) Condanna la società in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla rifusione, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.695,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali, somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il giorno 8 aprile 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri