Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PERRICONE VITO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, ditta individuale, Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: emolumenti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03 gennaio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta esercente attività nel settore Controparte_1
della pesca, per la quale è stato imbarcato con convenzione di arruolamento n. 168 del
11/03/2021 – rilevava di essere sbarcato a Sciacca in data 19/04/2021 per malattia e di avere ricevuto solo euro 300,00 per il tempo di lavoro espletato.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, controparte non si costituiva.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte resistente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, il ricorso può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare che lo stesso ha lavorato dall'11/03/2021 al 19/04/2021
presso l'azienda convenuta e che è sbarcato per malattia. A tal fine, egli ha allegato il contratto di lavoro, stipulato in data 11 marzo 2021, ove era stabilito l'importo di retribuzione minimo pari ad euro 1.480, 02, nonché due note contenenti dichiarazioni rese dal comandante dell'unità in cui egli ha dato atto quale personale era effettivamente imbarcato e presente a bordo, tra cui risulta il nome del ricorrente.
Pertanto, può dirsi provato il rapporto di lavoro suddetto, nonché la data di inizio dello stesso.
Non vi è prova, invece, della sua interruzione anticipata per malattia;
tuttavia, deve rilevarsi che parte convenuta non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale richiesto.
Sul punto, giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. dispone che “Se la parte non si presenta o rifiuta
di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere
come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Dunque, il Giudice è libero di valutare la mancata comparizione delle parti, circostanza che non comporta un'automatica fictio confessoria ma che deve essere considerata unitamente ad ogni altro elemento di prova.
Nel caso di specie, valutata, da un lato, la documentazione prodotta che suffraga la sussistenza del rapporto di lavoro e, dall'altro, la mancata comparizione di parte resistente,
può ritenersi effettivamente interrotto lo stesso nella data prospettata e per le ragioni richieste.
In merito al quantum, stante la mancata contestazione dei conteggi prospettati in ricorso,
deve condannarsi parte convenuta al pagamento di euro 1.829,60, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha lavorato dall'11 marzo 2021 al 19 aprile
2021 presso la ditta convenuta;
condanna la convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente di euro 1.829,60, CP_2
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, a titolo di stipendio e tfr;
condanna la ditta convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano 1.030,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 04/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo