TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1933 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, P. IVA , con sede in Castellammare di Stabia, Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Raiola 61, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Scola e Bartolomeo di
Nocera, domiciliata presso lo studio del primo in Gragnano (NA), alla piazza Francesco
Rocco n. 4,
-attrice -
Contro
, P IVA , con sede nella , Via Crispi 33, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Pascalis, domiciliata presso lo studio del difensore in , Via Crispi 33, CP_1
- convenuta-
***
CONCLUSIONI
1 *Per l'attrice come in atto di opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
del 06.10.22:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. In
via pregiudiziale: - Dichiarare l'inammissibilità dell'ingiunzione nei confronti del
[...]
per carenza di legittimazione passiva dello stesso atteso che lo stesso non ha Parte_1
mai avuto alcun tipo di rapporto e contatto né con la parte opposta né con l'altra ingiunta, con
conseguente estromissione;
Per l'effetto, revocare l'opposto decreto Ingiuntivo n. 466/2022 emesso dal Tribunale di La
Spezia in data 29/07/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per inesistenza del
credito azionato stante la carenza di legittimazione passiva da parte del Parte_1
nei confronti della opposta ditta;
- condannare parte ricorrente al pagamento di una
[...]
somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc per aver intrapreso erroneamente la
presente azione;
Nel merito: - Condannare la sola - C.F. al pagamento Parte_2 CodiceFiscale_1
del credito azionato, se effettivamente dovuto, in quanto unica obbligata nel contratto di
locazione dell'immobile sito in alla Via Trav. N. 502-510; - Condannare la opposta CP_1
ditta al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente Giudizio di opposizione,
oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge in attribuzione ai costituiti procuratori
per fattone anticipo.”
*Per parte convenuta opposta come in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del 15.01.2023:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni sopra esposte, ogni contraria istanza respinta: -
Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
466/2022 R.g.249/2022) del Tribunale della Spezia di efficacia provvisoriamente esecutiva;
-
Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. N. 466/2022
2 R.g.249/2022) del Tribunale della Spezia quanto inammissibile e/o improponibile e comunque
infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto munendo quest'ultimo di
efficacia esecutiva;
”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 06.10.2022, il , proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2022 emesso in data 29.07.2022 dal
Tribunale di La Spezia, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della ditta
[...]
, della somma di euro 11.646,08, oltre interessi e spese di Controparte_1
giudizio.
L'opponente deduceva che il decreto ingiuntivo gli era stato notificato in data 14.08.2022 e che lo stesso era stato emesso anche nei confronti della sig.ra , la quale, Parte_2
tuttavia, non rivestiva alcuna carica o funzione all'interno del , né aveva stipulato Parte_1
con esso alcun contratto di locazione, sublocazione o foresteria relativamente all'immobile sito in , via Genova Traversa n. 502-510. Sosteneva pertanto che l'unica titolare del CP_1
rapporto locatizio fosse la predetta , la quale aveva goduto delle agevolazioni fiscali Pt_2
connesse a tale tipologia contrattuale.
L'opponente rappresentava altresì che i propri dipendenti beneficiavano di indennità di trasferta e provvedevano autonomamente alla ricerca di alloggi e al pagamento delle relative spese, senza alcuna ingerenza da parte del , che non aveva intrattenuto Parte_1
rapporti contrattuali né scambi di corrispondenza con la ditta opposta.
Contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, del credito azionato, in mancanza di prova di qualsivoglia obbligazione in capo al . In diritto, l'opponente illustrava Parte_1
diffusamente la disciplina della sublocazione, distinguendo tra sublocazione totale e parziale
3 ai sensi degli artt. 1594 e 1595 c.c. e della legge n. 392/1978, evidenziando che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per imputare al alcuna responsabilità o Parte_1
obbligazione derivante da un eventuale rapporto di sublocazione.
Deduceva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sostenendo che la controversia avrebbe dovuto essere preceduta da un tentativo di conciliazione tra le parti.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, che ne fosse disposta la Parte_1
revoca, con condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In
via subordinata, chiedeva che, qualora il credito fosse ritenuto fondato, la condanna venisse pronunciata esclusivamente nei confronti della sig.ra , unica parte obbligata nel Parte_2
contratto di locazione, nonché la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
*Con comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2023, si costituiva in giudizio la ditta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dal Controparte_1
. Parte_1
La convenuta esponeva che l'importo ingiunto, pari ad euro 11.646,08, traeva origine dall'occupazione protratta per oltre un anno dell'immobile di sua proprietà sito in , CP_1
via Genova, da parte dei dipendenti della società opponente, i quali vi avevano alloggiato su espresso incarico del datore di lavoro nel periodo in cui il era impegnato in Parte_1
lavori edili nella provincia.
Precisava che l'accordo originario era stato concluso con la sig.ra , la quale Parte_2
aveva condotto l'immobile per poi sublocarlo al ad uso Parte_1
foresteria, riservando undici posti letto per i lavoratori del consorzio. La convenuta evidenziava che la gestione dei rapporti era stata curata dal sig. , marito della Persona_1
4 , e che la stessa aveva più volte sollecitato il Consorzio al pagamento dei canoni e al Pt_2
risarcimento dei danni arrecati alla struttura.
A sostegno della propria tesi, l'opposta produceva corrispondenza intercorsa con la sig.ra e con alcuni dipendenti del , da cui emergeva che gli Pt_2 Parte_1
stessi non erano tenuti al pagamento diretto degli alloggi, spettando tale onere al datore di lavoro.
Rilevava, pertanto, la piena legittimazione passiva del opponente, quale Parte_1
effettivo beneficiario del godimento dell'immobile, e sosteneva che il rapporto doveva qualificarsi come sublocazione ad uso foresteria, con applicazione dell'art. 1595 c.c., che riconosce al locatore l'azione diretta nei confronti del subconduttore per il pagamento dei canoni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In via subordinata, invocava l'applicazione dell'art. 2041 c.c., deducendo l'ingiustificato arricchimento del , che si era avvantaggiato dell'utilizzo Parte_1
dell'immobile per l'alloggio dei propri dipendenti senza corrispondere alcuna controprestazione.
Contestava, infine, che l'opponente avesse fornito prova dell'avvenuto pagamento di indennità di trasferta comprensive delle spese di alloggio, non avendo prodotto buste paga o altra documentazione idonea.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma e la dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
*Alla prima udienza del 2.2.23 le parti insistevano come in atti ed in particolare la convenuta opposta insisteva per l'accoglimento dell'istanza ex art 648 cpc .
Successivamente con ordinanza del 29.03.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 466/2022, assegnava alle parti art. 183 co. 6 e fissava
5 l'udienza del 23.11.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie, poi rinviata al 16.05.2024
per la pendenza di trattative tra le parti.
In sede di memorie istruttorie deduceva di avere già Parte_1
effettuato con effetto liberatorio il pagamento delle somme ingiunte a favore di un soggetto terzo ovvero il CP_3
All'udienza del 16.05.2024 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
*All'udienza del 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini per memorie conclusionali e repliche.
Osservato
*L'opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In diritto si osserva che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche nel giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
6 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, SS.UU. Cass. n.13533/2001).
Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento ha cioè l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. SS.UU. Cass. n. 13533/2001; Cass. n. 341/2002;
Cass. n. 11629/1999; Cass. Sez. Lav. n.7553/1999).
Venendo al caso di specie, a fronte delle contestazioni specifiche dell'opponente e già
esposte dettagliatamente in precedenza, la società , ha Controparte_1
fornito compiutamente adeguata prova del proprio credito.
In riferimento all'asserito difetto di legittimazione passiva, si rileva che sussiste la legittimazione passiva di , poiché l'obbligo a suo carico di Controparte_4
pagare il corrispettivo per l'alloggio dei lavoratori (in adempimento del contratto di foresteria concluso tra le parti, od in applicazione dei principi sull'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc) rinviene il proprio fondamento nei documenti prodotti da Controparte_5
, considerato in particolare che alcuni dei soggetti alloggiati presso parte convenuta (i
[...]
lavoratori e risultavano al momento dei fatti in via formale dipendenti Parte_3 Per_2
direttamente di o di società presenti all'interno del consorzio Parte_1
ovvero (documento n. 3 in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo nel Controparte_6
fascicolo monitorio, documento n. 5 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
documento n. 3 in allegato alla memoria del 30.05.2022 nel fascicolo monitorio, documento n.
4 in allegato alla memoria del 30.05.2022 nel fascicolo monitorio).
In riferimento all'asserito pagamento al , lo stesso non avrebbe comunque CP_3
effetto liberatorio, non risultando che tale soggetto sia legittimato a riceverlo, né che l'attrice lo abbia ratificato o ne abbia tratto alcun vantaggio, come richiesto dall'art. 1188 c.c. Non può
inoltre trovare applicazione l'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente,
7 mancando nel caso concreto sia uno stato di apparenza giuridica idoneo a giustificare l'errore, sia la buona fede e la diligenza del debitore, che può agevolmente accertare la reale titolarità del credito.
Pertanto, il pagamento asseritamente effettuato in favore del non può ritenersi CP_3
liberatorio, permanendo in capo alla convenuta l'obbligazione di corrispondere all'attrice le somme ingiunte, salva la facoltà di agire eventualmente in regresso nei confronti del terzo che abbia indebitamente percepito le somme.
L'opposizione deve essere rigettata ed il decreto opposto deve pertanto essere confermato.
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati Controparte_1
complessivamente in euro 3.397,00 applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014,
tenuto conto del valore della causa (euro 11.646,08) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) RESPINGE l'opposizione svolta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo nr. 466/2022 – RG 249-2022.
B) CONDANNA a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.397,00 per compensi,
[...]
oltre a rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA se dovuta.
C) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 11.11.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, P. IVA , con sede in Castellammare di Stabia, Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Raiola 61, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Scola e Bartolomeo di
Nocera, domiciliata presso lo studio del primo in Gragnano (NA), alla piazza Francesco
Rocco n. 4,
-attrice -
Contro
, P IVA , con sede nella , Via Crispi 33, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Pascalis, domiciliata presso lo studio del difensore in , Via Crispi 33, CP_1
- convenuta-
***
CONCLUSIONI
1 *Per l'attrice come in atto di opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
del 06.10.22:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. In
via pregiudiziale: - Dichiarare l'inammissibilità dell'ingiunzione nei confronti del
[...]
per carenza di legittimazione passiva dello stesso atteso che lo stesso non ha Parte_1
mai avuto alcun tipo di rapporto e contatto né con la parte opposta né con l'altra ingiunta, con
conseguente estromissione;
Per l'effetto, revocare l'opposto decreto Ingiuntivo n. 466/2022 emesso dal Tribunale di La
Spezia in data 29/07/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per inesistenza del
credito azionato stante la carenza di legittimazione passiva da parte del Parte_1
nei confronti della opposta ditta;
- condannare parte ricorrente al pagamento di una
[...]
somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc per aver intrapreso erroneamente la
presente azione;
Nel merito: - Condannare la sola - C.F. al pagamento Parte_2 CodiceFiscale_1
del credito azionato, se effettivamente dovuto, in quanto unica obbligata nel contratto di
locazione dell'immobile sito in alla Via Trav. N. 502-510; - Condannare la opposta CP_1
ditta al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente Giudizio di opposizione,
oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge in attribuzione ai costituiti procuratori
per fattone anticipo.”
*Per parte convenuta opposta come in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del 15.01.2023:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni sopra esposte, ogni contraria istanza respinta: -
Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
466/2022 R.g.249/2022) del Tribunale della Spezia di efficacia provvisoriamente esecutiva;
-
Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. N. 466/2022
2 R.g.249/2022) del Tribunale della Spezia quanto inammissibile e/o improponibile e comunque
infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto munendo quest'ultimo di
efficacia esecutiva;
”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 06.10.2022, il , proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2022 emesso in data 29.07.2022 dal
Tribunale di La Spezia, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della ditta
[...]
, della somma di euro 11.646,08, oltre interessi e spese di Controparte_1
giudizio.
L'opponente deduceva che il decreto ingiuntivo gli era stato notificato in data 14.08.2022 e che lo stesso era stato emesso anche nei confronti della sig.ra , la quale, Parte_2
tuttavia, non rivestiva alcuna carica o funzione all'interno del , né aveva stipulato Parte_1
con esso alcun contratto di locazione, sublocazione o foresteria relativamente all'immobile sito in , via Genova Traversa n. 502-510. Sosteneva pertanto che l'unica titolare del CP_1
rapporto locatizio fosse la predetta , la quale aveva goduto delle agevolazioni fiscali Pt_2
connesse a tale tipologia contrattuale.
L'opponente rappresentava altresì che i propri dipendenti beneficiavano di indennità di trasferta e provvedevano autonomamente alla ricerca di alloggi e al pagamento delle relative spese, senza alcuna ingerenza da parte del , che non aveva intrattenuto Parte_1
rapporti contrattuali né scambi di corrispondenza con la ditta opposta.
Contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, del credito azionato, in mancanza di prova di qualsivoglia obbligazione in capo al . In diritto, l'opponente illustrava Parte_1
diffusamente la disciplina della sublocazione, distinguendo tra sublocazione totale e parziale
3 ai sensi degli artt. 1594 e 1595 c.c. e della legge n. 392/1978, evidenziando che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per imputare al alcuna responsabilità o Parte_1
obbligazione derivante da un eventuale rapporto di sublocazione.
Deduceva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sostenendo che la controversia avrebbe dovuto essere preceduta da un tentativo di conciliazione tra le parti.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, che ne fosse disposta la Parte_1
revoca, con condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In
via subordinata, chiedeva che, qualora il credito fosse ritenuto fondato, la condanna venisse pronunciata esclusivamente nei confronti della sig.ra , unica parte obbligata nel Parte_2
contratto di locazione, nonché la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
*Con comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2023, si costituiva in giudizio la ditta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dal Controparte_1
. Parte_1
La convenuta esponeva che l'importo ingiunto, pari ad euro 11.646,08, traeva origine dall'occupazione protratta per oltre un anno dell'immobile di sua proprietà sito in , CP_1
via Genova, da parte dei dipendenti della società opponente, i quali vi avevano alloggiato su espresso incarico del datore di lavoro nel periodo in cui il era impegnato in Parte_1
lavori edili nella provincia.
Precisava che l'accordo originario era stato concluso con la sig.ra , la quale Parte_2
aveva condotto l'immobile per poi sublocarlo al ad uso Parte_1
foresteria, riservando undici posti letto per i lavoratori del consorzio. La convenuta evidenziava che la gestione dei rapporti era stata curata dal sig. , marito della Persona_1
4 , e che la stessa aveva più volte sollecitato il Consorzio al pagamento dei canoni e al Pt_2
risarcimento dei danni arrecati alla struttura.
A sostegno della propria tesi, l'opposta produceva corrispondenza intercorsa con la sig.ra e con alcuni dipendenti del , da cui emergeva che gli Pt_2 Parte_1
stessi non erano tenuti al pagamento diretto degli alloggi, spettando tale onere al datore di lavoro.
Rilevava, pertanto, la piena legittimazione passiva del opponente, quale Parte_1
effettivo beneficiario del godimento dell'immobile, e sosteneva che il rapporto doveva qualificarsi come sublocazione ad uso foresteria, con applicazione dell'art. 1595 c.c., che riconosce al locatore l'azione diretta nei confronti del subconduttore per il pagamento dei canoni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In via subordinata, invocava l'applicazione dell'art. 2041 c.c., deducendo l'ingiustificato arricchimento del , che si era avvantaggiato dell'utilizzo Parte_1
dell'immobile per l'alloggio dei propri dipendenti senza corrispondere alcuna controprestazione.
Contestava, infine, che l'opponente avesse fornito prova dell'avvenuto pagamento di indennità di trasferta comprensive delle spese di alloggio, non avendo prodotto buste paga o altra documentazione idonea.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma e la dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
*Alla prima udienza del 2.2.23 le parti insistevano come in atti ed in particolare la convenuta opposta insisteva per l'accoglimento dell'istanza ex art 648 cpc .
Successivamente con ordinanza del 29.03.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 466/2022, assegnava alle parti art. 183 co. 6 e fissava
5 l'udienza del 23.11.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie, poi rinviata al 16.05.2024
per la pendenza di trattative tra le parti.
In sede di memorie istruttorie deduceva di avere già Parte_1
effettuato con effetto liberatorio il pagamento delle somme ingiunte a favore di un soggetto terzo ovvero il CP_3
All'udienza del 16.05.2024 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
*All'udienza del 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini per memorie conclusionali e repliche.
Osservato
*L'opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In diritto si osserva che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche nel giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
6 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, SS.UU. Cass. n.13533/2001).
Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento ha cioè l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. SS.UU. Cass. n. 13533/2001; Cass. n. 341/2002;
Cass. n. 11629/1999; Cass. Sez. Lav. n.7553/1999).
Venendo al caso di specie, a fronte delle contestazioni specifiche dell'opponente e già
esposte dettagliatamente in precedenza, la società , ha Controparte_1
fornito compiutamente adeguata prova del proprio credito.
In riferimento all'asserito difetto di legittimazione passiva, si rileva che sussiste la legittimazione passiva di , poiché l'obbligo a suo carico di Controparte_4
pagare il corrispettivo per l'alloggio dei lavoratori (in adempimento del contratto di foresteria concluso tra le parti, od in applicazione dei principi sull'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc) rinviene il proprio fondamento nei documenti prodotti da Controparte_5
, considerato in particolare che alcuni dei soggetti alloggiati presso parte convenuta (i
[...]
lavoratori e risultavano al momento dei fatti in via formale dipendenti Parte_3 Per_2
direttamente di o di società presenti all'interno del consorzio Parte_1
ovvero (documento n. 3 in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo nel Controparte_6
fascicolo monitorio, documento n. 5 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
documento n. 3 in allegato alla memoria del 30.05.2022 nel fascicolo monitorio, documento n.
4 in allegato alla memoria del 30.05.2022 nel fascicolo monitorio).
In riferimento all'asserito pagamento al , lo stesso non avrebbe comunque CP_3
effetto liberatorio, non risultando che tale soggetto sia legittimato a riceverlo, né che l'attrice lo abbia ratificato o ne abbia tratto alcun vantaggio, come richiesto dall'art. 1188 c.c. Non può
inoltre trovare applicazione l'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente,
7 mancando nel caso concreto sia uno stato di apparenza giuridica idoneo a giustificare l'errore, sia la buona fede e la diligenza del debitore, che può agevolmente accertare la reale titolarità del credito.
Pertanto, il pagamento asseritamente effettuato in favore del non può ritenersi CP_3
liberatorio, permanendo in capo alla convenuta l'obbligazione di corrispondere all'attrice le somme ingiunte, salva la facoltà di agire eventualmente in regresso nei confronti del terzo che abbia indebitamente percepito le somme.
L'opposizione deve essere rigettata ed il decreto opposto deve pertanto essere confermato.
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati Controparte_1
complessivamente in euro 3.397,00 applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014,
tenuto conto del valore della causa (euro 11.646,08) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) RESPINGE l'opposizione svolta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo nr. 466/2022 – RG 249-2022.
B) CONDANNA a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.397,00 per compensi,
[...]
oltre a rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA se dovuta.
C) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 11.11.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
8