Art. 3.
Le norme della presente legge sostituiscono quelle dell' art. 2 della legge 13 giugno 1952, n. 686 , per quanto riguarda il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ivi contemplato.
Le norme della presente legge sostituiscono quelle dell' art. 2 della legge 13 giugno 1952, n. 686 , per quanto riguarda il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ivi contemplato.