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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 203/2025 R.G. promosso da:
(C.F. nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla
Zangrossi del foro di Mantova e dall'Avv. Emanuela Arduini del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Reggio Emilia alla via F.lli Cervi n. 59;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Guaraldi del foro di Modena e dall'Avv. Francesca Secchi del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Reggio Emilia alla via della Torre n. 4;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
10.01.2025 nel procedimento per sequestro conservativo iscritto al n. 3837/2024 R.G.;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1
così precisava le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Collegio, respinta ogni contraria istanza ed
[...]
1 eccezione, In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 3837/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Calò, notificata il 13.1.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ”Voglia autorizzare l'immediato sequestro conservativo del conto corrente sopra individuato, fino alla concorrenza della somma di € 75.610,00 a titolo di credito vantato da nei confronti di , interessi e spese della presente Parte_1 Controparte_1 procedura”. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e Cpa, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di cui all'atto, rimettere l'appellante nei termini per poter controdedurre per disconoscere - come si disconosce
- il testamento prodotto unicamente in copia da controparte;
a tal fine si ribadisce. In via istruttoria la richiesta di ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, CTU che accerti l'eventuale falsità della firma apposta sul testamento del defunto Qualora il suddetto testamento venisse ritenuto valido Per_1 dalla Corte, in ogni caso eccepire - come si eccepisce - la violazione della quota di riserva spettante all'appellante. Chiedere - come si chiede - altresì che la appellata sia tenuta a produrre pezza giustificativa di tutte le operazioni bancarie impugnate. Con vittoria di spese di giudizio, sia in primo che in secondo grado, oppure compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oppure con riduzione proporzionata delle spese di primo grado”, l'appellata così concludeva: “Voglia la Controparte_1
Corte d'Appello dichiarare inammissibile l'appello ovvero rigettarlo;
con vittoria di compensi e spese anche del presente grado, come da nota spese che si deposita;
con richiesta di distrazione a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari anche per il presente grado”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza del 10.01.2025, il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo nel procedimento per sequestro conservativo ante causam ex artt. 669 ter-671 c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di vedere autorizzato “l'immediato sequestro conservativo del conto corrente sopra
[...] individuato, fino alla concorrenza della somma di € 75.610, a titolo di credito vantato da Parte_1 nei confronti di , interessi e spese della presente procedura” e “tutelare il credito nei Controparte_1 confronti di quest'ultima e contestualmente evitare la possibilità che la sorella, una volta venuta a conoscenza
2 della suddetta richiesta, possa trasferire il proprio conto altrove impedendo così al ricorrente di poter agire per veder tutelato il proprio diritto”, osservato che non risulta accertata la sussistenza del periculum in mora, la cui prova spetta al creditore istante, non essendo provato in particolare il compimento di atti di riduzione del patrimonio da parte di e neppure il compimento di atti di esecuzione da parte di altri Controparte_1 creditori sui beni del preteso debitore, evidenziato poi quanto alla consistenza del patrimonio della Sig.ra come la stessa abbia incrementato la garanzia patrimoniale del preteso creditore di cui all'art. 2740 CP_1
c.p.c., avendo acquistato, il 7 ottobre 2024, al prezzo di euro 162.000,00, la quota pro indiviso di un mezzo di un bene immobile, sito in via Nizzoli a Reggio Emilia, non facilmente occultabile, considerato infine che l'asserito credito al quale andrebbe commisurato l'elemento oggettivo non potrebbe certamente essere quello indicato nel ricorso, di euro 75.610,00, pari alla metà delle somme oggetto degli asseriti prelievi e giroconti, considerato che con testamento olografo il Sig. ha nominato sua figlia erede universale, Persona_2 attribuendo al Sig. la sola quota di riserva, ritenuto dunque non ricorrente il requisito del Parte_1 periculum il che esonera da ogni considerazione in ordine all'ulteriore presupposto del fumus boni iuris, dovendo essere sussistenti entrambi i requisiti per la concessione della cautela, rigettava il ricorso proposto da nei confronti di e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite liquidate in euro 5.094,05 per compenso, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello notificato in data 07.02.2025 e depositato il 10.02.2025, il Sig. ha Parte_1 impugnato detto provvedimento chiedendone la riforma, in particolare, laddove è stato rigettato il suo ricorso per sequestro conservativo con condanna alle spese di lite in favore della resistente. Quale primo motivo di gravame si duole l'appellante di una asserita violazione del diritto di difesa, per non avere la parte ricorrente potuto prendere visione dell'avversa comparsa, tempestivamente avvenuta il 27.12.2024 ma caricata sulla piattaforma digitale solo in data 31.12.2024, allorquando il termine per la costituzione risultava già scaduto, con il conseguente diritto del ricorrente alla rimessione in termini per potere controdedurre. Deduce poi il l'erroneità della ritenuta insussistenza del requisito del periculum in mora da parte del Giudice di CP_1 prime cure e di contro l'esistenza, diversamente da quanto osservato nel provvedimento gravato, di atti di esecuzione da parte dei creditori sui beni dell'odierna appellata. Con il quarto motivo di appello, Parte_1
contesta l'esistenza di testamento olografo valido ed efficace in favore della sorella, la quale peraltro
[...] si è limitata a produrne una copia. Da ultimo, lamenta l'appellante violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità nella condanna alle spese di lite, parendo la determinazione del quantum delle spese legali avere esclusivamente uno scopo punitivo nei confronti del ricorrente.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Parte_1 del 10.01.2025, contrariis reiectis, di:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
3 - In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Civile, notificata il 13.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ovvero: ”Voglia autorizzare l'immediato sequestro conservativo del conto corrente sopra individuato, fino alla concorrenza della somma di € 75.610,00
a titolo di credito vantato da nei confronti di interessi e spese della Parte_1 Controparte_1 presente procedura” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e Cpa, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di cui all'atto, rimettere l'appellante nei termini per poter controdedurre e disconoscere - come si disconosce - il testamento prodotto unicamente in copia da controparte;
e qualora il suddetto testamento venisse ritenuto valido dalla Corte, in ogni caso eccepire - come si eccepisce - la violazione della quota di riserva spettante all'appellante e chiedere
- come si chiede - altresì che la appellata sia tenuta a produrre pezza giustificativa di tutte le operazioni bancarie impugnate, con vittoria di spese di giudizio, sia in primo che in secondo grado, oppure compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oppure con riduzione proporzionata delle spese di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico CTU che accerti l'eventuale genuinità della firma apposta sul testamento del defunto . Persona_2
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 13 aprile 2025, si è regolarmente costituita la Sig.ra CP_1
la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso gravame per essere stato
[...] proposto non avverso una sentenza ma in relazione ad una ordinanza emessa all'esito di procedimento cautelare per sequestro conservativo monocratico, provvedimento soggetto a reclamo avanti al medesimo
Tribunale in composizione collegiale. Nel merito, ha contestato decisamente tutti i motivi di appello articolati da in quanto destituiti di qualsivoglia fondamento. In particolare l'appellata, quanto al Parte_1 secondo motivo di gravame, ha fatto rilevare come, a suo avviso, il Tribunale di Reggio Emilia non abbia affermato che il rigetto della richiesta di sequestro è motivato dalla circostanza per cui la , nel CP_1 frattempo, era diventata titolare di un bene immobile, bensì in quanto, nella prospettazione del ricorso e nella complessiva vicenda, era completamente assente l'elemento del periculum in mora e, in ordine al quinto motivo di appello sulle spese di lite come lo stesso risulti inammissibile per non essere presente alcuna effettiva critica alla somma accordata a favore della parte vittoriosa in primo grado. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della “copia decreto ingiuntivo” depositato quale doc. n. VI dalla controparte, in quanto prodotto solo in sede di appello - in ogni caso il documento sarebbe irrilevante.
4 L'appellata domanda quindi alla Corte di Appello di:
- dichiarare inammissibile l'appello ovvero rigettarlo;
- con vittoria di compensi e spese anche del presente grado, come da nota spese che si deposita, con richiesta di distrazione a favore dei difensori, che si dichiarano antistatari anche per il presente grado.
4.- All'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante contestava l'avversa eccezione di inammissibilità dell'appello, l'appellata Parte_1 Controparte_1 insisteva invece per l'accoglimento di tale eccezione. I Procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 08.07.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile per essere stato presentato Parte_1 avverso una ordinanza che nell'ambito di un procedimento cautelare ante causam ha rigettato un ricorso per sequestro conservativo, provvedimento questo, come noto, impugnabile con lo strumento del reclamo e non già con l'appello. Non coglie nel segno la prospettazione difensiva dell'appellante volta a sostenere che non essendo stato il provvedimento di rigetto del primo giudice qualificato come ordinanza allora detto provvedimento non poteva essere oggetto di reclamo ma solo appellabile. Non è infatti necessario che il
Giudice qualifichi espressamente il rigetto di un ricorso cautelare come ordinanza posto che ai sensi degli artt.
669 ter e ss. e 671 c.p.c. il Giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda cautelare e tale provvedimento può essere impugnato con reclamo davanti al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 669 terdecies. Il mezzo di impugnazione prescelto è quindi evidentemente errato, violando una norma processuale chiara e specifica quale quella sopra indicata. Inconferente si rivela il richiamo nelle note conclusive del Sig. all'ordinanza della Corte di cassazione n. 10503/2025 per sostenere CP_1 che la mancanza effettiva di lesione del diritto di difesa con la proposizione di gravame dinanzi alla Corte di
Appello non consente l'accoglimento dell'avversa eccezione di inammissibilità. Nel caso posto alla sua attenzione la Suprema Corte, pur riconoscendo l'assenza degli elementi formali tipici delle notificazioni ex L.
n. 53/1994, ha ritenuto che la notifica via PEC fosse valida, in quanto il destinatario aveva avuto conoscenza effettiva dell'atto e nessuna lesione concreta del diritto di difesa risultava dimostrata, enunciando il seguente principio di diritto “In tema di ordinanze ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di posta elettronica certificata è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la propria funzione o a rendere poco agevole l'esercizio del diritto di
5 difesa, atteso che, trattandosi di violazione di norme processuali, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, non rilevando, peraltro, l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione ricevuta”. Nella fattispecie in esame, essendosi in presenza di uno specifico mezzo di impugnazione espressamente previsto dal codice di rito per le ordinanze cautelari, non coglie nel segno ogni valutazione sull'eventuale violazione o meno del diritto di difesa della parte appellata, atteso che, appunto, come da questa rilevato, l'appello è inammissibile.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da € 52.001 ad
€ 260.000,00, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Sussistono inoltre i presupposti per una condanna di ufficio ex art. 96 c.p.c. terzo comma. Si osserva come sia noto che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez.
6-2, ordinanza 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534; Cass. civ. Sez.
6-3 ordinanza 18.11.2014, n.
24546), non essendo comunque sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate.
In base ai principi giurisprudenziali sopra illustrati, deve essere condannato al pagamento Parte_1 in favore di di una somma equitativamente determinata. Il medesimo, infatti, invece di Controparte_1 presentare reclamo avanti al Tribunale di Reggio Emilia avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro conservativo, ha proposto un inammissibile gravame innanzi alla Corte di Appello e può dunque affermarsi che il abbia agito in giudizio con colpa grave e abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe CP_1 dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi o, meglio, ammissibile la causa. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione osservando che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda
o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. civ. S.U.
28.10.2022, n. 32001; conforme Cass. civ. Sez. I n. 28448/2023).
Si reputa equo e congruo riconoscere alla parte appellata la somma di € 950,00 (pari Controparte_2 all'incirca ad quarto di quanto liquidato per le spese processuali).
6 Conseguentemente, in applicazione del comma 4 dell'art. 96 c.p.c., deve essere dichiarato Parte_1 tenuto e condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari ad euro 500,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 7.440,00 per compenso professionale, oltre al 15%
[...] rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme queste da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dell'appellata, dichiaratisi antistatari;
III- CONDANNA a pagare a , ai sensi dell'art. 96 Parte_1 Controparte_2 comma 3 c.p.c., la somma di € 1.850,00;
IV- CONDANNA al pagamento alla cassa delle ammende di somma pari ad € Parte_1
500,00;
V- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 08.07.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 203/2025 R.G. promosso da:
(C.F. nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla
Zangrossi del foro di Mantova e dall'Avv. Emanuela Arduini del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Reggio Emilia alla via F.lli Cervi n. 59;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Guaraldi del foro di Modena e dall'Avv. Francesca Secchi del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Reggio Emilia alla via della Torre n. 4;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
10.01.2025 nel procedimento per sequestro conservativo iscritto al n. 3837/2024 R.G.;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1
così precisava le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Collegio, respinta ogni contraria istanza ed
[...]
1 eccezione, In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 3837/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Calò, notificata il 13.1.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ”Voglia autorizzare l'immediato sequestro conservativo del conto corrente sopra individuato, fino alla concorrenza della somma di € 75.610,00 a titolo di credito vantato da nei confronti di , interessi e spese della presente Parte_1 Controparte_1 procedura”. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e Cpa, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di cui all'atto, rimettere l'appellante nei termini per poter controdedurre per disconoscere - come si disconosce
- il testamento prodotto unicamente in copia da controparte;
a tal fine si ribadisce. In via istruttoria la richiesta di ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, CTU che accerti l'eventuale falsità della firma apposta sul testamento del defunto Qualora il suddetto testamento venisse ritenuto valido Per_1 dalla Corte, in ogni caso eccepire - come si eccepisce - la violazione della quota di riserva spettante all'appellante. Chiedere - come si chiede - altresì che la appellata sia tenuta a produrre pezza giustificativa di tutte le operazioni bancarie impugnate. Con vittoria di spese di giudizio, sia in primo che in secondo grado, oppure compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oppure con riduzione proporzionata delle spese di primo grado”, l'appellata così concludeva: “Voglia la Controparte_1
Corte d'Appello dichiarare inammissibile l'appello ovvero rigettarlo;
con vittoria di compensi e spese anche del presente grado, come da nota spese che si deposita;
con richiesta di distrazione a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari anche per il presente grado”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza del 10.01.2025, il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo nel procedimento per sequestro conservativo ante causam ex artt. 669 ter-671 c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di vedere autorizzato “l'immediato sequestro conservativo del conto corrente sopra
[...] individuato, fino alla concorrenza della somma di € 75.610, a titolo di credito vantato da Parte_1 nei confronti di , interessi e spese della presente procedura” e “tutelare il credito nei Controparte_1 confronti di quest'ultima e contestualmente evitare la possibilità che la sorella, una volta venuta a conoscenza
2 della suddetta richiesta, possa trasferire il proprio conto altrove impedendo così al ricorrente di poter agire per veder tutelato il proprio diritto”, osservato che non risulta accertata la sussistenza del periculum in mora, la cui prova spetta al creditore istante, non essendo provato in particolare il compimento di atti di riduzione del patrimonio da parte di e neppure il compimento di atti di esecuzione da parte di altri Controparte_1 creditori sui beni del preteso debitore, evidenziato poi quanto alla consistenza del patrimonio della Sig.ra come la stessa abbia incrementato la garanzia patrimoniale del preteso creditore di cui all'art. 2740 CP_1
c.p.c., avendo acquistato, il 7 ottobre 2024, al prezzo di euro 162.000,00, la quota pro indiviso di un mezzo di un bene immobile, sito in via Nizzoli a Reggio Emilia, non facilmente occultabile, considerato infine che l'asserito credito al quale andrebbe commisurato l'elemento oggettivo non potrebbe certamente essere quello indicato nel ricorso, di euro 75.610,00, pari alla metà delle somme oggetto degli asseriti prelievi e giroconti, considerato che con testamento olografo il Sig. ha nominato sua figlia erede universale, Persona_2 attribuendo al Sig. la sola quota di riserva, ritenuto dunque non ricorrente il requisito del Parte_1 periculum il che esonera da ogni considerazione in ordine all'ulteriore presupposto del fumus boni iuris, dovendo essere sussistenti entrambi i requisiti per la concessione della cautela, rigettava il ricorso proposto da nei confronti di e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite liquidate in euro 5.094,05 per compenso, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello notificato in data 07.02.2025 e depositato il 10.02.2025, il Sig. ha Parte_1 impugnato detto provvedimento chiedendone la riforma, in particolare, laddove è stato rigettato il suo ricorso per sequestro conservativo con condanna alle spese di lite in favore della resistente. Quale primo motivo di gravame si duole l'appellante di una asserita violazione del diritto di difesa, per non avere la parte ricorrente potuto prendere visione dell'avversa comparsa, tempestivamente avvenuta il 27.12.2024 ma caricata sulla piattaforma digitale solo in data 31.12.2024, allorquando il termine per la costituzione risultava già scaduto, con il conseguente diritto del ricorrente alla rimessione in termini per potere controdedurre. Deduce poi il l'erroneità della ritenuta insussistenza del requisito del periculum in mora da parte del Giudice di CP_1 prime cure e di contro l'esistenza, diversamente da quanto osservato nel provvedimento gravato, di atti di esecuzione da parte dei creditori sui beni dell'odierna appellata. Con il quarto motivo di appello, Parte_1
contesta l'esistenza di testamento olografo valido ed efficace in favore della sorella, la quale peraltro
[...] si è limitata a produrne una copia. Da ultimo, lamenta l'appellante violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità nella condanna alle spese di lite, parendo la determinazione del quantum delle spese legali avere esclusivamente uno scopo punitivo nei confronti del ricorrente.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Parte_1 del 10.01.2025, contrariis reiectis, di:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
3 - In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Civile, notificata il 13.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ovvero: ”Voglia autorizzare l'immediato sequestro conservativo del conto corrente sopra individuato, fino alla concorrenza della somma di € 75.610,00
a titolo di credito vantato da nei confronti di interessi e spese della Parte_1 Controparte_1 presente procedura” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e Cpa, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di cui all'atto, rimettere l'appellante nei termini per poter controdedurre e disconoscere - come si disconosce - il testamento prodotto unicamente in copia da controparte;
e qualora il suddetto testamento venisse ritenuto valido dalla Corte, in ogni caso eccepire - come si eccepisce - la violazione della quota di riserva spettante all'appellante e chiedere
- come si chiede - altresì che la appellata sia tenuta a produrre pezza giustificativa di tutte le operazioni bancarie impugnate, con vittoria di spese di giudizio, sia in primo che in secondo grado, oppure compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oppure con riduzione proporzionata delle spese di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico CTU che accerti l'eventuale genuinità della firma apposta sul testamento del defunto . Persona_2
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 13 aprile 2025, si è regolarmente costituita la Sig.ra CP_1
la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso gravame per essere stato
[...] proposto non avverso una sentenza ma in relazione ad una ordinanza emessa all'esito di procedimento cautelare per sequestro conservativo monocratico, provvedimento soggetto a reclamo avanti al medesimo
Tribunale in composizione collegiale. Nel merito, ha contestato decisamente tutti i motivi di appello articolati da in quanto destituiti di qualsivoglia fondamento. In particolare l'appellata, quanto al Parte_1 secondo motivo di gravame, ha fatto rilevare come, a suo avviso, il Tribunale di Reggio Emilia non abbia affermato che il rigetto della richiesta di sequestro è motivato dalla circostanza per cui la , nel CP_1 frattempo, era diventata titolare di un bene immobile, bensì in quanto, nella prospettazione del ricorso e nella complessiva vicenda, era completamente assente l'elemento del periculum in mora e, in ordine al quinto motivo di appello sulle spese di lite come lo stesso risulti inammissibile per non essere presente alcuna effettiva critica alla somma accordata a favore della parte vittoriosa in primo grado. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della “copia decreto ingiuntivo” depositato quale doc. n. VI dalla controparte, in quanto prodotto solo in sede di appello - in ogni caso il documento sarebbe irrilevante.
4 L'appellata domanda quindi alla Corte di Appello di:
- dichiarare inammissibile l'appello ovvero rigettarlo;
- con vittoria di compensi e spese anche del presente grado, come da nota spese che si deposita, con richiesta di distrazione a favore dei difensori, che si dichiarano antistatari anche per il presente grado.
4.- All'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante contestava l'avversa eccezione di inammissibilità dell'appello, l'appellata Parte_1 Controparte_1 insisteva invece per l'accoglimento di tale eccezione. I Procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 08.07.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile per essere stato presentato Parte_1 avverso una ordinanza che nell'ambito di un procedimento cautelare ante causam ha rigettato un ricorso per sequestro conservativo, provvedimento questo, come noto, impugnabile con lo strumento del reclamo e non già con l'appello. Non coglie nel segno la prospettazione difensiva dell'appellante volta a sostenere che non essendo stato il provvedimento di rigetto del primo giudice qualificato come ordinanza allora detto provvedimento non poteva essere oggetto di reclamo ma solo appellabile. Non è infatti necessario che il
Giudice qualifichi espressamente il rigetto di un ricorso cautelare come ordinanza posto che ai sensi degli artt.
669 ter e ss. e 671 c.p.c. il Giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda cautelare e tale provvedimento può essere impugnato con reclamo davanti al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 669 terdecies. Il mezzo di impugnazione prescelto è quindi evidentemente errato, violando una norma processuale chiara e specifica quale quella sopra indicata. Inconferente si rivela il richiamo nelle note conclusive del Sig. all'ordinanza della Corte di cassazione n. 10503/2025 per sostenere CP_1 che la mancanza effettiva di lesione del diritto di difesa con la proposizione di gravame dinanzi alla Corte di
Appello non consente l'accoglimento dell'avversa eccezione di inammissibilità. Nel caso posto alla sua attenzione la Suprema Corte, pur riconoscendo l'assenza degli elementi formali tipici delle notificazioni ex L.
n. 53/1994, ha ritenuto che la notifica via PEC fosse valida, in quanto il destinatario aveva avuto conoscenza effettiva dell'atto e nessuna lesione concreta del diritto di difesa risultava dimostrata, enunciando il seguente principio di diritto “In tema di ordinanze ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di posta elettronica certificata è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la propria funzione o a rendere poco agevole l'esercizio del diritto di
5 difesa, atteso che, trattandosi di violazione di norme processuali, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, non rilevando, peraltro, l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione ricevuta”. Nella fattispecie in esame, essendosi in presenza di uno specifico mezzo di impugnazione espressamente previsto dal codice di rito per le ordinanze cautelari, non coglie nel segno ogni valutazione sull'eventuale violazione o meno del diritto di difesa della parte appellata, atteso che, appunto, come da questa rilevato, l'appello è inammissibile.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da € 52.001 ad
€ 260.000,00, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Sussistono inoltre i presupposti per una condanna di ufficio ex art. 96 c.p.c. terzo comma. Si osserva come sia noto che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez.
6-2, ordinanza 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534; Cass. civ. Sez.
6-3 ordinanza 18.11.2014, n.
24546), non essendo comunque sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate.
In base ai principi giurisprudenziali sopra illustrati, deve essere condannato al pagamento Parte_1 in favore di di una somma equitativamente determinata. Il medesimo, infatti, invece di Controparte_1 presentare reclamo avanti al Tribunale di Reggio Emilia avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro conservativo, ha proposto un inammissibile gravame innanzi alla Corte di Appello e può dunque affermarsi che il abbia agito in giudizio con colpa grave e abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe CP_1 dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi o, meglio, ammissibile la causa. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione osservando che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda
o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. civ. S.U.
28.10.2022, n. 32001; conforme Cass. civ. Sez. I n. 28448/2023).
Si reputa equo e congruo riconoscere alla parte appellata la somma di € 950,00 (pari Controparte_2 all'incirca ad quarto di quanto liquidato per le spese processuali).
6 Conseguentemente, in applicazione del comma 4 dell'art. 96 c.p.c., deve essere dichiarato Parte_1 tenuto e condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari ad euro 500,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 7.440,00 per compenso professionale, oltre al 15%
[...] rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme queste da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dell'appellata, dichiaratisi antistatari;
III- CONDANNA a pagare a , ai sensi dell'art. 96 Parte_1 Controparte_2 comma 3 c.p.c., la somma di € 1.850,00;
IV- CONDANNA al pagamento alla cassa delle ammende di somma pari ad € Parte_1
500,00;
V- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 08.07.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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