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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Antonio Francesco Esposito Presidente
- dott. Consiglia Invitto Consigliere Relatore
- dott. Giovanni Surdo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 758 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 27 marzo 2025
T R A
(C.F. ) in persona del l.r. p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bianco e dall'avv. Domenico Curigliano, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a stima;
- ricorrente -
E
(C.F. ) in persona del l. r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Costanzo Cascavilla e dall'avv. Roberta Anna Ninni, giusta procura alle liti in atti
- resistente –
*******
Preliminarmente la Corte da atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281
c.p.c., con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.9.20203 esponeva di essere proprietaria Parte_1 di un compendio immobiliare sito nel Comune di Fasano (in catasto al fg. 41 p.lla 16 e fg. 42 p.lla 77) ove è svolta attività di commercializzazione materiali ed accessori per l'edilizia avente una superficie di circa 10.000 mq e che aveva avviato procedura espropriativa per l'esecuzione di lavori di CP_1 razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale Fasano- Laureto.
Aggiungeva che veva notificato, in data 02.10.2017, il decreto di occupazione d'urgenza CP_1 ai sensi dell'art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001 delle aree di proprietà della Parte_1 interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica, provvedendo altresì, alla quantificazione dell'indennità di espropriazione provvisoria;
in data 25.10.2017 eniva immessa nel possesso delle aree CP_1 di proprietà della quindi n data 9.12.2022 adottava il decreto Parte_1 CP_1 di esproprio con riferimento a mq 2021 della p.lla 16 fg. 41 e mq 772 della p.lla 77 fg. 42, determinando per entrambe le particelle espropriate suindicate la complessiva indennità di € 98.197,83, comprese le indennità per manufatti.
1.2. I ricorrenti sostengono che l'entità dell'indennità liquidata ed offerta ai ricorrenti con il decreto di esproprio risulta ingiusta, non congrua e comunque erroneamente ed illegittimamente determinata, atteso che la sua quantificazione è stata operata in violazione e falsa applicazione delle norme vigenti, non quantifica la indennità di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 e la perdita di chance subita dalla atteso che la sua determinazione è stata operata mediante un travisamento Parte_1 della natura dei beni e della sua destinazione urbanistica.
1.3. Pertanto, in punto di diritto la ricorrente eccepisce: “erroneità ed incongruità della quantificazione della indennità definitiva di esproprio. Omessa considerazione e travisamento della natura e del valore dei beni. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 327/2001.
Violazione dell'art. 1 del protocollo Cedu. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta”. Ciò in quanto l'ente non ha calcolato adeguatamente l'indennità spettante sulla base del valore di mercato dell'area interessata, effettuando delle indagini di mercato adeguate, ed apparendo l'importo non congruo, vuoi perché non rappresenta l'effettivo valore del bene, vuoi perché ad altri soggetti ( proprietari di suoli confinanti ed interessati alla medesima Persona_1 procedura sarebbe stato offerto un importo maggiore.
Formulano quindi le seguenti conclusioni:
a) Determinare, previa consulenza tecnica, l'indennità di espropriazione delle aree distinte in catasto al di mappa n. 41, particella n. 16 ed al foglio di mappa n. 42, particella 77;
2 b) Determinare, previa consulenza tecnica, l'indennità dovuta a titolo di occupazione di urgenza per i terreni di cui è causa, distinti in catasto al di mappa n. 41, particella n. 16 ed al foglio di mappa n. 42, particella 77;
c) Determinare, previa consulenza tecnica, l'indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 327/2001;
d) Determinare, previa consulenza tecnica, la perdita di chance subita dalla Parte_1
2. costituitasi in giudizio, ha eccepito che il ricorso è infondato perché il valore dell'area CP_1 era stato determinato correttamente tenendo conto del valore venale dell'area.
3. È stata disposta CTU sulla base dei seguenti quesiti:
a) Descriva l'iter amministrativo della vicenda per cui è causa;
b) Descriva dettagliatamente lo stato dei luoghi prima e dopo l'immissione in possesso preordinata all'esproprio, precisando anche:
1. la esatta superficie complessivamente interessata alla vicenda ablatoria in scrutino, tenendo conto delle superfici occupate in sede di immissione in possesso, con rifermento alla p.lla 16 del fg. 41 e alla p.lla 77 del fg. 42 e la superficie complessiva delle aree oggetto del decreto di esproprio del 9.12.2022;
2. la tipizzazione di dette aree al momento della occupazione di urgenza ( 2017 );
c) Tenuto conto del contenuto degli atti di parte, della documentazione acquisita, di quella che riterrà di acquisire da uffici pubblici e dei rilievi tecnici che riterrà di effettuare, individui esattamente quindi il fondo oggetto di causa ed - in base alla accertanda natura agricola e/o edificatoria del terreno espropriato- determini, sulla base del valore venale dell'area, l'indennità di espropriazione dovuta al momento della pronuncia del decreto di esproprio ( 9.12.2022 ) relativamente alle aree acquisite;
d) determini anche l'indennità di occupazione d'urgenza spettante;
4. Quindi, all'esito, alla udienza del 12.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, fissando tal uopo l'udienza del 27.3.2025 cui le parti partecipavano, depositando note in sostituzione della udienza. La Corte decideva, quindi, riservando il deposito della sentenza, a mente degli artt. 281 terdecies e 275 bis cpc.
->>
5. La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il consulente, ing. , anche all'esito delle osservazioni dei CTP, ha, con un rigore tecnico e Per_2 argomentativo che convince la Corte in ordine alla correttezza delle sue conclusioni, individuato la tipizzazione e l'estensione dell'area oggetto di causa. Ed invero: la p.lla 16 del fg. 41 risulta tipizzata in zona “complessi industriali ed artigianali” ed è interessata dal vincolo paesaggistico;
la p.lla 77 del fg. 42
è risulta tipizzata in “zona agricola E2 (parco agricolo produttiva)” interessata dal vincolo paesaggistico.
Inoltre, una significativa porzione dei fabbricati destinati all'attività commerciale ed il relativo sedime del
3 piazzale ricadono nella fascia dei 150 metri dalla sponda del corso d'acqua indicato nella tavola 6.1.2
“componenti idrologiche del sistema delle tutele” del P.P.T.R. della . CP_2
Le censure svolte sul punto dalle parti non appaiono conferenti e comunque non intaccano gli esiti della c.t.u., condivisi da questa Corte.
5.1. Quanto alla determinazione del valore dell'area, il c.t.u. ha considerato correttamente la tipizzazione e l'ubicazione dell'area e, con una valutazione fatta propria dal Collegio, ha attribuito, alla data della espropriazione, un valore unitario di €/mq 30,00 quel valore di mercato per le aree espropriate.
A tale valore il consulente perviene seguendo, correttamente, il metodo comparativo, basato sulla individuazione del valore venale di immobili aventi caratteristiche analoghe, ricavato da vendite avvenute nella zona o in zone prossime a quella dove è ubicato l'immobile in esame.
La Corte ritiene che le ragioni esposte dal c.t.u a sostegno di tale scelta, al di là delle obiezioni prive di significatività mosse dalla difesa della ricorrente, siano corrette e convincenti. E' opportuno segnalare che il c.t.u. è pervenuto a tale valutazione dopo aver svolto indagini presso operatori nel settore della zona, agenzie immobiliari e presso studi tecnici professionali , anche se non è stato possibile assumere in maniera perfettamente identica le indicazioni relative a beni similari presi a confronto, sia pure attraverso una media di valori, sia per fattori intrinseci, che per fattori estrinseci agli stessi beni;
salvo casi rarissimi, invero, è di regola assai remota la possibilità di una perfetta coincidenza dei valori dei beni presi a confronto, sia per le caratteristiche proprie di ogni bene (configurazione, fronti stradali, ubicazione, dotazione impianti , luminosità, caratteristiche costruttive, distribuzione dei vani, grado di finitura, ecc.), sia per un insieme di fattori esterni (infrastrutture urbanistiche, vicinanze ad arterie stradali, tipologia edilizia mediamente riscontrata nel la zona, ecc.). Precisa quindi l'ing. che << i criteri valutativi si Per_2 sono informati, in particolare: all'ubicazione, alle caratteristiche commerciali ed immobiliari della zona, alla distanza dal centro abitato ed ai collegamenti con le arterie stradali;
all'estensione, alla configurazione planimetrica dei terreni;
- alle dotazioni de la zona di impianti e servizi;
- alla giacitura, al alle caratteristiche fisiche dei terreni, all ' impasto, alla fertilità ed allo stato colturale ed alle colture presenti>>.
5.1.1. Giova ricordare in ogni caso che ove il giudice condivida le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione, esaurendo così l'obbligo della motivazione senza dover necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con la decisione, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, atteso che le contrarie allegazioni, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
4 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord.,
13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181).
5.2. All'esito della indagine tecnica, accurata e completa, il c.t.u. perviene pertanto ai seguenti valori:
1) per indennità di esproprio € 55.778,00;
2) per indennità dovuta alla diminuzione valore dell'area residua (calcolando una riduzione del valore in ragione del 20%) € 14.136,00;
3) per il soprassuolo € 26.985,40;
4) per la indennità di occupazione legittima – durata per 5 anni e 2 mesi (e pari ad 1/12 della indennità di esproprio per ogni anno e ad un 1/12 di quella annua per ogni mese/frazione di anno) € 23.584,98; in proposito giova ricordare che l'indennità di occupazione legittima spetta per il periodo di occupazione del bene per l'intervallo di tempo coperto dal provvedimento di occupazione, successivamente spetta l'indennità da occupazione illegittima.
In totale, dunque, alla ricorrente spetta complessivamente l'importo di € 105.347,88.
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6. Null'altro spetta, per altre voci di danno indicate in ricorso, in considerazione della natura omnicomprensiva dell'indennizzo già liquidato e della mancata prova di detti pregiudizi.
Non spetta, infine, neppure una autonoma voce di danno per indennità ex art. 44 tu. come richiesto. In tema di espropriazione per pubblica utilità, infatti, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.
Così Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n.4264
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7. Va osservato che ha già versato alla la somma di euro € 98.197,83 CP_1 Parte_2 indicata nel decreto di esproprio, sicché confrontando questi importi con quelli calcolati secondo la motivazione che precede, emerge un importo maggiore dovuto alla società ricorrente pari a € 7.150,05 rispetto alla somma già depositata. Tale differenza dev'essere quindi versata, maggiorata degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Entro tali limiti la opposizione alla stima va accolta.
5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base della differenza tra l'importo accertato come dovuto e quello già depositato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3
[
nei confronti di così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, rigettata ogni altra richiesta, ridetermina le somme dovute della società ricorrente in complessivi € 105.347,88, oltre interessi al tasso legale su tutti gli importi;
2. condanna a depositare presso la la somma CP_1 Controparte_3 complessivamente ancora dovuta, anche per interessi, tenuto conto della somma già versata, anche al fine della decorrenza degli interessi.
3. Condanna al pagamento, in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese processuali del giudizio, liquidate in euro 3.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Consiglia Invitto Dott. Antonio Francesco Esposito
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Antonio Francesco Esposito Presidente
- dott. Consiglia Invitto Consigliere Relatore
- dott. Giovanni Surdo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 758 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 27 marzo 2025
T R A
(C.F. ) in persona del l.r. p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bianco e dall'avv. Domenico Curigliano, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a stima;
- ricorrente -
E
(C.F. ) in persona del l. r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Costanzo Cascavilla e dall'avv. Roberta Anna Ninni, giusta procura alle liti in atti
- resistente –
*******
Preliminarmente la Corte da atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281
c.p.c., con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.9.20203 esponeva di essere proprietaria Parte_1 di un compendio immobiliare sito nel Comune di Fasano (in catasto al fg. 41 p.lla 16 e fg. 42 p.lla 77) ove è svolta attività di commercializzazione materiali ed accessori per l'edilizia avente una superficie di circa 10.000 mq e che aveva avviato procedura espropriativa per l'esecuzione di lavori di CP_1 razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale Fasano- Laureto.
Aggiungeva che veva notificato, in data 02.10.2017, il decreto di occupazione d'urgenza CP_1 ai sensi dell'art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001 delle aree di proprietà della Parte_1 interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica, provvedendo altresì, alla quantificazione dell'indennità di espropriazione provvisoria;
in data 25.10.2017 eniva immessa nel possesso delle aree CP_1 di proprietà della quindi n data 9.12.2022 adottava il decreto Parte_1 CP_1 di esproprio con riferimento a mq 2021 della p.lla 16 fg. 41 e mq 772 della p.lla 77 fg. 42, determinando per entrambe le particelle espropriate suindicate la complessiva indennità di € 98.197,83, comprese le indennità per manufatti.
1.2. I ricorrenti sostengono che l'entità dell'indennità liquidata ed offerta ai ricorrenti con il decreto di esproprio risulta ingiusta, non congrua e comunque erroneamente ed illegittimamente determinata, atteso che la sua quantificazione è stata operata in violazione e falsa applicazione delle norme vigenti, non quantifica la indennità di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 e la perdita di chance subita dalla atteso che la sua determinazione è stata operata mediante un travisamento Parte_1 della natura dei beni e della sua destinazione urbanistica.
1.3. Pertanto, in punto di diritto la ricorrente eccepisce: “erroneità ed incongruità della quantificazione della indennità definitiva di esproprio. Omessa considerazione e travisamento della natura e del valore dei beni. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 327/2001.
Violazione dell'art. 1 del protocollo Cedu. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta”. Ciò in quanto l'ente non ha calcolato adeguatamente l'indennità spettante sulla base del valore di mercato dell'area interessata, effettuando delle indagini di mercato adeguate, ed apparendo l'importo non congruo, vuoi perché non rappresenta l'effettivo valore del bene, vuoi perché ad altri soggetti ( proprietari di suoli confinanti ed interessati alla medesima Persona_1 procedura sarebbe stato offerto un importo maggiore.
Formulano quindi le seguenti conclusioni:
a) Determinare, previa consulenza tecnica, l'indennità di espropriazione delle aree distinte in catasto al di mappa n. 41, particella n. 16 ed al foglio di mappa n. 42, particella 77;
2 b) Determinare, previa consulenza tecnica, l'indennità dovuta a titolo di occupazione di urgenza per i terreni di cui è causa, distinti in catasto al di mappa n. 41, particella n. 16 ed al foglio di mappa n. 42, particella 77;
c) Determinare, previa consulenza tecnica, l'indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 327/2001;
d) Determinare, previa consulenza tecnica, la perdita di chance subita dalla Parte_1
2. costituitasi in giudizio, ha eccepito che il ricorso è infondato perché il valore dell'area CP_1 era stato determinato correttamente tenendo conto del valore venale dell'area.
3. È stata disposta CTU sulla base dei seguenti quesiti:
a) Descriva l'iter amministrativo della vicenda per cui è causa;
b) Descriva dettagliatamente lo stato dei luoghi prima e dopo l'immissione in possesso preordinata all'esproprio, precisando anche:
1. la esatta superficie complessivamente interessata alla vicenda ablatoria in scrutino, tenendo conto delle superfici occupate in sede di immissione in possesso, con rifermento alla p.lla 16 del fg. 41 e alla p.lla 77 del fg. 42 e la superficie complessiva delle aree oggetto del decreto di esproprio del 9.12.2022;
2. la tipizzazione di dette aree al momento della occupazione di urgenza ( 2017 );
c) Tenuto conto del contenuto degli atti di parte, della documentazione acquisita, di quella che riterrà di acquisire da uffici pubblici e dei rilievi tecnici che riterrà di effettuare, individui esattamente quindi il fondo oggetto di causa ed - in base alla accertanda natura agricola e/o edificatoria del terreno espropriato- determini, sulla base del valore venale dell'area, l'indennità di espropriazione dovuta al momento della pronuncia del decreto di esproprio ( 9.12.2022 ) relativamente alle aree acquisite;
d) determini anche l'indennità di occupazione d'urgenza spettante;
4. Quindi, all'esito, alla udienza del 12.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, fissando tal uopo l'udienza del 27.3.2025 cui le parti partecipavano, depositando note in sostituzione della udienza. La Corte decideva, quindi, riservando il deposito della sentenza, a mente degli artt. 281 terdecies e 275 bis cpc.
->>
5. La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il consulente, ing. , anche all'esito delle osservazioni dei CTP, ha, con un rigore tecnico e Per_2 argomentativo che convince la Corte in ordine alla correttezza delle sue conclusioni, individuato la tipizzazione e l'estensione dell'area oggetto di causa. Ed invero: la p.lla 16 del fg. 41 risulta tipizzata in zona “complessi industriali ed artigianali” ed è interessata dal vincolo paesaggistico;
la p.lla 77 del fg. 42
è risulta tipizzata in “zona agricola E2 (parco agricolo produttiva)” interessata dal vincolo paesaggistico.
Inoltre, una significativa porzione dei fabbricati destinati all'attività commerciale ed il relativo sedime del
3 piazzale ricadono nella fascia dei 150 metri dalla sponda del corso d'acqua indicato nella tavola 6.1.2
“componenti idrologiche del sistema delle tutele” del P.P.T.R. della . CP_2
Le censure svolte sul punto dalle parti non appaiono conferenti e comunque non intaccano gli esiti della c.t.u., condivisi da questa Corte.
5.1. Quanto alla determinazione del valore dell'area, il c.t.u. ha considerato correttamente la tipizzazione e l'ubicazione dell'area e, con una valutazione fatta propria dal Collegio, ha attribuito, alla data della espropriazione, un valore unitario di €/mq 30,00 quel valore di mercato per le aree espropriate.
A tale valore il consulente perviene seguendo, correttamente, il metodo comparativo, basato sulla individuazione del valore venale di immobili aventi caratteristiche analoghe, ricavato da vendite avvenute nella zona o in zone prossime a quella dove è ubicato l'immobile in esame.
La Corte ritiene che le ragioni esposte dal c.t.u a sostegno di tale scelta, al di là delle obiezioni prive di significatività mosse dalla difesa della ricorrente, siano corrette e convincenti. E' opportuno segnalare che il c.t.u. è pervenuto a tale valutazione dopo aver svolto indagini presso operatori nel settore della zona, agenzie immobiliari e presso studi tecnici professionali , anche se non è stato possibile assumere in maniera perfettamente identica le indicazioni relative a beni similari presi a confronto, sia pure attraverso una media di valori, sia per fattori intrinseci, che per fattori estrinseci agli stessi beni;
salvo casi rarissimi, invero, è di regola assai remota la possibilità di una perfetta coincidenza dei valori dei beni presi a confronto, sia per le caratteristiche proprie di ogni bene (configurazione, fronti stradali, ubicazione, dotazione impianti , luminosità, caratteristiche costruttive, distribuzione dei vani, grado di finitura, ecc.), sia per un insieme di fattori esterni (infrastrutture urbanistiche, vicinanze ad arterie stradali, tipologia edilizia mediamente riscontrata nel la zona, ecc.). Precisa quindi l'ing. che << i criteri valutativi si Per_2 sono informati, in particolare: all'ubicazione, alle caratteristiche commerciali ed immobiliari della zona, alla distanza dal centro abitato ed ai collegamenti con le arterie stradali;
all'estensione, alla configurazione planimetrica dei terreni;
- alle dotazioni de la zona di impianti e servizi;
- alla giacitura, al alle caratteristiche fisiche dei terreni, all ' impasto, alla fertilità ed allo stato colturale ed alle colture presenti>>.
5.1.1. Giova ricordare in ogni caso che ove il giudice condivida le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione, esaurendo così l'obbligo della motivazione senza dover necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con la decisione, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, atteso che le contrarie allegazioni, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
4 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord.,
13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181).
5.2. All'esito della indagine tecnica, accurata e completa, il c.t.u. perviene pertanto ai seguenti valori:
1) per indennità di esproprio € 55.778,00;
2) per indennità dovuta alla diminuzione valore dell'area residua (calcolando una riduzione del valore in ragione del 20%) € 14.136,00;
3) per il soprassuolo € 26.985,40;
4) per la indennità di occupazione legittima – durata per 5 anni e 2 mesi (e pari ad 1/12 della indennità di esproprio per ogni anno e ad un 1/12 di quella annua per ogni mese/frazione di anno) € 23.584,98; in proposito giova ricordare che l'indennità di occupazione legittima spetta per il periodo di occupazione del bene per l'intervallo di tempo coperto dal provvedimento di occupazione, successivamente spetta l'indennità da occupazione illegittima.
In totale, dunque, alla ricorrente spetta complessivamente l'importo di € 105.347,88.
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6. Null'altro spetta, per altre voci di danno indicate in ricorso, in considerazione della natura omnicomprensiva dell'indennizzo già liquidato e della mancata prova di detti pregiudizi.
Non spetta, infine, neppure una autonoma voce di danno per indennità ex art. 44 tu. come richiesto. In tema di espropriazione per pubblica utilità, infatti, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.
Così Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n.4264
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7. Va osservato che ha già versato alla la somma di euro € 98.197,83 CP_1 Parte_2 indicata nel decreto di esproprio, sicché confrontando questi importi con quelli calcolati secondo la motivazione che precede, emerge un importo maggiore dovuto alla società ricorrente pari a € 7.150,05 rispetto alla somma già depositata. Tale differenza dev'essere quindi versata, maggiorata degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Entro tali limiti la opposizione alla stima va accolta.
5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base della differenza tra l'importo accertato come dovuto e quello già depositato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3
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nei confronti di così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, rigettata ogni altra richiesta, ridetermina le somme dovute della società ricorrente in complessivi € 105.347,88, oltre interessi al tasso legale su tutti gli importi;
2. condanna a depositare presso la la somma CP_1 Controparte_3 complessivamente ancora dovuta, anche per interessi, tenuto conto della somma già versata, anche al fine della decorrenza degli interessi.
3. Condanna al pagamento, in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese processuali del giudizio, liquidate in euro 3.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Consiglia Invitto Dott. Antonio Francesco Esposito
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