Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20973 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13113 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Servizio Centrale di Protezione e la Commissione Centrale ex art. 10, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera della Commissione Centrale della seduta del -OMISSIS-, notificata il 18 agosto 2022, con la quale “ Si diffida il nominato in oggetto da tenere comportamenti confliggenti con gli impieghi derivanti dallo speciale programma di protezione ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NT LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità dell’atto con il quale la “Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione” del Ministero dell’Interno ha diffidato il ricorrente dal tenere comportamenti in contrasto con gli obblighi derivanti dallo speciale programma di protezione.
2. Il ricorrente, non essendo a conoscenza delle ragioni della diffida in quanto non riportate nell’atto notificato, ha in sostanza formulato il ricorso “al buio”, limitandosi ad affermare di aver sempre mantenuto fede agli impegni sottoscritti con il piano di protezione e riservandosi ogni ulteriore censura all’esito del deposito della documentazione inerente al procedimento.
3. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha depositato la documentazione istruttoria su cui si fonda la diffida (nella specie, al ricorrente è contestato l’allontanamento, senza giustificato motivo, dal domicilio protetto presso il quale si trova in regime di detenzione domiciliare) ed ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell’atto impugnato, concludendo per il rigetto nel merito del gravame.
4. Con memoria del 10 marzo 2023, il ricorrente ha contestato i fatti posti a fondamento della diffida.
5. Con ordinanza del 16 marzo 2023, n. -OMISSIS-, è stata rigettata l’istanza cautelare per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, in rito, il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente sia fondata in ragione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato e della conseguente inidoneità a produrre effetti pregiudizievoli diretti ed attuali nella sfera giuridica soggettiva della ricorrente: si tratta invero di una mera diffida con funzione di richiamo al rispetto degli obblighi assunti con l’obbligo di protezione, tale da non comportare, ex se , la revoca del programma di protezione.
Il Collegio osserva altresì che il ricorrente, dopo l’ostensione in giudizio dei documenti da parte dell’Amministrazione, si è limitato a contestare il merito della diffida senza proporre formali motivi aggiunti, con la conseguenza che il ricorso sarebbe comunque improcedibile.
8. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
NT LO, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT LO | IA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.