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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/12/2024, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 68/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa NA NI - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento promosso con ricorso congiunto, ai sensi degli articoli 473 bis. 49 e
473 bis. 51 c.p.c. da:
nata il [...] a [...] Parte_1
E
ato il 16/07/1977 a VARALLO (VC) Parte_2
i quali in data 26/09/2015 hanno contratto matrimonio concordatario in Varallo (VC) trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Varallo dell'anno 2015, al n. 9, parte II serie A, optando per il regime di separazione dei beni.
FATTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e congiuntamente anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite connesse ad entrambe le domande.
1 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Varallo (VC) in data 26/09/2015, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza parziale n. 456 del 13/05/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 03/12/2024.
La sentenza di separazione consensuale è divenuta irrevocabile in data 13/05/2024 per espressa acquiescenza delle parti.
Anche l'udienza del 3/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate già indicate nel ricorso introduttivo, chiedendo concordemente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al P.M.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 456 del 13/05/2024, divenuta irrevocabile in pari data di pubblicazione per espressa acquiescenza delle parti, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ribadite nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/12/2024, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
2 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
Spese compensate.
Deciso in data 07/12/2024
Il Presidente
NA NI
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa NA NI - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento promosso con ricorso congiunto, ai sensi degli articoli 473 bis. 49 e
473 bis. 51 c.p.c. da:
nata il [...] a [...] Parte_1
E
ato il 16/07/1977 a VARALLO (VC) Parte_2
i quali in data 26/09/2015 hanno contratto matrimonio concordatario in Varallo (VC) trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Varallo dell'anno 2015, al n. 9, parte II serie A, optando per il regime di separazione dei beni.
FATTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e congiuntamente anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite connesse ad entrambe le domande.
1 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Varallo (VC) in data 26/09/2015, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza parziale n. 456 del 13/05/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 03/12/2024.
La sentenza di separazione consensuale è divenuta irrevocabile in data 13/05/2024 per espressa acquiescenza delle parti.
Anche l'udienza del 3/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate già indicate nel ricorso introduttivo, chiedendo concordemente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al P.M.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 456 del 13/05/2024, divenuta irrevocabile in pari data di pubblicazione per espressa acquiescenza delle parti, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ribadite nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/12/2024, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
2 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
Spese compensate.
Deciso in data 07/12/2024
Il Presidente
NA NI
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