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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CAMILLA DE PASQUALE in sostituzione CP_1
, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi
[...]
formulate; si dichiara antistataria;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 91/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CP_1
[...]
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Preliminarmente: Rilevare Parte_1
d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della
pagina 2 di 5 notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615
c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”.
resisteva al ricorso. CP_2
La causa era istruita senza ricorrere a mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è infondato.
Vengono in rilievo i seguenti AVA:
1) 39320150001327529000 di € 15.303,81, con riferimento al periodo da 01/2012 a
12/2012;
2) 39320160000710371000 di € 1.915,63, con riferimento al periodo da 01/2015 a 06
/2015;
3) 39320160000763040000 di € 1.696,57, con riferimento al periodo da 08/2015 a
12/2015;
4) 39320160001639664000 di € 1.920,3, con riferimento al periodo da 07/2015 a
12/2015;
5) 39320160001707188000 di € 2.900,75, con riferimento al periodo da 01/2016 a
02/2016;
6) 39320160001833449000 di € 1.346,14, con riferimento al periodo da 01/2009 a
12/2009;
7) 39320160001853463000 di € 11.085,18, con riferimento al periodo da 01/2010 a
12/2011;
8) 39320160001862965000 di € 15.869,30, con riferimento al periodo da 01/2013 a
12/2013;
pagina 3 di 5 9) 39320170000939622000 di € 3.954,10, con riferimento al periodo da 01/2016 a
12/2016;
10) 39320180000284052000 di € 6.738,51, con riferimento al periodo da 01/2014 a
12/2014;
11) 39320180000915139000 di € 3.004,16, con riferimento al periodo da 01/2017 a
09/2017
Circa gli stessi sussiste in atti prova delle notifiche al debitore.
Non a caso, successivamente alla costituzione di con il deposito della CP_2
documentazione in questione, nessuna censura è sul punto provenuta da parte ricorrente.
Ne consegue che nessuna questione che era sollevabile al momento della notifica degli
AVA può essere qui riproposta, residuando esclusivamente la prescrizione quinquennale sopravvenuta.
Tale prescrizione, tuttavia, non è intervenuta certamente, posto che la ricorrente riceveva l'intimazione di pagamento n .09320199004647657000 che le veniva notificata il
14.1.2020.
Il successivo rigetto (in data 13.2.2024) da parte di della richiesta di sgravio CP_3
inoltrata dalla ricorrente alcuni giorni prima, rende evidente come non è passato alcun quinquennio senza che il creditore o l'agente della riscossione si facesse vivo per rivendicare il credito previdenziale.
L'opposizione va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (3 fasi;
valore del credito complessivo di contestato in questa sede: circa 85.000,00 euro). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
pagina 4 di 5 2) condanna a rimborsare ad le spese di lite, che Parte_1 CP_2
si liquidano in € 8.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario AR
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CAMILLA DE PASQUALE in sostituzione CP_1
, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi
[...]
formulate; si dichiara antistataria;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 91/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CP_1
[...]
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Preliminarmente: Rilevare Parte_1
d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della
pagina 2 di 5 notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615
c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”.
resisteva al ricorso. CP_2
La causa era istruita senza ricorrere a mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è infondato.
Vengono in rilievo i seguenti AVA:
1) 39320150001327529000 di € 15.303,81, con riferimento al periodo da 01/2012 a
12/2012;
2) 39320160000710371000 di € 1.915,63, con riferimento al periodo da 01/2015 a 06
/2015;
3) 39320160000763040000 di € 1.696,57, con riferimento al periodo da 08/2015 a
12/2015;
4) 39320160001639664000 di € 1.920,3, con riferimento al periodo da 07/2015 a
12/2015;
5) 39320160001707188000 di € 2.900,75, con riferimento al periodo da 01/2016 a
02/2016;
6) 39320160001833449000 di € 1.346,14, con riferimento al periodo da 01/2009 a
12/2009;
7) 39320160001853463000 di € 11.085,18, con riferimento al periodo da 01/2010 a
12/2011;
8) 39320160001862965000 di € 15.869,30, con riferimento al periodo da 01/2013 a
12/2013;
pagina 3 di 5 9) 39320170000939622000 di € 3.954,10, con riferimento al periodo da 01/2016 a
12/2016;
10) 39320180000284052000 di € 6.738,51, con riferimento al periodo da 01/2014 a
12/2014;
11) 39320180000915139000 di € 3.004,16, con riferimento al periodo da 01/2017 a
09/2017
Circa gli stessi sussiste in atti prova delle notifiche al debitore.
Non a caso, successivamente alla costituzione di con il deposito della CP_2
documentazione in questione, nessuna censura è sul punto provenuta da parte ricorrente.
Ne consegue che nessuna questione che era sollevabile al momento della notifica degli
AVA può essere qui riproposta, residuando esclusivamente la prescrizione quinquennale sopravvenuta.
Tale prescrizione, tuttavia, non è intervenuta certamente, posto che la ricorrente riceveva l'intimazione di pagamento n .09320199004647657000 che le veniva notificata il
14.1.2020.
Il successivo rigetto (in data 13.2.2024) da parte di della richiesta di sgravio CP_3
inoltrata dalla ricorrente alcuni giorni prima, rende evidente come non è passato alcun quinquennio senza che il creditore o l'agente della riscossione si facesse vivo per rivendicare il credito previdenziale.
L'opposizione va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (3 fasi;
valore del credito complessivo di contestato in questa sede: circa 85.000,00 euro). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
pagina 4 di 5 2) condanna a rimborsare ad le spese di lite, che Parte_1 CP_2
si liquidano in € 8.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario AR
pagina 5 di 5