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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6778 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32511/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32511/2024
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 10.51 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. ROMANO' ASSUNTA Parte_1
Per l'avv. BERTINO LORENZO , oggi sostituito dall'avv. LORENZO Controparte_1
CAVAJONI
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Elena Bresciani . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto di opposizione per l'attore opponente e come da foglio di pc depositato telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32511/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO' ASSUNTA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via G. MAZZINI 1 20030 SENAGO presso il difensore avv. ROMANO' ASSUNTA
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTINO LORENZO e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI, 2 24121 BERGAMO presso lo studio dell'avv.
BERTINO LORENZO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto di opposizione per l'opponente e come da foglio depositato telematicamente per il convenuto opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso il d.i. n. 19281/24 R.G. 19281/2024 di pagamento della somma di € 33.623,96 oltre interessi e spese di procedura, chiedendo di revocare il d.i. opposto poiché infondato in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare che nulla deve la alla Parte_1 CP_1 in relazione alle fatture azionate;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
[...]
Con comparsa di risposta, si è costituita chiedendo: in via principale di rigettare tutte le Controparte_1 domande formulate dall'attrice opponente in quanto nulle e/o inammissibili e/o illegittime e comunque infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 8970/2024 del 22 giugno 2024,
R.G. n. 19281/2024 emesso dal Tribunale di Milano e condannare l'opponente al pagamento in Parte_1 favore dell'opposta della somma di euro 33.623,96, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 e, Controparte_1 pagina 2 di 4 se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché oltre alle spese tutte relative alla fase monitoria indicate nel decreto ingiuntivo medesimo;
in via subordinata, di condannare in ogni caso l'opponente Pt_1 al pagamento in favore di della somma di euro 33.623,96, o di quella diversa somma che
[...] Controparte_1 dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed oltre, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con spese ed onorari di causa interamente rifusi.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. (della sola parte opposta) e produzione documentale, all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza pubblicata a verbale.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti non è in contestazione: la società ha fornito alla CP_1
i prodotti di cui alle fatture n. 14005 del 16.03.2023, n. 31128 del 15.06.2023, 36750 del 16.7.2023, n. Pt_1
39583 del 31.7.2023, n. 45547 del 17.9.2023, dedotta la nota di credito n. 2273 del 4.9.2023 (all. 1 fascicolo monitorio) azionate per l'importo complessivo di € 33.623,96, oltre interessi e spese di procedura.
Il diritto della al pagamento dei corrispettivi maturati per i prodotti venduti è stato reiteratamente CP_1 riconosciuto dalla debitrice che nella corrispondenza intercorsa tra giugno e dicembre 2023 non Parte_1 ha mai contestato alcuna fornitura, anzi, ha chiesto piuttosto rateizzazioni e dilazioni di pagamento per fronteggiare la temporanea crisi di liquidità della società, insistendo, al contempo, per la prosecuzione della fornitura del materiale onde evitare l'interruzione del ciclo produttivo;
a tal fine le parti avevano concordato un piano di rientro in 6 rate mensili per un importo complessivo di € 42.995,90 (doc. 7 e 8 fasc. conv.), eseguito solo parzialmente dall'opponente con il pagamento della prima rata pari ad € 7.165,00, lasciando insolute le rate residue (doc. 9 fasc. conv).
Solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la - che in alcun modo ha eccepito il pagamento delle Pt_1 fatture azionate - ha lamentato, in maniera del tutto generica, “difformità operative” del materiale elettronico fornito dalle quali sarebbero derivati ritardi e contestazione da parte della propria clientela di cui tuttavia non vi è alcun riscontro documentale in atti. In ogni caso appare fondata l'eccezione di parte opposta circa l'intervenuta decadenza dell'opponente dalle azioni spettanti al compratore per i vizi e la mancanza di qualità della cosa venduta di cui all'art. 1495 c.c., non essendovi prova di alcuna denuncia tempestiva né con riferimento al giorno della ricezione del materiale - In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511
c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione (Sez. 2, Ordinanza n. 1616 del
26/01/2021) - né tanto meno con riferimento alla data del suo montaggio e collaudo dei macchinari cui veniva assemblato, che l'opponente allega essere stato il momento della scoperta dell'asserito e non meglio specificato vizio. Nel caso di specie, infatti, la fornitura risale al periodo marzo-settembre 2023 e la prima formale pagina 3 di 4 contestazione è avvenuta con l'atto di opposizione notificato il 10 settembre 2024 ben oltre il prescritto termine di decadenza.
In ogni caso, la contestazione formulata da parte opponente è del tutto generica e priva della benché minima indicazione della natura del vizio che avrebbe reso i prodotti inidonei all'uso cui erano destinati (si allega apoditticamente la sussistenza di “una serie continua di difformità operative rispetto alle forniture precedenti sia in termini operativi che funzionali” p. 2 atto di citazione). Né in alcun modo sono stati individuati i clienti finali che avrebbero sollevato delle contestazioni, né l'epoca in cui i reclami sarebbero stati ricevuti, finanche privando la parte opposta della possibilità di formulare le proprie difese sulla conformità tecnica del materiale.
Le Sezioni Unite della Cassazione (v. in particolare la sentenza 11748/2019) hanno da tempo stabilito che, in caso di vizi della cosa venduta, l'onere di provare l'esistenza dei vizi e delle conseguenti conseguenze dannose grava sul compratore.
Nella fattispecie parte opponente non ha assolto compiutamente né all'onere di puntuale allegazione né tanto meno all'onere di provare l'esistenza e la tempestiva denuncia dei vizi o mancanza di qualità dei prodotti forniti.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase di decisione svolta in forma semplificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opponente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 6.164,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Sarah Gravagnola
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella Vigiano, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32511/2024
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 10.51 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. ROMANO' ASSUNTA Parte_1
Per l'avv. BERTINO LORENZO , oggi sostituito dall'avv. LORENZO Controparte_1
CAVAJONI
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Elena Bresciani . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto di opposizione per l'attore opponente e come da foglio di pc depositato telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32511/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO' ASSUNTA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via G. MAZZINI 1 20030 SENAGO presso il difensore avv. ROMANO' ASSUNTA
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTINO LORENZO e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI, 2 24121 BERGAMO presso lo studio dell'avv.
BERTINO LORENZO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto di opposizione per l'opponente e come da foglio depositato telematicamente per il convenuto opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso il d.i. n. 19281/24 R.G. 19281/2024 di pagamento della somma di € 33.623,96 oltre interessi e spese di procedura, chiedendo di revocare il d.i. opposto poiché infondato in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare che nulla deve la alla Parte_1 CP_1 in relazione alle fatture azionate;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
[...]
Con comparsa di risposta, si è costituita chiedendo: in via principale di rigettare tutte le Controparte_1 domande formulate dall'attrice opponente in quanto nulle e/o inammissibili e/o illegittime e comunque infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 8970/2024 del 22 giugno 2024,
R.G. n. 19281/2024 emesso dal Tribunale di Milano e condannare l'opponente al pagamento in Parte_1 favore dell'opposta della somma di euro 33.623,96, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 e, Controparte_1 pagina 2 di 4 se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché oltre alle spese tutte relative alla fase monitoria indicate nel decreto ingiuntivo medesimo;
in via subordinata, di condannare in ogni caso l'opponente Pt_1 al pagamento in favore di della somma di euro 33.623,96, o di quella diversa somma che
[...] Controparte_1 dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed oltre, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con spese ed onorari di causa interamente rifusi.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. (della sola parte opposta) e produzione documentale, all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza pubblicata a verbale.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti non è in contestazione: la società ha fornito alla CP_1
i prodotti di cui alle fatture n. 14005 del 16.03.2023, n. 31128 del 15.06.2023, 36750 del 16.7.2023, n. Pt_1
39583 del 31.7.2023, n. 45547 del 17.9.2023, dedotta la nota di credito n. 2273 del 4.9.2023 (all. 1 fascicolo monitorio) azionate per l'importo complessivo di € 33.623,96, oltre interessi e spese di procedura.
Il diritto della al pagamento dei corrispettivi maturati per i prodotti venduti è stato reiteratamente CP_1 riconosciuto dalla debitrice che nella corrispondenza intercorsa tra giugno e dicembre 2023 non Parte_1 ha mai contestato alcuna fornitura, anzi, ha chiesto piuttosto rateizzazioni e dilazioni di pagamento per fronteggiare la temporanea crisi di liquidità della società, insistendo, al contempo, per la prosecuzione della fornitura del materiale onde evitare l'interruzione del ciclo produttivo;
a tal fine le parti avevano concordato un piano di rientro in 6 rate mensili per un importo complessivo di € 42.995,90 (doc. 7 e 8 fasc. conv.), eseguito solo parzialmente dall'opponente con il pagamento della prima rata pari ad € 7.165,00, lasciando insolute le rate residue (doc. 9 fasc. conv).
Solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la - che in alcun modo ha eccepito il pagamento delle Pt_1 fatture azionate - ha lamentato, in maniera del tutto generica, “difformità operative” del materiale elettronico fornito dalle quali sarebbero derivati ritardi e contestazione da parte della propria clientela di cui tuttavia non vi è alcun riscontro documentale in atti. In ogni caso appare fondata l'eccezione di parte opposta circa l'intervenuta decadenza dell'opponente dalle azioni spettanti al compratore per i vizi e la mancanza di qualità della cosa venduta di cui all'art. 1495 c.c., non essendovi prova di alcuna denuncia tempestiva né con riferimento al giorno della ricezione del materiale - In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511
c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione (Sez. 2, Ordinanza n. 1616 del
26/01/2021) - né tanto meno con riferimento alla data del suo montaggio e collaudo dei macchinari cui veniva assemblato, che l'opponente allega essere stato il momento della scoperta dell'asserito e non meglio specificato vizio. Nel caso di specie, infatti, la fornitura risale al periodo marzo-settembre 2023 e la prima formale pagina 3 di 4 contestazione è avvenuta con l'atto di opposizione notificato il 10 settembre 2024 ben oltre il prescritto termine di decadenza.
In ogni caso, la contestazione formulata da parte opponente è del tutto generica e priva della benché minima indicazione della natura del vizio che avrebbe reso i prodotti inidonei all'uso cui erano destinati (si allega apoditticamente la sussistenza di “una serie continua di difformità operative rispetto alle forniture precedenti sia in termini operativi che funzionali” p. 2 atto di citazione). Né in alcun modo sono stati individuati i clienti finali che avrebbero sollevato delle contestazioni, né l'epoca in cui i reclami sarebbero stati ricevuti, finanche privando la parte opposta della possibilità di formulare le proprie difese sulla conformità tecnica del materiale.
Le Sezioni Unite della Cassazione (v. in particolare la sentenza 11748/2019) hanno da tempo stabilito che, in caso di vizi della cosa venduta, l'onere di provare l'esistenza dei vizi e delle conseguenti conseguenze dannose grava sul compratore.
Nella fattispecie parte opponente non ha assolto compiutamente né all'onere di puntuale allegazione né tanto meno all'onere di provare l'esistenza e la tempestiva denuncia dei vizi o mancanza di qualità dei prodotti forniti.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase di decisione svolta in forma semplificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opponente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 6.164,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Sarah Gravagnola
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella Vigiano, magistrato ordinario in tirocinio.
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