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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 4913/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4913/2021 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. e P. Iva , in persona del procuratore P.IVA_1
(CF ), in virtù dei poteri conferiti giusta Parte_2 C.F._1
procura per atto notarile registrata in Roma in data 17.03.2021 Rep. 46.100 Racc.
26.703, rappresentata e difesa avv. Gioacchino Fabio Bifulco,
( ), in virtù di procura in calce all'atto di appello e con questo CodiceFiscale_2
elett.te dom.ta nel suo studio in Napoli alla Piazzetta Laura Terracina, 1
- APPELLANTE
contro pagina 1 di 5 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Sorrento (Na) alla via Luigi De Maio n° 14 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Serio,
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 478/2021 del G.d.P. di Sorrento;
impugnazione estratto ruolo;
accertamento negativo del credito.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, conveniva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace del Mandamento di Sorrento, al fine di sentir sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo n° 2013/13319 e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, ivi compresa la cartella esattoriale n° 07120130137607454, nonché di accertare l'intervenuta prescrizione della stessa, riportante la somma di euro 4.273,47 iscritta nel ruolo n° 2013/13319, formato dai preposti del Controparte_3
. Il deduceva altresì, in primo grado, di aver appreso della propria
[...] CP_1
posizione debitoria solo dopo essersi recato presso nel 2019, siccome compulsato CP_4
dall'impossibilità prospettatagli in diverse sedi, di accedere a mutui e/o prestiti. Dai conseguenti controlli meccanizzati, risultava debitore della complessiva somma di euro
4.273,47 comprensiva di aggio, interessi di mora, diritti e spese, portata dalla cartella esattoriale n°07120130137607454, iscritta nel ruolo 2013/13319 - ente creditore
- avente ad oggetto verbali di accertamento e Controparte_3
contestazione di violazioni di norme del Codice della Strada. Si costituiva l'
[...]
depositando il proprio fascicolo di parte contenente, Parte_1
contestando le motivazioni di parte attrice. Il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava estinto per prescrizione il diritto alla riscossione, pagina 2 di 5 condannando il concessionario alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa. Proponeva, pertanto, appello l' chiedendo l'integrale riforma della CP_4
sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) Improponibilità dell'azione di accertamento negativa in via preventiva: inimpugnabilità degli estratti di ruolo esattoriale ed omessa motivazione della sentenza di primo grado stante la prova della notifica della cartella;
2) Inammissibilità della domanda poichè tardiva, carente ed omessa motivazione nella sentenza di primo grado;
3) Riforma sul capo di condanna alle spese. Chiedeva dunque: accogliere l'appello e per l'effetto riformare, revocare e\o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 478/2021; condannare l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva il eccependo: CP_1
1) inammissibilità, improcedibilità del proposto appello attesane la tardività in quanto notificato ben oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326
c.p.c.; 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c.- inammissibilità del proposto appello, atteso il mancato rispetto della forma ex lege richiesta - inammissibilità del proposto appello in virtù del disposto dell'art. 348 bis c.p.c.; 3) nullità dell'atto di appello notificato dall' attesa la Parte_1
mancanza nella vocato in ius dell'avvertimento relativo alle decadenze previste dal codice di rito per il gravame;
4) infondatezza delle richieste dell'appellante - impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la mancata prova, da parte dell' ente appellante, nel giudizio di primo grado, della regolarità del procedimento di notificazione della cartella esattoriale cui fa riferimento l'estratto di ruolo opposto dall'odierno appellato. Chiedeva, pertanto: rigetto dell'appello proposto per i motivi esposti e condanna dello stesso alle spese, diritti ed onorari del giudizio di appello con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Risulta, invero, fondata l'eccezione sollevata dal (attinente a questione CP_1
rilevabile anche d'ufficio) circa la tardività dell'appello avanzato dalla difesa del in quanto l'impugnazione della sentenza di primo grado risulta proposta oltre CP_1
il termine previsto ex lege dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
pagina 3 di 5 Al riguardo, l'art. 325 c.p.c. enuncia che “il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni.
E' anche di trenta giorni il termine per proporre revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta”; l'art. 326 c.p.c. statuisce, altresì, che “i termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza tranne i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termie decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza”. Nel caso che occupa, trovava applicazione il termine cd. breve per l'impugnazione della sentenza di 30 giorni, avendo prova notifica della sentenza (la relativa prova è depositata in atti da parte del . CP_1
Nel caso di specie la notifica della sentenza di primo grado, depositata in atti, è avvenuta ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 9/04/2021, mentre l'impugnazione da parte dell' è stata notificata il 16/09/2021, dunque Parte_1
ben oltre il termine di 30 giorni previsto ex lege, discendendone l'inammissibilità del gravame per tardività.
Le spese del presente gravame vanno regolate secondo il principio di soccombenza, non ostando all'applicazione del detto criterio di regolazione la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese del Parte_1
presente gravame in favore dell'avv. Serio Giuseppe procuratore anticipatario del liquidate in Euro 662,00 per compensi oltre accessori come per legge. CP_1
pagina 4 di 5 Torre Annunziata, 16/1/2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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