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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 353/2022 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SPANO' DOMENICO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. GATTUSO MARIA, giusta procura in atti Controparte_1
-Appellato e appellante incidentale-
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. ADORNATO DARIO
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto CP_
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Palmi d proponendo opposizione Controparte_1 CP_3 all'intimazione di pagamento n. 9420199012529213000, notificata il 21.01.2020, relativamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 3942016000044065230000 di € 846,46, ruolo n. 1339/2016 per l'anno 2015 e n. 39420170003941304000 di € 3.384,82, ruolo n. 1367/2017 per l'anno 2016, che asseriva non essergli stati mai notificati.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 875/22 emessa in data 17 maggio 2022, ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento limitatamente ai crediti sottesi ai due avvisi di addebito, ritenendo l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito sopra indicati, poiché effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario , Controparte_1 risultante dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti. Ha poi condannato alle spese di lite CP_3 nei confronti dell'opponente.
L ha appellato la sentenza n. 875/22 nella parte in cui ha posto Controparte_5
CP_ le spese di lite a suo carico, anziché a carico di rilevando che l'avviso di addebito è atto proprio dell'ente impositore e che eventuali errori od omissioni nel procedimento di notifica dell'avviso di addebito, sono imputabili unicamente all'ente impositore.
Si è costituito , rimettendosi alle valutazioni del giudice per ciò che riguarda Controparte_1
l'individuazione del soggetto tenuto alle spese del primo grado e proponendo appello incidentale nella parte in cui il giudice ha liquidato le spese escludendo la fase istruttoria, violando l'art 4 co 5 del DM
55/14. CP_ si è pure costituito, deducendo genericamente che il ricorso in opposizione era stato proposto per motivi formali e procedurali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025 .
L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi fondati.
L'accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento è stato fondato sull' inesistenza della notifica dell'avviso di addebito per erronea indicazione dell'indirizzo di residenza, vizio imputabile CP_ CP_ unicamente ad titolare del credito. Invero, l'avviso di addebito è un atto proprio di immediatamente esecutivo, che provvede l'ente stesso a notificare per il recupero del credito, senza attivare il procedimento di recupero dei contributi mediante cartella esattoriale.
Fondato è anche l'appello incidentale proposto da . E 'sufficiente il richiamo al Controparte_1 principio unanimemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass 8870/2022) che chiarisce che la fase istruttoria e di trattazione, contemplata all'art 4 co. 5 del DM 55/14, è una fase ineludibile nel giudizio di cognizione anche se non vi è una udienza specificamente dedicata, comprendendo la stessa anche la disamina dei documenti e degli scritti difensivi di controparte, dei provvedimenti del Giudice ( anche quelli da cui desumere la non necessità di procedere alla istruzione della causa) e tutta l'attività necessaria ai fini della decisione.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata quanto al capo relativo alle spese, che dovranno essere liquidate secondo i valori minimi del 2° scaglione DM 55/14, includendo anche la fase istruttoria, e dovranno CP_ essere poste a carico di compensandole nei confronti di CP_3
Le spese di questo grado, liquidate sulla base dei valori minimi del primo scaglione ex d.m. 55/14 in CP_ favore di e di , sono poste a carico di CP_3 Controparte_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
ed , avverso la sentenza n. 875/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_1 CP_4 pubblicata in data 17/05/2022, in parziale modifica della sentenza che nel resto conferma , così provvede: CP_
- Pone a carico di ed in favore di le spese di primo grado che liquida in € Controparte_1
43,00 per spese ed € 1378,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge, con distrazione nei confronti dell'avvocato che ne ha fatto richiesta. CP_
- Pone a carico di le spese di questo grado di giudizio in favore di di CP_3 Controparte_1 che liquida in € 337,00 ciascuno, oltre spese generali iva e cp come per legge ed oltre rimborso del contributo unificato. Con distrazione in favore dell'avv. Gattuso che ne ha fatto richiesta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 353/2022 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SPANO' DOMENICO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. GATTUSO MARIA, giusta procura in atti Controparte_1
-Appellato e appellante incidentale-
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. ADORNATO DARIO
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto CP_
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Palmi d proponendo opposizione Controparte_1 CP_3 all'intimazione di pagamento n. 9420199012529213000, notificata il 21.01.2020, relativamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 3942016000044065230000 di € 846,46, ruolo n. 1339/2016 per l'anno 2015 e n. 39420170003941304000 di € 3.384,82, ruolo n. 1367/2017 per l'anno 2016, che asseriva non essergli stati mai notificati.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 875/22 emessa in data 17 maggio 2022, ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento limitatamente ai crediti sottesi ai due avvisi di addebito, ritenendo l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito sopra indicati, poiché effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario , Controparte_1 risultante dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti. Ha poi condannato alle spese di lite CP_3 nei confronti dell'opponente.
L ha appellato la sentenza n. 875/22 nella parte in cui ha posto Controparte_5
CP_ le spese di lite a suo carico, anziché a carico di rilevando che l'avviso di addebito è atto proprio dell'ente impositore e che eventuali errori od omissioni nel procedimento di notifica dell'avviso di addebito, sono imputabili unicamente all'ente impositore.
Si è costituito , rimettendosi alle valutazioni del giudice per ciò che riguarda Controparte_1
l'individuazione del soggetto tenuto alle spese del primo grado e proponendo appello incidentale nella parte in cui il giudice ha liquidato le spese escludendo la fase istruttoria, violando l'art 4 co 5 del DM
55/14. CP_ si è pure costituito, deducendo genericamente che il ricorso in opposizione era stato proposto per motivi formali e procedurali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025 .
L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi fondati.
L'accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento è stato fondato sull' inesistenza della notifica dell'avviso di addebito per erronea indicazione dell'indirizzo di residenza, vizio imputabile CP_ CP_ unicamente ad titolare del credito. Invero, l'avviso di addebito è un atto proprio di immediatamente esecutivo, che provvede l'ente stesso a notificare per il recupero del credito, senza attivare il procedimento di recupero dei contributi mediante cartella esattoriale.
Fondato è anche l'appello incidentale proposto da . E 'sufficiente il richiamo al Controparte_1 principio unanimemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass 8870/2022) che chiarisce che la fase istruttoria e di trattazione, contemplata all'art 4 co. 5 del DM 55/14, è una fase ineludibile nel giudizio di cognizione anche se non vi è una udienza specificamente dedicata, comprendendo la stessa anche la disamina dei documenti e degli scritti difensivi di controparte, dei provvedimenti del Giudice ( anche quelli da cui desumere la non necessità di procedere alla istruzione della causa) e tutta l'attività necessaria ai fini della decisione.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata quanto al capo relativo alle spese, che dovranno essere liquidate secondo i valori minimi del 2° scaglione DM 55/14, includendo anche la fase istruttoria, e dovranno CP_ essere poste a carico di compensandole nei confronti di CP_3
Le spese di questo grado, liquidate sulla base dei valori minimi del primo scaglione ex d.m. 55/14 in CP_ favore di e di , sono poste a carico di CP_3 Controparte_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
ed , avverso la sentenza n. 875/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_1 CP_4 pubblicata in data 17/05/2022, in parziale modifica della sentenza che nel resto conferma , così provvede: CP_
- Pone a carico di ed in favore di le spese di primo grado che liquida in € Controparte_1
43,00 per spese ed € 1378,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge, con distrazione nei confronti dell'avvocato che ne ha fatto richiesta. CP_
- Pone a carico di le spese di questo grado di giudizio in favore di di CP_3 Controparte_1 che liquida in € 337,00 ciascuno, oltre spese generali iva e cp come per legge ed oltre rimborso del contributo unificato. Con distrazione in favore dell'avv. Gattuso che ne ha fatto richiesta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)