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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9902 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice DE lavoro, in persona DE giudice TO AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza DE 7/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 30419/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. ARCANGELI JACOPO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona DE Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti MITTONI ENRICO e MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo di indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 5.8.2024, Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice DE lavoro,
[...] esponendo quanto segue:
- con nota DE 26.1.2024, l' le ha comunicato la riliquidazione CP_2 DEla pensione di cat. INVCIV n. 044-701207005999 a decorrere dal 1° gennaio 2019 a seguito di “- rideterminazione DEla maggiorazione sociale;
1 - rideterminazione DEla maggiorazione prevista dall'art. 38 DEla legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”; dal ricalcolo
– si legge nella comunicazione – è derivato, fino al 28 febbraio 2024, un debito a suo carico di € 8.077,11;
- avverso tale provvedimento è stato tempestivamente esperito ricorso amministrativo, rimasto tuttavia senza riscontro. Ciò premesso e considerato:
- che, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale “è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno DEle condizioni di legge” salvo che ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento DE pensionato sulla irripetibilità;
- che il caso in esame non rientra in quest'ultima casistica e che i fatti relativi ai dati reddituali DEla pensionata erano “conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' ”; CP_3
- che l'indebito di cui si discorre è stato contestato a gennaio 2024 e fa riferimento alla dichiarazione dei redditi DE 2020;
- che, in subordine, la ricorrente ha diritto a trattenere quanto corrispostole dall' in quanto invalida civile nella misura DE CP_2
100%, priva di redditi e separata dal coniuge, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi illegittimo ed annullarsi il provvedimento adottato dall' e comunicato in data 26.1.2024. CP_2
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo alla domanda. Si è fatto rilevare quanto segue:
- a fronte DEl'erogazione d'ufficio DEla maggiorazione sociale di cui all'art. 15 DE D.L. 104/2020, la ricorrente, “relativamente ai redditi degli anni 2019, 2020 e 2021, ometteva di comunicare i redditi con l'apposito moDElo red. all' ”; CP_2
- l'ente, constatato che non venivano presentate dichiarazioni fiscali nell'anno successivo, ha sollecitato la pensionata a comunicare i redditi “con lettere DE 7.1.2022 (redditi anno 2019), DE 12.12.22 (redditi anno 2020) e DE 20.12.23 (redditi anno 2021)”, come da documentazione che si deposita, e, infine, persistendo l'inerzia, l'ha avvisata DEla imminente sospensione DEla prestazione con lettera DE 30.11.23;
- la sospensione DEla prestazione è stata evitata in quanto la ricorrente, a seguito di domanda telematica di ricostituzione reddituale DE 5.12.2023, ha prodotto un “verbale di separazione DE
2 2010 dal quale risulta la percezione di un assegno di mantenimento da parte DE coniuge di € 250 mensili con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT…”;
- il reddito dovuto all'assegno di mantenimento ha determinato una
“riduzione DEla maggiorazione sociale spettante dal 2020 al 2024 con maturazione DE debito di € 8.077,71” come risulta dal dettaglio riportato nella comunicazione inoltrata alla sig.ra ; Parte_1
- dunque, nessun affidamento poteva sorgere in capo alla ricorrente sulla quale incombeva l'onere di comunicare tempestivamente i redditi all'ente previdenziale;
si evidenzia che quest'ultimo non poteva averne conoscenza non essendo essi “relativi a prestazioni erogate dall'ente o risultanti dal casellario DEl'assistenza e nemmeno dall'amministrazione finanziaria, stante la mancata presentazione DEle dichiarazioni reddituali da parte DEla pensionata”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La controversia ha ad oggetto l'accertamento negativo di un presunto indebito consistito nell'erogazione di somme in più, a decorrere dall'anno 2019, per complessivi € 8.077,11, sulla pensione cat. INVCIV n. 044- 701207005999. In base al tenore DEla comunicazione di riliquidazione DEla CP_2 prestazione DE 26.1.2024, in all. 2 al fasc. di parte, l'indebito è riferito alla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 DEla L. 448/2001 (legge finanziaria 2002), destinata ad assicurare un incremento DE trattamento pensionistico in favore di soggetti disagiati fino a garantire che il trattamento non sia inferiore all'importo di un milione di lire, oggi 516,46 euro al mese (per tredici mensilità). La maggiorazione è legata a requisiti di età anagrafica (con riferimento agli “invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità”, il requisito di età
“pari o superiore a sessanta anni”, poi giudicato irragionevole dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2020, con la quale è stato, tra l'altro, dichiarato illegittimo il comma 4 DEl'art. 38 L. 448/2001 nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni»”) e di reddito.
3 La maggiorazione assolve un'evidente funzione assistenziale e costituisce applicazione DE principio solidaristico enunciato dall'art. 38 Cost.. Si tratta – come si legge in Cass. 13915/2021 – di un “istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale”. Per quanto esposto, all'indebito di cui si tratta non può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991. Tali disposizioni sono, infatti, destinate a disciplinare “esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica DEla citata disposizione introdotta dal legislatore DE 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso DE carattere eccezionale DEle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (…) o assistenziale indebita (…)” (così, nella citata pronuncia DEla S.C. che richiama i propri conformi precedenti). Fatta questa puntualizzazione, puntualizzato altresì che non sussistono esigenze costituzionali che impongano per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, è stato chiarito che vanno applicati i “principi di settore, propri DEl'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso DEl'indennità di accompagnamento)”. Comunque, “nel settore DEla previdenza e DEl'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo DEla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità DEl'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente DEla erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass., Sez. 6, ord. 13223/2020). Con precipuo riferimento al caso DEl'indebito per mancanza DE requisito reddituale, la Corte ha affermato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza DE requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
4 a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno DEle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento DEl'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato"”. Sottostà a tale ricostruzione l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità DEle prestazioni di assistenza sociale, destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e DEla propria famiglia, percepite in buona fede. Norma di riferimento, nello specifico, è l'art. 42, comma 5, D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003, che fissava in trenta giorni dall'entrata in vigore DE decreto (2.10.2003) il termine entro il quale l' , il CP_2 Parte_2
e dei RV DE SO e l'
[...] Controparte_4 avrebbero dovuto stabilire “con determinazione interdirigenziale,… le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari DEle provvidenze economiche di cui al comma 1 (relative all'invalidità civile, alla cecità civile, etc.), nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti” precisando che “Non si procede alla ripetizione DEle somme indebitamente percepite, prima DEla data di entrata in vigore DE presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. In altri termini, mentre per gli indebiti precedenti al 2.10.2003 era prevista una sanatoria generalizzata, relativamente agli indebiti per motivi reddituali per il periodo successivo è prevista la ripetibilità DEl'indebito. Ripetibilità che non è, tuttavia, indiscriminata essendo necessario tutelare l'affidamento DE percipiente sicché saranno ripetibili le somme indebite solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito salvo il dolo comprovato DEl'accipiens. Certamente è da escludere l'obbligo di restituzione allorquando i redditi DEl'interessato siano conoscibili dall'ente previdenziale in quanto già dichiarati, sia pure ad altri fini;
l'ente, infatti, è onerato, in virtù DElo stesso art. 42 D.L. 269/2003 prima cit., DE controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto – ribadisce la Corte – è reso ancor più esplicito dall'art. 15 DE D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, “l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo DEle prestazioni previdenziali ed
5 assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via CP_2 telematica..., le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. Da ciò deriva la conoscibilità d'ufficio da parte DEl' dei fatti relativi CP_2 ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali. Lo stesso principio è, poi, rafforzato dall'art. 13 DE D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che ha previsto, al comma 1, l'istituzione presso l' DE “Casellario DEl'Assistenza” per la CP_2
“raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; al comma 6 DElo stesso articolo, è stabilito che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare agli enti previdenziali che erogano la prestazione soltanto la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi – prosegue la norma – “si procede alla sospensione DEle prestazioni collegate al reddito nel corso DEl'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. Dall'obbligo di comunicazione resta, dunque, fuori la situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. In definitiva, l'obbligo di comunicazione riguarda quei dati reddituali che proprio per non dover essere dichiarati nel moDElo di dichiarazione dei redditi (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) andranno dichiarati all' . CP_2
Il giudice apicale, nella sentenza prima menzionata, ha sottolineato come in nessun caso siano ipotizzabili i presupposti per la ripetizione DEl'indebito “quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi – natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce”. CP_2 CP_1
In questa ipotesi, prevale la tutela DEl'affidamento riposto dal pensionato nella legittimità DEl'erogazione non dovuta non potendo una mancanza DEl'ente che conosce o dovrebbe diligentemente conoscere i dati reddituali rilevanti attivando i controlli telematici che la legge prevede ritorcersi in danno DE pensionato stesso. L'ente dovrebbe attingere le informazioni necessarie proprio dal
“Casellario DEl'Assistenza” che, ai sensi DE comma 2 DEl'art. 13 D.L.
6 78/2009 cit., costituisce “l'anagrafe generale DEle posizioni assistenziali e DEle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali DElo Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione DEla rete DEl'assistenza sociale, dei servizi e DEle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e DEle informazioni DE Casellario avviene nel rispetto DEla normativa sulla protezione dei dati personali”. Osserva, ancora, la Corte che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso DEla diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore DEla prestazione, il comportamento omissivo DE percipiente, ancorché in malafede, non è determinante DEla indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito DEla stessa (...). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito DEl'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità DEl'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente DEla erogazione non dovuta (...)”. Alla luce dei principi applicabili all'indebito assistenziale come finora illustrati è possibile risolvere agevolmente la questione sottoposta all'esame di questo Tribunale. Non è dubbio che l'indebito sia legato al possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la maggiorazione sociale e, come chiarito dall' , all'incremento reddituale dovuto all'assegno di mantenimento di CP_2
€ 250,00 mensili concordato in favore DEla sig.ra in sede di Parte_1 separazione personale consensuale tra coniugi (vd. il verbale in all. 6 al fasc. ). CP_2
La parte ricorrente, come si è visto, non nega il superamento dei limiti di reddito ma afferma la irripetibilità DEle somme erogate in più sulla scorta DEla conoscenza o conoscibilità dei redditi da parte DEl'ente previdenziale. Tuttavia, l'affermazione è generica e non suffragata da alcun riscontro oggettivo. Non risulta, in altri termini, che la sig.ra abbia comunicato, Parte_1 nel periodo contestato, i redditi all'ente previdenziale attraverso i moDEli
7 RED né che abbia inoltrato all' le dichiarazioni dei Controparte_4 redditi. L' , pertanto, non era in condizione di verificare la situazione CP_2 reddituale che impediva l'erogazione DEla prestazione in misura eccedente il dovuto. Come correttamente rileva l' , a pg. 3 DEla memoria di costituzione, CP_2
“era… onere DEla stessa comunicare tempestivamente i redditi percepiti, peraltro si tratta di redditi di cui l' non poteva avere conoscenza non CP_2 essendo relativi a prestazioni erogate dall'ente o risultanti dal casellario DEl'assistenza e nemmeno dall'amministrazione finanziaria, stante la mancata presentazione DEle dichiarazioni reddituali da parte DEla pensionata, mentre la ricorrente, essendo stata parte nel giudizio di divorzio, ben ne conosceva l'esistenza”. Non si configura, allora, alcuna situazione idonea ad escludere l'addebitabilità al percipiente DEl'erogazione non dovuta. L'azione di ripetizione DEle somme erogate in più, come da dettaglio DEla comunicazione DE 26.1.2024, è pienamente legittima. CP_2
Di conseguenza, il ricorso non può essere accolto. Spese di lite irripetibili da parte DEl' , ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite sopportate dall' . CP_2
Così deciso in Roma il 7/10/2025
IL GIUDICE
TO AN
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