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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/07/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati: 1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 453 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Chieti, Viale Parte_1 C.F._1 Abruzzo n. 132, presso lo studio dell'Avv. Antonella Capretti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_1 C.F._2
Via Trieste n. 88, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Brunetti, che lo rappresenta e difende, coma da procura in atti. RESISTENTE
E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti: pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.4.2025, la sig.ra ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge sig. , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 celebrato con rito concordatario in Ortona in data 20 aprile 2009, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, Parte 1, dell'anno 2009. Ha esposto che dall'unione non sono nati figli ma la coppia ha adottato il minore nato in Per_1
Ucraina, il 18.11.2010.
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis ed incompatibilità caratteriali, tanto che gli stessi vivono ormai separati in case diverse. Ha, quindi, chiesto, l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Ortona, via delle Speranze n. 56/59, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso di lei, l'imposizione al resistente di versarle la somma mensile di € 1.000,00 per il mantenimento del figlio minore, nonché di € 600,00 per il di lei mantenimento, la disciplina del diritto di visita del sig. nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo, disporsi la CP_1 percezione integrale in suo favore dell'assegno unico universale e stabilirsi la contribuzione del resistente alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 70%. Si è costituito il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Controparte_1 ricorrente, senza opporsi alla richiesta di separazione e chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione Per_1 della casa coniugale alla sig.ra , la disciplina del di lui diritto di visita nelle modalità Parte_1 indicate nella comparsa di costituzione e risposta, disporsi il di lui contributo a titolo di mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 mensili, nonché la suddivisione delle spese Per_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50% per ciascun genitore. Innanzi al Giudice istruttore, all'udienza del 7.7.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione,
Ciò detto, osserva il Collegio che la domanda va accolta, risultando palese e pacifico il dissolvimento della comunione materiale e morale tra i coniugi.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Ortona in data 20 aprile 2009, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, Parte 1, dell'anno 2009;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_2
3. spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO
Il Presidente
Dott. Guido CAMPLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati: 1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 453 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Chieti, Viale Parte_1 C.F._1 Abruzzo n. 132, presso lo studio dell'Avv. Antonella Capretti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_1 C.F._2
Via Trieste n. 88, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Brunetti, che lo rappresenta e difende, coma da procura in atti. RESISTENTE
E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti: pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.4.2025, la sig.ra ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge sig. , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 celebrato con rito concordatario in Ortona in data 20 aprile 2009, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, Parte 1, dell'anno 2009. Ha esposto che dall'unione non sono nati figli ma la coppia ha adottato il minore nato in Per_1
Ucraina, il 18.11.2010.
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis ed incompatibilità caratteriali, tanto che gli stessi vivono ormai separati in case diverse. Ha, quindi, chiesto, l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Ortona, via delle Speranze n. 56/59, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso di lei, l'imposizione al resistente di versarle la somma mensile di € 1.000,00 per il mantenimento del figlio minore, nonché di € 600,00 per il di lei mantenimento, la disciplina del diritto di visita del sig. nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo, disporsi la CP_1 percezione integrale in suo favore dell'assegno unico universale e stabilirsi la contribuzione del resistente alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 70%. Si è costituito il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Controparte_1 ricorrente, senza opporsi alla richiesta di separazione e chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione Per_1 della casa coniugale alla sig.ra , la disciplina del di lui diritto di visita nelle modalità Parte_1 indicate nella comparsa di costituzione e risposta, disporsi il di lui contributo a titolo di mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 mensili, nonché la suddivisione delle spese Per_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50% per ciascun genitore. Innanzi al Giudice istruttore, all'udienza del 7.7.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione,
Ciò detto, osserva il Collegio che la domanda va accolta, risultando palese e pacifico il dissolvimento della comunione materiale e morale tra i coniugi.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Ortona in data 20 aprile 2009, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, Parte 1, dell'anno 2009;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_2
3. spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO
Il Presidente
Dott. Guido CAMPLI