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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1 CANARI VENTURI e dell'Avv. SONIA AMMAZZINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via San Marco n. 245, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 PIERFEDERICO BERRETTINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via delle Tagliate III n. 239, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti udienza del 01.10.2025 con riferimento a quelle contenute nei fogli cartacei siglati dal Giudice e depositati in quella sede, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con a Lucca il 29.08.2015 alle seguenti condizioni: nulla disporre in Controparte_1 favore della convenuta a titolo di assegno divorzile essendo quest'ultima economicamente autosufficiente e, comunque, non ricorrendone i presupposti di legge, nonché dichiarare venuto meno l'obbligo di mantenimento dei cani di proprietà della convenuta, di pagamento delle spese per i vaccini annuali, per le visite mediche ed eventuali operazioni straordinarie.
si è costituita in giudizio contestando le richieste e deduzioni attoree e Controparte_1 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di € 260,00 mensili a titolo di assegno divorzile, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, non essendo la stessa economicamente autosufficiente e, comunque, ricorrendone tutti i presupposti di legge, nonché € 100,00 per le spese di mantenimento dei cani alla stessa affidati dopo la separazione, oltre alle spese per i vaccini e alle spese straordinarie ed oltre ad
€ 90,00 per la corresponsione del finanziamento mensile Compass formalmente intestato alla stessa.
All'udienza del 01.10.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, precisando congiuntamente le conclusioni come da fogli cartacei siglati dal Giudice e chiedendone il recepimento da parte del Tribunale, secondo i termini che seguono:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato a Lucca il 29.08.2015 tra i signori nato a [...]_1 il 22.11.1976 e residente in [...] Frazione Lammari Capannori (LU) C.F.
e nata a [...] i 05.05.1981 e residente in [...] Controparte_1
Massagli n. 70/S C.F. trascritto nei registri dello stato civile del C.F._2
Comune di Lucca al n. 76 P. 2 S.A. anno 2015 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lucca di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lucca alle seguenti condizioni:
1) Corresponsione dal mese di Ottobre 2025 di un assegno divorzile a carico del signor
[...]
ed a favore della signora dell'importo di € 200,00; Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4 2) Contributo al mantenimento dei due cani di cui si indicano di seguito il numero dei Per_ rispettivi microcip ( 380260002752086 e 380260140264388) da parte del signor Per_1
a favore della signora nella somma di € 50,00 per ciascuno Parte_1 Controparte_1 dei due e così complessivamente € 100,00 comprensiva di tutte le spese straordinarie;
3) Corresponsione da parte del signor , sino alla definitiva estinzione, delle Parte_1 rate del Finanziamento Compass intestato alla signora oltre le more Controparte_1 eventualmente dovute a causa di ritardati pagamenti;
4) le parti concordano che il datore di lavoro del signor corrisponda Parte_1 direttamente all'avente diritto esclusivamente l'importo di Euro 200,00 a lei Controparte_1 riconosciuto a titolo di assegno divorzile, mentre il restante importo di € 100,00 verrà disposto dal Signor mediante bonifico permanente presso la propria banca entro Parte_1 il giorno 10 di ogni mese a partire dal presente mese di Ottobre;
5) I compensi professionali di causa dei rispettivi legali si intendono compensati tra le parti”.
I difensori delle parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente verbale di conclusioni congiunte si intendono rinunciati tutti i termini ancora in corso ed i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione sulle conclusioni concordate”.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, ben emersa dal tenore degli atti difensivi e in sede di udienza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti.
pagina 3 di 4 In particolare, in punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Nessun'altra statuizione è da rendere, in assenza di figli minori ovvero economicamente non autosufficienti.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lucca il 29.08.2015 tra
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucca al n. 76 P. 2 S.A. anno
2015, alle condizioni congiuntamente indicate all'udienza del 01.10.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1 CANARI VENTURI e dell'Avv. SONIA AMMAZZINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via San Marco n. 245, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 PIERFEDERICO BERRETTINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via delle Tagliate III n. 239, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti udienza del 01.10.2025 con riferimento a quelle contenute nei fogli cartacei siglati dal Giudice e depositati in quella sede, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con a Lucca il 29.08.2015 alle seguenti condizioni: nulla disporre in Controparte_1 favore della convenuta a titolo di assegno divorzile essendo quest'ultima economicamente autosufficiente e, comunque, non ricorrendone i presupposti di legge, nonché dichiarare venuto meno l'obbligo di mantenimento dei cani di proprietà della convenuta, di pagamento delle spese per i vaccini annuali, per le visite mediche ed eventuali operazioni straordinarie.
si è costituita in giudizio contestando le richieste e deduzioni attoree e Controparte_1 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di € 260,00 mensili a titolo di assegno divorzile, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, non essendo la stessa economicamente autosufficiente e, comunque, ricorrendone tutti i presupposti di legge, nonché € 100,00 per le spese di mantenimento dei cani alla stessa affidati dopo la separazione, oltre alle spese per i vaccini e alle spese straordinarie ed oltre ad
€ 90,00 per la corresponsione del finanziamento mensile Compass formalmente intestato alla stessa.
All'udienza del 01.10.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, precisando congiuntamente le conclusioni come da fogli cartacei siglati dal Giudice e chiedendone il recepimento da parte del Tribunale, secondo i termini che seguono:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato a Lucca il 29.08.2015 tra i signori nato a [...]_1 il 22.11.1976 e residente in [...] Frazione Lammari Capannori (LU) C.F.
e nata a [...] i 05.05.1981 e residente in [...] Controparte_1
Massagli n. 70/S C.F. trascritto nei registri dello stato civile del C.F._2
Comune di Lucca al n. 76 P. 2 S.A. anno 2015 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lucca di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lucca alle seguenti condizioni:
1) Corresponsione dal mese di Ottobre 2025 di un assegno divorzile a carico del signor
[...]
ed a favore della signora dell'importo di € 200,00; Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4 2) Contributo al mantenimento dei due cani di cui si indicano di seguito il numero dei Per_ rispettivi microcip ( 380260002752086 e 380260140264388) da parte del signor Per_1
a favore della signora nella somma di € 50,00 per ciascuno Parte_1 Controparte_1 dei due e così complessivamente € 100,00 comprensiva di tutte le spese straordinarie;
3) Corresponsione da parte del signor , sino alla definitiva estinzione, delle Parte_1 rate del Finanziamento Compass intestato alla signora oltre le more Controparte_1 eventualmente dovute a causa di ritardati pagamenti;
4) le parti concordano che il datore di lavoro del signor corrisponda Parte_1 direttamente all'avente diritto esclusivamente l'importo di Euro 200,00 a lei Controparte_1 riconosciuto a titolo di assegno divorzile, mentre il restante importo di € 100,00 verrà disposto dal Signor mediante bonifico permanente presso la propria banca entro Parte_1 il giorno 10 di ogni mese a partire dal presente mese di Ottobre;
5) I compensi professionali di causa dei rispettivi legali si intendono compensati tra le parti”.
I difensori delle parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente verbale di conclusioni congiunte si intendono rinunciati tutti i termini ancora in corso ed i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione sulle conclusioni concordate”.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, ben emersa dal tenore degli atti difensivi e in sede di udienza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti.
pagina 3 di 4 In particolare, in punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Nessun'altra statuizione è da rendere, in assenza di figli minori ovvero economicamente non autosufficienti.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lucca il 29.08.2015 tra
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucca al n. 76 P. 2 S.A. anno
2015, alle condizioni congiuntamente indicate all'udienza del 01.10.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
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