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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.o.p. dott.ssa Donatella Sabbatino,
richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 09 Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa Donatella Sabbatino, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 821/2025 avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Taccone;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà, in virtù di procura in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 094 2024 90150828 75/000, notificata il 10.12.2024, in relazione agli avvisi di addebito n.. 394 2016 0002711188 000 presuntivamente notificato il
31.10.2016, n. 394 2017 0004010343 000 presuntivamente notificato il 09.01.2018, n. 394 2018
0003808958 000 presuntivamente notificato il 14.12.2018.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle pretese creditorie. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha sottolineato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale stante la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, nonché della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' , secondo cui l'opposizione risulterebbe CP_1
tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione della cartella indicata nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti forniti da Agenzia delle Entrate (per AVA n.
39420160002711188000 come atti interruttivi ci sono le intimazioni di pagamento n.
09420189007666744000 notificata il 20/02/2019, n. 09420209002473565000 notificata il
06/03/2020, n. 09420239002925267000 notificata il 29/06/2023, n. 09420249015082875000 notificata il 10/12/2024, la n. 09476202200000346000 Controparte_2
notificata il 21/09/2022; per gli AVA 39420170004010343000 e 39420180003808958000 come atti interruttivi ci sono le intimazioni di pagamento n. 09420209002473565000 notificata il 06/03/2020,
n. 09420239002925267000 notificata il 29/06/2023, n. 09420249015082875000 notificata il
10/12/2024, la n. 09476202200000346000 notificata il Controparte_2
21/09/2022) emerge la presenza di atti interruttivi della prescrizione tanto da non potersi ritenere integrata l'estinzione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi opposti in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio
2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentate p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 2.697,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 10.12.2025
Il Gop
Dott.ssa Donatella Sabbatino
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.o.p. dott.ssa Donatella Sabbatino,
richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 09 Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa Donatella Sabbatino, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 821/2025 avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Taccone;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà, in virtù di procura in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 094 2024 90150828 75/000, notificata il 10.12.2024, in relazione agli avvisi di addebito n.. 394 2016 0002711188 000 presuntivamente notificato il
31.10.2016, n. 394 2017 0004010343 000 presuntivamente notificato il 09.01.2018, n. 394 2018
0003808958 000 presuntivamente notificato il 14.12.2018.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle pretese creditorie. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha sottolineato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale stante la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, nonché della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' , secondo cui l'opposizione risulterebbe CP_1
tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione della cartella indicata nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti forniti da Agenzia delle Entrate (per AVA n.
39420160002711188000 come atti interruttivi ci sono le intimazioni di pagamento n.
09420189007666744000 notificata il 20/02/2019, n. 09420209002473565000 notificata il
06/03/2020, n. 09420239002925267000 notificata il 29/06/2023, n. 09420249015082875000 notificata il 10/12/2024, la n. 09476202200000346000 Controparte_2
notificata il 21/09/2022; per gli AVA 39420170004010343000 e 39420180003808958000 come atti interruttivi ci sono le intimazioni di pagamento n. 09420209002473565000 notificata il 06/03/2020,
n. 09420239002925267000 notificata il 29/06/2023, n. 09420249015082875000 notificata il
10/12/2024, la n. 09476202200000346000 notificata il Controparte_2
21/09/2022) emerge la presenza di atti interruttivi della prescrizione tanto da non potersi ritenere integrata l'estinzione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi opposti in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio
2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentate p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 2.697,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 10.12.2025
Il Gop
Dott.ssa Donatella Sabbatino