Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/04/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2317/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita in calce all'atto di appello, dall'Avv. Teresa D'Alessandro (c.f.
), presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore, alla via Barbarulo 71, C.F._2
è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 P_
( ), rappresentati e difesi, giusto mandato in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta in giudizio d'appello, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
Avv.ti Pasquale Landolfi (C.F. ) e Antonio Landolfi (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Napoli C.F._6
alla Via del Parco Margherita n.36
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.01.2021 deducendo Parte_1
di essere proprietario, giusto atto di donazione per Notaio da Controparte_3
RGn°2317/21 -sentenza
- 1 -
13749 reg. gen. 18057, di un immobile sito in Napoli al Vicolo Tre Regine, 31, piano III, identificato al Catasto del Comune di Napoli al foglio 4, part. 813, sub. 10, cat. A/5, avente una consistenza di 2,5 vani, rendita euro 161,39, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli
e al fine di sentirli condannare- previo accertamento della Controparte_1 P_
titolarità esclusiva del bene in capo all'odierno esponente nonché della illegittima ed abusiva occupazione del cespite da parte dei resistenti- al suo rilascio nonché al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del mancato utilizzo e/o godimento del bene.
1.2 Si costituivano in giudizio i resistenti, i quali si opponevano alla domanda, sostenendo di occupare il detto immobile in virtù di un rapporto di locazione instauratosi tra
[...]
(madre della ) e;
depositavano, a tale Controparte_5 P_ Persona_1
scopo, il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile posto al piano IV (anziché al piano III) dello stabile, destinato a loro abitazione. Eccepivano, inoltre, che tra CP_6
e (danti causa del ), e pendeva un giudizio
[...] Controparte_7 Pt_1 Persona_1
di usucapione per l'accertamento della proprietà dell'immobile sito in Napoli al Vico Tre
Regine n. 31, piano III.
1.3 Il Giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 09.04.2021, all'esito della quale non convertiva il rito e si riservava.
A scioglimento della riserva, in data 16.04.2021, emetteva ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con la quale rigettava la domanda attorea.
1.4 In particolare, il Tribunale, premettendo che l'azione esperita debba essere qualificata come azione di rivendica ex art. 948 c.c., ha ritenuto non provata la proprietà in capo al
, non essendo stato dimostrato l'esercizio di un possesso della durata di almeno venti Pt_1
anni, idoneo a fondare un acquisto a titolo originario, onde fornire la probatio diabolica postulata dall'art. 948 c.c. Sul punto, il giudice a quo ha rimarcato che il ricorrente ha depositato unicamente due titoli di provenienza, rappresentati dalla nota di trascrizione del decreto di trasferimento del Giudice Delegato del Tribunale di Napoli in favore di Parte_2
e dall'atto di donazione del medesimo immobile da e
[...] Controparte_6 CP_7
eredi di a datato 24 giugno 2019; considerato,
[...] Parte_2 Parte_1
quindi, che l'occupazione dell'immobile da parte dei resistenti non era stata contestata e che non si potesse dare ingresso alla prova testimoniale sul possesso continuativo per almeno
RGn°2317/21 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda venti anni in favore del ricorrente e dei suoi danti causa, per non essere stato indicato il nominativo dei testi né in sede di ricorso né in sede di udienza di trattazione, ha denegato la domanda attorea, non essendo stato provato un acquisto a titolo originario e non essendo tale il decreto di trasferimento, il cui titolo di acquisto ha natura derivativa.
1.5 Avverso tale pronuncia, con citazione ex art. 702 quater c.p.c., notificata in data
18.05.2021, ha proposto appello affidato ad un unico motivo di gravame. Parte_1
1.6 Con tale motivo l'appellante lamenta la violazione da parte del Giudice di prime cure del “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., per non aver tenuto conto della condotta difensiva serbata dai resistenti, i quali hanno sostenuto di detenere il bene in virtù di un contratto di locazione stipulato con un terzo, senza contestare la titolarità dell'immobile in capo all'odierno comparente;
deposita, in ogni caso, relazione notarile attestante la risalenza ultraventennale della provenienza del bene de quo nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni;
adduce che tale produzione documentale deve ritenersi ammissibile, in quanto indispensabile ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c, dovendo intendersi tale la prova idonea, come quella di specie, ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti indicati nella pronuncia impugnata.
1.7 Con comparsa depositata in data 29.07.2021 si sono costituiti in giudizio
[...]
e , che hanno resistito al gravame, eccependone, in via preliminare, CP_1 P_
l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c., e nonché, in subordine,
l'infondatezza nel merito.
1.8 All'udienza dell'11.12.2024, sulle conclusioni in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 18.05.2021, risultando rispettato il termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c. decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza avvenuta in data 19.04.2021.
2.1 L'appello è, altresì, ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti
RGn°2317/21 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, il nuovo art. 342c.p.c. prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (
Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello è ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice
RGn°2317/21 -sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisoria.
2.2 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
E' noto che nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Il rigore di siffatto onere probatorio è attenuato soltanto dalla proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi "danti causa". In tali casi, infatti, l'attore è tenuto a provare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. 694/2016). E ciò in quanto, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), il "thema disputandum" attiene all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass. 8215/2016).
Ciò posto, non coglie nel segno la censura con cui l'appellante rimprovera al primo giudice di aver trascurato di considerare che, nella specie, il particolare rigore probatorio imposto dall'art. 948 c.c. è superato in forza del contegno difensivo di controparte, che, limitandosi ad eccepire l'esistenza di un titolo di legittima detenzione dell'immobile de quo in forza del contratto di locazione versato in atti, ha tenuto una condotta processuale incompatibile con la negazione della titolarità del diritto dominicale in capo all'esponente.
Contrariamente, invero, a quanto propugnato con il gravame, dalla disamina della comparsa di costituzione di primo grado si ricava che i non hanno circoscritto la Parte_3
loro difesa alla opposizione di un titolo giustificativo della disponibilità dell'immobile, sul presupposto che proprietario dello stesso fosse incontestatamente bensì Parte_1
RGn°2317/21 -sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda hanno richiamato una concomitante pendenza giudiziaria relativa ad un contenzioso insorto tra e (danti causa di e tale Controparte_6 Controparte_8 Parte_1 Per_1
avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem in capo a
[...]
quest'ultima della titolarità dominicale sull'unità immobiliare de qua. Gli odierni appellati hanno soggiunto di essere stati evocati in giudizio con una convalida di sfratto appunto da la quale si è affermata proprietaria esclusiva dell'immobile di cui è Persona_1
attualmente causa.
Coerentemente con le vicende giudiziarie indicate i hanno, perciò, Parte_3
espressamente contestato la carenza di legittimazione attiva in capo al , negando che Pt_1
costui sia proprietario dell'appartamento in oggetto (vedi in tal senso deduzioni difensive riportate a pag. 5 della memoria di costituzione di primo grado dal seguente tenore: “..alla luce di tali precisazioni appare evidente che la richiesta di rilascio avanzata dal ricorrente
è del tutto improponibile, improcedibile ed infondata, atteso che né il sig. né le Pt_1
donanti hanno mai avuto l'effettivo possesso del bene, detenuto invece dalla sig.ra er cui alla luce di quanto sopra si eccepisce la carenza di legittimazione attiva Per_1
dell'odierno ricorrente nonché il difetto di legittimazione passiva dei resistenti..”). Pt_1
È, pertanto, immune da vizi l'iter logico-motivazionale con cui il primo giudice ha ribadito la sussistenza dell'esigenza probatoria tipica dell'azione di rivendicazione, dovendo escludersi la rintracciabilità, nel contegno difensivo di controparte, di una non contestazione del diritto posto a fondamento della domanda di rilascio, idonea ad una relevatio ab onere probandi a vantaggio del ricorrente.
Nemmeno, poi, siffatto onere può dirsi assolto in forza della documentazione prodotta per la prima volta a corredo del presente gravame, allorquando il ha depositato una Pt_1
certificazione notarile attestante la continuità delle trascrizioni degli atti di provenienza ultraventennale del cespite de quo.
In via preliminare siffatta produzione documentale è inammissibile.
A riguardo, deve osservarsi che il presente giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 19.4.2021 e che, pertanto, trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall'art. 54, del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, avendo la Suprema Corte stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art.
RGn°2317/21 -sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato d.l., trova applicazione - mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum - solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n.
83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29506 del 2023).
La Suprema Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame, a mente della quale "Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile", pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, più di recente, da Cass. n. 29506 del 2023).
Ferma l'assorbente considerazione che precede, giova soggiungere che la certificazione notarile, attestante la continuità delle trascrizioni dei titoli derivativi, non potrebbe mai qualificarsi come “indispensabile” nel senso postulato dall'art. 345 c.p.c., ovverosia idonea a superare qualsivoglia incertezza sul fatto oggetto di prova.
Sul contenuto dell'onere probatorio gravante sul rivendicante si è, invero, chiarito che l'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. E' per tale ragione che l'attore deve risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione (Cass.
28865/2021). A tale prova non può, dunque, supplire il deposito di una certificazione attestante la serie continua di trascrizioni di atti derivativi, essendo necessario dimostrare,
RGn°2317/21 -sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda mediante la prova testimoniale, che a quegli atti fosse stato corrispondente un possesso conforme ai titoli, in forza della cui unione risalire, appunto, ad un acquisto originario quale l'usucapione.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla bassa complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli n. 5176/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione, in favore di e Parte_1 Controparte_1 P_
, in solido tra loro, delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...]
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
RGn°2317/21 -sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
RGn°2317/21 -sentenza
- 9 -