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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 37421/24 promossa da:
( ), mandataria di , rappresenta e difesa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Lucibello (C.F. ), presso il cui Studio sito in Milano, Via C.F._1
San Barnaba 39, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti
Parte ricorrente contro e (C.F. – P.IVA ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Parte resistente
Contumace
Conclusioni
Parte ricorrente Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dei contratti di locazione finanziaria indicati in premessa ritualmente intimata ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, condannare CP_3 Controparte_2
(C.F. – P.IVA , con sede legale in Firenze, Via Dello Steccuto 11/R, in persona
[...] P.IVA_2 dei legali rappresentanti pro tempore (C.F. ) residente in [...]CP_2 C.F._2
(FI) Via Nazionale 42 e (C.f. ) residente a [...] C.F._3
Perfetti Ricasoli 19, a rilasciare immediatamente libero da persone e /o cose, a favore di
[...] il seguente immobile sito in Firenze Via dello Steccuto 12/R e precisamente: unità Parte_2 immobiliare a destinazione d'uso laboratorio, al piano terra di un più ampio fabbricato, con accesso diretto dalla strada, costituito da un locale laboratorio, un antibagno ed un bagno con ventilazione forzata, oltre ad una corte tergale su cui insiste una tettoia. Al Catasto Fabbricati di detto Comune quanto sopra risulta censito nel foglio di mappa 34 dalla particella numero 128 subalterni graffati 39 e
47 Via dello Steccuto n. 12/R, piano terreno, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 8, mq 42, rendita catastale Euro 470,70. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
mandataria per la gestione del credito di proponeva ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo che la soc. e venisse CP_1 Controparte_2 condannata al rilascio dei beni concessi in leasing con contratto di locazione finanziaria n. 984180/1 concernente gli immobili siti in Firenze Via dello Steccuto 12/R. Esponeva la ricorrente - in data 24.10.2013 (oggi aveva Parte_3 Parte_2 acquistato, con atto a rogito del Notaio Dott.ssa Rep. n. 6048 – Racc. n. 3519, gli Persona_1 immobili siti in Firenze Via dello Steccuto 12/R e precisamente: unità immobiliare a destinazione d'uso laboratorio, al piano terra di un più ampio fabbricato, con accesso diretto dalla strada, costituito da un locale laboratorio, un antibagno ed un bagno con ventilazione forzata, oltre ad una corte tergale su cui insiste una tettoia;
che al Catasto Fabbricati del detto Comune quanto sopra risultava censito nel foglio di mappa 34 dalla particella numero 128 subalterni graffati 39 e 47 Via dello Steccuto n. 12/R, piano terreno, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 8, mq 42, rendita catastale Euro 470,70; che Pt_3 aveva concesso il predetto immobile in locazione finanziaria a e
[...] CP_1 Controparte_2 con contratto di locazione finanziaria n. 984180/1; che gli immobili sopra descritti erano stati
[...] consegnati all'utilizzatore come da verbale di presa in consegna;
che Controparte_5 aveva incorporato per fusione la società che si era fusa per Parte_3 Controparte_5 incorporazione in che aveva conferito a Parte_2 Parte_2 Parte_1 la gestione dei suoi crediti anomali giusta procura;
che la società utilizzatrice alla data del
[...] 02.10.24 risultava debitrice a titolo di canoni scaduti e rimasti impagati dell'importo complessivo di € 7.760,76, oltre ad € 51.130,15 a titolo di canoni a scadere;
che le parti avevano espressamente convenuto la competenza in via esclusiva del Foro di Milano art. 18 bis delle condizioni generali del contratto di leasing - clausola espressamente approvata per iscritto dall'utilizzatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; che pacifica risultava la titolarità del diritto di proprietà in capo a che nonostante il mancato pagamento dei canoni di leasing l'utilizzatore Parte_2 continuava a mantenere la disponibilità dei beni. La ricorrente confermava con l'atto introduttivo comunque di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto di locazione finanziaria, non necessitando a tal uopo di un atto stragiudiziale (Cass. 5.01.2005); che era interesse di rientrare nell'immediata Parte_2 disponibilità dell'immobile al fine di poterlo riallocare sul mercato. La ricorrente chiedeva : accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dei contratti di locazione finanziaria indicati in premessa ritualmente intimata ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, condannare e a rilasciare CP_1 Controparte_2 immediatamente libero da persone e /o cose, a favore di il seguente immobile Parte_2 sito in Firenze Via dello Steccuto 12/R e precisamente: unità immobiliare a destinazione d'uso laboratorio, al piano terra di un più ampio fabbricato, con accesso diretto dalla strada, costituito da un locale laboratorio, un antibagno ed un bagno con ventilazione forzata, oltre ad una corte tergale su cui insiste una tettoia. Al Catasto Fabbricati di detto Comune quanto sopra risulta censito nel foglio di mappa 34 dalla particella numero 128 subalterni graffati 39 e 47 Via dello Steccuto n. 12/R, piano terreno, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 8, mq 42, rendita catastale Euro 470,70.
Nessuno si costituiva per la resistente che all'udienza del 18.2.2025, veniva dichiarata contumace. Alla medesima udienza dopo la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 2 di 3 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente ha fornito idonea prova della fondatezza della domanda dimostrando: il titolo del proprio credito tramite la produzione del contratto di locazione finanziaria n. 984180/1 stipulato da Pt_3
( successivamente fusa in , poi in che ha conferito a Pt_2 Controparte_5 Parte_2 la gestione dei suoi crediti anomali, doc. 6,7,8,) con e Parte_1 CP_1 Controparte_2
(doc. 4 fasc. ricorrente ); l'adempimento dell'obbligazione di consegna dell'immobile a
[...] favore dell'utilizzatore con il verbale di consegna (doc.5 fasc. ricorrente) nonché l'allegando l'inadempimento dell'utilizzatore al pagamento dei canoni di cui all'estratto conto prodotto (doc.9). La ricorrente chiedeva con l'atto introduttivo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto di locazione finanziaria Sul punto si rileva che “La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, cod. civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto
o in atti giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun caso, avere effetto se la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini previsti nel contratto per l'adempimento, atteso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione”.( Cass. Sez. 1, Sent. n. 4911/1995). Orbene l'inadempimento del pagamento dei canoni scaduti allegato dalla ricorrente ( Cass. 13.533/2001) integra ex se i presupposti della risoluzione di diritto del contratto in base alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali dei contratti (doc.4).
Va pertanto dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., cui consegue la condanna della utilizzatrice alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti di leasing.
Pertanto questo Tribunale accoglie il ricorso, accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 984180/1 stipulato in data 24.10.2013 e condanna la parte resistente al rilascio degli immobili oggetti del contratto indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, visto l'art. 281 sexies c.p.c. accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 984180/1 stipulato in data 24.10.2013; condanna al rilascio immediato, liberi da persone e cose, in CP_3 Controparte_2 favore della ricorrente dei beni concessi in leasing di cui al contratto sopra indicato , siti in Firenze Via dello Steccuto 12/R e precisamente: unità immobiliare a destinazione d'uso laboratorio, al piano terra di un più ampio fabbricato, con accesso diretto dalla strada, costituito da un locale laboratorio, un antibagno ed un bagno con ventilazione forzata, oltre ad una corte tergale su cui insiste una tettoia. Al
Catasto Fabbricati di detto Comune quanto sopra risulta censito nel foglio di mappa 34 dalla particella numero 128 subalterni graffati 39 e 47 Via dello Steccuto n. 12/R, piano terreno, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 8, mq 42, rendita catastale Euro 470,70. condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.500,00, oltre contributo unificato, spese generali, oneri e accessori.
Milano, 17 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 37421/24 promossa da:
( ), mandataria di , rappresenta e difesa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Lucibello (C.F. ), presso il cui Studio sito in Milano, Via C.F._1
San Barnaba 39, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti
Parte ricorrente contro e (C.F. – P.IVA ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Parte resistente
Contumace
Conclusioni
Parte ricorrente Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dei contratti di locazione finanziaria indicati in premessa ritualmente intimata ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, condannare CP_3 Controparte_2
(C.F. – P.IVA , con sede legale in Firenze, Via Dello Steccuto 11/R, in persona
[...] P.IVA_2 dei legali rappresentanti pro tempore (C.F. ) residente in [...]CP_2 C.F._2
(FI) Via Nazionale 42 e (C.f. ) residente a [...] C.F._3
Perfetti Ricasoli 19, a rilasciare immediatamente libero da persone e /o cose, a favore di
[...] il seguente immobile sito in Firenze Via dello Steccuto 12/R e precisamente: unità Parte_2 immobiliare a destinazione d'uso laboratorio, al piano terra di un più ampio fabbricato, con accesso diretto dalla strada, costituito da un locale laboratorio, un antibagno ed un bagno con ventilazione forzata, oltre ad una corte tergale su cui insiste una tettoia. Al Catasto Fabbricati di detto Comune quanto sopra risulta censito nel foglio di mappa 34 dalla particella numero 128 subalterni graffati 39 e
47 Via dello Steccuto n. 12/R, piano terreno, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 8, mq 42, rendita catastale Euro 470,70. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
mandataria per la gestione del credito di proponeva ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo che la soc. e venisse CP_1 Controparte_2 condannata al rilascio dei beni concessi in leasing con contratto di locazione finanziaria n. 984180/1 concernente gli immobili siti in Firenze Via dello Steccuto 12/R. Esponeva la ricorrente - in data 24.10.2013 (oggi aveva Parte_3 Parte_2 acquistato, con atto a rogito del Notaio Dott.ssa Rep. n. 6048 – Racc. n. 3519, gli Persona_1 immobili siti in Firenze Via dello Steccuto 12/R e precisamente: unità immobiliare a destinazione d'uso laboratorio, al piano terra di un più ampio fabbricato, con accesso diretto dalla strada, costituito da un locale laboratorio, un antibagno ed un bagno con ventilazione forzata, oltre ad una corte tergale su cui insiste una tettoia;
che al Catasto Fabbricati del detto Comune quanto sopra risultava censito nel foglio di mappa 34 dalla particella numero 128 subalterni graffati 39 e 47 Via dello Steccuto n. 12/R, piano terreno, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 8, mq 42, rendita catastale Euro 470,70; che Pt_3 aveva concesso il predetto immobile in locazione finanziaria a e
[...] CP_1 Controparte_2 con contratto di locazione finanziaria n. 984180/1; che gli immobili sopra descritti erano stati
[...] consegnati all'utilizzatore come da verbale di presa in consegna;
che Controparte_5 aveva incorporato per fusione la società che si era fusa per Parte_3 Controparte_5 incorporazione in che aveva conferito a Parte_2 Parte_2 Parte_1 la gestione dei suoi crediti anomali giusta procura;
che la società utilizzatrice alla data del
[...] 02.10.24 risultava debitrice a titolo di canoni scaduti e rimasti impagati dell'importo complessivo di € 7.760,76, oltre ad € 51.130,15 a titolo di canoni a scadere;
che le parti avevano espressamente convenuto la competenza in via esclusiva del Foro di Milano art. 18 bis delle condizioni generali del contratto di leasing - clausola espressamente approvata per iscritto dall'utilizzatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; che pacifica risultava la titolarità del diritto di proprietà in capo a che nonostante il mancato pagamento dei canoni di leasing l'utilizzatore Parte_2 continuava a mantenere la disponibilità dei beni. La ricorrente confermava con l'atto introduttivo comunque di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto di locazione finanziaria, non necessitando a tal uopo di un atto stragiudiziale (Cass. 5.01.2005); che era interesse di rientrare nell'immediata Parte_2 disponibilità dell'immobile al fine di poterlo riallocare sul mercato. La ricorrente chiedeva : accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dei contratti di locazione finanziaria indicati in premessa ritualmente intimata ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, condannare e a rilasciare CP_1 Controparte_2 immediatamente libero da persone e /o cose, a favore di il seguente immobile Parte_2 sito in Firenze Via dello Steccuto 12/R e precisamente: unità immobiliare a destinazione d'uso laboratorio, al piano terra di un più ampio fabbricato, con accesso diretto dalla strada, costituito da un locale laboratorio, un antibagno ed un bagno con ventilazione forzata, oltre ad una corte tergale su cui insiste una tettoia. Al Catasto Fabbricati di detto Comune quanto sopra risulta censito nel foglio di mappa 34 dalla particella numero 128 subalterni graffati 39 e 47 Via dello Steccuto n. 12/R, piano terreno, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 8, mq 42, rendita catastale Euro 470,70.
Nessuno si costituiva per la resistente che all'udienza del 18.2.2025, veniva dichiarata contumace. Alla medesima udienza dopo la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 2 di 3 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente ha fornito idonea prova della fondatezza della domanda dimostrando: il titolo del proprio credito tramite la produzione del contratto di locazione finanziaria n. 984180/1 stipulato da Pt_3
( successivamente fusa in , poi in che ha conferito a Pt_2 Controparte_5 Parte_2 la gestione dei suoi crediti anomali, doc. 6,7,8,) con e Parte_1 CP_1 Controparte_2
(doc. 4 fasc. ricorrente ); l'adempimento dell'obbligazione di consegna dell'immobile a
[...] favore dell'utilizzatore con il verbale di consegna (doc.5 fasc. ricorrente) nonché l'allegando l'inadempimento dell'utilizzatore al pagamento dei canoni di cui all'estratto conto prodotto (doc.9). La ricorrente chiedeva con l'atto introduttivo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto di locazione finanziaria Sul punto si rileva che “La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, cod. civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto
o in atti giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun caso, avere effetto se la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini previsti nel contratto per l'adempimento, atteso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione”.( Cass. Sez. 1, Sent. n. 4911/1995). Orbene l'inadempimento del pagamento dei canoni scaduti allegato dalla ricorrente ( Cass. 13.533/2001) integra ex se i presupposti della risoluzione di diritto del contratto in base alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali dei contratti (doc.4).
Va pertanto dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., cui consegue la condanna della utilizzatrice alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti di leasing.
Pertanto questo Tribunale accoglie il ricorso, accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 984180/1 stipulato in data 24.10.2013 e condanna la parte resistente al rilascio degli immobili oggetti del contratto indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, visto l'art. 281 sexies c.p.c. accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 984180/1 stipulato in data 24.10.2013; condanna al rilascio immediato, liberi da persone e cose, in CP_3 Controparte_2 favore della ricorrente dei beni concessi in leasing di cui al contratto sopra indicato , siti in Firenze Via dello Steccuto 12/R e precisamente: unità immobiliare a destinazione d'uso laboratorio, al piano terra di un più ampio fabbricato, con accesso diretto dalla strada, costituito da un locale laboratorio, un antibagno ed un bagno con ventilazione forzata, oltre ad una corte tergale su cui insiste una tettoia. Al
Catasto Fabbricati di detto Comune quanto sopra risulta censito nel foglio di mappa 34 dalla particella numero 128 subalterni graffati 39 e 47 Via dello Steccuto n. 12/R, piano terreno, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 8, mq 42, rendita catastale Euro 470,70. condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.500,00, oltre contributo unificato, spese generali, oneri e accessori.
Milano, 17 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 3 di 3