Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 479/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Nicola Alessandro Vecchio Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 479/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento emesso in esito all'udienza del 13.02.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in c.da Parte_1
Falco snc, c.fisc.: , legale rappresentante della ditta “ C.F._1 [...]
”, sita in Gioia Tauro SS 18, rappresentato e difeso Parte_2 dall'avvocato Fabiano Pezzani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Milasi, sito in via Furnari n. 63
Appellante contro
, c.fisc. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Taurianova alla c.da Porcaro n. 22, presso lo studio dell'avv. Vincenzina Mandaglio che lo rappresenta e difende giusto mandato alle liti in atti in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01.03.202
Appellata in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Attinà, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Treviso n. 4, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Appellata
1
Sentenza n. 480/2020, emessa e pubblicata in data 21.07.2020 dal Tribunale di Palmi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Reggio Calabria, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accogliere le eccezioni, contestazioni e domande tutte con il presente atto proposte e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado: - Accertare e dichiarare i fatti per come esposti in premessa dichiarando fondata la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannare il , in persona del suo l.r.p.t., nonché la Controparte_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_2 dall'attore in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 07/09/2016 oltre le spese sostenute per come accertato dal CTU. Il tutto riconoscendo sulle somme liquidate interessi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo, secondo i dati
ISTAT; - Condannare i convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite sia di primo che di secondo grado. - In subordine si chiede la compensazione delle spese del primo e del secondo grado per come sopra spiegato.”
Per parte appellata : Controparte_1
“rigettare in toto, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto sig. in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta “ Pt_1 Parte_2
” avverso la sentenza n. 480 del 2020 emessa dal Tribunale di Palmi nella persona
[...] del Giudice dott.ssa Stefania Bagnoli- pubblicata in data 21.07.2020 e notificata il
28.07.2020; Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata Controparte_2
“Contrariis reiectis, rigettarsi l'appello di controparte in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto da aversi qui ribaditi e trascritti. Il tutto col favore delle spese e competenze del giudizio, oltre iva,cpa, rimb.forf. come per legge.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 04/10/2020 parte appellante
[...]
, nella qualità di titolare e legale rappresentante della “Ditta Agraria Gioiese di Parte_2
De AR TO impugnava la sentenza n. 480/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Palmi in data 21/07/2020 con la quale era stata rigettata la richiesta di condanna del
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_3 patiti in conseguenza dell'evento meteorologico verificatosi in data 07.09.2016 che aveva interessato l'area ove si trovava l'immobile utilizzato dall'attore.
Con il primo motivo di appello denunciava l'erronea interpretazione dei fatti di causa nonché
l'erronea valutazione della prova per testi, dei risultati della ctu e delle produzioni fotografiche. Contestava, in proposito, che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto inutilizzabili le fotografie ed i video allegati dall'attore perché privi del requisito
2 della data certa, tenuto conto che dall'analisi delle proprietà del documento informatico sarebbe stato possibile, senza alcuna difficoltà, individuare la data in cui le immagini erano state scattate. Aggiungeva che tutti i testimoni escussi in primo grado avevano confermato quanto poteva chiaramente evincersi dal materiale video e fotografico, ovvero che la merce
(in particolare pellet, mangimi e concime) si trovava nelle pedane più basse del locale e che la stessa, essendo divenuta rifiuto speciale in seguito al danneggiamento, non poteva essere custodita in attesa della quantificazione dei danni, perché la natura delle stesse e la conseguente necessità di smaltirla avrebbe esposto il proprietario a sanzioni.
Con il secondo motivo di appello contestava la disposta condanna alle spese, essendo emerso nel corso del giudizio di primo grado chiaramente ed incontestabilmente la responsabilità delle convenute nella causazione dell'evento dannoso. Chiedeva, pertanto, la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la sua condanna ed, in subordine, chiedeva che fosse disposta la compensazione delle spese.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.3.2021 si costituiva il Controparte_1
rilevando che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata la
[...] domanda, tenuto conto della genericità delle deposizioni testimoniali nonché della inutilizzabilità delle fotografie, di provenienza unilaterale e prive di data certa. Ribadiva, poi, la correttezza della sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto condivisibili i risultati della disposta ctu. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.3.2021 si costituiva Controparte_2
eccependo l'inammissibilità appello e contestando nel merito il gravame, del
[...] quale chiedeva il rigetto. Rilevava che il avrebbe potuto utilizzare lo strumento Pt_1 dell'accertamento tecnico preventivo oppure avrebbe dovuto conservare i locali e le merci nelle condizioni conseguenti al sinistro al fine di consentire l'espletamento di una consulenza tecnica utile ai fini del decidere. Concludeva, pertanto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Ribadiva la inammissibilità della chiamata del terzo effettuata dal non sussistendo i presupposti CP_1 di una domanda di garanzia e considerato che, laddove si fosse affermata la carenza di legittimazione del originario convenuto, non si sarebbe dovuto provvedere alla CP_1 chiamata del terzo ma solo rigettare la domanda. Rilevava che sarebbe stato onere dell'attore chiedere, stante la eccezione sollevata dal in ordine al proprio difetto di CP_1 legittimazione, di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo al fine di estendere a questo la domanda, e che, invece, erroneamente era stata autorizzata la chiamata in garanzia richiesta dal convenuto. A tal proposito ribadiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, tenuto conto che l'area in questione – contrariamente a quanto affermato dal CTU - Cont non risultava essere di proprietà della come evidente dalla visura catastale allegata agli atti.
Con provvedimento emesso in esito al deposito delle note sostitutive dell'udienza del
13.02.2025, sulle conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata assunta in decisione
3 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dall'appellata per violazione dell'art. 342 cpc. Controparte_2
Ritiene la Corte che detta eccezione sia infondata.
Premesso che a tale pronuncia può giungersi solo nel caso in cui l'intero gravame non risulti conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U - Sentenza n.
27199 del 16/11/2017; sez. 3, Sentenza n. 20124 del 07/10/2015), i motivi di impugnazione appaiono tesi a contrastare i principali passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e risultano comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche alla sentenza che vengono richieste.
Nel merito va osservato che l'appellante ha censurato la sentenza, che ha rigettato la domanda risarcitoria con condanna di quest'ultimo alle spese processuali in favore delle odierne appellate, costituite in primo grado, contestando in particolare, la valutazione delle risultanze probatorie acquisite.
Si rileva in proposito che parte appellante aveva depositato, all'atto della iscrizione a ruolo, ed in allegato all'atto di appello, una istanza di autorizzazione al deposito del “fascicolo di parte in originale, contenendo questo il cd allegato quale documentazione fotografica” dichiarando, altresì, che “in mancanza si procederà in via telematica”.
Si rileva che, in assenza di risposta a detta istanza, parte appellante non ha comunque provveduto al deposito in via telematica della documentazione indicata.
Non sono presenti in atti oltre alla documentazione fotografica, neanche i due preventivi allegati al ricorso ex art. 702- bis c.p.c..
In proposito deve rilevarsi che le Sezioni Unite hanno affermato che “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.” (Cass SU n. 4835 del 16.2.2023).
La Suprema Core ha altresì affermato che: “Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte”. (Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 10202 del 17.4.2023).
4 Dunque, preso atto del mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado del Pt_1 ritiene questa Corte di potere decidere sul gravame in base agli atti prodotti ed agli elementi risultanti, rispetto alla produzione effettuata in primo grado, così come richiamati nella sentenza oggi impugnata.
Alla luce degli elementi risultanti dagli atti deve affermarsi che correttamente il giudice di primo grado ha escluso che l'attore abbia fornito adeguata prova dell'ammontare del danno subito.
Quest'ultimo, come detto, ha offerto nel giudizio di primo grado soltanto “elenchi dei beni distrutti”, definiti dal consulente d'ufficio come “meri elenchi di prodotti comprensivi di prezzi”.
A tali documenti, tuttavia, non può essere attribuita alcuna valenza probatoria, in quanto atti di parte formatisi senza contraddittorio e quindi inidonei a consentire la stima dell'effettivo danno subito dall'attore.
Nessuna prova, inoltre, è stata fornita in ordine in ordine alla congruità dei prezzi al listino indicati in detti elenchi.
Né valgono a colmare dette lacune probatorie le fotografie prodotte in primo grado, la cui produzione il non ha reiterato in questo grado di giudizio e rispetto alle quali deve Pt_1 essere ribadito il giudizio di irrilevanza stante la mancanza di data certa.
In proposito la consulenza tecnica d'ufficio, espletata a distanza di quasi tre anni dall'evento, nulla ha potuto aggiungere alla determinazione del danno, avendo potuto soltanto offrire un apporto descrittivo del luogo del sinistro in assenza della merce che, secondo quanto affermato dall'odierno appellante, era stata già smaltita.
Deve, pertanto, affermarsi che i richiami che il consulente ha fatto nel suo elaborato alla documentazione fotografica presente in atti, non hanno aggiunto alcunchè al quadro probatorio preesistente, insufficiente, come già rilevato, a fondare la pretesa dell'odierno appellante.
Né il giudice di primo grado avrebbe potuto giungere ad un esito differente del giudizio, facendo ricorso alla liquidazione in via equitativa del danno, trattandosi di criterio che può essere adottato soltanto in ipotesi di impossibilità o di estrema difficoltà di provare l'ammontare dei danni (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 974 del 12/04/2023), circostanza questa non sussistente nella specie, in quanto l'appellante facilmente avrebbe potuto offrire prova delle spese sostenute per l'acquisto delle merci producendo la prova dei relativi pagamenti tramite fatture o ricevute d'acquisto.
In assenza di un accertamento in contraddittorio svolto sulla merce che si assume danneggiata, non può dunque ritenersi raggiunta la prova del danno subito.
Alla luce delle precedenti valutazioni la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi infondata e da ciò discende il rigetto dell'appello.
Come già rilevato in primo grado, in base al principio della ragione più liquida, stante il rigetto della domanda avanzata dall'attore per mancata prova del danno, non appare
5 necessario affrontare in particolare la questione relativa alla legittimazione passiva degli originari convenuti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio si pongono a carico dell'appellante per il principio di soccombenza tanto nei confronti dell'originario convenuto, Controparte_1
che del terzo chiamato , atteso che – stante la formulazione della
[...] Controparte_2 chiamata del terzo avanzata dal convenuto, che ha indicato quale “vero obbligato” il CP_1 terzo chiamato, devono ritenersi estese a quest'ultimo le domande formulate dall'attore in primo grado (ex multis Cass. 15232/2021).
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000 – tenuto conto del valore della domanda, determinato dall'attore in €
20.428,50 - per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello, applicando i valori minimi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
Deve darsi atto, infine della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di titolare e legale rappresentante Parte_2 della ditta Agraria Gioiese di De AR NI contro CP_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 480/2020 emessa nel Controparte_5 procedimento RG n. 959/2017, e pubblicata in data 21.07.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante, a rimborsare alla appellata , le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna l'appellante, a rimborsare alla appellata le Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dà atto della ricorrenza a carico dell'appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002;
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
20/05/2025.
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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