Ordinanza collegiale 20 agosto 2024
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02251/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2251 del 2023, proposto da
SA RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Turiano Mantica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota n. 15677 del 31 agosto 2023 con la quale è stata rigettata la richiesta di condono avanzata con istanza del 17.9.2008 dal dante causa del ricorrente;
nonché di ogni altro atto precedente e/o susseguente comunque connesso con quello dianzi citato ivi compresa la circolare n. 2 prot. n. 62212 del 30.12.2002 del Dipartimento dei BB CC – Servizio Tutela – dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per ottenere l’annullamento della nota n. 15677 del 31 agosto 2023 con la quale è stata rigettata la richiesta di condono avanzata con istanza del 17.9.2008 dal dante causa del ricorrente, concernente alcune opere edilizie realizzate in assenza di titolo autorizzatorio aventi ad oggetto l’ampliamento di circa mq.40,00 di un fabbricato sito in via G. Rossini, fraz. Trappitello di Taormina.
l ricorso è affidato alle seguenti doglianze:
I)-Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 in relazione all’art. 23 della L.R. n. 37 del 1985 e alla circolare n. 2 del 30.12.2022 del Dipartimento dei BB CC e della Identità Siciliana - Violazione e falsa applicazione dell’art. 142, Comma 1, lett. c), del D. Leg.vo n. 42 del 2004 -Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione dello Statuto della Regione Siciliana.
II)-Violazione e falsa applicazione del D. Leg.vo n. 42 del 22.1.2004 in relazione all’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. come recepita in Sicilia dinamicamente con legge reg.le n. 10 del 1991 – Eccesso di potere.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Alla pubblica udienza in data 29 gennaio 2025, il ricorso è stato discusso e trattenuto per la decisione.
Infondato è il primo motivo di ricorso alla luce della giurisprudenza di questa Sezione su casi analoghi, dovendosi richiamare detti precedenti in questa sede processuale ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (cfr. ex plurimis T.A.R. NI, Sezione Terza, sent. nn. 1356, 1358 e 1530/2024).
In primo luogo, va rilevato come con la circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 2 del 30 dicembre 2022, richiamata nel parere negativo della Soprintendenza impugnato, è stato precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, abbia dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli articoli 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Ciò comporta, con riferimento al c.d. terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.
La decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, ritenendosi sanabili, nelle aree sottoposte a vincolo, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), così come confermato dagli ultimi arresti della giustizia amministrativa sul tema (cfr. in termini, C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 3832/2023, 3586/2023, 3541/2023; T.A.R. Sicilia, NI, nn. 3692/2023, 3694/2023, 3695/2023 e 3182/2023).
Con le decisioni pocanzi richiamate, invero, è stato dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene come, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), soltanto ove ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni: 1- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); 2- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); 4- che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Nel caso di specie, in particolare, è evidente come a difettare siano le condizioni sub 3 e 4, venendo in rilievo un’opera non riconducibile negli interventi edilizi minori sopra menzionati, trattandosi comunque di un aumento di volumetria, da cui è disceso il parere negativo dell’Autorità paesaggistica competente.
L’art. 32, co. 26 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in effetti, prevede che “ Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio ”.
Tra le tipologie di opere suscettibili di sanatoria, il richiamato Allegato 1 contempla:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Sempre l’articolo 32, del richiamato d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, prevede poi, al successivo comma 27 che “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ;”.
Pertanto, sono escluse dalla sanatoria edilizia le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Venendo al quadro normativo regionale, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 ha stabilito che “ Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ”.
Successivamente, l’art. 1 della l.r. n. 19/2021 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della prefata disposizione, collocandola nell’ambito dell’art. 25-bis della l.r. n. 16/2016, precisando che “ L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”.
Come in precedenza anticipato, tuttavia, quest’ultimo intervento normativo è stato ritenuto illegittimo dalla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, che ha così annullato “ l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta ”, per violazione della riserva legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e per contrasto con la normativa nazionale in materia (art. 32, co. 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l.n. 326/2003).
Nello specifico, la Consulta ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, il quale attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non avrebbe potuto prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d), rilevando, pertanto, quali espressi limiti all’esercizio della potestà legislativa esclusiva speciale riconosciuta dallo Statuto alla Regione Sicilia.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale pocanzi tratteggiato deve desumersi che nelle aree sottoposte a vincolo relativo, come quella che interessa ai fini dell’odierna controversia, sono sanabili i soli interventi edilizi di importanza minore (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici) e non anche aumenti di volumetria.
Da qui, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente ove sostiene che l’intervento in questione possa essere sanato, venendo in rilievo proprio un ampliamento e dunque un aumento di volumetria e/o di superficie, e, in quanto tale, non certo riconducibile nelle casistiche di opere minori previste dalla normativa in materia di terzo condono edilizio.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, peraltro, pare opportuno precisare come rilevi, nello specifico, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza sul punto, chiarendo che “ non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4123).
Medesime considerazioni sono state svolte anche in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia" (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1213).
In altre parole, deve trovare conferma la costante giurisprudenza amministrativa sopra citata secondo cui sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano tutte le condizioni già indicate in precedenza (v. supra 5.2).
Sulla portata della richiamata sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, poi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha già avuto modo di rilevare come “Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (C.g.a., n. 836/2023) e che “per la natura vincolata degli atti ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono (cfr. C.g.a. n. 288/2023).
Chiarito che l’opera di proprietà di parte ricorrente, attese le sue caratteristiche e la sua collocazione, alla luce del tenore delle disposizioni normative e delle decisioni della giurisprudenza amministrativa sopra richiamate, non possa essere condonata, non essendo in linea con quanto previsto dalla l.n. 326/2003, è possibile rilevare anche che nessun difetto di motivazione e/o di istruttoria risulta ravvisabile nel caso di specie.
5. Destituita di fondamento è anche la doglianza con cui il ricorrente deduce l’intervenuta formazione del silenzio-assenso, dovendosi ribadire la non condonabilità degli abusi in contestazione e la non applicabilità alla fattispecie esaminata di alcuna ipotesi di silenzio-assenso.
In particolare, osserva il Collegio che non è invocabile a favore della formazione del silenzio-assenso l’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4 del 2003 il quale si riferisce a fattispecie di condono diverse da quella in esame, ossia alle istanze di “ concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70 ” (art. 17, primo comma).
In ogni caso, l'art. 17 della l.r. 16 aprile 2003 n. 4 costituisce norma speciale, che prevede l’attivazione di un apposito procedimento di definizione per le pratiche non ancora esitate alla data di entrata in vigore della stessa legge - con la produzione di un’apposita perizia giurata asseverante la ricorrenza di tutte le condizioni di legge per la sanatoria ed attestante l’avvenuta presentazione della prescritta richiesta di parere agli enti di tutela, (cfr. da ultimo, T.A.R. NI, sez. II, n. 3304 del 2023 e giurisprudenza ivi citata e T.A.R. NI, sez. V, n.1516/2024) -, procedimento che non risulta attivato nel caso di specie.
Privo di fondamento è anche il richiamo all’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990. Come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, in vicenda sovrapponibile alla presente, infatti: “ l'inapplicabilità nella specie dell'art. 17-bis l. n. 241 del 1990 consegue al fatto che il rapporto amministrativo è di carattere "verticale", non "orizzontale", in quanto sostanzialmente intercorrente fra il privato e la Soprintendenza, non fra il Comune e la Soprintendenza. Elemento centrale è rappresentato dal fatto che il procedimento è ad istanza di parte: pertanto, la fase istruttoria, benché formalmente curata dall'Amministrazione comunale, pertiene comunque allo scrutinio dell'istanza di un privato, sì che siffatta originaria e costitutiva dimensione "verticale" pervade e connota ab interno tutta la dinamica procedimentale; non rileva, in senso contrario, rilevare che - per il tramite del parere della Soprintendenza - vi è una sostanziale cogestione del vincolo da parte dello Stato (in Sicilia la Regione), poiché ciò che importa è la disciplina introdotta dal legislatore sull'articolazione formale del procedimento conseguente all'istanza del privato .” (Consiglio di Stato sez. IV, 07/04/2022, n.2584). Conclusivamente sul punto, nessun silenzio assenso può ritenersi maturato.
6. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO