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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/11/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 301 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Loreno Marchei, del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliati come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , E , tutti
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Loreno Marchei, del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliati come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
INTERVENUTI contro
, rappresentata e difesa Controparte_8 dall'Avv. AL De SA, del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliata come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.01.2023 i Sig.ri , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi pro-quota della sig.ra convenivano Parte_3 Persona_1 dinanzi all'intestato Tribunale l' affinché, accertata e Controparte_8 dichiarata la responsabilità derivante dalle prestazioni sanitarie erogate al loro congiunto deceduto,
presso l'Ospedale di Riccione (RN) a far data dal Dicembre 2013, la stessa fosse Persona_2 condannata al risarcimento in loro favore dei danni non patrimoniali da perdita parentale conseguenti alla morte del uterino dei ricorrenti e figlio di Persona_3 Persona_1 deceduto il 6 febbraio 2018 a causa dell'inadempimento dei sanitari.
Esponevano i ricorrenti che la responsabilità sanitaria della convenuta era già stata accertata e consacrata nel procedimento per Atp ex art. 696 bis cpc. promosso avanti al Tribunale di Rimini dalla moglie e dai n.5 figli della vittima primaria (sigg.ri Persona_2 CP_2 CP_3
, , E ), iscritto al RGN.
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 3179/2019, di cui chiedeva l'acquisizione al giudizio de quo.
I ricorrenti allegavano in particolare l'intensa relazione con la vittima che frequentavano assiduamente ed insieme alla loro madre, risiedendo tutti a distanza di pochi metri nella zona di via Acquario e condividendo insieme occasioni di ritrovo in famiglia, cerimonie, festività ed interessi comuni, ed in ragione di ciò chiedevano il risarcimento del danno da perdita parentale nella misura massima secondo le tabelle dell'Osservatorio Milanese, sia in proprio -quali fratelli della vittima primaria- sia quali eredi pro quota della loro madre , sopravvissuta al proprio Persona_1 figlio sino al 13 aprile 2019. In relazione al danno patito da quest'ultima i Persona_2 ricorrenti chiedevano, pro quota, una liquidazione equitativa di una parte del risarcimento massimo in considerazione della sopravvivenza della stessa per 14 mesi rispetto al decesso del figlio.
Con comparsa del 17.03.2023 l' della si costituiva in giudizio non contestando l'an, CP_9 CP_8 ma solo il quantum debeatur della domanda dei ricorrenti, non avendo gli stessi fornito elementi rilevanti circa la qualità e intensità della relazione affettiva con il fratello e, quanto Persona_2 al danno di , mettendo in dubbio la consapevolezza di quest'ultima circa la perdita Persona_1 del figlio stante la sua avanzata età al momento dell'evento luttuoso (87 anni) ed il suo precario stato di salute.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 e 267 cpc. del 27.03.2023 si costituivano in giudizio, quali eredi pro quota di , i sigg.ri (moglie della vittima Persona_1 CP_2 primaria ), (marito di ), , Persona_2 Controparte_1 Persona_1 Controparte_3
, e (figli della vittima primaria Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, premorto alla madre ), per associarsi alla richiesta di una Persona_2 Persona_1 liquidazione equitativa ex art. 1226 cc. di una parte del risarcimento massimo del danno da perdita parentale subito dalla stante il limitato periodo di sopravvivenza dalla morte del figlio. Per_1
Sia i ricorrenti, sia gli intervenuti davano atto di aver soddisfatto la condizione di procedibilità ex art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n. 28 avendo esperito il tentativo di mediazione obbligatoria innanzi all'organismo preposto con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo con la convocata Ausl della e chiedevano la liquidazione delle relative spese e compensi CP_8 stragiudiziali.
Alla prima udienza del 28.03.2023 il Giudice disponeva la trasmissione degli atti al Presidente sulla richiesta di riunione del giudizio a quello già pendente avanti al Tribunale di Rimini Rgn 1416/2020, relativo alla richiesta di risarcimento avanzata dalla moglie e dai n.5 figli del sig. Persona_2 per la medesima responsabilità medica.
All'udienza del 24.11.2023 il Giudice, mutato nella persona fisica, disponeva la conversione del modulo decisionale e, ritenendo di non dover procedere alla riunione stante il differente stato dei due procedimenti, si riservava sulla richiesta di ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 bis cpc. avanzata dalla difesa dei ricorrenti e degli intervenuti sulla parte delle somme non contestate relative agli importi minimi di risarcimento calcolati secondo i criteri oggettivi delle prime quattro di cui alle lettere A), B), C) e D) delle tabelle di Milano.
Con provvedimento del 29.01.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, dopo aver ritenuto inammissibile l'intervento della sig.ra “la quale non succede alla propria CP_2 suocera, nella pretesa risarcitoria, considerato che la rappresentazione opera solo in favore dei discendenti e non a favore del coniuge di questi”, e rilevata la non contestazione della resistente di parte delle somme dei risarcimenti minimi reclamate dai ricorrenti, dichiarava tenuta e condannava la resistente ex art. 186 bis cpc. al pagamento di Euro 35.068,80 a favore di , di Parte_1 Euro 37.991,20 a favore di , di Euro 37.991,00 a favore di e di Euro Parte_2 Parte_3 21.872,50 in favore degli eredi, pro quota, di . Allo stesso tempo disponeva Persona_1 l'acquisizione del fascicolo del procedimento per Atp Rgn. 3179/2019 ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
All'udienza del 5 luglio 2025 il Giudice, individuati esattamente gli eredi di nelle Persona_1 persone dei sigg.ri SA (SA, MA OS, AL e HI) e dei sigg.ri TT ( , CP_3
, e ), si riservava ordinanza sulle richieste istruttorie della parti che CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 successivamente rigettava con provvedimento del 18/10/2025 in cui, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 9/5/2025 ove tratteneva la causa in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti concedendo i termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La responsabilità sanitaria della per il decesso del sig. è stata Parte_4 Persona_2 incontrovertibilmente accertata dalla CTU espletata in seno al procedimento ex art. 696 bis instaurato innanzi a codesto Tribunale (RG 3179/2019) ed acquisita nel presente procedimento. Tale CTU, redatta in maniera completa e professionale, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, la storia anamnestica del paziente per poi concludere: “che il decesso del sig è causalmente riconducibile alla serie di errori Per_2 procedurali sopra descritti e pertanto causata dagli esiti iatrogeni dell'intervento del 2015”.
Le valutazioni cui perviene la CTU sono da ritenersi corrette ed immuni da vizi logico-motivazionali, tanto che la stessa convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato di aderirvi senza sollevare alcuna confutazione al riguardo.
Essendo incontestata l'ascrivibilità della responsabilità del decesso del alla Persona_2 [...]
il thema decidendum resta circoscritto nel presente procedimento all'accertamento del Pt_4 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che ne è derivato ai ricorrenti iure proprio, nonché quali eredi pro-quota di unitamente agli ulteriori coeredi intervenuti Persona_1 sigg.ri , , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
. CP_7
Preliminarmente, giova rammentare che la domanda risarcitoria dei congiunti del paziente deceduto a causa di dedotti errori ed omissioni del personale medico risulta attratta sotto l'egida dell'art. 2043 c.c., non potendo costoro invocare la sussistenza di un rapporto contrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento di tale danno lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (cfr. Cass. n. 2557/2011). Quanto alle conseguenze della lesione del predetto interesse costituzionalmente rilevante, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei superstiti danneggiati (integrando così le vecchie “categorie” del danno morale e/o del danno esistenziale).
Laddove, poi, la sofferenza psichica si sia “cristallizzata” in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, si configurerà un danno biologico suscettibile di liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare (cfr. Cass. 21084/2015, secondo cui “La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria”). Occorre, dunque, valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dall'attore che agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un simile interesse, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che “il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse” (cfr. Cass. n. 19402/2013).
Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa della lesione o della perdita del rapporto parentale, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 3767/2018 secondo cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”).
Nei casi suddetti, è onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. 3767/2018).
Secondo quanto espressamente chiarito dalla Suprema Corte, “se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, e ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito” (cfr. Cass., n. 9231/2013).
In definitiva, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita, ferma restando la netta distinzione del danno così configurato dall'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato.
E' in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale - o anche privi di tale configurazione - si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Così configurato il danno da perdita o lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della liquidazione di un simile pregiudizio, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale) rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente (cfr. Cass. SU n. 26972/2008; Cass. n. 21716/ 2013; Cass. n. 15491/2014; Cass. n. 25351/2015; Cass. n. 28989/2019).
Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza che ne costituisce una componente intrinseca (cfr. Cass. n. 30997/2018; Cass. n. 28989/2019).
Resta ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della onnicomprensività della liquidazione - di liquidazione unitaria (cfr. Cass. n. 21084/2015; cfr. Cass. n. 28989/2019).
Orbene, nel caso di specie, dagli elementi acquisiti in giudizio è incontroverso il legame di parentela esistente tra e, rispettivamente, , , Persona_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(fratelli uterini di ), (madre di ).
[...] Persona_2 Persona_1 Persona_2
Risulta altresì provato, sia documentalmente, sia per presunzioni, l'esistenza di rapporti e frequentazioni tra il sig. , la propria madre ed i propri fratelli, Persona_2 Persona_1 con i quali, seppur in assenza di convivenza, condivideva festività, compleanni, cerimonie oltre che contesti parrocchiali, di quartiere (vivevano tutti nella stessa zona) e passioni comuni come il ciclismo.
Deve ritenersi, quindi, che per effetto della perdita del rapporto parentale, i sigg.ri Parte_5
, , e (e per essa i suoi eredi
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 CP_1
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 CP_4
, e ), abbiano subito un pregiudizio che si
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 compone sia della sofferenza interiore, sia di quella riflessa sotto il profilo dinamico-relazionale.
A fronte di tale quadro probatorio unitamente considerato, deve rilevarsi come la convenuta abbia solo apparentemente confutato gli elementi costitutivi della domanda non avendo specificatamente contestato, se non genericamente, le circostanze allegate a fondamento della intensità del rapporto parentale tra la vittima primaria ed i suoi congiunti, circostanze che pertanto, ed in ogni caso, debbono ritenersi pacifiche e non controverse.
Né la convenuta ha fornito elementi idonei e circostanziati a porre in dubbio la capacità della
[...] di percepire la sofferenza connessa alla morte del figlio a causa delle sue condizioni Per_1 psicofisiche laddove la stessa, nonostante le problematiche connesse alla sua avanzata età (87 anni al momento del decesso del figlio) ed al suo precario stato di salute, e compatibilmente con lo stesso, è stata descritta nei referti e nella documentazione medica prodotta dai ricorrenti come “vigile e discretamente orientata” o comunque dotata di una residua autonomia, tanto che con ordinanza del 28.10.2024, che si conferma, è stata respinta la richiesta di CTU formulata da parte convenuta per indagare sulle condizioni psichiche della sig.ra Per_1
In assenza di prova contraria si ritiene pertanto dimostrata la lesione dell'intangibile sfera degli affetti dei fratelli e della madre di . Persona_2
Al fine di procedere alla liquidazione di un simile pregiudizio, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, può farsi ricorso esclusivamente a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass. n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990/2019). Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Proprio per assicurare tali esigenze, sono state predisposte delle tabelle - prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa - che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale e che assicurano l'uniformità di trattamento in situazioni analoghe, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost.
Non ogni criterio di quantificazione del danno, tuttavia, è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito: la giurisprudenza di legittimità ha recentemente evidenziato come la funzione di garanzia dell'uniformità delle decisioni sia assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, che consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo
“un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021).
A tale sistema - che connota le tabelle milanesi disciplinanti la quantificazione del danno biologico - non si ispirava, invece, la tabella adottata - anteriormente al 29.06.2022 - dal Tribunale di Milano ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Così come osservato dalla Suprema Corte, tale tabella “non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00). L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile.
Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato”.
La Suprema Corte ha affermato che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/2021).
Tale principio è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che ha identificato nella tabella adottata dal Tribunale di Roma quella da applicare al fine di liquidare il danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 26300/2021). La predetta tabella prevede, per il danno da perdita del rapporto parentale, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e sulla moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Tale sistema muove dalla enucleazione di cinque fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte: a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Per consentire un'adeguata valutazione di tali variabili, è stato adottato un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisse il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale. Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma. Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta. Si è, infatti, previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.
Così descritte le caratteristiche che connotano il sistema espresso dalla tabella romana, va rilevato che, a seguito dell'orientamento inaugurato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 10579/2021, il Tribunale di Milano ha aggiornato le proprie Tabelle in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale varando il 29.06.2022, nell'ambito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - Gruppo Danno alla persona, le “Tabelle integrate a punti - Edizione 2022”. Come si legge nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti – Edizione 2022”, la tabella integrata a punti per somma rappresenta un risultato di sintesi, nel rispetto dei “paletti” propri del metodo degli Osservatori e, cioè: “1) l'humus di partenza sono stati i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia e considerato che la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione. 2) tali importi sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato;
3) rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il "valore medio del punto" deve essere estratto dai precedenti;
4) evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice;
le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa”.
Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati il valore-punto è pari ad € 3.365,00 (€ 336.500,00 : 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello) il valore punto è pari ad € 1.461,20 (€ 146.120,00 : 100).
Si è, poi, previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla base delle circostanze presenti nella fattispecie concreta, si determina il totale dei punti che, poi, si moltiplica per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario riconoscibile.
Così come previsto dai “Criteri orientativi”, le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata e provata anche con il ricorso alle presunzioni.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate, anche con presunzioni, relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi.
In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, si precisa che “non esiste un minimo garantito” - con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella” - e si afferma la necessità di distinguere le ipotesi integranti reati colposi e dolosi, applicandosi le tabelle solamente alle prime. Le tabelle così elaborate sono state applicate dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 6059/2022 pubblicata l'11.01.2022 (Giudice dott. Damiano Spera) che, dopo aver esplicitato le ragioni per cui l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di non aderire alla tabella romana che era l'unica tabella a punti già esistente - “la tabella romana non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, a differenza di quanto indicato da Cass. 10579/2021 e certamente, come accennato, non dalla gran parte degli uffici giudiziari, in cui vengono applicati i valori monetari delle tabelle milanesi;
la tabella romana non era il frutto del confronto tra le componenti dei giudici e degli avvocati (delle vittime e delle compagnie assicuratrici) ma era nata in [...] riunione ex art. 47quater Ordinamento giudiziario tra i giudici di tre sezioni civili e della sezione lavoro del Tribunale di Roma;
la tabella romana appariva per un verso troppo “ingessata”, perché con il semplice certificato anagrafico si potevano ottenere liquidazioni vicino al massimo di oltre € 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine sulle concrete relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria e, per altro verso, lasciava troppa discrezionalità al giudice di diminuire fino ad un terzo i valori monetari in assenza di convivenza;
mentre, in assenza di altri familiari entro il secondo grado, prevedeva un aumento da 1/3 a ½, risultando quindi addirittura meno predittiva di quella milanese edizione 2021” - ha indicato le caratteristiche delle tabelle e ha richiamato le modalità di utilizzo descritte nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti – Edizione 2022”, giungendo ad affermare come “le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale”, considerata altresì la necessità di utilizzare, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la tabella più recente in uso al momento della decisione.
Ad analoga conclusione è giunta la Suprema Corte secondo cui “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass 16.12.2022 n. 37009/2022).
A fronte dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e alla luce dell'elaborazione, da parte dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, delle “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Edizione 2022”, si ritiene che, nel caso di specie, possa farsi applicazione delle nuove tabelle milanesi. In esse, il valore del punto è stato determinato sulla base dei valori monetari delle tabelle milanesi, seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia - così come evidenziato dai “Criteri orientativi” - e, inoltre, il punteggio assegnato a ciascuna delle circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno risulta articolato in modo tale che la somma finale rispecchi il più possibile le specificità del caso concreto. Le tabelle milanesi, oltre ad essere conformi ai criteri dettati dalla Suprema Corte, appaiono in grado di assicurare, rispetto alle tabelle di Roma, una liquidazione del danno più rispondente alle peculiarità del rapporto parentale che, di volta in volta, viene in considerazione.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti”, aggiornate al 2024, si devono riconoscere alla sig.ra , sorella del Sig. i seguenti punti: Parte_1 Per_2
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella); - punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 53 anni la sorella alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della assenza di convivenza tra congiunto e vittima (lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, i fratelli non convivessero);
- punti 0 in considerazione della presenza di più di n.3 familiari nel nucleo familiare primario alla data del decesso di (lett. “D” della Tabella); Persona_2
- quanto ai punti assegnabili ai sensi della lettera “E” della Tabella, occorre considerare, in concreto, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto - così come già evidenziato - sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle prove acquisite al presente giudizio si ritiene di riconoscere una qualità/intensità media alla relazione affettiva che si traduce nella assegnazione di 15 punti a fronte di un range di 30 punti.
Si ottiene, quindi, un totale di 39 punti per pari ad Euro 66.222,00 (39 punti per Parte_1 il valore punto di Euro 1.698,00).
Al Sig. , fratello del defunto sig. , devono essere riconosciuti i Parte_2 Persona_2 seguenti punti:
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 50 anni fratello alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della assenza di convivenza tra congiunto e vittima (lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, i fratelli non convivessero);
- punti 0 in considerazione della presenza di più di n.3 familiari nel nucleo familiare primario alla data del decesso di (lett. “D” della Tabella); Persona_2
- quanto ai punti assegnabili ai sensi della lettera “E” della Tabella, occorre considerare, in concreto, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto - così come già evidenziato - sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle prove acquisite al presente giudizio si ritiene di riconoscere una qualità/intensità media alla relazione affettiva che si traduce nella assegnazione di 15 punti a fronte di un range di 30 punti. Si ottiene, quindi, un totale di 41 punti per pari ad Euro 69.618,00 (41 punti per il Parte_2 valore punto di Euro 1.698,00).
Alla sig.ra , sorella del defunto sig. , devono essere riconosciuti i Parte_3 Persona_2 seguenti punti:
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella); - punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 48 anni sorella alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della assenza di convivenza tra congiunto e vittima (lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, i fratelli non convivessero);
- punti 0 in considerazione della presenza di più di n.3 familiari nel nucleo familiare primario alla data del decesso di (lett. “D” della Tabella); Persona_2
- quanto ai punti assegnabili ai sensi della lettera “E” della Tabella, occorre considerare, in concreto, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto - così come già evidenziato - sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle prove acquisite al presente giudizio si ritiene di riconoscere una qualità/intensità media alla relazione affettiva che si traduce nella assegnazione di 15 punti a fronte di un range di 30 punti.
Si ottiene, quindi, un totale di 41 punti per pari ad Euro 69.618,00 (41 punti per il Parte_3 valore punto di Euro 1.698,00).
Alla Sig.ra , madre del defunto sig. , devono essere Parte_6 Persona_2 riconosciuti i seguenti punti:
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 87 anni madre alla data del decesso del figlio (lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della assenza di convivenza tra genitore e vittima (lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, madre e figlio non convivessero);
- punti 0 in considerazione della presenza di più di n.3 familiari nel nucleo familiare primario alla data del decesso di (lett. “D” della Tabella); Persona_2
- quanto ai punti assegnabili ai sensi della lettera “E” della Tabella, occorre considerare, in concreto, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto - così come già evidenziato - sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle prove acquisite al presente giudizio si ritiene di riconoscere una qualità/intensità media alla relazione affettiva che si traduce nella assegnazione di 15 punti a fronte di un range di 30 punti.
Si ottiene, quindi, un totale di 41 punti per pari ad Euro 160.351,00 (41 punti Parte_6 per il valore punto di Euro 3.911,00).
Tale ultimo importo in favore di (e, per essa, in favore dei suoi eredi pro quota), Parte_6 tenuto conto che il pregiudizio in questione si è protratto nella sua sfera giuridica per soli 14 mesi dalla morte del figlio, essendo la stessa deceduta in data 13.04.2019, dovrà essere equitativamente decurtato di ¼ e pertanto liquidato nella complessiva somma di Euro 40.087,75. Occorre ora determinare e quantificare le quote ereditarie dei coeredi di per Persona_1 procedere alla liquidazione in favore di ciascuno di loro del danno da perdita parentale subito da quest'ultima.
Ebbene, ai sensi dell'art. 581 CC, in caso di concorso del coniuge con più figli nella successione legittima del de cuius, al primo spetta 1/3 del patrimonio ereditario ed ai figli i 2/3.
Nel caso specifico l'eredità di come già riconosciuto dalle parti con atto Persona_1 ricognitorio del 7.02.2024 in atti, và pertanto suddivisa per 1/3 in favore del coniuge Controparte_1 e per 2/3 in favore dei tre figli e dei n.5 nipoti e precisamente: 1/6 in favore di , Parte_1 1/6 in favore di , 1/6 in favore di e 1/6 da dividere pro quota (pari Parte_2 Parte_3 ad 1/30 ciascuno) tra i n.5 nipoti sigg.ri , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , succeduti per rappresentazione al sig. figlio CP_7 CP_6 Persona_2 premorto della de cuius.
Ciò significa che ai coeredi di spettano le seguenti somme a titolo di danno iure Persona_1 hereditatis da perdita parentale:
- Euro 13.362,58 (1/3 di Euro 40.087,75); Controparte_1
- Euro 6.681,29 (1/6 di Euro 40.087,75); Parte_1
- Euro 6.681,29 (1/6 di Euro 40.087,75); Parte_2
- Euro 6.681,29 (1/6 di Euro 40.087,75); Parte_3
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75); Controparte_3
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75); Controparte_4
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75); Controparte_5
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75); CP_7
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75). CP_6
Pertanto, riepilogando, i pregiudizi subiti dai ricorrenti e dagli intervenuti vengono quantificati complessivamente nei suddetti importi:
- Euro 72.903,29 in favore di (di cui Euro 66.222,00 a titolo di danno iure Parte_1 proprio da perdita del rapporto parentale ed Euro 6.681,29 a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale subito da ); Persona_1
- Euro 76.299,29 in favore di (di cui Euro 69.618,00 a titolo di danno iure proprio Parte_2 da perdita del rapporto parentale ed Euro 6.681,29 a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale subito da ); Persona_1
- Euro 76.299,29 in favore di (di cui Euro 69.618,00 a titolo di danno iure proprio Parte_3 da perdita del rapporto parentale ed Euro 6.681,29 a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale subito da ); Persona_1
- Euro 13.362,58 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale Controparte_1 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale Controparte_3 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale Controparte_4 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale Controparte_5 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale CP_6 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale CP_7 subito da . Persona_1 Ciò posto, la deve dunque essere condannata al pagamento in favore dei Controparte_10 ricorrenti e intervenuti dei predetti importi, da cui dovrà essere detratto quanto già loro corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art.186 bis cpc. del 29.01.2024/5.07.2024, anche in base alla ripartizione pro quota agli eredi di di cui all'atto di ricognizione del 7.2.2024 Persona_1 (cfr. doc.6 fascicolo convenuta).
Su tali somme, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto - o, per le spese, a quello in cui il danneggiato ha sostenuto il relativo esborso - e sulle somme annualmente rivalutate devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. n. 1712/1995). Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
Quanto alle spese di assistenza legale stragiudiziale e di mediazione obbligatoria svolta in favore dei ricorrenti e degli intervenuti occorre preliminarmente ricordare come l'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Cass. SS.UU. n. 16990/2017, che qui si condivide, ritiene che: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Detto ciò, nel caso di specie la difesa attorea si è limitata ad allegazioni del tutto generiche sia con riferimento alle spese sostenute ed al loro esborso, sia con riferimento al quantum della richiesta che non risulta in alcun modo specificato;
manca inoltre qualsivoglia descrizione e richiamo in atti dei documenti allegati a supporto. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha statuito a Sezioni Unite con sentenza n. 2435/2008 che: “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificatamente enunciati dell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al Giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”. Nella medesima sentenza la Cassazione ha anche chiarito che il Giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalle parti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo e richiamando nei propri scritti difensivi il contenuto e gli scopi di quanto prodotto a supporto delle proprie pretese.
Di conseguenza, non risultando provato il danno emergente de quo s'impone il rigetto della domanda.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 considerando il valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta a titolo risarcitorio), ed applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio. Ne va inoltre disposta la distrazione in favore del difensore che lo ha richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara che il decesso del Sig. è addebitabile alla responsabilità Persona_2 esclusiva dell' e per l'effetto, Controparte_10
- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti e degli intervenuti Controparte_10 delle seguenti somme, al lordo delle somme già da questi ricevute in forza dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis cpc del 29.01.2024/5.07.2024:
- Euro 72.903,29 in favore di;
Parte_1
- Euro 76.299,29 in favore di;
Parte_2
- Euro 76.299,29 in favore di;
Parte_3 - Euro 13.362,58 in favore di;
Controparte_1
- Euro 1.336,25 in favore di;
Controparte_3
- Euro 1.336,25 in favore di;
Controparte_4
- Euro 1.336,25 in favore di;
Controparte_5
- Euro 1.336,25 in favore di;
CP_6
- Euro 1.336,25 in favore di CP_7 oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazioneM
- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti e degli intervenuti Controparte_10 delle spese di lite, che si liquidano in Euro 14.103,00 per compensi professionali ed Euro 663,50 per spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Loreno Marchei dichiaratosene antistatario;
- rigetta ogni altra domanda.
Rimini, 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 301 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Loreno Marchei, del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliati come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , E , tutti
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Loreno Marchei, del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliati come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
INTERVENUTI contro
, rappresentata e difesa Controparte_8 dall'Avv. AL De SA, del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliata come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.01.2023 i Sig.ri , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi pro-quota della sig.ra convenivano Parte_3 Persona_1 dinanzi all'intestato Tribunale l' affinché, accertata e Controparte_8 dichiarata la responsabilità derivante dalle prestazioni sanitarie erogate al loro congiunto deceduto,
presso l'Ospedale di Riccione (RN) a far data dal Dicembre 2013, la stessa fosse Persona_2 condannata al risarcimento in loro favore dei danni non patrimoniali da perdita parentale conseguenti alla morte del uterino dei ricorrenti e figlio di Persona_3 Persona_1 deceduto il 6 febbraio 2018 a causa dell'inadempimento dei sanitari.
Esponevano i ricorrenti che la responsabilità sanitaria della convenuta era già stata accertata e consacrata nel procedimento per Atp ex art. 696 bis cpc. promosso avanti al Tribunale di Rimini dalla moglie e dai n.5 figli della vittima primaria (sigg.ri Persona_2 CP_2 CP_3
, , E ), iscritto al RGN.
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 3179/2019, di cui chiedeva l'acquisizione al giudizio de quo.
I ricorrenti allegavano in particolare l'intensa relazione con la vittima che frequentavano assiduamente ed insieme alla loro madre, risiedendo tutti a distanza di pochi metri nella zona di via Acquario e condividendo insieme occasioni di ritrovo in famiglia, cerimonie, festività ed interessi comuni, ed in ragione di ciò chiedevano il risarcimento del danno da perdita parentale nella misura massima secondo le tabelle dell'Osservatorio Milanese, sia in proprio -quali fratelli della vittima primaria- sia quali eredi pro quota della loro madre , sopravvissuta al proprio Persona_1 figlio sino al 13 aprile 2019. In relazione al danno patito da quest'ultima i Persona_2 ricorrenti chiedevano, pro quota, una liquidazione equitativa di una parte del risarcimento massimo in considerazione della sopravvivenza della stessa per 14 mesi rispetto al decesso del figlio.
Con comparsa del 17.03.2023 l' della si costituiva in giudizio non contestando l'an, CP_9 CP_8 ma solo il quantum debeatur della domanda dei ricorrenti, non avendo gli stessi fornito elementi rilevanti circa la qualità e intensità della relazione affettiva con il fratello e, quanto Persona_2 al danno di , mettendo in dubbio la consapevolezza di quest'ultima circa la perdita Persona_1 del figlio stante la sua avanzata età al momento dell'evento luttuoso (87 anni) ed il suo precario stato di salute.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 e 267 cpc. del 27.03.2023 si costituivano in giudizio, quali eredi pro quota di , i sigg.ri (moglie della vittima Persona_1 CP_2 primaria ), (marito di ), , Persona_2 Controparte_1 Persona_1 Controparte_3
, e (figli della vittima primaria Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, premorto alla madre ), per associarsi alla richiesta di una Persona_2 Persona_1 liquidazione equitativa ex art. 1226 cc. di una parte del risarcimento massimo del danno da perdita parentale subito dalla stante il limitato periodo di sopravvivenza dalla morte del figlio. Per_1
Sia i ricorrenti, sia gli intervenuti davano atto di aver soddisfatto la condizione di procedibilità ex art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n. 28 avendo esperito il tentativo di mediazione obbligatoria innanzi all'organismo preposto con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo con la convocata Ausl della e chiedevano la liquidazione delle relative spese e compensi CP_8 stragiudiziali.
Alla prima udienza del 28.03.2023 il Giudice disponeva la trasmissione degli atti al Presidente sulla richiesta di riunione del giudizio a quello già pendente avanti al Tribunale di Rimini Rgn 1416/2020, relativo alla richiesta di risarcimento avanzata dalla moglie e dai n.5 figli del sig. Persona_2 per la medesima responsabilità medica.
All'udienza del 24.11.2023 il Giudice, mutato nella persona fisica, disponeva la conversione del modulo decisionale e, ritenendo di non dover procedere alla riunione stante il differente stato dei due procedimenti, si riservava sulla richiesta di ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 bis cpc. avanzata dalla difesa dei ricorrenti e degli intervenuti sulla parte delle somme non contestate relative agli importi minimi di risarcimento calcolati secondo i criteri oggettivi delle prime quattro di cui alle lettere A), B), C) e D) delle tabelle di Milano.
Con provvedimento del 29.01.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, dopo aver ritenuto inammissibile l'intervento della sig.ra “la quale non succede alla propria CP_2 suocera, nella pretesa risarcitoria, considerato che la rappresentazione opera solo in favore dei discendenti e non a favore del coniuge di questi”, e rilevata la non contestazione della resistente di parte delle somme dei risarcimenti minimi reclamate dai ricorrenti, dichiarava tenuta e condannava la resistente ex art. 186 bis cpc. al pagamento di Euro 35.068,80 a favore di , di Parte_1 Euro 37.991,20 a favore di , di Euro 37.991,00 a favore di e di Euro Parte_2 Parte_3 21.872,50 in favore degli eredi, pro quota, di . Allo stesso tempo disponeva Persona_1 l'acquisizione del fascicolo del procedimento per Atp Rgn. 3179/2019 ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
All'udienza del 5 luglio 2025 il Giudice, individuati esattamente gli eredi di nelle Persona_1 persone dei sigg.ri SA (SA, MA OS, AL e HI) e dei sigg.ri TT ( , CP_3
, e ), si riservava ordinanza sulle richieste istruttorie della parti che CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 successivamente rigettava con provvedimento del 18/10/2025 in cui, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 9/5/2025 ove tratteneva la causa in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti concedendo i termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La responsabilità sanitaria della per il decesso del sig. è stata Parte_4 Persona_2 incontrovertibilmente accertata dalla CTU espletata in seno al procedimento ex art. 696 bis instaurato innanzi a codesto Tribunale (RG 3179/2019) ed acquisita nel presente procedimento. Tale CTU, redatta in maniera completa e professionale, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, la storia anamnestica del paziente per poi concludere: “che il decesso del sig è causalmente riconducibile alla serie di errori Per_2 procedurali sopra descritti e pertanto causata dagli esiti iatrogeni dell'intervento del 2015”.
Le valutazioni cui perviene la CTU sono da ritenersi corrette ed immuni da vizi logico-motivazionali, tanto che la stessa convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato di aderirvi senza sollevare alcuna confutazione al riguardo.
Essendo incontestata l'ascrivibilità della responsabilità del decesso del alla Persona_2 [...]
il thema decidendum resta circoscritto nel presente procedimento all'accertamento del Pt_4 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che ne è derivato ai ricorrenti iure proprio, nonché quali eredi pro-quota di unitamente agli ulteriori coeredi intervenuti Persona_1 sigg.ri , , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
. CP_7
Preliminarmente, giova rammentare che la domanda risarcitoria dei congiunti del paziente deceduto a causa di dedotti errori ed omissioni del personale medico risulta attratta sotto l'egida dell'art. 2043 c.c., non potendo costoro invocare la sussistenza di un rapporto contrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento di tale danno lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (cfr. Cass. n. 2557/2011). Quanto alle conseguenze della lesione del predetto interesse costituzionalmente rilevante, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei superstiti danneggiati (integrando così le vecchie “categorie” del danno morale e/o del danno esistenziale).
Laddove, poi, la sofferenza psichica si sia “cristallizzata” in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, si configurerà un danno biologico suscettibile di liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare (cfr. Cass. 21084/2015, secondo cui “La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria”). Occorre, dunque, valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dall'attore che agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un simile interesse, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che “il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse” (cfr. Cass. n. 19402/2013).
Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa della lesione o della perdita del rapporto parentale, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 3767/2018 secondo cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”).
Nei casi suddetti, è onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. 3767/2018).
Secondo quanto espressamente chiarito dalla Suprema Corte, “se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, e ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito” (cfr. Cass., n. 9231/2013).
In definitiva, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita, ferma restando la netta distinzione del danno così configurato dall'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato.
E' in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale - o anche privi di tale configurazione - si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Così configurato il danno da perdita o lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della liquidazione di un simile pregiudizio, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale) rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente (cfr. Cass. SU n. 26972/2008; Cass. n. 21716/ 2013; Cass. n. 15491/2014; Cass. n. 25351/2015; Cass. n. 28989/2019).
Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza che ne costituisce una componente intrinseca (cfr. Cass. n. 30997/2018; Cass. n. 28989/2019).
Resta ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della onnicomprensività della liquidazione - di liquidazione unitaria (cfr. Cass. n. 21084/2015; cfr. Cass. n. 28989/2019).
Orbene, nel caso di specie, dagli elementi acquisiti in giudizio è incontroverso il legame di parentela esistente tra e, rispettivamente, , , Persona_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(fratelli uterini di ), (madre di ).
[...] Persona_2 Persona_1 Persona_2
Risulta altresì provato, sia documentalmente, sia per presunzioni, l'esistenza di rapporti e frequentazioni tra il sig. , la propria madre ed i propri fratelli, Persona_2 Persona_1 con i quali, seppur in assenza di convivenza, condivideva festività, compleanni, cerimonie oltre che contesti parrocchiali, di quartiere (vivevano tutti nella stessa zona) e passioni comuni come il ciclismo.
Deve ritenersi, quindi, che per effetto della perdita del rapporto parentale, i sigg.ri Parte_5
, , e (e per essa i suoi eredi
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 CP_1
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 CP_4
, e ), abbiano subito un pregiudizio che si
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 compone sia della sofferenza interiore, sia di quella riflessa sotto il profilo dinamico-relazionale.
A fronte di tale quadro probatorio unitamente considerato, deve rilevarsi come la convenuta abbia solo apparentemente confutato gli elementi costitutivi della domanda non avendo specificatamente contestato, se non genericamente, le circostanze allegate a fondamento della intensità del rapporto parentale tra la vittima primaria ed i suoi congiunti, circostanze che pertanto, ed in ogni caso, debbono ritenersi pacifiche e non controverse.
Né la convenuta ha fornito elementi idonei e circostanziati a porre in dubbio la capacità della
[...] di percepire la sofferenza connessa alla morte del figlio a causa delle sue condizioni Per_1 psicofisiche laddove la stessa, nonostante le problematiche connesse alla sua avanzata età (87 anni al momento del decesso del figlio) ed al suo precario stato di salute, e compatibilmente con lo stesso, è stata descritta nei referti e nella documentazione medica prodotta dai ricorrenti come “vigile e discretamente orientata” o comunque dotata di una residua autonomia, tanto che con ordinanza del 28.10.2024, che si conferma, è stata respinta la richiesta di CTU formulata da parte convenuta per indagare sulle condizioni psichiche della sig.ra Per_1
In assenza di prova contraria si ritiene pertanto dimostrata la lesione dell'intangibile sfera degli affetti dei fratelli e della madre di . Persona_2
Al fine di procedere alla liquidazione di un simile pregiudizio, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, può farsi ricorso esclusivamente a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass. n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990/2019). Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Proprio per assicurare tali esigenze, sono state predisposte delle tabelle - prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa - che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale e che assicurano l'uniformità di trattamento in situazioni analoghe, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost.
Non ogni criterio di quantificazione del danno, tuttavia, è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito: la giurisprudenza di legittimità ha recentemente evidenziato come la funzione di garanzia dell'uniformità delle decisioni sia assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, che consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo
“un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021).
A tale sistema - che connota le tabelle milanesi disciplinanti la quantificazione del danno biologico - non si ispirava, invece, la tabella adottata - anteriormente al 29.06.2022 - dal Tribunale di Milano ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Così come osservato dalla Suprema Corte, tale tabella “non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00). L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile.
Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato”.
La Suprema Corte ha affermato che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/2021).
Tale principio è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che ha identificato nella tabella adottata dal Tribunale di Roma quella da applicare al fine di liquidare il danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 26300/2021). La predetta tabella prevede, per il danno da perdita del rapporto parentale, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e sulla moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Tale sistema muove dalla enucleazione di cinque fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte: a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Per consentire un'adeguata valutazione di tali variabili, è stato adottato un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisse il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale. Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma. Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta. Si è, infatti, previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.
Così descritte le caratteristiche che connotano il sistema espresso dalla tabella romana, va rilevato che, a seguito dell'orientamento inaugurato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 10579/2021, il Tribunale di Milano ha aggiornato le proprie Tabelle in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale varando il 29.06.2022, nell'ambito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - Gruppo Danno alla persona, le “Tabelle integrate a punti - Edizione 2022”. Come si legge nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti – Edizione 2022”, la tabella integrata a punti per somma rappresenta un risultato di sintesi, nel rispetto dei “paletti” propri del metodo degli Osservatori e, cioè: “1) l'humus di partenza sono stati i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia e considerato che la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione. 2) tali importi sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato;
3) rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il "valore medio del punto" deve essere estratto dai precedenti;
4) evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice;
le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa”.
Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati il valore-punto è pari ad € 3.365,00 (€ 336.500,00 : 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello) il valore punto è pari ad € 1.461,20 (€ 146.120,00 : 100).
Si è, poi, previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla base delle circostanze presenti nella fattispecie concreta, si determina il totale dei punti che, poi, si moltiplica per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario riconoscibile.
Così come previsto dai “Criteri orientativi”, le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata e provata anche con il ricorso alle presunzioni.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate, anche con presunzioni, relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi.
In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, si precisa che “non esiste un minimo garantito” - con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella” - e si afferma la necessità di distinguere le ipotesi integranti reati colposi e dolosi, applicandosi le tabelle solamente alle prime. Le tabelle così elaborate sono state applicate dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 6059/2022 pubblicata l'11.01.2022 (Giudice dott. Damiano Spera) che, dopo aver esplicitato le ragioni per cui l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di non aderire alla tabella romana che era l'unica tabella a punti già esistente - “la tabella romana non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, a differenza di quanto indicato da Cass. 10579/2021 e certamente, come accennato, non dalla gran parte degli uffici giudiziari, in cui vengono applicati i valori monetari delle tabelle milanesi;
la tabella romana non era il frutto del confronto tra le componenti dei giudici e degli avvocati (delle vittime e delle compagnie assicuratrici) ma era nata in [...] riunione ex art. 47quater Ordinamento giudiziario tra i giudici di tre sezioni civili e della sezione lavoro del Tribunale di Roma;
la tabella romana appariva per un verso troppo “ingessata”, perché con il semplice certificato anagrafico si potevano ottenere liquidazioni vicino al massimo di oltre € 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine sulle concrete relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria e, per altro verso, lasciava troppa discrezionalità al giudice di diminuire fino ad un terzo i valori monetari in assenza di convivenza;
mentre, in assenza di altri familiari entro il secondo grado, prevedeva un aumento da 1/3 a ½, risultando quindi addirittura meno predittiva di quella milanese edizione 2021” - ha indicato le caratteristiche delle tabelle e ha richiamato le modalità di utilizzo descritte nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti – Edizione 2022”, giungendo ad affermare come “le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale”, considerata altresì la necessità di utilizzare, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la tabella più recente in uso al momento della decisione.
Ad analoga conclusione è giunta la Suprema Corte secondo cui “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass 16.12.2022 n. 37009/2022).
A fronte dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e alla luce dell'elaborazione, da parte dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, delle “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Edizione 2022”, si ritiene che, nel caso di specie, possa farsi applicazione delle nuove tabelle milanesi. In esse, il valore del punto è stato determinato sulla base dei valori monetari delle tabelle milanesi, seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia - così come evidenziato dai “Criteri orientativi” - e, inoltre, il punteggio assegnato a ciascuna delle circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno risulta articolato in modo tale che la somma finale rispecchi il più possibile le specificità del caso concreto. Le tabelle milanesi, oltre ad essere conformi ai criteri dettati dalla Suprema Corte, appaiono in grado di assicurare, rispetto alle tabelle di Roma, una liquidazione del danno più rispondente alle peculiarità del rapporto parentale che, di volta in volta, viene in considerazione.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti”, aggiornate al 2024, si devono riconoscere alla sig.ra , sorella del Sig. i seguenti punti: Parte_1 Per_2
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella); - punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 53 anni la sorella alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della assenza di convivenza tra congiunto e vittima (lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, i fratelli non convivessero);
- punti 0 in considerazione della presenza di più di n.3 familiari nel nucleo familiare primario alla data del decesso di (lett. “D” della Tabella); Persona_2
- quanto ai punti assegnabili ai sensi della lettera “E” della Tabella, occorre considerare, in concreto, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto - così come già evidenziato - sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle prove acquisite al presente giudizio si ritiene di riconoscere una qualità/intensità media alla relazione affettiva che si traduce nella assegnazione di 15 punti a fronte di un range di 30 punti.
Si ottiene, quindi, un totale di 39 punti per pari ad Euro 66.222,00 (39 punti per Parte_1 il valore punto di Euro 1.698,00).
Al Sig. , fratello del defunto sig. , devono essere riconosciuti i Parte_2 Persona_2 seguenti punti:
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 50 anni fratello alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della assenza di convivenza tra congiunto e vittima (lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, i fratelli non convivessero);
- punti 0 in considerazione della presenza di più di n.3 familiari nel nucleo familiare primario alla data del decesso di (lett. “D” della Tabella); Persona_2
- quanto ai punti assegnabili ai sensi della lettera “E” della Tabella, occorre considerare, in concreto, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto - così come già evidenziato - sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle prove acquisite al presente giudizio si ritiene di riconoscere una qualità/intensità media alla relazione affettiva che si traduce nella assegnazione di 15 punti a fronte di un range di 30 punti. Si ottiene, quindi, un totale di 41 punti per pari ad Euro 69.618,00 (41 punti per il Parte_2 valore punto di Euro 1.698,00).
Alla sig.ra , sorella del defunto sig. , devono essere riconosciuti i Parte_3 Persona_2 seguenti punti:
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella); - punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 48 anni sorella alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della assenza di convivenza tra congiunto e vittima (lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, i fratelli non convivessero);
- punti 0 in considerazione della presenza di più di n.3 familiari nel nucleo familiare primario alla data del decesso di (lett. “D” della Tabella); Persona_2
- quanto ai punti assegnabili ai sensi della lettera “E” della Tabella, occorre considerare, in concreto, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto - così come già evidenziato - sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle prove acquisite al presente giudizio si ritiene di riconoscere una qualità/intensità media alla relazione affettiva che si traduce nella assegnazione di 15 punti a fronte di un range di 30 punti.
Si ottiene, quindi, un totale di 41 punti per pari ad Euro 69.618,00 (41 punti per il Parte_3 valore punto di Euro 1.698,00).
Alla Sig.ra , madre del defunto sig. , devono essere Parte_6 Persona_2 riconosciuti i seguenti punti:
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 87 anni madre alla data del decesso del figlio (lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in considerazione della assenza di convivenza tra genitore e vittima (lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, madre e figlio non convivessero);
- punti 0 in considerazione della presenza di più di n.3 familiari nel nucleo familiare primario alla data del decesso di (lett. “D” della Tabella); Persona_2
- quanto ai punti assegnabili ai sensi della lettera “E” della Tabella, occorre considerare, in concreto, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto - così come già evidenziato - sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle prove acquisite al presente giudizio si ritiene di riconoscere una qualità/intensità media alla relazione affettiva che si traduce nella assegnazione di 15 punti a fronte di un range di 30 punti.
Si ottiene, quindi, un totale di 41 punti per pari ad Euro 160.351,00 (41 punti Parte_6 per il valore punto di Euro 3.911,00).
Tale ultimo importo in favore di (e, per essa, in favore dei suoi eredi pro quota), Parte_6 tenuto conto che il pregiudizio in questione si è protratto nella sua sfera giuridica per soli 14 mesi dalla morte del figlio, essendo la stessa deceduta in data 13.04.2019, dovrà essere equitativamente decurtato di ¼ e pertanto liquidato nella complessiva somma di Euro 40.087,75. Occorre ora determinare e quantificare le quote ereditarie dei coeredi di per Persona_1 procedere alla liquidazione in favore di ciascuno di loro del danno da perdita parentale subito da quest'ultima.
Ebbene, ai sensi dell'art. 581 CC, in caso di concorso del coniuge con più figli nella successione legittima del de cuius, al primo spetta 1/3 del patrimonio ereditario ed ai figli i 2/3.
Nel caso specifico l'eredità di come già riconosciuto dalle parti con atto Persona_1 ricognitorio del 7.02.2024 in atti, và pertanto suddivisa per 1/3 in favore del coniuge Controparte_1 e per 2/3 in favore dei tre figli e dei n.5 nipoti e precisamente: 1/6 in favore di , Parte_1 1/6 in favore di , 1/6 in favore di e 1/6 da dividere pro quota (pari Parte_2 Parte_3 ad 1/30 ciascuno) tra i n.5 nipoti sigg.ri , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , succeduti per rappresentazione al sig. figlio CP_7 CP_6 Persona_2 premorto della de cuius.
Ciò significa che ai coeredi di spettano le seguenti somme a titolo di danno iure Persona_1 hereditatis da perdita parentale:
- Euro 13.362,58 (1/3 di Euro 40.087,75); Controparte_1
- Euro 6.681,29 (1/6 di Euro 40.087,75); Parte_1
- Euro 6.681,29 (1/6 di Euro 40.087,75); Parte_2
- Euro 6.681,29 (1/6 di Euro 40.087,75); Parte_3
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75); Controparte_3
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75); Controparte_4
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75); Controparte_5
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75); CP_7
- Euro 1.336,25 (1/30 di Euro 40.087,75). CP_6
Pertanto, riepilogando, i pregiudizi subiti dai ricorrenti e dagli intervenuti vengono quantificati complessivamente nei suddetti importi:
- Euro 72.903,29 in favore di (di cui Euro 66.222,00 a titolo di danno iure Parte_1 proprio da perdita del rapporto parentale ed Euro 6.681,29 a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale subito da ); Persona_1
- Euro 76.299,29 in favore di (di cui Euro 69.618,00 a titolo di danno iure proprio Parte_2 da perdita del rapporto parentale ed Euro 6.681,29 a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale subito da ); Persona_1
- Euro 76.299,29 in favore di (di cui Euro 69.618,00 a titolo di danno iure proprio Parte_3 da perdita del rapporto parentale ed Euro 6.681,29 a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale subito da ); Persona_1
- Euro 13.362,58 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale Controparte_1 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale Controparte_3 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale Controparte_4 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale Controparte_5 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale CP_6 subito da;
Persona_1
- Euro 1.336,25 in favore di a titolo di danno iure hereditatis da perdita parentale CP_7 subito da . Persona_1 Ciò posto, la deve dunque essere condannata al pagamento in favore dei Controparte_10 ricorrenti e intervenuti dei predetti importi, da cui dovrà essere detratto quanto già loro corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art.186 bis cpc. del 29.01.2024/5.07.2024, anche in base alla ripartizione pro quota agli eredi di di cui all'atto di ricognizione del 7.2.2024 Persona_1 (cfr. doc.6 fascicolo convenuta).
Su tali somme, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto - o, per le spese, a quello in cui il danneggiato ha sostenuto il relativo esborso - e sulle somme annualmente rivalutate devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. n. 1712/1995). Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
Quanto alle spese di assistenza legale stragiudiziale e di mediazione obbligatoria svolta in favore dei ricorrenti e degli intervenuti occorre preliminarmente ricordare come l'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Cass. SS.UU. n. 16990/2017, che qui si condivide, ritiene che: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Detto ciò, nel caso di specie la difesa attorea si è limitata ad allegazioni del tutto generiche sia con riferimento alle spese sostenute ed al loro esborso, sia con riferimento al quantum della richiesta che non risulta in alcun modo specificato;
manca inoltre qualsivoglia descrizione e richiamo in atti dei documenti allegati a supporto. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha statuito a Sezioni Unite con sentenza n. 2435/2008 che: “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificatamente enunciati dell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al Giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”. Nella medesima sentenza la Cassazione ha anche chiarito che il Giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalle parti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo e richiamando nei propri scritti difensivi il contenuto e gli scopi di quanto prodotto a supporto delle proprie pretese.
Di conseguenza, non risultando provato il danno emergente de quo s'impone il rigetto della domanda.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 considerando il valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta a titolo risarcitorio), ed applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio. Ne va inoltre disposta la distrazione in favore del difensore che lo ha richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara che il decesso del Sig. è addebitabile alla responsabilità Persona_2 esclusiva dell' e per l'effetto, Controparte_10
- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti e degli intervenuti Controparte_10 delle seguenti somme, al lordo delle somme già da questi ricevute in forza dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis cpc del 29.01.2024/5.07.2024:
- Euro 72.903,29 in favore di;
Parte_1
- Euro 76.299,29 in favore di;
Parte_2
- Euro 76.299,29 in favore di;
Parte_3 - Euro 13.362,58 in favore di;
Controparte_1
- Euro 1.336,25 in favore di;
Controparte_3
- Euro 1.336,25 in favore di;
Controparte_4
- Euro 1.336,25 in favore di;
Controparte_5
- Euro 1.336,25 in favore di;
CP_6
- Euro 1.336,25 in favore di CP_7 oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazioneM
- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti e degli intervenuti Controparte_10 delle spese di lite, che si liquidano in Euro 14.103,00 per compensi professionali ed Euro 663,50 per spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Loreno Marchei dichiaratosene antistatario;
- rigetta ogni altra domanda.
Rimini, 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi