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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/05/2024, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 92 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Roberta Mariscotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 92/2024 pendente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI FRANCESCA ricorrente
E
CP_1 convenuto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato
Tribunale adito al fine di chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39720230009014049000, emesso e notificato dalla sede territoriale
[...]
in data 27 novembre 2023, con il quale gli veniva Controparte_2
richiesto il pagamento di € 8.005,61 - a seguito del controllo della posizione contributiva con riferimento al periodo dal 01/2021 al 12/2022 - per presunti contributi accertati e dovuti a titolo di "Gestione Artigiani", oltre sanzioni per morosità.
In particolare, il ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva quanto segue: di essere stato sino al 26.3.2013 socio della " Organizzazione_1
iscritta al REA al n. RM-1048499 Controparte_3 Controparte_4 (cod.fisc. /P. IVA ) ed, in quanto tale di aver versato i contributi alla P.IVA_1
Gestione Artigiani;
che in data 26.3.2013 detta società in nome collettivo è stata trasformata in società in accomandita semplice con atto notarile a rogito del Notaio
Dott. (rep. n. 131131 - racc. n. 27523) registrato all' Persona_1 Org_2
di 3 in data 15.4.2013 al n. 9855 serie 1T; che in detta nuova società in
[...] CP_2
accomandita semplice denominata " Organizzazione_3
assumeva il ruolo di socio accomandante, dimettendosi dalla carica di socio amministratore precedentemente rivestita nella società in nome collettivo e cessando qualsiasi attività nell'azienda; quale socio accomandante, ovvero socio di solo conferimento di capitale, da tale momento non ha più avuto alcun obbligo contributivo.
In considerazione di tutto quanto sopra, sosteneva di non essere tenuto al relativo versamento.
L' non si costituiva e va, pertanto, dichiarato contumace. CP_1
All'odierna udienza tenutasi mediante lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Nel merito va chiarito che ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. Per risolvere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla
Gestione separata il legislatore è intervenuto con l'art. 18, comma 12, del d.l. n.
98/2011, conv. in l. n. 11/2011, prevedendo che “L'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti CP_1
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
La Corte di Cassazione ha in proposito chiarito: che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato della L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale;
che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva poi di per sé il contenuto dell'oggetto sociale (Cass. ord. n.
25017 del 2016, cit.); che l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti (Cass. 12981/2018); he la qualità di socio illimitatamente responsabile non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260
c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10426/18); che i requisiti di abitualità e di prevalenza “devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa” (Cass.
19273/2018).
Come è noto , il socio accomandante non ha la titolarità giuridica ed economica della società; per ciò che concerne lo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno dell'azienda, con i caratteri dell'abitualità e della professionalità, grava sull'ente previdenziale l'onere probatorio ancorché l'ente sia stato convenuto nel giudizio di accertamento negativo, in quanto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo a carico dell'istituto assicuratore (Cass. 26/2/2016 n. 3835). Nel caso di specie, l' è rimasto contumace e tale onere probatorio non è stato CP_1
assolto.
Il ricorso viene accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con esclusione della fase istruttoria dacchè non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
39720230009014049000, emesso e notificato dalla sede territoriale in CP_1
data 27 novembre 2023;
2. Condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente i compensi di CP_1
avvocato che liquida in complessivi Euro 1865,00 oltre spese, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, 29/05/2024
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Roberta Mariscotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 92/2024 pendente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI FRANCESCA ricorrente
E
CP_1 convenuto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato
Tribunale adito al fine di chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39720230009014049000, emesso e notificato dalla sede territoriale
[...]
in data 27 novembre 2023, con il quale gli veniva Controparte_2
richiesto il pagamento di € 8.005,61 - a seguito del controllo della posizione contributiva con riferimento al periodo dal 01/2021 al 12/2022 - per presunti contributi accertati e dovuti a titolo di "Gestione Artigiani", oltre sanzioni per morosità.
In particolare, il ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva quanto segue: di essere stato sino al 26.3.2013 socio della " Organizzazione_1
iscritta al REA al n. RM-1048499 Controparte_3 Controparte_4 (cod.fisc. /P. IVA ) ed, in quanto tale di aver versato i contributi alla P.IVA_1
Gestione Artigiani;
che in data 26.3.2013 detta società in nome collettivo è stata trasformata in società in accomandita semplice con atto notarile a rogito del Notaio
Dott. (rep. n. 131131 - racc. n. 27523) registrato all' Persona_1 Org_2
di 3 in data 15.4.2013 al n. 9855 serie 1T; che in detta nuova società in
[...] CP_2
accomandita semplice denominata " Organizzazione_3
assumeva il ruolo di socio accomandante, dimettendosi dalla carica di socio amministratore precedentemente rivestita nella società in nome collettivo e cessando qualsiasi attività nell'azienda; quale socio accomandante, ovvero socio di solo conferimento di capitale, da tale momento non ha più avuto alcun obbligo contributivo.
In considerazione di tutto quanto sopra, sosteneva di non essere tenuto al relativo versamento.
L' non si costituiva e va, pertanto, dichiarato contumace. CP_1
All'odierna udienza tenutasi mediante lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Nel merito va chiarito che ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. Per risolvere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla
Gestione separata il legislatore è intervenuto con l'art. 18, comma 12, del d.l. n.
98/2011, conv. in l. n. 11/2011, prevedendo che “L'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti CP_1
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
La Corte di Cassazione ha in proposito chiarito: che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato della L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale;
che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva poi di per sé il contenuto dell'oggetto sociale (Cass. ord. n.
25017 del 2016, cit.); che l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti (Cass. 12981/2018); he la qualità di socio illimitatamente responsabile non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260
c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10426/18); che i requisiti di abitualità e di prevalenza “devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa” (Cass.
19273/2018).
Come è noto , il socio accomandante non ha la titolarità giuridica ed economica della società; per ciò che concerne lo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno dell'azienda, con i caratteri dell'abitualità e della professionalità, grava sull'ente previdenziale l'onere probatorio ancorché l'ente sia stato convenuto nel giudizio di accertamento negativo, in quanto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo a carico dell'istituto assicuratore (Cass. 26/2/2016 n. 3835). Nel caso di specie, l' è rimasto contumace e tale onere probatorio non è stato CP_1
assolto.
Il ricorso viene accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con esclusione della fase istruttoria dacchè non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
39720230009014049000, emesso e notificato dalla sede territoriale in CP_1
data 27 novembre 2023;
2. Condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente i compensi di CP_1
avvocato che liquida in complessivi Euro 1865,00 oltre spese, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, 29/05/2024
Il Giudice
Roberta Mariscotti