Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 21308/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note scritte depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21308/2024 promossa da:
l , P.IVA: , in persona del Direttore Generale, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott. , con sede in , Controparte_2 CP_1
alla Via Degli Imbimbo, n.ri 10/12, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mariano
(C.F.: , pec: , C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata, in uno al suo difensore, presso il richiamato domicilio digitale
(p.e.c.), nonché presso la propria sede in , alla Via Degli Imbimbo, n.ri 10/12 CP_1
OPPONENTE
contro pagina 1 di 7
Verziere 13, Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Partita Iva n. , P.IVA_2
iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario
Albo Gruppi Bancari n. 3158, in persona del suo procuratore speciale, CP_3
dott. nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_2
in virtù di procura speciale del 18 gennaio 2018 per notaio di Milano, Persona_1
rep. n. 31404, racc. n. 9827, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli (C.F.
presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via Giordano C.F._3
Bruno 169
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.10.24, la proponeva opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4774/24, emesso dal Tribunale di Napoli in data
16/09/24 e notificato il 18/9/24.
Con il suddetto decreto si ingiungeva all'azienda sanitaria di pagare a CP_3
quale mandataria di giusto atto di mandato alla gestione ed
[...] CP_5
all'incasso dei crediti, l'importo di € 53.390,07 (di cui € 49.896,25 a titolo di interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 maturati dalle scadenze delle singole fatture al pagina 2 di 7 25/07/24, € 3.440,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del D. Lgs. 231/02 ed € 53,82 per l'autentica delle scritture contabili), oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.
dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, nonché spese e competenze di lite.
Parte opponente eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di
[...]
a seguito di rifiuto del mandato all'incasso da parte della debitrice, nonché CP_3
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Eccepisce, quindi, la carenza di contratto scritto e nel merito contesta che il ritardo nel pagamento della sorta sia imputabile all . Parte_1
Contesta la richiesta di pagamento degli interessi moratori per assenza di fatture aventi ad oggetto tali interessi, nonché l'importo richiesto a titolo di risarcimento ex art. 6
D.L.vo 231/02, in quanto il credito ha ad oggetto solo interessi.
In data 10-1-2025 si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo:
in via preliminare dichiarare inammissibile e/o rigettare per infondatezza l'eccezione di
incompetenza territoriale;
rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, e confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare la al pagamento del credito ingiunto, ovvero in CP_1
misura maggiore o minore in base alle risultanze istruttorie;
con condanna dell'azienda sanitaria opponente al pagamento di spese e competenze del
presente giudizio.
pagina 3 di 7 Tanto premesso, appare fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
In primo luogo si rileva che la detta eccezione è stata compiutamente formulata,
avendo la resistente contestato la competenza territoriale del Tribunale di Napoli
con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dalla legge.
La stessa ha, infatti, dedotto che in relazione al momento di collegamento di cui all'art.19 cpc sarebbe competente il Tribunale di Avellino, avendo la convenuta sede legale in . In relazione al forum contractus, la competenza andrebbe CP_1
identificata nel Tribunale di Avellino, non solo perché in tale circoscrizione si è
perfezionato il rapporto tra le parti, giusta delibera di adesione alla convenzione
So.Re.Sa. n. rep. 77/2020, ma anche perché le forniture della dovevano CP_5
avvenire esclusivamente nel territorio della . Con riferimento al forum CP_1
destinatae solutionis, potrebbe essere in astratto competente il Tribunale di Milano, dove ha sede sia la che la Infine, l'opponente ha CP_5 Controparte_3
contestato il foro convenzionale esclusivo di cui all'art.17 della convenzione
SoReSa-Santex, allegata sub doc.3 del fascicolo monitorio.
Ciò posto, l'eccezione appare fondata nel merito.
Parte ricorrente precisava, con le note depositate in data 13-9-2024 nella procedura monitoria, di avere adito il Tribunale di Napoli in virtù dell'art.17 della convenzione SO.RE.SA (doc.3 del fascicolo monitorio), alla cui stregua “Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i RN/i e relativamente alle Controparte_6 pagina 4 di 7 Convenzioni stipulate per i lotti destinati agli aventi diritto ed agli Enti del SSR della
Regione Campania sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.”.
Nella prospettazione della ricorrente, essendo sorta una controversia tra il fornitore
( ancorché mandante) e l (Ente del SSR della Regione CP_5 CP_1
Campania), sarebbe applicabile l'art. 17, di cui sopra, avendo l espresso CP_1
la propria adesione alla convenzione So.re.sa con la deliberazione n.1676 del
17/12/2020.
Ebbene, la tesi sostenuta dall'opposta non è condivisibile.
Invero, parte ingiungente ha addotto di avere adito il Tribunale di Napoli in forza della clausola pattizia di cui all'art.17 della convenzione rep.77/2020 tra CP_6
e (do.3 del fascicolo monitorio).
[...] CP_5
La detta clausola prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Napoli per tutte le questioni relative ai rapporti tra So.re.sa e il RN ( ) e non CP_5
anche, quindi, per le controversie eventualmente insorte tra e le aziende CP_5
sanitarie, non firmatarie della convenzione.
A nulla rileva che l abbia espresso la propria adesione alla CP_1
convenzione So.re.sa, posto che dal chiaro e inequivoco tenore letterale dell'art. 17
succitato è evidente che la clausola in parola limitasse la pattuizione del foro esclusivo del Tribunale di Napoli alle sole questioni relative ai rapporti tra
So.re.sa e . CP_5
pagina 5 di 7 La presente controversia, in quanto relativa ad un asserito debito per interessi moratori dell nei confronti della , non rientra nell'ambito di CP_1 CP_5
operatività della clausola pattizia, limitando quest'ultima la sua efficacia alle sole liti tra So.re.sa e la . CP_5
Né la competenza del Tribunale di Napoli sussiste sulla base degli altri criteri di collegamento previsti dalla legge.
Ed infatti, in base all'art.19 cpc è competente il Tribunale di Avellino, avendo la resistente la propria sede legale in , CP_1
in base al criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art.20 cpc sarebbe competente il Tribunale di Milano, avendo la (come pure la CP_3
) la propria sede legale in Milano. CP_5
Infine, non si ravvisano, sulla base degli atti, elementi che consentano di radicare la competenza del Tribunale di Napoli sulla base del forum contractus, dovendosi il rapporto contrattuale ritenere sorto ad , giusta delibera di adesione alla CP_1
convenzione So.Re.Sa. n. rep. 77/2020.
Va, dunque, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per essere competente per territorio il Tribunale di Avellino ovvero il Tribunale di
Milano.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli pagina 6 di 7 onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante l'unicità della questione trattata, il mancato espletamento di un'attività istruttoria e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'opposizione e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo, per essere competente per territorio il
Tribunale di Avellino ovvero il Tribunale di Milano. Revoca il decreto ingiuntivo n.4774/2024 del Tribunale di Napoli, dichiarandone la nullità. Fissa termine di mesi
3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
- condanna l'opposta al rimborso in favore dell'opponente Controparte_3
delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate Controparte_1
in € 406,50 per spese ed € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Napoli, 28/04/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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