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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13792/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Mario Nivola;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 9 novembre 2023 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12060/2022
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile pari almeno al 74% e nella conferma della sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3 comma 1, L. 104/92
(riconosciuti dal c.t.u. della prima fase di giudizio pur se non espressamente richiesti) rinunciando definitivamente all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di
1 accompagnamento e per i benefici di cui all'art.
3. comma 3, L. 104/92. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 12 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in psichiatria, in considerazione delle peculiarità delle patologie controverse (cfr. ordinanza del 4 dicembre
2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa Re: “Considerata la documentazione sanitaria e quanto emerso nel corso dell'accertamento si conclude che la ricorrente Parte_1 anni 49, è affetta da Disturbo bipolare episodio misto. Ipoacusia grave destra, di tipo misto. Per tali infermità e per i motivi esposti è da ritenere invalida civile nella misura del 55% e “portatore di handicap” ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992, dalla domanda amministrativa”), anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti confermando la percentuale di invalidità civile del 55% indicata dal primo c.t.u. (percentuale quest'ultima ben distante dal minimo richiesto – 74% – per l'assegno mensile di assistenza), all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 20 giugno 2025: “ Pt_1
(…) risulta affetta da: 1) Disturbo Bipolare di tipo I°, forma moderata;
2) Ipoacusia
[...] destra, grave. (…) Nominata CTU la dott.ssa dopo averla sottoposta a visita, la giudicava Per_1 soggetto con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55% e portatrice di handicap lieve, comma 1. (…) Tale giudizio, a parere dello scrivente, appare condivisibile, in quanto, il complesso delle patologie di cui risulta affetto il ricorrente non soddisfa i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Il Disturbo Affettivo Bipolare è un disturbo dell'umore le cui cause sono molteplici. I sintomi sono diversi, variegati e legati alla fluttuazione dell'umore. Tendenzialmente, le fasi depressive durano di più nel tempo, mentre le fasi maniacali o ipomaniacali durano meno. Il passaggio tra queste due fasi può essere relativamente lungo, consentendo al paziente un periodo di lungo benessere. I principali sintomi presenti nella fase maniacale sono l'elevazione del tono dell'umore, l'aumento della velocità del pensiero, la fuga delle
2 idee, la logorrea, la riduzione del bisogno di sonno, l'aumento della libido, della socievolezza, le idee di grandiosità e dell'autostima. Dal punto di vista clinico e”) diagnostico è importante distinguere tra mania e ipomania. La mania si differenzia dall'ipomania sia per l'intensità dei sintomi che per la presenza di sintomi psicotici. Durante la fase depressiva, i sintomi vissuti dal paziente sono sovrapponibili a quelli di una depressione. Da ricordare anche il Disturbo Ciclotimico, ben più grave, in quanto caratterizzato dalla cronica oscillazione del tono dell'umore con numerosi episodi di mania e depressione e dalla necessità di frequenti ricoveri anche in TSO. Nel caso in esame, il disturbo va classificato nella forma cosiddetta mista, di tipo moderato, come dimostrato dal fatto che, l'attrice, sebbene la patologia sia insorta già da diversi anni, il ricovero si è reso necessario solo due volte, volontariamente, in strutture private e mai in TSO (Trattamento Sanitario
Obbligatorio). A rinforzo va detto che, al colloquio effettuato dallo scrivente durante le operazioni di consulenza, la ricorrente è apparsa lucida, orientata nei parametri temporo-spaziali, collaborante e adeguata sul piano comportamentale. Presente è risultata la critica, la consapevolezza e la capacità di giudizio. Inoltre, non sono stati rilevati manifestazioni psicotiche come i disturbi del contenuto
e/o della forma del pensiero, della percezione e cognitivi. L'umore è risultato moderatamente livellato verso il polo depressivo. Quanto esposto, in prospettiva ci consente di considerare la prognosi quod valetudinem favorevole. Passando alla valutazione della patologia in esame, alla luce di quanto esposto al Disturbo Affettivo Bipolare di tipo I° forma moderata va attribuita una percentuale pari al 55% (cod. 2203 pag. 458, tabella indicativa delle percentuali di invalidità D.M. del 05-02-92, modificata con D.M. del 14-06-94). Non valutabile l'Ipoacusia destra, grave, in quanto con percentuale inferiore al 10%. Pertanto, l'attrice, non ha diritto all'assegno mensile di assistenza), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Vale la pena evidenziare, poi, che la nuova documentazione prodotta il 2 dicembre
2025 non giustifica il richiamo del c.t.u., visto che dalla lettura del certificato dell'11 novembre 2025 non emerge un peggioramento delle condizioni di salute della ma Pt_1
soltanto la prosecuzione del trattamento farmacologico di una patologia (artrosi psoriasica) risalente al mese di marzo 2025 e già valutata come irrilevante dal c.t.u. (cfr. controdeduzioni allegate alla relazione di c.t.u. depositate il 20 giugno 2025: “le ripercussioni funzionali a carico dell'apparato osteoarticolare sono praticamente nulle in quanto priva delle complicazioni artrosiche presenti nelle forme più avanzate”). Va considerato, inoltre, che la ricorrente non ha neppure indicato la percentuale che le spetterebbe per tale
3 patologia, né prodotto una relazione di c.t.p. a supporto dell'asserito aggravamento, prestando attenzione al fatto che la percentuale accertata per le altre patologie è ben distante da quella minima necessaria per l'assegno mensile di assistenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92
(sussistendo soltanto i requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, non oggetto, però, di domanda giudiziale: cfr. ricorso introduttivo della prima fase del procedimento).
Visto l'esito della lite, la ricorrente va condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese giudiziali dell' che si liquidano come in dispositivo con riferimento ad CP_1
entrambe le fasi del giudizio.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite di Parte_1 CP_1
quest'ultimo, che liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Parte_1
separati decreti.
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB AL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13792/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Mario Nivola;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 9 novembre 2023 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12060/2022
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile pari almeno al 74% e nella conferma della sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3 comma 1, L. 104/92
(riconosciuti dal c.t.u. della prima fase di giudizio pur se non espressamente richiesti) rinunciando definitivamente all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di
1 accompagnamento e per i benefici di cui all'art.
3. comma 3, L. 104/92. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 12 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in psichiatria, in considerazione delle peculiarità delle patologie controverse (cfr. ordinanza del 4 dicembre
2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa Re: “Considerata la documentazione sanitaria e quanto emerso nel corso dell'accertamento si conclude che la ricorrente Parte_1 anni 49, è affetta da Disturbo bipolare episodio misto. Ipoacusia grave destra, di tipo misto. Per tali infermità e per i motivi esposti è da ritenere invalida civile nella misura del 55% e “portatore di handicap” ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992, dalla domanda amministrativa”), anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti confermando la percentuale di invalidità civile del 55% indicata dal primo c.t.u. (percentuale quest'ultima ben distante dal minimo richiesto – 74% – per l'assegno mensile di assistenza), all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 20 giugno 2025: “ Pt_1
(…) risulta affetta da: 1) Disturbo Bipolare di tipo I°, forma moderata;
2) Ipoacusia
[...] destra, grave. (…) Nominata CTU la dott.ssa dopo averla sottoposta a visita, la giudicava Per_1 soggetto con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55% e portatrice di handicap lieve, comma 1. (…) Tale giudizio, a parere dello scrivente, appare condivisibile, in quanto, il complesso delle patologie di cui risulta affetto il ricorrente non soddisfa i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Il Disturbo Affettivo Bipolare è un disturbo dell'umore le cui cause sono molteplici. I sintomi sono diversi, variegati e legati alla fluttuazione dell'umore. Tendenzialmente, le fasi depressive durano di più nel tempo, mentre le fasi maniacali o ipomaniacali durano meno. Il passaggio tra queste due fasi può essere relativamente lungo, consentendo al paziente un periodo di lungo benessere. I principali sintomi presenti nella fase maniacale sono l'elevazione del tono dell'umore, l'aumento della velocità del pensiero, la fuga delle
2 idee, la logorrea, la riduzione del bisogno di sonno, l'aumento della libido, della socievolezza, le idee di grandiosità e dell'autostima. Dal punto di vista clinico e”) diagnostico è importante distinguere tra mania e ipomania. La mania si differenzia dall'ipomania sia per l'intensità dei sintomi che per la presenza di sintomi psicotici. Durante la fase depressiva, i sintomi vissuti dal paziente sono sovrapponibili a quelli di una depressione. Da ricordare anche il Disturbo Ciclotimico, ben più grave, in quanto caratterizzato dalla cronica oscillazione del tono dell'umore con numerosi episodi di mania e depressione e dalla necessità di frequenti ricoveri anche in TSO. Nel caso in esame, il disturbo va classificato nella forma cosiddetta mista, di tipo moderato, come dimostrato dal fatto che, l'attrice, sebbene la patologia sia insorta già da diversi anni, il ricovero si è reso necessario solo due volte, volontariamente, in strutture private e mai in TSO (Trattamento Sanitario
Obbligatorio). A rinforzo va detto che, al colloquio effettuato dallo scrivente durante le operazioni di consulenza, la ricorrente è apparsa lucida, orientata nei parametri temporo-spaziali, collaborante e adeguata sul piano comportamentale. Presente è risultata la critica, la consapevolezza e la capacità di giudizio. Inoltre, non sono stati rilevati manifestazioni psicotiche come i disturbi del contenuto
e/o della forma del pensiero, della percezione e cognitivi. L'umore è risultato moderatamente livellato verso il polo depressivo. Quanto esposto, in prospettiva ci consente di considerare la prognosi quod valetudinem favorevole. Passando alla valutazione della patologia in esame, alla luce di quanto esposto al Disturbo Affettivo Bipolare di tipo I° forma moderata va attribuita una percentuale pari al 55% (cod. 2203 pag. 458, tabella indicativa delle percentuali di invalidità D.M. del 05-02-92, modificata con D.M. del 14-06-94). Non valutabile l'Ipoacusia destra, grave, in quanto con percentuale inferiore al 10%. Pertanto, l'attrice, non ha diritto all'assegno mensile di assistenza), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Vale la pena evidenziare, poi, che la nuova documentazione prodotta il 2 dicembre
2025 non giustifica il richiamo del c.t.u., visto che dalla lettura del certificato dell'11 novembre 2025 non emerge un peggioramento delle condizioni di salute della ma Pt_1
soltanto la prosecuzione del trattamento farmacologico di una patologia (artrosi psoriasica) risalente al mese di marzo 2025 e già valutata come irrilevante dal c.t.u. (cfr. controdeduzioni allegate alla relazione di c.t.u. depositate il 20 giugno 2025: “le ripercussioni funzionali a carico dell'apparato osteoarticolare sono praticamente nulle in quanto priva delle complicazioni artrosiche presenti nelle forme più avanzate”). Va considerato, inoltre, che la ricorrente non ha neppure indicato la percentuale che le spetterebbe per tale
3 patologia, né prodotto una relazione di c.t.p. a supporto dell'asserito aggravamento, prestando attenzione al fatto che la percentuale accertata per le altre patologie è ben distante da quella minima necessaria per l'assegno mensile di assistenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92
(sussistendo soltanto i requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, non oggetto, però, di domanda giudiziale: cfr. ricorso introduttivo della prima fase del procedimento).
Visto l'esito della lite, la ricorrente va condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese giudiziali dell' che si liquidano come in dispositivo con riferimento ad CP_1
entrambe le fasi del giudizio.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite di Parte_1 CP_1
quest'ultimo, che liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Parte_1
separati decreti.
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB AL
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