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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorini Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 346/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO MARIA ROSARIA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO MARIA ROSARIA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme
(PI), e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme, anno 2021,
Parte I, Serie *, n. 30. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 5 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in San Giuliano Terme (PI) e CP_2
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2021,
Parte I Serie * n°30. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi pertanto di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) la casa coniugale, di proprietà comune, sita in San Giuliano via Calcesana n 213, rimane in uso Pers esclusivo alla sig.ra con tutti i mobili che la arredano, che vi abiterà con la figlia e CP_1
con l'altra figlia della sig.ra nata da un precedente matrimonio nata a CP_1 Persona_2
Livorno l'8.11.2005 ( ; tale immobile è gravato di un mutuo trentennale C.F._1 stipulato il 19.05.2020 e intestato alla sig.ra CP_1
3) la rata di mutuo di cui sopra verrà corrisposta al 50% da ciascun coniuge fino alla sua naturale scadenza. Il sig. è garante come da contratto di mutuo allegato. CP_2
4) Il sig. è autorizzato di comune accordo con la sig.ra a continuare ad CP_2 CP_1
utilizzare l'autorimessa annessa all'abitazione coniugale per il ricovero di attrezzature varie, moto o altro;
pagina 2 di 5 Pers
5) la figlia minore, di anni 11, sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo la vigente normativa sull'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Pers
6) Il padre avrà diritto di frequentare la figlia e tenerla con sé, previo accordo con la madre ogni volta che lo vorrà, nel rispetto degli impegni della figlia stessa almeno un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera ore 21,00 ed un giorno alla settimana con pernottamento, individuato nel mercoledi dall'uscita della scuola sino al giorno dopo con l'accompagnamento a scuola. Le vacanze di Natale dal 22 dicembre al 7
gennaio (periodi dal 22 al 31 dicembre e dal 1 al 7 gennaio) e le vacanze di pasqua di circa una settimana verranno equamente suddivise tra i genitori alternando il giorno di Natale e di Pasqua con ciascun di essi. Nel periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi, da definire entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diversi accordi, i genitori cercheranno di fruire delle ferie estive in periodi diversi. Entrambi i genitori potranno allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé la figlia per gite giornaliere o per periodi di vacanze più lunghi, concordandone tempi e modalità, con congruo preavviso, con l'altro coniuge.
7) Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Pers
8) Il padre si impegna a partecipare al mantenimento ordinario di nella misura di € 300,00 al mese, oltre Istat come per legge, che verserà sul conto corrente indicato dalla madre entro il 13 di ogni mese, mentre le spese straordinarie purché preventivamente concordate, ad eccezione di quelle aventi natura sanitaria urgente, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si indicano le seguenti spese straordinarie: SPESE OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture sanitarie pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di pagina 3 di 5 assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori”, tariffe per telefoni cellulari.
SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizione, rette, ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio, scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b. Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistica, musica, disegno e pittura;
corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e. Organizzazione di ricevimento, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le suddette spese subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate;
il rimborso delle spese concordate in favore del genitore anticipatario, dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di dimostrazione della spesa.
pagina 4 di 5 9) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre in accordo con il padre, mentre le detrazioni fiscali IRPEF continueranno ad operare nella misura del 50% ciascuno.
Pers L'assegno di indennità di frequenza relativo alla figlia pari a circa € 300,00 mensili per il periodo scolastico attualmente viene depositato su un libretto postale al portatore alla stessa intestato ed a firma congiunta dei genitori. Le somme ivi depositate saranno utilizzate esclusivamente per particolari necessità della minore stessa.
10) Per quanto concerne i rapporti patrimoniali fra i coniugi gli stessi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare reciproca richiesta di contributo al proprio mantenimento.
11) Gli effetti economici e patrimoniali decorrono dalla data di sottoscrizione del ricorso.
12) I coniugi si rilasciano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto in relazione anche alla figlia minore.
13) Spese di lite compensate
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 4.03.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorini Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 346/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO MARIA ROSARIA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO MARIA ROSARIA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme
(PI), e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme, anno 2021,
Parte I, Serie *, n. 30. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 5 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in San Giuliano Terme (PI) e CP_2
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2021,
Parte I Serie * n°30. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi pertanto di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) la casa coniugale, di proprietà comune, sita in San Giuliano via Calcesana n 213, rimane in uso Pers esclusivo alla sig.ra con tutti i mobili che la arredano, che vi abiterà con la figlia e CP_1
con l'altra figlia della sig.ra nata da un precedente matrimonio nata a CP_1 Persona_2
Livorno l'8.11.2005 ( ; tale immobile è gravato di un mutuo trentennale C.F._1 stipulato il 19.05.2020 e intestato alla sig.ra CP_1
3) la rata di mutuo di cui sopra verrà corrisposta al 50% da ciascun coniuge fino alla sua naturale scadenza. Il sig. è garante come da contratto di mutuo allegato. CP_2
4) Il sig. è autorizzato di comune accordo con la sig.ra a continuare ad CP_2 CP_1
utilizzare l'autorimessa annessa all'abitazione coniugale per il ricovero di attrezzature varie, moto o altro;
pagina 2 di 5 Pers
5) la figlia minore, di anni 11, sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo la vigente normativa sull'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Pers
6) Il padre avrà diritto di frequentare la figlia e tenerla con sé, previo accordo con la madre ogni volta che lo vorrà, nel rispetto degli impegni della figlia stessa almeno un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera ore 21,00 ed un giorno alla settimana con pernottamento, individuato nel mercoledi dall'uscita della scuola sino al giorno dopo con l'accompagnamento a scuola. Le vacanze di Natale dal 22 dicembre al 7
gennaio (periodi dal 22 al 31 dicembre e dal 1 al 7 gennaio) e le vacanze di pasqua di circa una settimana verranno equamente suddivise tra i genitori alternando il giorno di Natale e di Pasqua con ciascun di essi. Nel periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi, da definire entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diversi accordi, i genitori cercheranno di fruire delle ferie estive in periodi diversi. Entrambi i genitori potranno allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé la figlia per gite giornaliere o per periodi di vacanze più lunghi, concordandone tempi e modalità, con congruo preavviso, con l'altro coniuge.
7) Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Pers
8) Il padre si impegna a partecipare al mantenimento ordinario di nella misura di € 300,00 al mese, oltre Istat come per legge, che verserà sul conto corrente indicato dalla madre entro il 13 di ogni mese, mentre le spese straordinarie purché preventivamente concordate, ad eccezione di quelle aventi natura sanitaria urgente, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si indicano le seguenti spese straordinarie: SPESE OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture sanitarie pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di pagina 3 di 5 assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori”, tariffe per telefoni cellulari.
SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizione, rette, ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio, scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b. Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistica, musica, disegno e pittura;
corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e. Organizzazione di ricevimento, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le suddette spese subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate;
il rimborso delle spese concordate in favore del genitore anticipatario, dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di dimostrazione della spesa.
pagina 4 di 5 9) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre in accordo con il padre, mentre le detrazioni fiscali IRPEF continueranno ad operare nella misura del 50% ciascuno.
Pers L'assegno di indennità di frequenza relativo alla figlia pari a circa € 300,00 mensili per il periodo scolastico attualmente viene depositato su un libretto postale al portatore alla stessa intestato ed a firma congiunta dei genitori. Le somme ivi depositate saranno utilizzate esclusivamente per particolari necessità della minore stessa.
10) Per quanto concerne i rapporti patrimoniali fra i coniugi gli stessi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare reciproca richiesta di contributo al proprio mantenimento.
11) Gli effetti economici e patrimoniali decorrono dalla data di sottoscrizione del ricorso.
12) I coniugi si rilasciano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto in relazione anche alla figlia minore.
13) Spese di lite compensate
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 4.03.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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