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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2796/2025 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. RAFFAELE BIA;
Parte_1
OPPONENTE contro
, rapp. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/02/2025, la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420259003716088/000 notificata a mezzo pec in data 14/02/2025, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 7.513,00 per premi evasi, sanzioni civili e interessi negli anni 2017-2018-2023-2019-2020-2021 accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti;
al riguardo, rappresentava che la cartella di pagamento (e relative poste) sottesa all'intimazione di pagamento impugnata sia quella già impugnata innanzi a codesto Tribunale nel procedimento iscritto al R.G. 3361/24, la cui l'esecutività è stata già sospesa;
pertanto, la società agiva in giudizio per sentir: -accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'illegittimità della intimazione di pagamento n.
01420259003716088/000 notificata a mezzo PEC in data 14/02/2025, con cui l ha intimato alla il pagamento della CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 7.513,00 per premi asseritamente evasi, sanzioni civili e interessi negli anni 2017-2018-2023-20192020-2021 accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”; -per l'effetto, accertare e dichiarare che la Società ricorrente nulla deve all in forza della citata intimazione di pagamento. Con vittoria di CP_1 spese e compensi di causa, con distrazione”.
Si costituiva l domandando il rigetto avverse pretese. CP_1
All'esito dell'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato (si v. documentazione in atti), che la cartella di pagamento (e le relative poste) sottesa all'intimazione di pagamento n.
01420240025630252000 risulta già impugnata dalla società opponente innanzi a codesto Tribunale nel procedimento iscritto al n.R.G. 3361/24, attualmente pendente, nell'ambito del quale peraltro ne è stata sospesa l'efficacia esecutiva con provvedimento di marzo 2024 (si v. ricorso, doc.
9, e provvedimento di sospensione, doc. 10, fascicolo opponente).
Pertanto, la cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento opposta - la cui efficacia esecutiva, come suesposto, è stata sospesa - risulta essere tuttora sub iudice.
Ove, peraltro, le poste contributive oggetto della suddetta cartella risultano essere le medesime del provvedimento di variazione del rapporto assicurativo emesso e notificato il 17.06.2022 dall (a seguito del CP_1 verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. BA00001/2022-497-
Part 02 del 03/05/2022, notificato dall 17/06/2022), il quale è stato a sua volta opposto dalla società innanzi a codesto Tribunale (procedimento n.R.G. 3264.2023), il quale, con provvedimento del 29.03.2023 in atti, ne aveva già sospeso a suo tempo l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 24 comma 6 D.lgs n. 46/99.
Ebbene, l'operato dell' risulta essere in palese violazione dell'art. CP_1
24, co. 3 D.lgs n. 46/99, secondo cui “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Pertanto, allo stato non sussiste il titolo esecutivo per procedere al recupero delle poste contributive de qua;
conseguentemente, l'intimazione di pagamento opposta risulta illegittima.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
-condanna l al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in € 1.865,00 oltre oneri come per legge, con distrazione.
Bari, 07.10.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)