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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 2266/2023 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 29/05/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CO
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1
dei danni, dell'importo di euro 30.555,37, oltre agli interessi legali ex art. 1284
c.c. sul capitale devalutato alla data del sinistro (1.6.2022) e poi via via rivalutato da tale data al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di CO
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_1
4.227,00 oltre accessori di legge, oltre anticipazioni pari ad euro 759,00;
3. condanna a tenere manlevato il convenuto Controparte_2 [...]
di quanto questi debba pagare ai sensi dei capi che CO
precedono;
4. condanna al pagamento, in favore di CO
, delle spese di lite che liquida in complessivi Parte_2
euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
5. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre
[...]
accessori di legge;
6. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice Parte_1
e parte convenuta per metà
[...] CO
ciascuna;
7. condanna a tenere manlevato il convenuto Controparte_2 [...]
di quanto questi debba pagare ai sensi del capo che CO
precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, Parte_1
quantificati in complessivi euro 84.845,75, per avere riportato lesioni a seguito della caduta dal piano superiore di un vecchio fabbricato di proprietà di don CP_1
nel quale era entrato per un sopralluogo.
[...]
Il convenuto chiamava in causa sia la sua assicuratrice CP_1 Controparte_2
sia quale effettivo committente dell'attore, e chiedeva il rigetto Parte_2
della domanda e, in via subordinata, di essere manlevato dalla assicuratrice.
Si costituiva la terza chiamata chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda di manleva per non essere operativa la polizza.
Si costituiva anche il terzo chiamato chiedendo il rigetto Parte_2
della domanda nei suoi confronti per essere del tutto estraneo al sinistro.
La causa è stata istruita con c.t.u. medico legale a firma del dott. Per_1
.
[...]
Sulla responsabilità del sinistro
La domanda è fondata.
In data 1/6/2022 l'ing. chiamato dal geom. Parte_1 Parte_2
per un sopralluogo sul rustico, ex stalla, di proprietà di
[...] Parte_3
in Paluzza allo scopo di valutare lo stato dell'immobile, precipitava dal solaio in
[...]
legno del medesimo rustico censito al foglio 33 particella 495 del Comune di Paluzza, annesso all'immobile foglio 33 particella 494. aveva infatti incaricato il geom. di visionare l'immobile per una CP_1 Pt_2
eventuale ristrutturazione il quale, a sua volta, per la verifica degli aspetti strutturali del fabbricato, si era fatto accompagnare dall'ing. in quanto non Parte_1 CP_1
conosceva ingegneri a cui affidare l'incarico.
In seguito a quanto occorso, veniva trasportato al pronto soccorso di Parte_1
Tolmezzo ove gli veniva riscontrata una “frattura scomposta del calcagno sinistro con compromissione dell'articolazione sottoastragalica;
trauma contusivo del gomito sinistro con ferita lacera che non interessa le strutture muscolotendinee”.
2 Pacifico tra le parti è che quanto occorso rientra nella fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., che integra un'ipotesi speciale rispetto al danno da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza C. Cass n. 8876 del 8/9/1998).
L'art. 2053 c.c. recita: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Ebbene, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio sussiste in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati.
Tale tipo di responsabilità, infatti, ha natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Per tale motivo il comportamento del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento della cosa è irrilevante.
Tale responsabilità può essere esclusa solo ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Posto che è pacifico il nesso di causalità tra la rovina dell'edificio (nel caso il cedimento del solaio) e il danno subito dal spettava dunque al convenuto Parte_1
dimostrare che la rovina non era dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di CP_1
costruzione.
non ha fornito alcuna prova che la rovina non è dovuta a difetto di CP_1
manutenzione o a vizio di costruzione.
La responsabilità oggettiva di risulta pertanto sussistente. CP_1
Tuttavia, la giurisprudenza più volte ha affermato che è “configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o parte di esso” (cfr. Cass. civ. 14/10/2005 n. 19975).
Non solo, ma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, con Cass. civ.,
11.12.2023 n. 34401, ha precisato: “La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053
c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso
3 della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. …”.
Reputa quindi il Tribunale che sussiste il concorso di colpa del ricorrente il quale, camminando sulle tavole lignee del piano superiore del rustico, ha di Parte_1
fatto agevolato, se non addirittura accelerato, la rovina del pavimento.
Ed invero, trattandosi di un rustico adibito in passato a stalla, va evidenziato che certo il pavimento superiore non era preordinato a reggere mobilia e persone ma, con tutta probabilità, solo il peso del fieno e della paglia destinati agli animali.
Prova di ciò è sia la presenza di una mera scala a pioli che porta al piano superiore, sia l'assenza, su questo, di oggetti pesanti e di suppellettili.
Il ricorrente, pertanto, anche per la sua professione di ingegnere, avrebbe potuto,
e quindi dovuto, avvedersi della pericolosità dello stato dell'immobile e in particolare, del solaio, ed adottare tutte le necessarie cautele nel calpestarlo – financo a rinunciare alla esplorazione - e ciò a prescindere da una “autorizzazione” dello stesso CP_1
Ed infatti, anche se l'avesse autorizzato ad entrare, avendo CP_1 Parte_1
idonee competenze tecniche in ragione della professione svolta (sono appunto le sue specifiche competenze tecniche che hanno suggerito di sentire l'opinione di un ingegnere in merito ai lavori che aveva intenzione di effettuare), avrebbe dovuto CP_1
comunque addentrarsi e salire al piano superiore valutando con attenzione - vista la vetustà dell'immobile e il palese stato di degrado dello stesso come si evince dalle foto doc. 3, 4 e 6 ricorrente – se e dove camminare.
Preme sottolineare, inoltre, che la visita del costituiva il suo primo Parte_1 accesso all'interno del fabbricato, per cui il professionista avrebbe dovuto tenere un comportamento particolarmente prudente.
Valuta quindi il Tribunale che il concorso della condotta imprudente adottata dal danneggiato abbia inciso sulla causalità del danno per il 50%. Parte_1
deve quindi essere condannato al pagamento, in favore CO
di , del solo 50% dei danni da questo riportati. Parte_1
Sulla liquidazione del danno
Vanno prima di tutto separati i danni non patrimoniali da quelli patrimoniali.
4 L'esperita consulenza medico legale ha diagnosticato all'attore Parte_1
“frattura pluriframmentata e scomposta del calcagno sinistro con
[...] compromissione dell'articolazione sottoastragalica (o subtalare), e una ferita lacero complessa al gomito sinistro” (cfr. pag. 8 c.t.u.).
Il c.t.u. dott. ha quindi così indicato le implicazioni di tali Persona_1
lesioni: inabilità temporanea parziale al 75% di 45 giorni, parziale al 50% di 30 giorni e parziale al 25% di altri 90 giorni;
invalidità permanente stimata nella misura del 17%.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze
11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il danno biologico, quale danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, costituisce uno dei possibili contenuti del danno non patrimoniale (inteso come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”).
Poiché è pacifico che il convenuto ha commesso il reato di lesioni CP_1 colpose, previsto dall'art. 590 c.p., la persona offesa, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ha diritto a vedersi risarcire il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione”.
Nel contempo, va rispettato l'ammonimento delle Sezioni Unite di evitare la duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi.
Anche la sofferenza, fisica e psichica, determinata dalle lesioni e dai loro postumi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, rientra nell'area del danno biologico, costituendone una componente intrinseca.
Il pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (che, secondo la medesima recentissima giurisprudenza di legittimità, non è solamente quella transeunte, che veniva tradizionalmente classificata come “danno morale soggettivo”, ma ogni afflizione di ordine interiore – diversa da una patologia clinica - che può anche permanere nel tempo), non è dunque risarcibile, nel caso di lesioni colpose, come autonomo danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico, ma ben si può, e anzi si deve, tenere conto della sua gravità nella liquidazione del risarcimento.
A tal fine ritiene questo Tribunale di dover adottare, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Esse infatti offrono, in termini globali e sintetici, secondo i riportati recenti insegnamenti delle Sezioni Unite, un parametro di riferimento utile e completo al fine
5 della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno.
In sintesi, una volta clinicamente accertati i punti di danno biologico, essi vanno rapportati ai valori, espressi in tabella, aggiornati e già incrementati della percentuale relativa alle altre componenti dinamiche del danno non patrimoniale normalmente riconoscibili all'uomo comune secondo uno standard di vita medio.
All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risulti provato un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere, valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza - che non siano degenerati in malattia - che caratterizzano la vita di quel singolo e particolare individuo.
Ne consegue che, per i 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, spettano all'attore euro 3.881,25 (euro 115,00 x giorni 45 x 75%); per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50%, gli spettano euro 1.725,00 (euro
115,00 x giorni 30 x 50%); per i 90 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 25%, gli spettano euro 2.587,50 (euro 115,00 x giorni 90 x 25%); per l'invalidità permanente va liquidato l'importo di euro 52.278,00 (valore del punto corrispondente all'età di 67 anni, quanti ne aveva il periziato all'epoca del sinistro, per la percentuale del 17%), già comprensivo della sofferenza soggettiva standard e non suscettibile di personalizzazione in assenza di specifiche e precipue ragioni.
Il danno non patrimoniale viene quindi liquidato in complessivi euro 60.471,75, importo determinato agli attuali valori della moneta, e dunque non suscettibile di rivalutazione.
Vi sono poi i danni patrimoniali in senso stretto, il cui risarcimento è richiesto dal ricorrente soltanto con riguardo al danno emergente asseritamente consistente in spese mediche per euro 639,00 che sono state confermate dal c.t.u. (cfr. c.t.u. pag. 11). va quindi condannato al pagamento, in favore di CO
, di complessivi euro 30.555,37 pari al 50% di euro 61.110,75 (euro Parte_1
60.471,75 + euro 639,00).
Detto importo, espresso in valori attuali al momento della decisione, va maggiorato atteso il tempo trascorso fra il giorno del fatto illecito, generatore dell'obbligazione risarcitoria, ed il giorno della liquidazione ad euro in via equitativa.
6 Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare sempre valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto, sulla somma di euro 30.555,37 devalutata ex indici
Istat (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al giorno del fatto
(1.6.2022), indi anno per anno rivalutata in base ai suddetti indici, si riconoscono gli interessi compensativi, determinati al saggio legale tempo per tempo vigente e maturati dal giorno del fatto illecito fino a quello della decisione.
In conclusione, deve essere condannato al pagamento, CO
in favore di , della somma di euro 30.555,37, oltre agli interessi Parte_1
legali ex art. 1284 C.C. sul capitale devalutato alla data del sinistro (1.6.2022) e poi via via rivalutato, da tale data al saldo.
Sulla domanda del convenuto di manleva avverso Controparte_2
La domanda di manleva rivolta dal convenuto alla CO
va accolta. Controparte_2
Ed invero infondata è l'eccezione di inoperatività del contratto assicurativo sollevata dalla terza chiamata in quanto la fondatezza della domanda si ricava dallo stesso contratto di assicurazione di cui al doc. 2 parte convenuta, pag. 19, di cui si riporta espressamente il testo: “polizza n. 7364400006634”, “Ubicazione Rischio/
– PRIMO RISCHIO ASSOLUTO/ VIA SANT'OSVALDO, 27 – PALUZZA – Pt_4
33026 – UD”), “a parziale deroga e maggior precisazione di quanto indicato in scheda di polizza si prende atto che l'effettiva ubicazione del rischio, nella medesima provincia indicata in scheda di polizza, è quella sottoriportata: PALUZZA FG 33 PART 494- 495-
1291- 1292”.
E la particella 495 coincide proprio con il fabbricato ove si è verificato il sinistro.
Inoltre, tale sinistro non rientra nel campo applicativo indicato dall'art. 58 delle
Condizioni generali di assicurazione (doc. 2 comparsa ) che recita CP_2
“l'assicurazione non comprende i danni (…) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività (…) professionali da parte (..) di terzi” in quanto l'evento occorso a è Parte_1
intervenuto non nell'esercizio di un'attività professionale, bensì nell'ambito di una visita effettuata a titolo di cortesia su richiesta dell . Pt_2
Altro è il sopralluogo effettuato a titolo gratuito di cortesia per visionare
7 l'immobile e altro sarebbe stato il futuro eventuale auspicabile incarico professionale di ristrutturazione dell'immobile stesso.
Al momento del sinistro non vi è traccia di alcun incarico professionale ma solo di una richiesta di visionare l'immobile per un eventuale futuro incarico professionale.
Infondata è anche l'eccezione relativa alla sola conduzione del fabbricato, dato che proprio l'art. 55 delle condizioni di contratto prevede la conduzione solo come esempio di attività comprese nel contratto che copre, invece, “i danni corporali e materiali cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero” (cfr. art. 55 contratto).
Non può trovare qui accoglimento, infine, nemmeno la difesa di Controparte_2
che afferma come non depositando le condizioni generali di polizza, non abbia CP_1
provato i termini esatti della copertura assicurativa e cioè l'oggetto e gli eventi assicurati. Invero, dal doc. 2 sopracitato allegato alla comparsa di è chiaramente CP_1
evincibile, anche se per relationem, l'ubicazione del rischio e il rischio posto a fondamento della domanda di manleva.
Per tali motivi, va condannata a tenere manlevato il convenuto Controparte_2
di ogni posta egli debba pagare nei confronti del ricorrente.
Sulla domanda avverso il terzo chiamato Pt_2
Va invece respinta, perché infondata, la domanda del convenuto rivolta CP_1 all' . Pt_2
Quest'ultimo, infatti, né è proprietario dell'immobile, né risulta avere determinato, nemmeno in parte, il sinistro di cui è causa.
ha solo portato con sé il che poi, di sua spontanea volontà, si Pt_2 Parte_1
è introdotto nell'immobile ed è salito al piano superiore.
Né sussistono i presupposti per l'azione ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Pt_2
confronti di CP_1
Sulle spese di lite
La soccombenza del convenuto legittima la sua condanna al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo in relazione all'accolto e alla minima differenza con la proposta conciliativa di questo Giudice.
La terza chiamata va condannata a tenere sollevato l'attore Controparte_2
anche di tali spese.
8 La soccombenza del convenuto nei confronti del terzo chiamato Pt_2
legittima la condanna del primo al pagamento delle spese del secondo liquidate come in dispositivo.
La soccombenza di nella domanda di manleva legittima la Controparte_2
condanna di questa al pagamento al convenuto delle sue spese di lite liquidate CP_1
come in dispositivo.
Le spese della c.t.u., necessaria alla lite, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta per metà ciascuna. CP_1
La terza chiamata va condannata a tenere sollevato l'attore Controparte_2
anche per tali spese.
Spese di c.t.p. a carico di ciascuna parte in quanto non essenziali alla decisione.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
Il presente provvedimento deve essere trasmesso per la registrazione a debito ai sensi dell'art. 59 lett. d) del D.P.R. n.131/1986 (essenzialmente sentenze e provvedimenti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato) entro il termine di cui all'art. 73, comma 2 – ter, del D.P.R. n. 115/2002 (30 giorni da quando diventa definitivo).
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 2266/2023 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 29/05/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CO
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1
dei danni, dell'importo di euro 30.555,37, oltre agli interessi legali ex art. 1284
c.c. sul capitale devalutato alla data del sinistro (1.6.2022) e poi via via rivalutato da tale data al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di CO
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_1
4.227,00 oltre accessori di legge, oltre anticipazioni pari ad euro 759,00;
3. condanna a tenere manlevato il convenuto Controparte_2 [...]
di quanto questi debba pagare ai sensi dei capi che CO
precedono;
4. condanna al pagamento, in favore di CO
, delle spese di lite che liquida in complessivi Parte_2
euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
5. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre
[...]
accessori di legge;
6. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice Parte_1
e parte convenuta per metà
[...] CO
ciascuna;
7. condanna a tenere manlevato il convenuto Controparte_2 [...]
di quanto questi debba pagare ai sensi del capo che CO
precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, Parte_1
quantificati in complessivi euro 84.845,75, per avere riportato lesioni a seguito della caduta dal piano superiore di un vecchio fabbricato di proprietà di don CP_1
nel quale era entrato per un sopralluogo.
[...]
Il convenuto chiamava in causa sia la sua assicuratrice CP_1 Controparte_2
sia quale effettivo committente dell'attore, e chiedeva il rigetto Parte_2
della domanda e, in via subordinata, di essere manlevato dalla assicuratrice.
Si costituiva la terza chiamata chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda di manleva per non essere operativa la polizza.
Si costituiva anche il terzo chiamato chiedendo il rigetto Parte_2
della domanda nei suoi confronti per essere del tutto estraneo al sinistro.
La causa è stata istruita con c.t.u. medico legale a firma del dott. Per_1
.
[...]
Sulla responsabilità del sinistro
La domanda è fondata.
In data 1/6/2022 l'ing. chiamato dal geom. Parte_1 Parte_2
per un sopralluogo sul rustico, ex stalla, di proprietà di
[...] Parte_3
in Paluzza allo scopo di valutare lo stato dell'immobile, precipitava dal solaio in
[...]
legno del medesimo rustico censito al foglio 33 particella 495 del Comune di Paluzza, annesso all'immobile foglio 33 particella 494. aveva infatti incaricato il geom. di visionare l'immobile per una CP_1 Pt_2
eventuale ristrutturazione il quale, a sua volta, per la verifica degli aspetti strutturali del fabbricato, si era fatto accompagnare dall'ing. in quanto non Parte_1 CP_1
conosceva ingegneri a cui affidare l'incarico.
In seguito a quanto occorso, veniva trasportato al pronto soccorso di Parte_1
Tolmezzo ove gli veniva riscontrata una “frattura scomposta del calcagno sinistro con compromissione dell'articolazione sottoastragalica;
trauma contusivo del gomito sinistro con ferita lacera che non interessa le strutture muscolotendinee”.
2 Pacifico tra le parti è che quanto occorso rientra nella fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., che integra un'ipotesi speciale rispetto al danno da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza C. Cass n. 8876 del 8/9/1998).
L'art. 2053 c.c. recita: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Ebbene, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio sussiste in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati.
Tale tipo di responsabilità, infatti, ha natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Per tale motivo il comportamento del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento della cosa è irrilevante.
Tale responsabilità può essere esclusa solo ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Posto che è pacifico il nesso di causalità tra la rovina dell'edificio (nel caso il cedimento del solaio) e il danno subito dal spettava dunque al convenuto Parte_1
dimostrare che la rovina non era dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di CP_1
costruzione.
non ha fornito alcuna prova che la rovina non è dovuta a difetto di CP_1
manutenzione o a vizio di costruzione.
La responsabilità oggettiva di risulta pertanto sussistente. CP_1
Tuttavia, la giurisprudenza più volte ha affermato che è “configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o parte di esso” (cfr. Cass. civ. 14/10/2005 n. 19975).
Non solo, ma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, con Cass. civ.,
11.12.2023 n. 34401, ha precisato: “La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053
c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso
3 della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. …”.
Reputa quindi il Tribunale che sussiste il concorso di colpa del ricorrente il quale, camminando sulle tavole lignee del piano superiore del rustico, ha di Parte_1
fatto agevolato, se non addirittura accelerato, la rovina del pavimento.
Ed invero, trattandosi di un rustico adibito in passato a stalla, va evidenziato che certo il pavimento superiore non era preordinato a reggere mobilia e persone ma, con tutta probabilità, solo il peso del fieno e della paglia destinati agli animali.
Prova di ciò è sia la presenza di una mera scala a pioli che porta al piano superiore, sia l'assenza, su questo, di oggetti pesanti e di suppellettili.
Il ricorrente, pertanto, anche per la sua professione di ingegnere, avrebbe potuto,
e quindi dovuto, avvedersi della pericolosità dello stato dell'immobile e in particolare, del solaio, ed adottare tutte le necessarie cautele nel calpestarlo – financo a rinunciare alla esplorazione - e ciò a prescindere da una “autorizzazione” dello stesso CP_1
Ed infatti, anche se l'avesse autorizzato ad entrare, avendo CP_1 Parte_1
idonee competenze tecniche in ragione della professione svolta (sono appunto le sue specifiche competenze tecniche che hanno suggerito di sentire l'opinione di un ingegnere in merito ai lavori che aveva intenzione di effettuare), avrebbe dovuto CP_1
comunque addentrarsi e salire al piano superiore valutando con attenzione - vista la vetustà dell'immobile e il palese stato di degrado dello stesso come si evince dalle foto doc. 3, 4 e 6 ricorrente – se e dove camminare.
Preme sottolineare, inoltre, che la visita del costituiva il suo primo Parte_1 accesso all'interno del fabbricato, per cui il professionista avrebbe dovuto tenere un comportamento particolarmente prudente.
Valuta quindi il Tribunale che il concorso della condotta imprudente adottata dal danneggiato abbia inciso sulla causalità del danno per il 50%. Parte_1
deve quindi essere condannato al pagamento, in favore CO
di , del solo 50% dei danni da questo riportati. Parte_1
Sulla liquidazione del danno
Vanno prima di tutto separati i danni non patrimoniali da quelli patrimoniali.
4 L'esperita consulenza medico legale ha diagnosticato all'attore Parte_1
“frattura pluriframmentata e scomposta del calcagno sinistro con
[...] compromissione dell'articolazione sottoastragalica (o subtalare), e una ferita lacero complessa al gomito sinistro” (cfr. pag. 8 c.t.u.).
Il c.t.u. dott. ha quindi così indicato le implicazioni di tali Persona_1
lesioni: inabilità temporanea parziale al 75% di 45 giorni, parziale al 50% di 30 giorni e parziale al 25% di altri 90 giorni;
invalidità permanente stimata nella misura del 17%.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze
11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il danno biologico, quale danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, costituisce uno dei possibili contenuti del danno non patrimoniale (inteso come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”).
Poiché è pacifico che il convenuto ha commesso il reato di lesioni CP_1 colpose, previsto dall'art. 590 c.p., la persona offesa, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ha diritto a vedersi risarcire il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione”.
Nel contempo, va rispettato l'ammonimento delle Sezioni Unite di evitare la duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi.
Anche la sofferenza, fisica e psichica, determinata dalle lesioni e dai loro postumi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, rientra nell'area del danno biologico, costituendone una componente intrinseca.
Il pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (che, secondo la medesima recentissima giurisprudenza di legittimità, non è solamente quella transeunte, che veniva tradizionalmente classificata come “danno morale soggettivo”, ma ogni afflizione di ordine interiore – diversa da una patologia clinica - che può anche permanere nel tempo), non è dunque risarcibile, nel caso di lesioni colpose, come autonomo danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico, ma ben si può, e anzi si deve, tenere conto della sua gravità nella liquidazione del risarcimento.
A tal fine ritiene questo Tribunale di dover adottare, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Esse infatti offrono, in termini globali e sintetici, secondo i riportati recenti insegnamenti delle Sezioni Unite, un parametro di riferimento utile e completo al fine
5 della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno.
In sintesi, una volta clinicamente accertati i punti di danno biologico, essi vanno rapportati ai valori, espressi in tabella, aggiornati e già incrementati della percentuale relativa alle altre componenti dinamiche del danno non patrimoniale normalmente riconoscibili all'uomo comune secondo uno standard di vita medio.
All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risulti provato un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere, valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza - che non siano degenerati in malattia - che caratterizzano la vita di quel singolo e particolare individuo.
Ne consegue che, per i 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, spettano all'attore euro 3.881,25 (euro 115,00 x giorni 45 x 75%); per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50%, gli spettano euro 1.725,00 (euro
115,00 x giorni 30 x 50%); per i 90 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 25%, gli spettano euro 2.587,50 (euro 115,00 x giorni 90 x 25%); per l'invalidità permanente va liquidato l'importo di euro 52.278,00 (valore del punto corrispondente all'età di 67 anni, quanti ne aveva il periziato all'epoca del sinistro, per la percentuale del 17%), già comprensivo della sofferenza soggettiva standard e non suscettibile di personalizzazione in assenza di specifiche e precipue ragioni.
Il danno non patrimoniale viene quindi liquidato in complessivi euro 60.471,75, importo determinato agli attuali valori della moneta, e dunque non suscettibile di rivalutazione.
Vi sono poi i danni patrimoniali in senso stretto, il cui risarcimento è richiesto dal ricorrente soltanto con riguardo al danno emergente asseritamente consistente in spese mediche per euro 639,00 che sono state confermate dal c.t.u. (cfr. c.t.u. pag. 11). va quindi condannato al pagamento, in favore di CO
, di complessivi euro 30.555,37 pari al 50% di euro 61.110,75 (euro Parte_1
60.471,75 + euro 639,00).
Detto importo, espresso in valori attuali al momento della decisione, va maggiorato atteso il tempo trascorso fra il giorno del fatto illecito, generatore dell'obbligazione risarcitoria, ed il giorno della liquidazione ad euro in via equitativa.
6 Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare sempre valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto, sulla somma di euro 30.555,37 devalutata ex indici
Istat (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al giorno del fatto
(1.6.2022), indi anno per anno rivalutata in base ai suddetti indici, si riconoscono gli interessi compensativi, determinati al saggio legale tempo per tempo vigente e maturati dal giorno del fatto illecito fino a quello della decisione.
In conclusione, deve essere condannato al pagamento, CO
in favore di , della somma di euro 30.555,37, oltre agli interessi Parte_1
legali ex art. 1284 C.C. sul capitale devalutato alla data del sinistro (1.6.2022) e poi via via rivalutato, da tale data al saldo.
Sulla domanda del convenuto di manleva avverso Controparte_2
La domanda di manleva rivolta dal convenuto alla CO
va accolta. Controparte_2
Ed invero infondata è l'eccezione di inoperatività del contratto assicurativo sollevata dalla terza chiamata in quanto la fondatezza della domanda si ricava dallo stesso contratto di assicurazione di cui al doc. 2 parte convenuta, pag. 19, di cui si riporta espressamente il testo: “polizza n. 7364400006634”, “Ubicazione Rischio/
– PRIMO RISCHIO ASSOLUTO/ VIA SANT'OSVALDO, 27 – PALUZZA – Pt_4
33026 – UD”), “a parziale deroga e maggior precisazione di quanto indicato in scheda di polizza si prende atto che l'effettiva ubicazione del rischio, nella medesima provincia indicata in scheda di polizza, è quella sottoriportata: PALUZZA FG 33 PART 494- 495-
1291- 1292”.
E la particella 495 coincide proprio con il fabbricato ove si è verificato il sinistro.
Inoltre, tale sinistro non rientra nel campo applicativo indicato dall'art. 58 delle
Condizioni generali di assicurazione (doc. 2 comparsa ) che recita CP_2
“l'assicurazione non comprende i danni (…) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività (…) professionali da parte (..) di terzi” in quanto l'evento occorso a è Parte_1
intervenuto non nell'esercizio di un'attività professionale, bensì nell'ambito di una visita effettuata a titolo di cortesia su richiesta dell . Pt_2
Altro è il sopralluogo effettuato a titolo gratuito di cortesia per visionare
7 l'immobile e altro sarebbe stato il futuro eventuale auspicabile incarico professionale di ristrutturazione dell'immobile stesso.
Al momento del sinistro non vi è traccia di alcun incarico professionale ma solo di una richiesta di visionare l'immobile per un eventuale futuro incarico professionale.
Infondata è anche l'eccezione relativa alla sola conduzione del fabbricato, dato che proprio l'art. 55 delle condizioni di contratto prevede la conduzione solo come esempio di attività comprese nel contratto che copre, invece, “i danni corporali e materiali cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero” (cfr. art. 55 contratto).
Non può trovare qui accoglimento, infine, nemmeno la difesa di Controparte_2
che afferma come non depositando le condizioni generali di polizza, non abbia CP_1
provato i termini esatti della copertura assicurativa e cioè l'oggetto e gli eventi assicurati. Invero, dal doc. 2 sopracitato allegato alla comparsa di è chiaramente CP_1
evincibile, anche se per relationem, l'ubicazione del rischio e il rischio posto a fondamento della domanda di manleva.
Per tali motivi, va condannata a tenere manlevato il convenuto Controparte_2
di ogni posta egli debba pagare nei confronti del ricorrente.
Sulla domanda avverso il terzo chiamato Pt_2
Va invece respinta, perché infondata, la domanda del convenuto rivolta CP_1 all' . Pt_2
Quest'ultimo, infatti, né è proprietario dell'immobile, né risulta avere determinato, nemmeno in parte, il sinistro di cui è causa.
ha solo portato con sé il che poi, di sua spontanea volontà, si Pt_2 Parte_1
è introdotto nell'immobile ed è salito al piano superiore.
Né sussistono i presupposti per l'azione ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Pt_2
confronti di CP_1
Sulle spese di lite
La soccombenza del convenuto legittima la sua condanna al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo in relazione all'accolto e alla minima differenza con la proposta conciliativa di questo Giudice.
La terza chiamata va condannata a tenere sollevato l'attore Controparte_2
anche di tali spese.
8 La soccombenza del convenuto nei confronti del terzo chiamato Pt_2
legittima la condanna del primo al pagamento delle spese del secondo liquidate come in dispositivo.
La soccombenza di nella domanda di manleva legittima la Controparte_2
condanna di questa al pagamento al convenuto delle sue spese di lite liquidate CP_1
come in dispositivo.
Le spese della c.t.u., necessaria alla lite, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta per metà ciascuna. CP_1
La terza chiamata va condannata a tenere sollevato l'attore Controparte_2
anche per tali spese.
Spese di c.t.p. a carico di ciascuna parte in quanto non essenziali alla decisione.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
Il presente provvedimento deve essere trasmesso per la registrazione a debito ai sensi dell'art. 59 lett. d) del D.P.R. n.131/1986 (essenzialmente sentenze e provvedimenti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato) entro il termine di cui all'art. 73, comma 2 – ter, del D.P.R. n. 115/2002 (30 giorni da quando diventa definitivo).
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